FISCALITA’ ASSICURATIVA
FISCALITA’ ASSICURATIVA
GLI ASPETTI FISCALI DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
(parte prima)
(clicca qui per andare alla seconda parte)
a cura Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx
PARTE I: LE POLIZZE VITA ED INFORTUNI
PREMESSA: SUCCESSIONE DEI REGIMI
1. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31/12/20000
1.1 Detraibilità dei premi
1.2 Imposta sui premi versati
1.3 Tassazione delle prestazioni erogate
2. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI DALL’1/1/2001
2.1 Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario
2.2 Contratti di assicurazione sulla vita aventi ad oggetto il rischio
2.2.1 Fase del versamento dei premi: detraibilità
2.2.2 Imposta
2.2.3 Le diverse tipologie contrattuali
A) Contratti aventi per oggetto il rischio morte
B) Contratti aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente
C) Contratti aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza
2.2.4 Fase di erogazione delle prestazioni: tassazione
3. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DA LAVORATORI AUTONOMI, DATORI DI LAVORO E SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA
3.1 Lavoratori autonomi
3.2 Assicurazioni a favore dei dipendenti
3.3 Assicurazioni nell’interesse del datore di lavoro
3.4 Assicurazioni a garanzia del trattamento di fine rapporto
3.5 Regime fiscale dei proventi assicurativi
PARTE II: LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1.1 Il regime fiscale dei contributi
1.2 Il regime fiscale dei rendimenti
1.3 Il regime fiscale delle prestazioni
1.3.1 Le prestazioni in capitale
1.3.2 Le anticipazioni
1.3.3 I riscatti
1.3.4 I trasferimenti
1.3.5 Le prestazioni in forma periodica
1.4 Le misure compensative per le imprese
2. LA PREVIGENTE DISCIPLINA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2.1 Fase del versamento dei premi
2.2 Fase di accumulo dei rendimenti
2.3 Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche erogate
2.3.1 Prestazioni in forma capitale
2.3.2 Anticipazioni e riscatti
2.3.3 Prestazioni in forma periodica
PARTE I: LE POLIZZE VITA ED INFORTUNI
PREMESSA: SUCCESSIONE DEI REGIMI
Il Decreto Legislativo del 18 febbraio 2000, n. 47, (successivamente modificato dal Decreto Legislativo del 12/04/2001, n. 168) con la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare e dei prodotti assicurativi vita, ha delineato un nuovo sistema fiscale.
La nuova disciplina si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, mentre per i contratti sottoscritti entro il 31 dicembre 2000 continuerà ad essere applicata, per l’intera durata del contratto stesso, la vecchia normativa.
Il contratto si intende rinnovato quando l’assicurato, con la sua manifestazione di volontà, esercita alla scadenza, anche tacitamente, il diritto di accettazione che gli è stato irrevocabilmente attribuito.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 15/05/2003, n. 111/E, ha precisato che la semplice trasformazione di un contratto, non determinando l’estinzione dell’obbligazione originaria e la conseguente sostituzione con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, non integra una ipotesi di rinnovo. Non costituisce rinnovo, neppure, l’integrazione di un contratto stipulato prima del 2001, consistente nell’inserimento di nuove clausole che prevedono il versamento di premi aggiuntivi (Ris. Ag. Entrate del 03/12/2002, n. 378/E).
In ogni caso, per i contratti rinnovati la previgente disciplina continua ad applicarsi alle prestazioni erogate e riferibili agli importi maturati fino alla data in cui il contratto è stato rinnovato; sono, invece, assoggettate al nuovo trattamento tributario le prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data di scadenza del contratto originario oggetto del rinnovo.
1. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 31/12/2000
1.1 DETRAIBILITÀ DEL PREMIO
Per i premi versati per assicurazioni sulla vita e contro infortuni (per lo stesso contribuente o per i soggetti fiscalmente a carico) è riconosciuta al contribuente una detrazione d’imposta del 19% su un importo complessivamente non superiore a 1291,14 euro (ex art. 13-bis, comma 1, lettera f, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Alla formazione di detto importo concorrono anche i contributi previdenziali non obbligatori per legge derivanti da contratti stipulati fino al 31/12/2000.
Per i lavoratori dipendenti, ai fini del limite di 1291,14 euro, si tiene conto, anche, dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Per i contratti di assicurazioni sulla vita, le detrazioni fiscali sono subordinate al rispetto di due condizioni:
1) il contratto non deve avere una durata inferiore a cinque anni;
2) entro i primi cinque anni dalla polizza non deve essere prevista la concessione di prestiti;
La prova delle suddette condizioni può risultare dalla polizza o dalla quietanza, oppure da un’apposita dichiarazione rilasciata dall’impresa di assicurazione.
L’Amministrazione finanziaria (Circ. Min. del 12/5/2000, n. 95/E) ha chiarito che le polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti - dove il contraente è una persona giuridica (che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi) anche se la stipula viene effettuata in nome e per conto - danno diritto alla detrazione relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
I contratti di assicurazione contro gli infortuni che danno diritto alla detrazione sono quelli che garantiscono, in caso di infortunio dell’assicurato, il pagamento di una somma a titolo di indennità (la detrazione fiscale non è, però, subordinata al rispetto delle condizioni previste per i contratti di assicurazione sulla vita).
Rientrano anche le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto (Circ. Min. 12/05/00, n. 95/E).
1.2 IMPOSTA SUI PREMI VERSATI
La legge del 29/10/1961, n. 1216 (Allegato A) prevede l’applicazione di un’imposta del 2,5% sui premi versati dal contraente all’impresa di assicurazione.
1.3 TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE
Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle somme erogate in dipendenza di un
contratto di assicurazione sulla vita, possono configurarsi le seguenti ipotesi.
a) Corresponsione del capitale a scadenza o in caso di riscatto, quando il soggetto assicurato è ancora in vita
- Le imprese di assicurazione devono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi (combinato disposto dell’art. 6, comma 1, Legge del 26/09/1985, n. 482 e dell’ex art. 42, comma 4, TUIR);
- la suddetta differenza deve essere ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo dalla conclusione del contratto (art. 6, cit.);
- in caso di riscatto dell’assicurazione entro i primi cinque anni, l’ammontare dei premi per i quali si è usufruito della detrazione d’imposta costituisce reddito soggetto a tassazione separata. Pertanto, l’impresa di assicurazione è tenuta ad operare una ritenuta a titolo di acconto sull’ammontare dei premi liquidati, applicando l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. Il contraente dovrà, poi, dichiarare, nella propria denuncia dei redditi, l’ammontare dei premi pagati e sottoposti a ritenuta. Non costituisce riscatto dell’assicurazione il decesso dell’assicurato avvenuto nel quinquennio (ex art 00-xxx, xxxxx 0, xxxx. x, X.X.X. x. 000/00; Circ. Min. 12/05/00 n. 95/E).
b) Corresponsione del capitale per morte dell’assicurato
- Non è applicata alcuna ritenuta d’imposta, infatti, le somme percepite dagli aventi diritto in caso di decesso dell’assicurato sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi (art. 34, D.P.R. del 29/09/1973, n. 600, come sostituito dall’art. 6, comma 4, cit.)
c) Corresponsione di una rendita vitalizia
- Le rendite vitalizie, costituite a titolo oneroso, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (ex art. 47, comma 1, lett. h), TUIR) e costituiscono reddito per il 60% dell’ammontare lordo percepito nel periodo d’imposta (ex art. 48 bis, comma 1, lett. c), TUIR);
- pertanto, il beneficiario, nella denuncia dei redditi, deve dichiarare il 60% della rendita percepita e l’impresa di assicurazione deve operare, al momento della liquidazione, una ritenuta a titolo d’acconto sulla rata di rendita erogata con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
Per i contratti di assicurazione contro gli infortuni, le somme erogate dall’impresa assicurativa, nel caso in cui si verifichi il sinistro, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.
2. DISCIPLINA VIGENTE PER I CONTRATTI STIPULATI DALL’1/1/2001
Il Decreto Legislativo 18/02/2000, n. 47, all’art. 13, come già detto, ha riscritto il trattamento fiscale dei contratti assicurativi, modificando le norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) relative alla detraibilità dei premi ed alla tassazione del capitale o delle rendite corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
Tale decreto ha operato una distinzione fondamentale tra contratti di assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte, l’invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e contratti di assicurazione sulla vita con capitalizzazione dei premi versati, che hanno natura prevalentemente finanziaria.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 20/03/2001, n. 29/E, ha, poi, dettato i necessari chiarimenti in ordine al nuovo regime fiscale introdotto con il D. Lgs. n. 47/2000.
2.1 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE AVENTI PREVALENTE CONTENUTO FINANZIARIO
DETRAIBILITÀ DEI PREMI
Per tale tipo di contratti non è previsto alcun beneficio fiscale, in termini di detraibilità, in relazione ai premi versati.
TASSAZIONE RENDIMENTI FINANZIARI
Relativamente ai rendimenti finanziari che derivano da tale contratto, la nuova normativa conferma la qualificazione di reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g quater), del TUIR.
I capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati. A tal fine si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione (art. 45, comma 4, TUIR).
Su tale reddito così calcolato, l’impresa di assicurazione applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’art. 7 del D.Lgs. del 21/11/1997, n. 461, attualmente del 12,5% (art. 26 ter, D.P.R. del 29/09/1973, n. 600).
Tuttavia, i capitali liquidati in caso di decesso dell’assicurato sono esenti dall’Irpef (art. 6, comma 4, L. n. 482/85).
2.2 CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA AVENTI AD OGGETTO IL RISCHIO
2.2.1 FASE DEL VERSAMENTO DEI PREMI: detraibilità
L’art. 15, comma 1, lettera f, del TUIR stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda, pari al 19% dei premi versati, spetta esclusivamente per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo complessivamente non superiore a 1291,14 euro. Per i lavoratori dipendenti, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta.
Restano ferme le condizioni alle quali è subordinata la detrazione d’imposta, vale a dire :
1) la durata minima deve essere di cinque anni dalla stipula del contratto;
2) non deve essere consentita la concessione di prestiti nei primi cinque anni.
Qualora la polizza sia riscattata nei primi cinque anni, l’importo dei premi per i quali si è beneficiato della detrazione deve essere assoggettato a tassazione separata. In tal caso, l’impresa assicuratrice dovrà operare sulla somma corrisposta al contribuente una ritenuta a titolo di acconto con l’aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito ai fini Irpef, di cui all’art. 11 del TUIR.
Per i contratti che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato nella polizza è evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 47/2000).
Cenno
L’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR prevede una detrazione d’imposta pari al 19% degli oneri sostenuti dal contribuente per le spese sanitarie, per la parte che eccede i 129,11 euro.
E specifica che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”.
2.2.2 IMPOSTA
Per i contratti di assicurazione sulla vita di qualunque specie, ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di capitalizzazione, è ora previsto un regime di esenzione dall’imposta del 2,5% sui relativi premi versati.
2.2.3 LE DIVERSE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
A) CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO MORTE
In tale tipologia di contratti rientrano non solo quelli che prevedono l’erogazione della prestazione esclusivamente in caso di morte, ma anche quelli che prevedono l’erogazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto stesso o di riscatto prima della scadenza (contratti di tipo “misto”).
Per i contratti di tipo misto, si può beneficiare della detrazione solo per la parte del premio riferibile al rischio di morte. A tal fine, nella polizza va evidenziato l’importo afferente a ciascun rischio.
B) CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI INVALIDITÀ PERMANENTE
E’ consentita la detrazione con riferimento ai premi se l’invalidità permanente è derivante da qualsiasi causa, quindi, sia se sia causata da infortuni sia se deriva da malattia, sempre che l’invalidità sia non inferiore al 5%.
Se la polizza garantisce un risarcimento anche in caso di invalidità inferiore a tale limite, la detrazione sarà riconosciuta limitatamente alla quota di premio corrisposta per la copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%.
Sono, invece, escluse dal beneficio le somme versate per coprire il rischio di invalidità temporanea, anche se totale.
Nel caso di premi indicizzati o di polizze di gruppo la quota di premio cui spetta la detrazione di imposta potrà essere individuata in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio.
C) CONTRATTI AVENTI PER OGGETTO IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Con Decreto del Ministro delle Finanze del 22/12/2000 sono state stabilite le caratteristiche alle quali dovranno rispondere tali contratti.
La detrazione compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana; e tali atti sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Viene considerato non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
La detraibilità dei relativi premi è condizionata alla presenza nel contratto di una clausola che vieta all’impresa assicuratrice la facoltà di recesso.
Tali contratti, che possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione vita, devono garantire la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato.
In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato.
Per i contratti di assicurazione che prevedono il riscatto, nella polizza deve essere evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta la detrazione.
2.2.4 FASE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per quanto concerne il trattamento fiscale delle prestazioni erogate possono verificarsi le seguenti ipotesi.
1) Decesso dell’assicurato:
i capitali liquidati sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 34, D.P.R. n. 600/1973).
2) Invalidità permanente:
le indennità conseguite in dipendenza sono esenti da qualsiasi tassazione (art. 6, comma 2, TUIR)
3) Rischio di non autosufficienza:
le prestazioni erogate in dipendenza sono esenti da qualunque tipo di tassazione (art. 6, comma 2, TUIR).
Nell’ambito di tale tipo di contratto, se si tratta di assicurazioni malattia, la prestazione erogata può consistere nel risarcimento del costo di assistenza ovvero in una prestazione in natura.
Se si tratta di assicurazioni vita, la prestazione può consistere nell’erogazione di una rendita vitalizia o temporanea, quest’ultima se l’assicurato è in vita.
Una parte della rendita può essere convertita in capitale il cui importo non deve essere superiore al 30% del valore attuale della rendita stessa. Qualora l’importo annuo della rendita risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale, l’assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.
4) Permanenza in vita dell’assicurato:
le prestazioni corrisposte alla scadenza del contratto ovvero del riscatto configurano un reddito di capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva del 12,5% sulla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito e quello dei premi pagati (art. 26 ter, D.P.R. n. 600/1973)
Si considera corrisposto anche il capitale convertito in rendita a seguito di opzione, esercitata alla scadenza del contratto.
3. POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE DA LAVORATORI AUTONOMI, DATORI DI LAVORO E SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA
3.1 LAVORATORI AUTONOMI
L’art. 54 del D.P.R. n. 917/86 dispone che nell’esercizio dell’arte o della professione sono deducibili le spese:
- effettivamente sostenute nel periodo d’imposta;
- inerenti all’esercizio dell’arte o professione;
- debitamente documentate.
Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra le altre, i premi di assicurazione “per rischi specificamente inerenti all’attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro”. Tra tali spese rientrano quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia dello stesso artista o professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, R.C. auto e simili.
3.2 ASSICURAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI
I premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali stipulate a favore dei dipendenti sono tassabili nel periodo di paga in cui sono corrisposti e, in sede di effettuazione di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto), danno diritto al dipendente ad una corrispondente detrazione d’imposta del 19% dei premi, calcolata su un importo non superiore a euro 1291,14 per anno solare.
La detrazione è ammessa a condizione che le polizze assicurative siano previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali; che i premi siano indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro; che siano rispettate le condizioni di detraibilità previste dalla legge (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e art. 15 D.P.R. n. 917/86).
Il medesimo trattamento è previsto per i contratti di assicurazione stipulati dal lavoratore, per i quali il datore di lavoro si limita al solo versamento dei premi.
I premi pagati per polizze contro gli infortuni e le malattie professionali, invece, non costituiscono reddito per i dipendenti (Circ. Min. del 23/12/1997, n. 326/E).
3.3 ASSICURAZIONI NELL’INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO
Non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti (e amministratori) i premi assicurativi pagati nell’esclusivo interesse dal datore di lavoro e quelli che possono determinare dei rimborsi ai dipendenti (o amministratori) a titolo di mera reintegrazione del danno patrimoniale subito per aver corrisposto delle somme al terzo danneggiato per effetto dell’attività professionale svolta dal dipendente (Ris. Ag. Entrate del 9/9/2003 n. 178/E).
Il premio di polizza è deducibile dall’azienda per competenza, cioè per quote maturate (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR)
Se il datore di lavoro stipula una polizza di assicurazione per garantire a se stesso un indennizzo in caso di infortuni professionali o extra professionali da cui derivi la morte o la invalidità permanente, totale o parziale, dei propri dipendenti, le eventuali somme erogate, facoltativamente, ai dipendenti o ai loro eredi, ancorché conseguenti ai predetti infortuni, sono tassabili, in quanto tali somme rappresentano delle mere liberalità autonome e indipendenti rispetto a forme risarcitorie stabilite contrattualmente o per legge (Ris. Ag. Entrate del 04/12/2001, n. 200/E).
3.4 ASSICURAZIONI A GARANZIA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Nel caso in cui l’imprenditore stipuli una polizza assicurativa al fine di garantirsi la provvista finanziaria per la futura liquidazione al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, delle relative indennità , le somme da lui versate all’impresa di assicurazione a titolo di premio non rappresentano costi di esercizio, quindi, non sono deducibili. Tali somme, infatti, (in bilancio risultano tra i crediti) costituiscono un mero investimento finanziario finalizzato alla costituzione della provvista che verrà usata dal datore di lavoro per adempiere agli obblighi assunti (Circ. Min. del 17/06/1987, n. 14/8/128).
Il datore di lavoro, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, dovrà provvedere a comunicare all’impresa di assicurazione l’importo della ritenuta da operare sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto, affinché questa possa stornare il predetto importo dalla somma da corrispondere al dipendente (Circ. Min. del 09/10/1998, n. 235/E). Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 1996, la differenza positiva tra il capitale corrisposto dall’assicurazione alla scadenza della polizza e l’ammontare dei premi pagati costituisce un provento per l’impresa, assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 12.50% (art. 3, comma 113, Legge del 28/12/1995, n. 549). Mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data, anche se il capitale è percepito successivamente, la ritenuta va applicata a titolo di imposta e, dunque, la differenza positiva percepita dall’impresa non concorre alla formazione del reddito.
3.5 REGIME FISCALE DEI PROVENTI ASSICURATIVI
I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa, per effetto dell’art. 45, comma 1, del TUIR, non costituiscono redditi di capitale, bensì redditi d’impresa.
Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 26 ter del D.P.R. n. 600/1973 che, invece, fa esplicito riferimento ai redditi di cui all’art. 41, comma 1, lettera g quater), del TUIR (ossia alla fattispecie dei redditi di capitale).
Se i proventi corrisposti a persone fisiche od a enti non commerciali sono relativi a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare la predetta imposta sostitutiva le imprese di assicurazione dovranno acquisire una dichiarazione da parte degli interessati riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta non dovrà essere applicata.
Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Marzo 2007