Risoluzione Clausole campione

Risoluzione. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Affidatario dal Responsabile dell'esecuzione del contratto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione del Politecnico di Milano inoltrata al domicilio eletto dall’Affidatario; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Affidatario può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il Politecnico di Milano, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adotterà le determinazioni ritenute più opportune. Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, il Politecnico di Milano invierà all’appaltatore, a mezzo PEC, diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’Affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto, si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c. Il Politecnico di Milano ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: - rifiuto a garantire uno o più servizi previsti dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica presentata in sede di gara - frode nella esecuzione del servizio; - stato di inosservanza dell’Affidatario riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente capitolato; - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; - applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; - applicazione di penali per un ammontare pari al 10% dell’ammont...
Risoluzione. Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Questa polizza è rivolta ai clienti di Credemleasing (Contraente della presente polizza) e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di veicoli. Tutela il veicolo assicurato, oggetto della locazione finanziaria, dai danni materiali e diretti subiti a causa di incendio, furto, eventi socio-politici e atmosferici, collisione, ribaltamento o uscite di strada. COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 3, 42121 Reggio Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
Risoluzione. In caso di disdetta della polizza tra Volkswagen Financial Services S.p.A. e AXA France Vie le singole coperture resteranno valide fino alla prima scadenza successiva, alla quale si intenderanno automaticamente disdettate. In questo caso, sarà cura del Contraente informare gli assicurati del mancato rinnovo delle singole coperture. In caso di trasferimento della residenza dell’Assicurato al di fuori dell’Italia o in caso di morte dell’Assicurato la copertura relativa ad ogni singolo Assicurato termina automaticamente e l’eventuale incasso del Premio successivamente al termine della copertura non comporterà alcun obbligo per la Compagnia di fornire la copertura assicurativa prevista dallo stesso. In caso di disdetta: - da parte della Compagnia, da effettuarsi con lettera raccomandata, inviata almeno 30 giorni prima di ogni scadenza sia alla Contraente che all’Assicurato. Persone residenti in Italia e di età inferiore a 75 anni Il premio viene versato in un’unica soluzione all’inizio dell’assicurazione e non è frazionabile. - costi di intermediazione La quota parte percepita in media dall’Intermediario è pari al 64,46% del premio lordo pagato dal cliente, mentre le spese di gestione sono in media pari al 12,69% COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, e in generale riguardanti la mancata osservanza, sia da parte dell’impresa di assicurazione che degli intermediari, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni e delle relative norme di attuazione, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: Service Relation Clientèle AXA Solutions Collectives – AXA France Vie (313, Xxxxxxxxx xx x’Xxxxx - 00000 XXXXXXXX Xxxxx) La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. All’IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure al mediatore della Fédération Française des Sociétés d'Assurances Xx Xxxxxxxxx XX 000 00000 XXXXX CEDEX 09 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. oppure Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Risoluzione. L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi: - reiterate contestazioni per fatturazione errata; - reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto; - sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
Risoluzione. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo quadro, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente atto, con conseguente decadenza di tutti i contratti attuativi in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo quadro e negli atti e documenti in essa richiamati. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa dal Servizio utilizzatore, per porre fine all’inadempimento, il Servizio utilizzatore stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto attuativo, nonché l’Ente ha facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro con conseguente decadenza/risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m., l’Ente e la società utilizzatrice possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., rispettivamente l’Accordo Quadro e i contratti attuativi, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
Risoluzione. Ogni variazione al contratto sarà comunicata da parte dell’Impresa al contraente/assicurato, per tramite dell’Intermediario che ha in carico il contratto, entro 45 giorni dal rinnovo annuale del medesimo. L’assicurato, qualora non accettasse le nuove condizioni di premio e/o la somma assicurata proposta per l’annualità successiva, avrà facoltà, previa lettera raccomandata AR all’Impresa spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, di risolvere il contratto.
Risoluzione. 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
Risoluzione. Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio. Trascorso il quinquennio l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomanda A.R. con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto. Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto. In ogni caso il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta. Il prodotto è dedicato a proprietari o titolari di uffici/studi in cui si svolgono attività professionali o di consulenza che hanno l’esigenza di tutelarsi per i danni subiti in relazione ai predetti immobili anche locati a terzi. - Costi di intermediazione Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:
Risoluzione. L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi: -reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari; -reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto; -mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività; -sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.