Bandi di concorso per i Benefici Economici Diritto allo studio Anno accademico 2017/18
Bandi di concorso per i Benefici Economici Diritto allo studio Anno accademico 2017/18
Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio anno accademico 2017/18 4
1 – Composizione e numero delle borse di studio bandite 5
1.1 Composizione della Borsa di Studio 5
2 – Condizioni generali di partecipazione al concorso 5
2.1 Chi può partecipare al concorso 5
3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico 8
3.3 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al 1 anno dei corsi di laurea magistrale 9
3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 10
3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione 15
4.1.2 Acquisizione dei dati 16
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali 17
4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero 20
5 – Importi di borsa di studio e ristorazione gratuita 21
5.3 Ammontare delle Borse di Studio 22
6 – Integrazioni di borsa di studio 25
6.1.1 Studenti portatori di handicap 25
6.1.2 Tempi e modalità di pagamento 26
6.2.1 Mobilità internazionale 26
6.2.2 Graduatorie di Mobilità internazionale 27
6.2.3 Tempi e modalità di pagamento 27
7 – Formazione delle graduatorie 27
7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione 28
7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 28
8 – Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi 29
9 –Modalità di pagamento delle borse di studio 29
10 – Incompatibilità e trasferimenti 31
11 – Decadenza dal beneficio di borsa di studio 31
11.3 Conseguenze della decadenza 33
12 – Controlli di veridicità delle autocertificazioni 33
12.2 Conseguenze in caso di non veridicità 34
13 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 35
Bando di concorso per l’assegnazione di Sovvenzione Straordinaria Anno accademico 2017/18 37
Termini per la presentazione delle domande 38
Contatti 38
Bando di Concorso per l’assegnazione di Borse di Studio per il diritto allo studio universitario
anno accademico 2017/18
Emanato con decreto rettorale n. 2695 del 14/7/2017
Il presente concorso è bandito, nelle more di attuazione del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33 - in particolare dall'art. 3, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 - attuativo dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 - e dalla deliberazione della Giunta regionale lombarda per l’a.a. 2017/18 n. X 6795 del 30 giugno 2017.
Il presente concorso è finanziato dai contributi stanziati da Regione Lombardia, MIUR e dai fondi messi a disposizione dall’Università degli Studi di Milano.
Il concorso per l’assegnazione di Borse DSU si rivolge agli studenti che nell’a.a. 2017/18 si iscrivono ai corsi di studio dell’Università degli Studi di Milano e che sono in possesso dei requisiti di merito, di reddito e di regolarità accademica specificati nel presente bando.
Definizioni
Nel presente Bando si intende per
• Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio
• Beneficiario parziale: lo studente che riceve il beneficio nella misura del 50%; condizione prevista per l’iscritto al 1° anno fuori corso oppure lo studente iscritto al 1 anno che consegue il requisito di merito ex post entro la data del 30 novembre 2018
• Prima immatricolazione: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2017/18) con medesimo titolo di studio di ammissione richiesto dal livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2017/18, in qualunque Università italiana, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).
Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90: Xxxxxx Xxxxxxx, responsabile Xxxxxxx Xxxxx di Studio (e-mail: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx)
1 – Composizione e numero delle borse di studio bandite
1.1 Composizione della Borsa di Studio per il diritto allo studio universitario
La Borsa di Studio DSU si compone di una parte in denaro e di una parte in forma di servizio ristorazione gratuito. Sono previste alcune integrazioni (vedi punto 6) quali la Mobilità internazionale e gli elevamenti di importo per studenti portatori di handicap.
La Borsa di Studio DSU è esente dall’imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6 aprile 1995; tuttavia sarà emessa la Certificazione Unica degli importi erogati in denaro e servizi gratuiti.
La Borsa di Studio DSU è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero e con le borse di mobilità inter-regionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755.
1.2 Benefici a disposizione
Le Borse di Studio DSU sono finanziate da Regione Lombardia e dal MIUR.
L’Università degli Studi di Milano metterà inoltre a disposizione i fondi necessari a garantire la borsa di studio a tutti gli aventi diritto.
2 – Condizioni generali di partecipazione al concorso
2.1 Chi può partecipare al concorso
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Per partecipare ai concorsi gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere a:
a) Un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
b) Un ulteriore anno (fuori corso) oltre la durata prevista dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
c) Un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al d. Lgs. 368/99);
d) Un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al d.m. 224/99 e assegni di ricerca di cui alla l. 27 dicembre 1997, n. 449).
2.2 Livelli dei corsi
I livelli dei corsi per i quali è prevista la Borsa di Studio sono:
a) Laurea (triennale, laurea di primo livello)
b) Laurea magistrale (biennale, laurea di secondo livello)
c) Laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale o esaennale: laurea di primo e secondo livello unificate)
d) Dottorato o scuola di specializzazione (livello massimo)
Il beneficio della Borsa di Studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascun livello di corso con le seguenti modalità:
1) Per gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale per un periodo pari alla durata legale del corso più un semestre a partire dall’anno di prima immatricolazione;
2) Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato a partire dall’anno di prima immatricolazione;
3) Per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al d.lgs. 368/99 e degli iscritti ai TFA), ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, se non beneficiari di borsa di studio ai sensi del d.m. 30 aprile 1999, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla l. 27 dicembre 1997, n. 449), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima immatricolazione.
2.3 Requisiti
Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito indicati ai punti 3 e 4. Non sono previste Borse di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito.
3 – Requisiti di merito
3.1.1 Requisiti generali
Gli studenti, nell’anno accademico 2017/18, non devono:
a) Essere già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia, di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l’a.a. 2017/18;
b) Beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della Borsa di Studio gli studenti che nell’a.a. 2017/18:
a) Xx iscrivono al primo anno, dopo aver effettuato un passaggio di corso di laurea o reimmatricolandosi, dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
b) Sono iscritti al ripetente intermedio;
c) ripetono un anno di corso di pari livello già frequentato precedentemente (vedi 3.1.2);
d) Sono iscritti a tempo parziale;
e) Sono iscritti con abbreviazione del corso.
3.1.2 Regolarità accademica
Per ottenere l’idoneità alla Borsa di Studio non devono essersi verificate interruzioni della regolare progressione degli anni di corso frequentati (trasferimenti con ripetizione dello stesso anno di corso, iscrizioni al ripetente o fuori corso intermedio) per il livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio.
In deroga a tale principio, qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, del medesimo livello di studi frequentato nell’a.a. 2017/18, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi. La deroga non si applica agli iscritti al primo anno di corso dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico e agli iscritti a qualunque anno di corso del dottorato o della scuola di specializzazione.
Per prima immatricolazione si intende qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell’a.a. 2017/18) con medesimo titolo di studio di ammissione del medesimo livello di studi per il quale si è iscritti per l’a.a. 2017/18, in qualunque Università
italiana, indipendentemente dall’esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) e dal numero di anni trascorso dall’evento.
A tale scopo, lo studente nella domanda dovrà obbligatoriamente dichiarare la presenza degli eventuali precedenti eventi di cui sopra (rinuncia agli studi, trasferimento interno o da altro Ateneo, ecc.) che hanno comportato l’irregolarità accademica.
3.2 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
Oltre ai requisiti indicati ai punti precedenti, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono sia possedere un requisito di accesso (3.2.1), sia conseguire durante l’a.a. 2017/18 un requisito valutato ex post (3.2.2).
3.2.1 Requisito di accesso per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver conseguito un voto di diploma di maturità (o equivalente titolo di accesso al sistema universitario) non inferiore a 70/100. Gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall’Italia dovranno provvedere alla conversione della votazione di diploma, qualora non espressa in 100mi, con l’applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR (nota MIUR del 4 giugno 2007).
3.2.2 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.
Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti entro il 10 agosto 2018. Per il conseguimento di tale requisito è a disposizione un bonus di 5 crediti che sarà, se necessario, applicato automaticamente per raggiungere il merito minimo richiesto (vedi 3.4.4).
Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2018. Per il conseguimento di tale requisito è a disposizione un bonus di 5 crediti che sarà, se necessario, applicato automaticamente per raggiungere il merito minimo richiesto (vedi 3.4.4).
Gli studenti che non conseguono il livello minimo di merito di 35 crediti entro il 30 novembre 2018 decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi 11.1).
Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.
La formula utilizzata è la seguente:
35 /60 = 𝑥 /(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖)
dove
𝑥 (𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒) = 35 × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖/60
I crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.
3.3 Requisito di merito ex post per studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale
Per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale, la condizione di beneficiario viene attribuita nella graduatoria definitiva in base ai requisiti di reddito di cui al punto 4.
Relativamente al requisito di merito, oltre ai requisiti indicati ai punti 3.1.1 e 3.1.2, gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale devono conseguire durante l’anno accademico 2017/18 un requisito valutato ex post rispetto alla data di conseguimento.
Per mantenere la condizione di beneficiario totale, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) entro il 10 agosto 2018.
Per mantenere la condizione di beneficiario parziale, in mancanza del requisito di cui sopra, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) entro il 30 novembre 2018.
Gli studenti che non conseguono entro il 30 novembre 2018 il livello minimo di merito di 20 crediti (per i corsi di laurea ad accesso libero) o 23 crediti (per i corsi di laurea ad accesso programmato) decadono dal beneficio di Borsa di Studio (vedi punto 11.1).
Il numero di crediti richiesto è riferito al numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/2004 (60 crediti annui). Qualora il numero di crediti annui sostenibili nel primo anno si discosti da tale valore, per la determinazione del requisito di merito richiesto si applica un criterio proporzionale, facendo riferimento al numero di crediti presente nel manifesto degli studi del corso. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.
La formula utilizzata è la seguente:
20 (𝑜 23) /60 = 𝑋 /(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖)
dove
𝑋 (𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑖𝑟𝑒) = 20 (𝑜 23) × 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖/60
I crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione non sono considerati validi ai fini del requisito di merito, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.
3.4 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
3.4.1 Numero di crediti
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico devono aver complessivamente conseguito nell’attuale corso di studi il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella, derivante da esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2017:
Numero minimo di crediti formativi da acquisire entro il 10 agosto 2017 per anno di corso
1- Corsi ad accesso libero
Corso | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Ultimo semestre (1) |
Laurea | 35 | 80 | == | == | == | 135 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 35 | 80 | 135 | 190 | 245 | +55 (2) |
Laurea magistrale | 00 | xx | xx | xx | xx | 00 |
0 Primo anno fuori corso
2 Rispetto all’ultimo anno di corso
2 - Corsi ad accesso programmato
Corso | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | Ultimo semestre (3) |
Laurea | 35 | 88 | == | == | == | 148 |
Laurea magistrale a ciclo unico | 35 | 88 | 148 | 209 | 269 | +60 (4) |
Laurea magistrale | 34 | == | == | == | == | 88 |
Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla Borsa di Studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione (vedi 3.1.2)
Per i corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, il cui numero di crediti annui sostenibili si discosti dal numero di crediti sostenibili fissati dal D.M. 270/04 (60 crediti annui), si applica per la determinazione del requisito di merito un criterio proporzionale al requisito di merito previsto nella tabella sopra indicata, arrotondato per difetto. Tale criterio si applica sia ai corsi di laurea ad accesso programmato sia a quelli ad accesso libero.
Esempio per un 2°anno di corso:
Requisito di merito richiesto = (Crediti massimi previsti X 35) /60
I crediti massimi previsti per gli iscritti al 1 anno fuori corso sono sempre diminuiti dei CFU assegnati per la tesi.
3.4.2 Validità dei crediti e media ponderata
Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:
3 Primo anno fuori corso
4 Rispetto all’ultimo anno di corso
Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall’inizio della carriera (per l’attuale corso di studi) ed entro il 10 agosto 2017. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti dai singoli moduli in itinere e i crediti derivanti da attività o esami precedenti l’immatricolazione, anche se riconosciuti e inseriti nel piano di studi dello studente.
Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo “numero crediti”; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. La votazione 30 e lode vale 30.
Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell’esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.
Esempio crediti acquisiti
Xxxxx | Xxxx | Valore |
Esame 1 | 26/30 | 9 crediti |
Esame 2 | 30 e lode | 12 crediti |
Esame 3 | 18/30 | 9 crediti |
Esame 4 | Approvato | 3 crediti |
Totale crediti posseduti: 33 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata: 30 crediti
Calcolo media ponderata:
(26 × 9 = 234 ) + (30 × 12 = 360) + (18 × 9 = 162) = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 756
756 = 25,20 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎)
30
3.4.3 Esame di tirocinio dell’area medica
In deroga a quanto indicato sopra, l’esame annuale di Tirocinio dei corsi di laurea di primo e secondo livello della Facoltà di Medicina e Chirurgia viene conteggiato ai fini del requisito di merito anche se sostenuto e verbalizzato oltre il 10 agosto 2017 ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2017.
3.4.4 Bonus
Qualora lo studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti ai punti 3.2.2 o 3.4.1, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un bonus con le seguenti modalità:
• Cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
• Dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno,
• Quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale
Il criterio proporzionale richiamato al punto 3.4.1 si applica anche ai valori del bonus, con arrotondamento per eccesso.
Il bonus non si applica per il conseguimento del requisito di merito ex post di cui al punto 3.3.
Il bonus non è disponibile, in quanto mai maturato, per gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale che abbiano conseguito la laurea di primo livello in un Ateneo estero o provenienti da corsi precedenti ai D.M. 509/99 e 270/04.
3.4.5 Studenti portatori di handicap
Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori del punto 3.4.1 fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un’apposita Commissione.
3.5 Requisito di merito per studenti iscritti al dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione
3.5.1 Requisito di merito per studenti iscritti al primo anno
Gli studenti beneficiari iscritti al primo anno del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione mantengono il beneficio e hanno diritto al pagamento della seconda rata di Borsa di Studio se sostengono con esito positivo l’esame finale di profitto del primo anno.
In caso negativo, si applicano le disposizioni per la decadenza totale (vedi 11.1). Non è prevista la decadenza parziale.
3.5.2 Requisito di merito per studenti iscritti ad anni successivi al primo
Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo del dottorato di ricerca o della scuola di specializzazione devono risultare regolarmente iscritti all’anno di corso dichiarato, conservando la regolarità della carriera accademica (vedi 3.1.2).
4 – Requisiti economici
4.1.1 L’ISEE per il diritto allo studio universitario
La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio DSU è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito chiamato ISEE Università), come previsto dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013.
L’ISEE Università è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la dichiarazione sostitutiva unica:
a) direttamente accendo on line e registrandosi al portale INPS;
b) presso i soggetti preposti (uffici inps e caaf).
L’attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
I tempi per l’ottenimento dell’attestato sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente (vedi punto 4.3.2).
Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE Università poiché saranno considerate valide solo attestazioni ISEE Università la cui data di sottoscrizione della DSU non sia successiva al 2 ottobre 2017.
Il DPCM n. 159/2013 prevede che l’ISEE Università sia calcolato utilizzando l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza):
• i redditi di riferimento sono quelli percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU e i valori patrimoniali dell’anno immediatamente precedente la DSU dell’intero nucleo familiare;
• il richiedente i benefici per il diritto allo studio universitario deve obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario: l’ISEE Università, a pena di esclusione della domanda, deve contenere la dicitura “si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore di (codice fiscale dello studente);
• Il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU;
• l’ISEE Università è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all’estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano).
Pertanto, per l’a.a. 2017/18 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell’anno solare 2015, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2016.
4.1.2 Acquisizione dei dati
L’Università degli Studi di Milano acquisirà telematicamente il valore ISEE Università dalla banca dati INPS. Lo studente non dovrà pertanto fornire copia digitale o cartacea ISEE Università. Attraverso lo sportello on line lo studente potrà verificare l’acquisizione dell’attestazione e la segnalazione di eventuali anomalie da correggere.
Il mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE Università in corso di validità comporterà esclusione in tutte le graduatorie dei benefici richiesti.
4.2 Limiti reddituali e patrimoniali
Per essere considerati in possesso del requisito di reddito necessario per la richiesta di Borsa di Studio, gli studenti devono avere un ISEE Università il cui:
a) Indicatore di situazione economica equivalente universitario (ISEE Università) non sia superiore a € 23.000,00;
b) Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario (ISPEU) non sia superiore a € 50.000,00 (ISPEU = valore ISP/scala di equivalenza).
I due limiti indicati devono essere rispettati congiuntamente; il superamento anche solo di uno di essi comporta il non possesso del requisito economico e la non idoneità al beneficio.
4.3 Nucleo familiare
4.3.1 Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013.
In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:
a) Xxxxx studente richiedente la Borsa di Studio DSU;
b) Da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità.
c) Eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell’ISEEU;
Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi 4.3.2):
a) Da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
b) Da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente, secondo le modalità previste al punto 4.3.3.
Si illustrano a titolo esemplificativo alcuni casi particolari:
4.3.2 Studente indipendente (articolo 8 DPCM 159/2013)
Lo studente potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d’origine e produrre attestato ISEE Università in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:
a) Residenza, risultante dall’evidenza anagrafica, esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
b) Redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500 per ciascun anno.
In assenza di tutti i requisiti tassativamente previsti, lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori in applicazione delle regole ed eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 8 DPCM 159/2013.
4.3.3 Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DPCM 159/2013, Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:
a) Xxxxx stesso richiedente;
b) Dal coniuge;
c) Dai figli minori di anni 18;
d) Dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo (punto 4.3.1, lettera c).
E’ fatta comunque salva la possibilità per il richiedente di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (includendo cioè eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).
4.3.4 Studente con genitori tra loro mai coniugati
In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
1. Quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
2. Quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
3. Quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Il genitore non convivente con lo studente richiedente non farà parte del nucleo familiare del figlio. Qualora invece si sia in presenza di uno dei seguenti casi:
4. Quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
5. Quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
Il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta ‘componente aggiuntiva’ di cui all’allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.
4.3.5 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati
Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatto salvo il caso di cui al punto 4.3.6.1.
4.3.6.1 Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica
distinta dagli altri soggetti
Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:
- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell’anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell’anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
oppure
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente.
4.3.6.2 Studente orfano di entrambi i genitori
Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.
4.3.6.3 Xxxxxxxx in convivenza anagrafica
Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) in conformità dell’art. 5 DPR 223/1989, è considerato nucleo familiare a sè, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.
Lo studente che ritenga di appartenere a un nucleo familiare non contemplato dalle regole sopra esposte è invitato a rivolgere la questione direttamente all’INPS prima di inoltrare la domanda al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEEU Università del nucleo da dichiarare.
4.4 Valutazione della condizione economica e patrimoniale di studente con nucleo familiare NON residente in Italia
4.4.1 Valutazione della condizione economica
Gli studenti non residenti in Italia e gli studenti stranieri residenti in Italia appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono all’estero non hanno la possibilità di richiedere l’ISEE Università.
Gli immatricolati per l’a.a. 2017/18 possono presentare domanda per i benefici e servizi per il diritto allo studio in assenza di attestazione ISEE Università e saranno assegnati provvisoriamente d’ufficio alla fascia di reddito più bassa.
A tali studenti sarà richiesta la documentazione necessaria per una verifica dell’effettiva condizione economica; dalla valutazione dei documenti presentati sarà assegnata la fascia di reddito definitiva. La valutazione potrà avvenire anche successivamente all’attribuzione di benefici e servizi. Per l’elenco della documentazione e i termini di presentazione si rinvia al Regolamento Tasse, Contributi, Esoneri.
Gli iscritti ad anni di corso successivi al primo saranno assegnati d’ufficio alla fascia contributiva delle tasse universitarie determinata per l’a.a. 2016/17.
Gli studenti stranieri residenti in Italia e appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti risiedono in Italia, devono richiedere l’attestazione ISEE Università.
4.4.2 Rifugiati politici
Gli studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico dovranno presentare copia della certificazione di status di rifugiato politico.
4.5 ISEE corrente
Possono presentare la domanda per i benefici del diritto allo studio, gli studenti in possesso di ISEE corrente in corso di validità come previsto dall’art. 9 del DPCM 159/2013.
5 – Importi di borsa di studio e ristorazione gratuita
L’ammontare della Borsa di Studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente ISEEU del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.
5.1 Fasce di reddito
In base al valore ISEEU, entro il limite indicato al punto 4.2, si determinano tre fasce di reddito:
1) Prima fascia: ISEEU da € 0,00 a € 14.420,31
2) Seconda fascia: ISEEU da € 14.420,32 a € 17.709,34
3) Terza fascia: ISEEU da € 17.709,35 a € 23.000,00
5.2 Provenienza geografica
Gli studenti, in base ai tempi di percorrenza tra la residenza del nucleo familiare e la sede dei corsi, vengono distinti in tre gruppi. In caso di nucleo familiare scisso e con più residenze, i tempi di percorrenza verranno calcolati dalla residenza più vicina alla sede del corso frequentato.
La durata del percorso da calcolare è quella minima impiegata, sulla base del tragitto con mezzi pubblici, escludendo tragitti effettuati a piedi o con mezzi privati e i tempi di attesa.
I tempi di percorrenza possono essere verificati attraverso il sito di Trenitalia, di Regione Lombardia xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx e i siti delle Aziende di trasporto locale.
Studenti in sede: appartenenti a famiglie residenti nell’area metropolitana sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall’abitazione alla sede del corso.
Studenti pendolari: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti.
Studenti fuori sede: appartenenti a famiglie residenti in comuni dai quali non sia possibile raggiungere la sede del corso di studio con tempi di percorrenza, con mezzi pubblici, in tempo pari o inferiore a 90 minuti e che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture abitative dell’Università degli Studi di Milano, strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o Enti per un periodo non inferiore a 10 mesi all’interno dell’anno accademico, da ottobre 2017 a settembre 2018 (per gli studenti iscritti al 1 anno fuori corso la durata del contratto è di minimo 5 mesi, da ottobre 2017 a febbraio 2018; per gli studenti ammessi alla laurea magistrale la decorrenza del contratto può iniziare nel momento dell’immatricolazione). In carenza di tale condizione lo studente verrà considerato pendolare.
Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l’esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente prodotti entro e non oltre il 18 novembre 2017. Entro la stessa data, gli studenti immatricolati nel secondo semestre al 1 anno di laurea magistrale dovranno segnalare l’intenzione di prendere alloggio e la relativa documentazione dovrà essere prodotta successivamente. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell’avvenuta registrazione del contratto per l’annualità successiva.
5.3 Ammontare delle Borse di Studio
5.3.1 Importi di Borsa di Studio per iscritti ad anni di corso regolare
L’ammontare delle Borse di Studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito combinando le fasce di reddito e la provenienza geografica:
Studenti in sede
Fascia di reddito | Importo | Totale |
1a Fascia | € 1.954,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.646,00 |
2a Fascia | € 1.503,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.195,00 |
3a Fascia | € 1.188,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 1.880,00 |
Studenti pendolari
Fascia di reddito | Importo | Totale |
1a Fascia | € 2.155,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.847,00 |
2a Fascia | € 1.702,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.394,00 |
3a Fascia | € 1.384,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 2.076,00 |
Studenti Fuori Sede
Ospiti presso le strutture abitative dell’Università degli Studi di Milano o altri alloggi pubblici o privati per almeno 10 mesi durante l’a.a. 2017/18.
Fascia di reddito | Importo | Totale |
1a Fascia | € 4.447,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 5.139,00 |
2a Fascia | € 3.876,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 4.568,00 |
3a Fascia | € 3.328,00 più un pasto giornaliero gratuito | € 4.020,00 |
5.3.2 Importi di Borsa di Studio per iscritti al primo fuori corso
Tutti gli importi indicati al punto 5.3.1 si intendono dimezzati, così come il relativo servizio ristorazione gratuito, per gli studenti, iscritti ai corsi attivati ai sensi del D.M. 270/2004, che beneficiano della Borsa di Studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di prima immatricolazione.
5.4 Ristorazione gratuita
Per gli studenti beneficiari di Borsa di Studio e per gli idonei non beneficiari iscritti ad anni successivi al primo è prevista la ristorazione gratuita.
La fruizione dei pasti spettanti avviene tramite tessera elettronica, in distribuzione negli uffici di xxx Xxxxx Xxxxx, 0, secondo quanto previsto dal Bando di Concorso per il Servizio Ristorazione e il Regolamento in esso contenuto.
L’elenco dei punti di ristoro convenzionati con l’Ente è disponibile sul sito web dell’Università degli Studi Milano.
Gli studenti che non usufruiscono del servizio ristorazione non hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all’estero, debitamente documentati.
5.4.1 Utilizzo della ristorazione gratuita
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, gli studenti beneficiari di Borsa di Studio con tempi di percorrenza fino a 90 minuti, hanno diritto a fruire di un pasto gratuito al giorno nel turno meridiano dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi, del mese di agosto e dei giorni di chiusura del singolo esercizio.
Gli studenti con tempi di percorrenza superiori a 90 minuti hanno diritto altresì al pasto serale a pagamento al costo della fascia di reddito di appartenenza.
Per il periodo antecedente al 1° gennaio 2018 il tesserino mensa sarà attribuito nella fascia di reddito di appartenenza risultante da ISEEU.
5.4.2 Gratuità per studenti iscritti al primo anno in caso di decadenza parziale
Ferme restando le modalità di cui al punto 5.4, per gli studenti beneficiari iscritti per la prima volta al primo anno, qualora raggiungano un numero di crediti sufficiente solamente alla conferma della condizione di beneficiario parziale (vedi 3.2.2 e 3.3), il servizio mensa è da intendersi gratuito nella misura del 50%.
A tali studenti verrà pertanto richiesto il rimborso della somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta (€ 346,00) per il servizio dalla prima rata del beneficio (vedi 11.2).
5.4.3 Gratuità per studenti iscritti al primo fuori corso
Per gli studenti iscritti al primo fuori corso che hanno diritto al pasto gratuito, questo è da intendersi nel periodo 1 gennaio 2018 - 30 giugno 2018. A partire dal 1° luglio 2018 il tesserino mensa verrà attribuito in fascia agevolata.
Sono comunque fatte salve le norme di validità e utilizzo del tesserino mensa previste nel Bando di Servizio Ristorazione.
5.4.4 Prosecuzione del servizio post lauream
Lo studente iscritto all’ultimo anno di corso regolare di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 31 dicembre successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.
Lo studente iscritto al primo anno fuori corso di qualsiasi livello di studi ha diritto a mantenere la gratuità del pasto fino al 30 giugno successivo al conseguimento del titolo, purché prosegua, senza soluzione di continuità, al livello di studi successivo.
Senza prosecuzione degli studi lo studente decade dal beneficio del Servizio mensa con l’addebito, in caso di eventuali pasti fruiti oltre la data del conseguimento della laurea, del costo del servizio come da Regolamento.
6 – Integrazioni di borsa di studio
6.1.1 Studenti portatori di handicap
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% l’importo annuale della Borsa di Studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati in sede, di € 3.908,00 per studenti considerati pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati fuori sede. Tale Borsa di Studio, attribuibile su richiesta motivata dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.
6.1.2 Tempi e modalità di pagamento
Gli elevamenti della Borsa di Studio per studenti portatori di handicap verranno assegnati da apposita Commissione successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva di Borsa di Studio ed erogati agli aventi diritto, con le modalità previste al punto 9.2, entro 30 giorni dalla deliberazione.
6.2.1 Mobilità internazionale
Gli studenti beneficiari di Borsa di Studio, ad esclusione degli iscritti alla scuola di specializzazione, possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale.
L’assegnazione dell’integrazione della Borsa di Studio avviene sulla base dello stanziamento disponibile e della durata del periodo di soggiorno all’estero.
Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all’estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio o stage all’estero deve essere certificato dalla struttura competente in materia di scambi internazionali presso l’Ateneo di riferimento. Dall’importo dell’integrazione erogata dall’Università degli Studi di Milano è dedotto l’ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.
Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso:
a) Delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 per i Paesi europei e fino a € 500,00 per i Paesi extraeuropei;
b) Della quota della trattenuta per i pasti gratuiti non fruiti nel periodo di soggiorno;
Il rimborso dei pasti sarà calcolato su frazioni quindicinali e avrà luogo solo ed esclusivamente per soggiorni studio o stage nell’ambito del programma Erasmus. Altri periodi di studio trascorsi all’estero su iniziativa dello studente non daranno luogo ad alcun rimborso.
Tali diritti sono estesi, a domanda dell’interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Xxxxxxxx (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall’inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell’ultimo anno di studi.
I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun livello di studi frequentato.
6.2.2 Graduatorie di Mobilità internazionale
La graduatoria provvisoria per i contributi di Mobilità Internazionale verrà pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Milano entro il 31 gennaio 2019. Eventuali ricorsi motivati avverso l’esito della graduatoria andranno presentati entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione. Valutati i ricorsi, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
6.2.3 Tempi e modalità di pagamento
I contributi verranno assegnati sulla base dei criteri per la formazione della graduatoria di Borsa di Studio, sino alla concorrenza dello stanziamento previsto.
Il pagamento dell’integrazione (comprensiva di rimborso pasti e spese viaggio) avverrà entro il 28 febbraio 2019 secondo le modalità previste dal punto 9.2.
7 – Formazione delle graduatorie
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della Borsa di Studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.
7.1 Studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e scuola di specializzazione
La graduatoria è formulata sulla base dell’ISEEU del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:
(1 − 𝐼𝑆𝐸𝐸𝑈 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒) × 1000
23.000,00
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto relativo al titolo di studio precedente e successivamente prevale l’età anagrafica minore.
7.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il 10 agosto 2017, e il punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media ponderata degli esami superati.
A parità di punteggio di merito, prevale in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio maggiore relativamente alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.
Il punteggio relativo ai crediti formativi conseguiti, relativi ad esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2017, è calcolato secondo la seguente formula:
(𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖) × 600
(𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖 − 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖)
Il punteggio relativo alla votazione media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2017, è calcolato secondo la seguente formula (il voto 30 e lode viene conteggiato come 30):
(𝑉𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − 18) × 400
(30 − 18)
8 – Pubblicazione delle graduatorie provvisorie e ricorsi
Le graduatorie provvisorie sono pubblicate per tutti i richiedenti entro il 31 ottobre 2017 allo “Sportello on line” nel sito xxx.xxxxx.xx alla voce ‘servizi online SIFA’ > sportello online
Eventuali istanze di revisione della posizione delle graduatorie provvisorie devono essere presentati all’Ufficio Borse di Studio entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L’istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell’Università degli Studi di Milano e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.
L’esito dell’istanza sarà pubblicizzato mediante affissione all’albo dell’Ente. Completata la procedura di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.
Saranno ammessi alla graduatoria definitiva gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2017/18 agli anni di corso successivi al primo e al 1 anno di corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.
Gli studenti iscritti a Dottorato di Ricerca, Scuola di specializzazione e 1 anno di laurea magistrale, se non ancora iscritti all’a.a. 2017/18 al momento di pubblicazione della graduatoria, saranno considerati beneficiari sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione.
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati all’Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla normativa vigente.
9 –Modalità di pagamento delle borse di studio
9.1 Modalità di pagamento
Le rate saranno erogate mediante assegno o accredito bancario e postale. Agli studenti verrà pertanto chiesto, in fase di compilazione della domanda del beneficio, di indicare le coordinate (IBAN) di un conto corrente o carta prepagata dotata di IBAN a loro intestato o cointestato su cui verranno accreditati gli importi eventualmente spettanti. Lo studente che, al momento della presentazione della domanda non possiede un conto corrente, potrà comunicarlo successivamente attraverso l’apposita funzione dello sportello on line.
Nel caso lo studente desideri l’accredito sulla carta “la Statale”, dovrà procedere come segue:
1. attivare il badge e la funzione di carta prepagata direttamente dalla pagina di UNIMIA
2. recarsi alla Banca Intesa di via Verdi, 8 a Milano per attivare la versione Flash up della carta, dotandola di adeguato plafond per ricevere i pagamenti della borsa di studio.
Maggiori informazioni sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/000000.xxx
Eventuali costi bancari sostenuti dall’Università degli Studi di Milano e legati ad errata indicazione delle coordinate IBAN comunicate verranno addebitati allo studente.
9.2 Tempi di pagamento
9.2.1 Prima rata
La prima rata della borsa di studio (pari al 50% dell’importo monetario complessivo) sarà erogata ai vincitori del concorso entro il 31 dicembre 2017.
I beneficiari sotto condizione di perfezionamento dell’iscrizione riceveranno la prima rata nel mese successivo all’avvenuta iscrizione.
Per gli iscritti al 1° anno fuori corso, l’intero importo del beneficio sarà erogato entro il 31 dicembre 2017.
9.2.2 Seconda rata
La seconda rata della borsa di studio, pari a metà dell’importo del beneficio, sarà erogata agli iscritti ad anni di corso successivi al primo entro il 30 giugno 2018.
Per gli iscritti al 1 anno, la seconda rata della borsa è corrisposta successivamente all’accertamento del conseguimento del livello minimo di merito (vedi 3.2.2, 3.3, 3.5.1).
10 – Incompatibilità e trasferimenti
10.1 Incompatibilità
La Borsa di Studio è incompatibile e pertanto non cumulabile con:
a) Analoghe forme di aiuto economico erogate dall’Ateneo o da altri Enti pubblici o privati;
b) Le Borse di Studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri;
c) Le borse di studio per i percorsi di eccellenza erogate dall’Ateneo;
d) Posti gratuiti o a tariffa ridotta sulla base di condizioni meritocratiche e/o economiche in collegi, residenze o convitti.
In tutti i casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza, da esercitarsi entro e non oltre 30 giorni dall’attribuzione del secondo beneficio, tramite comunicazione scritta da inoltrare all’Università degli Studi di Milano - Ufficio Borse di Studio. In mancanza, si incorrerà nel procedimento di decadenza dai benefici erogati dall’Università degli Studi di Milano.
La Borsa di Studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all’estero e con le borse di mobilità interregionale di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 2013 n. 755.
10.2 Trasferimenti
Lo studente che si sia trasferito da altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico dovrà chiedere all’Ente gestore del Diritto allo Studio dell’Università di provenienza, la trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal Bando di Concorso di detto Ente. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. L’ammissione in graduatoria sarà subordinata al possesso dei requisiti di merito e di reddito e alla disponibilità di risorse.
11 – Decadenza dal beneficio di borsa di studio
11.1 Decadenza totale
Il diritto alla Borsa di Studio decade qualora:
a) Lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute verso l’Ateneo;
b) Lo studente non presenti all’ufficio dell’Ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l’eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte (vedi cap. 12);
c) L’Ateneo accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione e tale da far venir meno il requisito di merito e/o di reddito previsti ai punti 3 e 4;
d) Lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l’a.a. 2017/18. La presente disposizione non si applica nel caso di iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, qualora il requisito di merito previsto dai punti 3.2.2 e 3.3 sia conseguito dallo studente anteriormente alla rinuncia agli studi o al trasferimento;
e) Lo studente risulti iscritto come ripetente per l’a.a. 2017/18, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
f) Lo studente iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico non consegua il requisito di merito previsto dai punti 3.2 e 3.3;
g) Lo studente iscritto al primo anno dei corsi di dottorato o scuola di specializzazione non consegua il requisito di merito previsto dal punto 3.5.1.
Nel caso di trasferimento ad altra Università dopo l’inizio dell’anno accademico, lo studente può chiedere all’Università degli Studi di Milano, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie di Borsa di Studio, di trasmettere all’Università presso cui lo studente si trasferisce la domanda presentata.
In questo caso la richiesta della Borsa di Studio viene annullata.
Agli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che non raggiungono il requisito di merito previsto ai punti 3.2.2, 3.3 e 3.4.4, non si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza dalla borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.
11.2 Decadenza parziale
Lo studente, iscritto al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, perde il diritto al beneficio integrale di Borsa di Studio e matura il diritto al beneficio parziale qualora raggiunga il requisito di merito previsto dal punto 3.2.2 e dal punto 3.3 entro e il 30 novembre 2018.
11.3 Conseguenze della decadenza
Qualora lo studente incorra, a qualunque titolo, in un provvedimento di decadenza dal beneficio di Borsa di Studio, dovrà corrispondere all’Università degli Studi di Milano le somme percepite, comprese le eventuali integrazioni previste al punto 6, e l’importo corrispondente al valore del servizio ristorazione effettivamente goduto (solo gratuito in caso di decadenza per mancanza del requisito di merito, di tutti i pasti fruiti negli altri casi).
In caso di decadenza parziale (vedi 3.2.2, 3.3 e 11.2), ogni beneficio si intende spettante al 50%. Lo studente dovrà quindi restituire una somma pari al servizio gratuito effettivamente goduto ed eccedente la quota trattenuta dalla prima rata del beneficio per il servizio ristorazione.
Relativamente all’eventuale fruizione del servizio abitativo, lo studente dovrà corrispondere altresì:
a) In caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di merito autocertificati o per iscrizione al ripetente in corso d’anno, la differenza tra l’importo di tariffa agevolata e l’importo di tariffa di foresteria;
b) In caso di decadenza per accertamento di non veridicità dei dati di reddito autocertificati o per il caso previsto alla lettera b) del punto 11.1, la differenza tra l’importo di tariffa agevolata e l’importo di tariffa non agevolata;
c) In caso di decadenza per rinuncia agli studi o trasferimento ad altro ateneo, la tariffa agevolata o non agevolata prevista dal bando di concorso del servizio abitativo o, se più favorevole allo studente, la tariffa di foresteria rispetto all’effettivo periodo di fruizione.
Potranno essere stipulati con lo studente accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
Il mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto comporterà l’avvio delle procedure per il recupero forzoso, nonché, il blocco della carriera accademica dello studente fino a risoluzione della pendenza.
12 – Controlli di veridicità delle autocertificazioni
12.1 Controlli
La domanda per tutti i benefici erogati dall’Università degli Studi di Milano è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
L’Università degli Studi di Milano, ai fini dell’accertamento dei dati (sia di merito, sia di reddito, sia dei tempi di percorrenza) dichiarati in autocertificazione, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
L’Università degli Studi di Milano, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risulteranno beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrice dei dati autocertificati.
L’università degli Studi di Milano potrà anche avvalersi dell’ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.
Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall’ultima indebita fruizione connessa e conseguente alla autocertificazione rivelatasi non veritiera.
12.2 Conseguenze in caso di non veridicità
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall’art. 10 del D. Lgs. 68/2012.
Lo studente dovrà pertanto corrispondere:
a) In caso di perdita totale del beneficio, la somma prevista dall’art. 10 del d. Lgs. 68/2012, ossia il triplo di quanto percepito sia monetariamente sia in forma di servizi;
b) In caso di perdita parziale del beneficio, il triplo della somma pari alla differenza tra quanto erogato e quanto spettante.
E’ fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).
12.3 Foro esclusivo
Per qualsiasi controversia inerente il presente Bando di Concorso, o derivante dalla sua applicazione, Foro esclusivo sarà quello di Milano.
13 – Termini e modalità per la presentazione della domanda
13.1 Termini
La domanda di Borsa di Studio deve essere improrogabilmente presentata entro il 2 ottobre 2017.
Gli studenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Borse di Studio, entro 15 giorni dall’evento e in forma scritta, qualsiasi evento riguardante la Borsa di Studio, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa Borsa di Studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, ecc.).
Eventuali mutamenti dello stato di famiglia o dello stato civile del richiedente o della composizione del nucleo familiare già dichiarato, saranno ritenuti validi se intervenuti e comunicati all’Università degli Studi di Milano entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.
13.2 Modalità
Per presentare la domanda di partecipazione al concorso non occorre essere iscritti già per l’a.a. 2017/18.
La domanda è presentata dallo studente avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate compilando l’apposito modulo informatico nel sito xxx.xxxxx.xx alla voce ‘servizi online SIFA’ - Diritto allo studio – Sportello online borse, alloggi, mense
Gli studenti in possesso dell’indirizzo di posta elettronica d’Ateneo (es: xxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx) devono autenticarsi alla procedura attraverso le credenziali d’Ateneo, compilare la modulistica e confermare l’inserimento dei dati entro la scadenza.
Gli studenti immatricolandi dovranno invece accedere alla procedura previa registrazione al portale xxx.xxxxx.xx (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx.xxx?xxxXXX,XXX)
In entrambi i casi può rendersi necessario fornire della documentazione aggiuntiva (contratto d’affitto per il riconoscimento della condizione di studente fuori sede, dichiarazione di valore in loco del titolo di studio estero, documentazione del nucleo familiare estero ecc). L’invio di tutta la documentazione richiesta deve avvenire esclusivamente tramite upload nell’apposita pagina della pratica on line.
Successivamente alla presentazione della domanda, nei seguenti casi, sarà necessario ricollegarsi allo sportello on line per completare le dichiarazioni precedentemente rese:
a) Entro il 18 novembre 2017: invio della documentazione per essere considerato studente fuori sede, oppure l’impegno a sottoscrivere il contratto nel caso di immatricolazione alla laurea magistrale nel secondo semestre;
b) Entro il 31 marzo 2018: dichiarazione di conseguimento del titolo di laurea triennale, per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale non ancora laureati al momento della presentazione della domanda.
Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell’anno accademico 2017/18 devono presentare domanda per l’Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.
La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l’esclusione dello studente dal presente concorso.
L’appendice n. 2 al Bando di Concorso riporta uno schema riassuntivo di termini e modalità di presentazione della domanda per i vari benefici erogati dall’Università degli Studi di Milano.
Il Rettore Xxxxxxxx Xxxx
Bando di concorso
per l’assegnazione di Sovvenzione Straordinaria Anno accademico 2017/18
Le Sovvenzioni Straordinarie vengono attribuite nei limiti dell’apposito stanziamento di bilancio.
Le Sovvenzioni Straordinarie possono essere cumulate con tutte le altre forme di assistenza e possono essere concesse una sola volta nel corso di ogni anno accademico e, per la stessa motivazione, una sola volta per tutta la durata della carriera accademica.
L’ammontare della sovvenzione non può superare la somma di € 1.500,00. Le sovvenzioni possono essere concesse nei seguenti casi:
a) Studenti che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche familiari, con perdita del reddito principale a disposizione;
b) Xxxxxxxx, incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, che hanno colpito gravemente lo studente o familiari compromettendo il curriculum scolastico;
c) Decesso di un componente del nucleo familiare.
Gli eventi devono essersi verificati nel periodo 1° ottobre 2016 – 30 settembre 2017. Xxxxxxx presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti in possesso del requisito di reddito e regolarità scolastica previsti per la concessione della borsa di studio:
• Fino al primo anno fuori corso per gli studenti iscritti a un corso di laurea di primo livello, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale;
• Limitatamente agli anni di iscrizione regolare per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e specializzazione.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2017.
I richiedenti dovranno presentare la documentazione specifica relativa agli eventi per i quali si richiede il contributo. L’assenza di tale documentazione comporterà l’automatica archiviazione della domanda.
Il Rettore Xxxxxxxx Xxxx
Appendice
Riepilogo scadenze per la presentazione delle domande
Beneficio | Scadenza |
Riconferma posto alloggio | 23 agosto 2017 |
Nuove ammissioni: posto alloggio | 23 agosto 2017 |
Borsa di studio | 2 ottobre 2017 |
Integrazioni delle borse di studio: disabili | 2 ottobre 2017 |
Integrazioni delle borse di studio: mobilità internazionale | 2 ottobre 2017 |
Tesserino mensa | 15 dicembre 2017 |
Sovvenzione straordinaria | 15 dicembre 2017 |
Contatti
Università degli Studi di Milano – Ufficio BORSE DI STUDIO Xxx X. Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx Informazioni telefoniche al 199.188.128 dalle ore 9,00 alle ore 15,00
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Ricevimento esclusivamente su appuntamento, da fissarsi attraverso l’apposita funzione dello sportello on line: xxx.xxxxx.xx – Servizi online Sifa – Diritto allo studio – Sportello online Borse, Alloggi, Mense