NOTA INTEGRATIVA E DI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Procedura per l’affidamento delle attività di progettazione definitiva e progettazione
esecutiva con relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progetto ex art. 91 del Decreto legislativo
n. 81 del 2008, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ex art. 92 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile di Xxx Xxxxx
Xxxx, xxxxxx Xxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx
NOTA INTEGRATIVA E DI CHIARIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Definizioni utilizzate.
Definizioni generali:
a) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
c) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei; i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri operatori ausiliari;
d) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al successivo punto 3.5 e allegato del presente Documento; costituisce anche domanda di partecipazione se correttamente redatto e presentato;
e) «Linee guida»: le linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
--- «Linee guida n. 1» recanti «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 (in G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
--- «Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 (in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016);
f) «Decreto tariffe» il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
--- «Tavola Z-1» recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze»;
--- «Tavola Z-2» recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza».
Definizioni specifiche:
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento; nel presente Documento, ogni riferimento ad un punto individuato da soli due numeri (N.N.) si intende esteso a tutti i punti individuati da tre numeri (N.N.N.) aventi in comune i primi due numeri;
b) relativamente ai lavori:
--- «Classificazione» o «Classificazione dei lavori»: la combinazione tra «categoria», «destinazione funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 come indicata al punto 2.2 presente Documento;
--- «Categoria» o «Categoria dei lavori»: la sola parte alfabetica (una o due lettere iniziali) della sigla alfanumerica «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
c) «Plico», l’intera documentazione per la partecipazione e presentazione dell’offerta, costituita dalle buste telematiche di cui alle seguenti definizioni:
--- «Busta A» o «Busta amministrativa» la busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
--- «Busta B» o «Busta dell’Offerta tecnica» la busta telematica contenente gli atti dell’Offerta tecnica;
--- «Busta C» o «Busta dell’Offerta economica» la busta telematica, contenente la dichiarazione di Offerta economica;
d) «Rapporto organico»: l’immedesimazione o il rapporto giuridico tra l’offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell’associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell’operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all’articolo 2049 del codice civile; non sono considerati come Rapporto organico:
--- le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma, ivi comprese quelle di cui alla lettera e);
--- i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione e di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
e) «Consulente / Collaboratore»: i professionisti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
f) «Operatore economico»: una persona fisica o una persona giuridica che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA; ai fini del presente procedimento e delle clausole via via previste dalla documentazione di gara trova applicazione il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 48 e 81, comma 1, lettera d), del Trattato che istituisce la Comunità europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014); pertanto sono disapplicate le norme interne in contrasto con tale principio;
h) «Offerente»: un operatore economico di cui alla precedente lettera f), che presenta offerta autonomamente, o più operatori economici in una Forma aggregata che, in solido tra di loro, presentano unitariamente un’unica offerta.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Busta telematica A - Busta della Documentazione amministrativa) La documentazione amministrativa è costituita da:
Domanda di partecipazione; DGUE;
Dichiarazioni integrative DGUE; Ricevuta versamento contributo ANAC; Ricevuta avvenuto sopralluogo.
a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo (offerente, consorziato, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
--- l’individuazione dell’operatore economico e la forma giuridica tra le quelle indicate al punto 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
--- l’individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui all’art. 80, comma 3, del codice dei contratti;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
--- l’assenza dei motivi di esclusione dell’articolo 80 del Codice;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D, del DGUE)
--- l’assenza del motivo di esclusione per passaggio dall’impiego pubblico all’attività privata (art. 53, comma 16 – ter del d.lgs. n. 165 del 2001);
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 7, del DGUE)
b) per ciascun operatore economico partecipante (offerente, consorziato che apporta i requisiti al consorzio, ausiliario), dichiarazioni attestanti:
--- il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, del DGUE)
--- il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione C, del DGUE)
--- l’eventuale possesso del sistema di gestione ambientale della serie UNI EN ISO 14001, per il settore IAF 34, oppure registrazione al sistema di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE).
Le certificazioni attestanti il possesso del requisito devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell’Unione Europea o che abbia sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.
c) per ciascuna offerta presentata da operatori economici in Forma aggregata, la documentazione deve attestare le condizioni di cui al punto 7.4 (Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi, aggregazioni di imprese di rete, GEIE) in quanto pertinenti.
(condizioni dichiarate nel DGUE):
--- dall’operatore economico mandatario alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettere a), b) e c), e inoltre all’appendice 5;
--- dal consorzio alla Parte II, Sezione A, quadro «Forma di partecipazione» lettera d);
--- dall’operatore economico ausiliario alla Parte II, Sezione C);
Note di chiarimento.
1. Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell’operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
2. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda ecc..
3. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.
Note di chiarimento ai requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE.
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Un singolo professionista può possedere più d’una delle professionalità richieste, se compatibili con l’ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria, devono avere obbligatoriamente un Rapporto organico con l’offerente, inteso quale immedesimazione o rapporto giuridico tra l’offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell’associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell’operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all’articolo 2049 del codice civile.
Non sono considerati come Rapporto organico:
--- le collaborazioni e consulenze in qualsiasi forma, ivi compresi i collaboratori o consulenti definiti alla precedente lettera e) Definizioni specifiche;
--- i contratti di lavoro intermittente, di somministrazione e di apprendistato di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV e Capo V del decreto legislativo n. 81 del 2015;
--- i prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Nulla osta che nella compagine dell’offerente, ferme restando le professionalità obbligatorie, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l’oggetto dell’incarico, a condizione che siano abilitate all’esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:
--- con rapporto organico con l’offerente come sopra indicato;
--- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l’applicazione della disciplina di cui all’art. 48 del codice dei contratti;
--- cooptati dall’offerente; in tal caso non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti.
4. In deroga a quanto indicato nella presente nota di chiarimento, il geologo può essere un collaboratore o consulente (ovvero i professionisti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l’operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell’ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell’operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA) oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l’offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell’espletamento dell’incarico (Linee guida ANAC n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).
Note di chiarimento ai requisiti di CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)
1. Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell’importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.
2. Gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale/tronco stradale (dal primo mese del periodo utile da considerare all’ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del presente Documento); il calcolo della rivalutazione, se necessario ai fini del raggiungimento del requisito, deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell’operatore economico; è escluso che la rivalutazione sia fatta d’ufficio, pertanto in assenza di calcolo da parte dell’operatore economico, sono considerati esclusivamente gli importi dichiarati al netto della rivalutazione.
3. In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all’offerente in Forma aggregata.
4. I requisiti di cui al punto 7.3 lettera a) e alla lettera b), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.
5. Il requisito di cui alla di cui al punto 7. lettera c):
--- è dimostrabile con gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;
--- per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni;
--- è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici.
Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE, per l’individuazione degli operatori economici nell’appendice 5 dello stesso DGUE per la ripartizione delle prestazioni)
1. Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L’individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d’ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
2. Costituisce eccezione alla nota n. 1, l’appendice 5 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni di tutti gli operatori economici raggruppati.
3. In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), se questi è un libero professionista singolo deve presentare un proprio DGUE, diversamente deve risultare dal DGUE dell’operatore economico del quale è parte.
4. In relazione al giovane professionista di cui alla lettera d), con parziale scostamento dalle disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016, non sono operate distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici
.
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice). Sezione A
MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI: INDIVIDUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE.
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche), è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
8. Devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
9. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all’esclusione.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
11. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Sezione B
MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
2. Quanto alla lettera b):
---il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell’offerta, l’operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
--- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l’obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni,
anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.
Sezione C
MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI, DISTINTI TRA:
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SU LAVORO O DI DIRITTO AMBIENTALE O DEL LAVORO
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. La condizioni deve essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
MISURE FALLIMENTARI, CONCORDATARIE O ALTRE MISURE ANALOGHE, CON LE EVENTUALI INFORMAZIONI UTILI A SUPERARE LE MISURE CHE OSTANO O LIMITANO LA PARTECIPAZIONE
.
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
L’operatore economico:
--- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione l’istituto dell’Avvalimento;
--- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione trova applicazione l’istituto dell’Avvalimento;
--- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI CON INFORMAZIONI SU TALI ILLECITI
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
La condizione deve essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
Trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 3);
Sezione D
ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, DISTINTI TRA:
MISURE DI PREVENZIONE O ALTRI PROVVEDIMENTI PREGIUDIZIEVOLI IN MATERIA ANTIMAFIA
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all’appendice 1 del DGUE)
1. Qualora l’operatore economico ometta l’indicazione di uno o più d’uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall’articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell’operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all’esclusione se l’offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l’impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che
comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l’offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di “self cleaning” nel DGUE o allegare a quest’ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l’operatore economico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d’azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell’ultimo anno presso l’operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l’operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull’operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
5. Nel caso l’operatore economico abbia stipulato contratti affitto di azienda o di ramo d’azienda, l’esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dell’azienda affittante o locatrice.
6. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
7. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l’operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.
SANZIONI INTERDITTIVE O LIMITATIVE DELLA CAPACITÀ CONTRATTUALE CON INDICAZIONE DELLE STESSE.
Note di chiarimento
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D del DGUE)
A titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16- ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale
Note di chiarimento alle appendici al DGUE
1. L’appendice n. 5 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.
2. Le appendici 6 e 7 devono essere compilate da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, possono essere omesse dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.