Risoluzione Clausole campione
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec, ▇▇.▇▇.▇▇ avrà la facoltà di risolvere, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l’Accordo Quadro e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita.
2. Nei casi di inadempimento che comportino applicazione di penali in misura superiore al 10% dell’importo di cui al punto 5 del precedente articolo 8, le Amministrazioni contraenti avranno la facoltà di considerare risolti i singoli Contratti di Fornitura. In tal caso la cauzione potrà essere incamerata.
3. In ogni caso, si conviene che la ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., l’Accordo Quadro per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l’aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura , prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Speciale, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;
c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un contratto di fornitura, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Speciale, dall’Offerta Tecnica;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della ▇▇.▇▇.▇▇. S.p.A.;
f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art.15 del capitolato;
g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 13 (Riservatezza), 15 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d’autore), 22 (Tracciabi...
Risoluzione. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente ▇▇▇▇▇▇;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “▇▇▇▇▇, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) q...
Risoluzione. 1 I committenti potranno risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2 In caso di inadempimento del soggetto gestore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata, con le modalità previste dalla vigente normativa, dai committenti per porre fine all’inadempimento, gli stessi hanno la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto, fatto salvo il risarcimento del danno. Ove l'inadempimento pregiudichi la sicurezza degli utenti, il termine suddetto può essere ridotto fino ad un minimo di 24 ore.
3 In ogni caso, i committenti possono risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto gestore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione dei servizi oggetto del presente contratto non dipendente da causa di forza maggiore;
b) comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dei soggetti pubblici committenti sottoscrittori del contratto di servizio;
c) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
d) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al soggetto gestore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto ai sensi dell’ articolo 15;
g) intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per il soggetto gestore;
h) qualora il soggetto gestore perda i requisiti minimi richiesti dalla vigente normativa per il rilascio dell...
Risoluzione. 16.3.1 ENEL ha facoltà di risolvere il Contratto secondo le disposizioni di legge e/o in tutti i casi previsti dal Contratto e/o nei casi seguenti, in presenza di una causa che impedisca o influisca in modo rilevante sulla corretta esecuzione del Contratto:
a) lo scioglimento, la trasformazione, la riduzione di capitale o modifiche rilevanti degli organi di governo societario di una delle Parti, nel caso in cui tali modifiche abbiano un impatto negativo sull'esecuzione del Contratto, o qualora tali modifiche da parte del Fornitore contravvengano alle "NORME DI COMPORTAMENTO ETICO" di ENEL;
b) la riduzione della solvibilità economica/finanziaria o qualunque altro tipo di difficoltà legale o di qualsiasi altra natura che influisca sul regolare adempimento degli obblighi di una delle Parti;
c) l'interruzione o la sospensione ingiustificata da parte del Fornitore dell'esecuzione del Contratto;
d) il fatto che l'importo totale delle penali applicate per ritardi nell'esecuzione delle attività abbia raggiunto la soglia massima specificata nel Contratto o qualora il ritardo da parte del Fornitore sia tale da non soddisfare pienamente l'intento contrattuale stabilito da ENEL;
e) l'impossibilità del Fornitore di ottenere per tempo i certificati e le autorizzazioni necessari alla corretta esecuzione del Contratto, con riferimento ai propri prodotti e attività, o la loro eventuale perdita durante il periodo di validità del Contratto;
f) l'incapacità del Fornitore di porre rimedio a eventuali violazioni della specifica tecnica corrispondente e/o la ripetizione di errori o difetti in violazione delle istruzioni impartite da ENEL;
g) l'incapacità di eseguire o la violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi Subfornitori e/o di una terza parte nominata dal Fornitore delle attività contrattuali o di obblighi previsti dalla legislazione vigente;
h) la mancata ottemperanza a obblighi riguardanti la proprietà intellettuale, la riservatezza e il trattamento dei dati personali, in conformità alle leggi applicabili al Contratto;
i) l'accertamento, in qualunque momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, di omissioni o imprecisioni nella fornitura di informazioni o dichiarazioni da parte del Fornitore in riferimento alla conformità a condizioni legali, economiche, finanziarie, tecniche o contrattuali;
j) negligenza nell'esecuzione del Contratto per ragioni attribuibili al Subfornitore o a persone nominate del Fornitore e/o il mancato pagamento del risarcimento di dann...
Risoluzione. 1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: ● il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna; ● il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio; ● nel caso in cui sia stato verificato che l’Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto; ● la reiterata violazione delle norme del presente contratto; ● in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 3 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; ● il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice.
2. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 190 del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara.
4. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa
a. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
c. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a q...
Risoluzione. 1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, Equitalia formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata- un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all’inadempimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 13 (cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 7 maturate dalla Società superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
3. Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di raccomandata a./r., o fax, o posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel contratto.
4. In caso di risoluzione, Equitalia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all’esecuzione del Contratto a spese della Società.
Risoluzione. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
b) grave e reiterato inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo alle modalità e ai tempi di esecuzione del contratto o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) ingiustificato ritardo di oltre 30 gg. rispetto alla data prevista per l’ultimazione dei lavori;
d) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) costituisce altresì ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti da parte dell’affidatario, l’ipotesi di violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 21.01.2014, n. 33. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. La risoluzione potrà, altresì, avvenire nei casi ed alle condizioni previste dall’art.108, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 50/2016, nonché necessariamente nelle ipotesi previste ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Il D.L./RUP, inoltre, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, redige apposita relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore e formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate ...
Risoluzione. Il Dipartimento si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidataria. In tal caso il Dipartimento avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Dipartimento, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Dipartimento;
b) inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente contratto;
c) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente contratto;
d) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto (non autorizzato);
e) cessione parziale o totale del contratto;
f) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti da: rapporto di lavoro e responsabilità per infortuni e danni (articolo 4); obblighi di riservatezza (articolo 5); cauzione (articolo 7); penali e sospensione dei servizi (punto 11). Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l’Affidataria si impegnerà a fornire al Dipartimento tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all’esecuzione dello stesso avvalendosi della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di cottimo fiduciario, risultanti dalla relativa graduatoria, in base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni g...
Risoluzione. L’Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi: - reiterate contestazioni per fatturazione errata; - reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto; - sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
Risoluzione. Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” Il prodotto, che ha natura facoltativa rispetto all'erogazione del finanziamento, è dedicato alla persona fisica o giuridica che abbia acquistato il veicolo oggetto della copertura assicurativa grazie ad un finanziamento erogato dalla Contraente e che desideri tutelare questi ed il proprio patrimonio da eventuali danni da incendio, furto, o collisione al veicolo stesso o al bagaglio in esso trasportato e nel contempo voglia garantire la propria mobilità su strada. - costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 44,00% COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? All’impresa assicuratrice ▇▇▇▇ inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ a mezzo: - Posta: ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ (▇▇); - Fax: ▇▇.▇▇.▇▇.▇▇.▇▇ - Pec: ▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ - E-mail: ▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . All’IVASS Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, ▇▇▇▇▇▇ rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, fax 06/▇▇.▇▇.▇▇.▇▇, pec: ▇▇▇▇▇@▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo ▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇.
