PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA PA
tra
L’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AgID) - con sede legale in Roma, via Xxxxx 21, codice fiscale 97735020584– in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
e
Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre ente di diritto pubblico - con sede in Roma, Via Vasca Navale n. 79, codice fiscale 04400441004 – in persona del Direttore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
premesso che
- AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e, nel perseguimento della propria missione e dei propri fini istituzionali, svolge altresì attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
- Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, in quanto struttura pubblica ed Ente di ricerca, con interesse al trasferimento tecnologico nell'ambito di un costante ampliamento e rafforzamento delle interazioni già esistenti con il sistema produttivo, promuove la partecipazione e la gestione di progetti mirati all'innesco e al governo dell'intera catena del valore, dalla creazione di know-how al suo utilizzo concreto, per la promozione della competitività e dell'innovazione basata sulla conoscenza nel sistema paese;
visto
- l’art.15, comma1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il DPCM dell’8 gennaio 2014 recante lo “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale”;
- l’ art. 1, comma 4, dello Statuto di Roma Tre, concernente l’istituzione, per la realizzazione dei propri fini istituzionali, di rapporti con strutture produttive pubbliche, operanti nel campo della ricerca
- l’art. 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., concernente l’assegnazione temporanea di personale presso pubbliche amministrazioni e imprese private;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., concernente la protezione dei dati personali;
- gli artt. 63, 64, 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, concernenti la titolarità dei diritti morali e dei diritti sulle invenzione dei dipendenti e dei ricercatori;
considerato che
- Agid ha interesse a favorire la partecipazione del Sistema Pubblico della Ricerca ai progetti di innovazione tecnologica nella Pubblica Amministrazione e alle iniziative concernenti la sperimentazione e l'avvio di soluzioni prototipali nell'utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dei cittadini e delle imprese;
- Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre ha interesse ad acquisire conoscenze utili a orientare le attività di ricerca ai fini dello sviluppo di soluzioni basate sull'ICT per la realizzazione di servizi pubblici
moderni e innovativi;
- Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre svolge, fra l’altro, attività di ricerca nei campi dei Sistemi intelligenti e calcolo simbolico, Basi di dati e sistemi informativi, Automazione e Organizzazione Industriale, Robotica, Informatica grafica e progettazione assistita da calcolatore, Reti di Calcolatori, Visualizzazione dell’ informazione e che, ai sensi del D.P.R. n. 382/80, artt 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti nonché le collaborazioni in attività di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre ha istituito laboratori di ricerca in partnership con primarie aziende del settore ICT per lo studio di applicazioni delle nuove tecnologie e lo sviluppo di soluzioni innovative da proporre alla Pubblica Amministrazione;
tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
(Premesse)
1. Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.
Art. 2
(Oggetto)
1. Con la sottoscrizione del seguente Protocollo d’Intesa, le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a:
a) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche, orientati
all’innovazione e al trasferimento tecnologico nei campi di propria competenza;
b) qualificare le tematiche di ricerca per lo sviluppo di soluzioni ICT per la Pubblica Amministrazione, al fine di favorire l'attrazione di investimenti privati e l'accesso a finanziamenti pubblici;
c) svolgere ricerche e attività di comune interesse, anche nei confronti di soggetti terzi, con l’obiettivo di sviluppare le conoscenze di base e le possibilità di applicazioni di carattere innovativo e di interesse industriale;
d) creare, valorizzare e condividere le conoscenze finalizzate allo sviluppo, all'adozione e alla diffusione di soluzioni ICT innovative per la Pubblica Amministrazione;
e) favorire la partecipazione congiunta a iniziative di ricerca, su scala nazionale e internazionale, finalizzate allo sviluppo e alla diffusione di soluzioni ICT;
f) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati;
g) mantenere un elevato livello culturale dei propri dipendenti e favorire il loro aggiornamento professionale.
Art. 3
(Convenzioni Operative)
1. Le Parti disciplinano attraverso specifiche Convenzioni Operative le modalità, i metodi e le risorse per l'attuazione delle singole iniziative che derivano dal presente Protocollo.
Art.4
(Assegnazione temporanea nelle Convenzioni Operative)
1. Ai fini dell'attuazione delle attività di cui all'art. 2, nonché per favorire la partecipazione del personale ad attività di alto valore aggiunto, ciascuna Parte potrà, con l’accordo dell’altra Parte, disporre l'assegnazione temporanea del proprio personale presso l'altra Parte secondo quanto stabilito dall'art 23-bis, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
2. Le funzioni e le modalità di inserimento del personale in assegnazione temporanea sono disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 3 del
presente Protocollo d'Intesa.
Art. 5
(Partecipazione di altri enti pubblici ai Programmi di ricerca)
1. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione della Pubblica Amministrazione e del Sistema Pubblico della Ricerca ai Programmi di ricerca di cui all'art. 2.
2. Agid potrà individuare altre Pubbliche Amministrazioni che intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Convenzioni Operative. La disponibilità di ciascuna Amministrazione in tal senso sarà oggetto di apposito atto da stipularsi tra Agid e l’Amministrazione stessa. Agid darà tempestiva notizia a Roma Tre di tale stipula.
3. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre potrà individuare Enti Pubblici di Ricerca e Università che intendono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle Convenzioni Operative. La disponibilità di ciascun Ente Pubblico di Ricerca e Università in tal senso sarà oggetto di apposito atto da stipularsi tra il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre e l'Ente Pubblico di Ricerca o l'Università interessati. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre darà tempestiva notizia ad AgID di tale stipula.
Art. 7
(Proprietà dei risultati derivanti dalle Convenzioni Operative)
1. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare delle informazioni, know-how e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo e messo a disposizione per l'attuazione delle Convenzioni Operative derivanti dal presente Protocollo d'Intesa.
2. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa e delle Convenzioni Operative da esso derivanti saranno di proprietà di Agid e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma Tre, che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, salvi i diritti
morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca e i diritti sulle invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori, di cui agli artt. 63, 64 e 65 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30.
3. I dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Protocollo d'Intesa e alle Convenzioni Operative sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati – che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo d'Intesa.
Art.7
(Durata)
1. Il presente Protocollo d'Intesa ha una validità di tre anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un periodo di uguale durata, mediante apposito atto scritto.
Art.8
(Recesso)
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo d'Intesa in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un preavviso di tre mesi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della parte destinataria.
2. La Parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare all'altra se intende recedere anche dalle convenzioni operative in corso.
Art. 9
(Riservatezza)
1. Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa.
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.
Art.10
(Pubblicità)
1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.
Art.11
(Informativa trattamento dati)
1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto le Parti dichiarano di essersi reciprocamente
comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 19612003 ivi
comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
Art. 12
(Foro competente)
1. Ai sensi e per gli effetti dell' art.15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa e delle convenzioni operative derivanti sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi Roma Tre | Agenzia per l’Italia Digitale |
Il Direttore (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx) | Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx) |
Firmato digitalmente da
TZNPLA57D27H501 TZNPLA57D27H501O/743005800001546
Firmato digitalmente da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
O/74300580000154
4.+aBd5CMwQwsgNT6MVhvGCVPs5gA=
ND: cn=TZNPLA57D27H501O/743005800001
ANTONIOMA ND: c=IT, o=Ministero della
Difesa/97355240587, ou=Personale
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64.
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5464.
+aBd5CMwQwsgNT6MVhvGCVPs5gA=, serialNumber=IT:TZNPLA57D27H501O, givenName=XXXXX, sn=ATZENI, o=Progetto CNS Arubapec/Unical, ou=Universita' della Calabria, c=IT
Data: 2015.11.23 08:30:24 +01'00'
RIA
Civile, sn=SAMARITANI, givenName=ANTONIOMARIA, serialNumber=IT:SMRNTN63R08L219 Z, cn=XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
SAMARITANI
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Data: 2015.11.16 13:29:30 +01'00'