Requisiti economici Clausole campione

Requisiti economici. 4.1 L’ISEE 2019 per il diritto allo studio universitario La condizione economica del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio DSU è individuata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (di seguito chiamato ISEE Università), come previsto dall’art. 8 del DPCM n. 159/2013. Per l’a.a. 2019/20 i redditi a cui fare riferimento sono quelli percepiti nell’anno solare 2017 e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018. L’ISEE Università è un’attestazione che ogni cittadino può ottenere gratuitamente presentando la dichiarazione sostitutiva unica: a) direttamente on line, registrandosi al portale INPS; b) presso i soggetti preposti (uffici Inps e Caaf). L’attestazione viene rilasciata sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.
Requisiti economici. 4.1.1 L’ISEE per il diritto allo studio universitario a) direttamente accendo on line e registrandosi al portale INPS; b) presso i soggetti preposti (uffici inps e caaf). L’attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. I tempi per l’ottenimento dell’attestato sono mediamente di sette/dieci giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente (vedi punto 4.3.2). Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE Università poiché saranno considerate valide solo attestazioni ISEE Università la cui data di sottoscrizione della DSU non sia successiva al 2 ottobre 2017. Il DPCM n. 159/2013 prevede che l’ISEE Università sia calcolato utilizzando l’indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza): • i redditi di riferimento sono quelli percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU e i valori patrimoniali dell’anno immediatamente precedente la DSU dell’intero nucleo familiare; • il richiedente i benefici per il diritto allo studio universitario deve obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) indicando che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario: l’ISEE Università, a pena di esclusione della domanda, deve contenere la dicitura “si applica alle prestazioni per il diritto allo studio universitario a favore di (codice fiscale dello studente); • Il patrimonio immobiliare viene valutato sulla base dei valori ai fini IMU; • l’ISEE Università è integrato con i redditi esenti ai fini IRPEF e prodotti all’estero (esclusivamente per i soggetti in possesso di codice fiscale italiano). Pertanto, per l’a.a. 2017/18 i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell’anno solare 2015, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al 31 dicembre 2016.
Requisiti economici. Allo scopo di poter accedere agli incentivi fiscali definiti dall’articolo 119 della legge 77/2020 – Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici- ai commi 1 e 2, (Ecobonus); al comma 4 (Sismabonus) - si dovrà far riferimento al documento “Decreto requisiti del 06/08/2020” nello specifico agli Allegati A, B ed I. Nello specifico per gli interventi di cui all'articolo 119, commi l e 2 del Decreto Rilancio, il computo metrico dovrà essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri: a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI- Tipografia del Genio Civile; b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione di cui all’articolo 8; c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l, comma l, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica APE, nonché per l'asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La normativa fissa la spesa specifica omnicomprensiva massima ammissibile delle detrazioni per tipologia di intervento. Tabella 1. Spesa specifica omnicomprensiva massima ammissibile delle detrazioni per tipologia di
Requisiti economici. 1. Importo relativo a servizi di trasporto diversamente abili effettuati, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, presso Pubbliche Amministrazioni del valore del presente appalto. 2. disponibilità di adeguati mezzi finanziari ad assumere ed eseguire la prestazione oggetto del presente appalto dimostrata dalla presentazione di dichiarazioni da parte di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993.
Requisiti economici. L’importo della borsa di studio in relazione al reddito, con riferimento al combinato disposto dell’art. 3, comma 3, del D.M. 1320 del 27/12/2021, che introduce una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell’art. 3, comma 8, che (ribadendo quanto già previsto dall’art. 9, comma 6, del D.P.C.M. del 09/04/2001) stabilisce che l’importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio, si riporta, di seguito, la tabella inserita nella Circolare Ministeriale esplicativa al D.M. 1320/2021, che specifica il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento. L’importo base delle borse di studio è così rideterminato: • Per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti” l’importo della borsa di studio è pari ad Euro 6.157,74 • Per gli studenti “pendolari” l’importo della borsa di studio è pari ad Euro 3.598,51 • Per gli studenti “in sede” l’importo della borsa di studio è pari ad Euro 2.481.75 FASCIA DI REDDITO Valore ISEE Studente Fuorisede e studente indipendente Importo base 6.157,74 Studente Pendolare Importo base 3.598,51 Studente in sede Importo base 2.481,75 A Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (≤12.167,55) Importo base incrementato del 15% € 7.081,40 Importo base incrementato del 15% € 4.138,29 Importo base incrementato del 15% € 2.854,01 B Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento (>12.167,55≤16.223,41) Importo base € 6.157,74 Importo base € 3.598,51 Importo base € 2.481,75 C2 Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (>16.223,41≤24.335,11) Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 3.078,87 Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 1.799,26 Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 1.240,88
Requisiti economici. Il contributo potrà essere richiesto dai locatari, in possesso di Indicatore della Situazione Economica Equivalente Ordinario Anno 2022 con valore ISEE non superiore a € 35.000,00 che dimostrino:  di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore rispettivamente al 20% nel 2020 e/o al 25% nel 2021 rispetto ai corrispondenti anni precedenti;  di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022 (riferito al periodo compreso tra gennaio 2022 e la data di presentazione della domanda). La perdita del proprio reddito IRPEF deve essere certificata mediante il confronto tra le dichiarazioni dei redditi.

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  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • OFFERTA ECONOMICA Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione, del ribasso percentuale unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara. A tal fine il soggetto concorrente dovrà: - accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; - compilare il form on line; - scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; - firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche; - inserire nel sistema il documento “offerta economica”. Si precisa che l’operatore economico dovrà, indicare nell’offerta economica, nell’apposito spazio ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice: ⮚ GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO e ss.mm.ii. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc…, e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell’art. 97 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono. ⮚ IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento “tabella costi della manodopera” di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l’appalto, SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell’operatore economico. Ricevuta comunicazione dell’esito positivo di tale verifica, il Presidente di gara, procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il Presidente di gara esclude dalla gara l’operatore economico, e trasmette nuovamente gli atti al responsabile del procedimento per l’effettuazione della verifica sull’operatore economico che segue nella graduatoria. Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l’offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. Ai sensi dell’art. 32, c. 6 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto. Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta. NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche. Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 22 Anticipazione .............................................................................................................................. Art. 23 Pagamenti in acconto .................................................................................................................. Art. 24 Pagamenti a saldo ....................................................................................................................... Art. 25 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto ................................................................................... Art. 26 Ritardi nel pagamento della rata di saldo ....................................................................................... Art. 27 Revisione prezzi .......................................................................................................................... Art. 28 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..................................................................................

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.