Ipoteca Clausole campione

Ipoteca. E’ una garanzia reale che attribuisce al creditore la facoltà di ottenere la vendita del bene sul quale è costituita, con il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. E’ caratterizzata dalla specialità, intesa nel senso della necessità che cada su beni determinati (immobili o mobili registrati). Essa si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri. Questa garanzia può essere costituita in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale (ipoteca volontaria); in forza di una norma di legge (ipoteca legale); od ad istanza del creditore a cui favore sia stata emanata una sentenza o altro provvedimento giudiziale che condanni il debitore a pagare una somma di denaro od a realizzare un’altra obbligazione (ipoteca giudiziale). Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con il bene ipotecato. In un’operazione di leasing finanziario è la garanzia che il fornitore del bene (impegno al riacquisto) od un terzo soggetto (impegno all’acquisto) costituisce a favore della società di leasing. Il garante si impegna all’acquisto del bene per l’ipotesi in cui esso pervenga alla società di leasing, a seguito della anticipata risoluzione del contratto, ovvero a fronte del mancato esercizio della facoltà di opzione di acquisto finale da parte dell’Utilizzatore. Per l’ipotesi di escussione della garanzia, la somma dovuta dal garante alla società di leasing viene individuata in funzione del momento in cui il debitore principale si sia reso inadempiente all’obbligo di pagamento dei canoni e di un piano di degrado concordato. A seguito del pagamento di tale somma il creditore deve procedere al trasferimento del diritto di proprietà del bene a favore del garante. Nel caso di inadempimento o di mancato esercizio del riscatto del bene da parte del debitore principale, il garante corre il rischio di dover corrispondere alla società di leasing l’importo previsto nella garanzia. Questo importo potrebbe non essere coincidente con il valore commerciale del bene.
Ipoteca. E' una garanzia reale che attribuisce al creditore la facoltà di ottenere la vendita del bene sul quale è costituita, con il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato. E' caratterizzata dalla specialità, intesa nel senso della necessità che cada su beni determinati (immobili o mobili registrati). Essa si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri. Questa garanzia può essere costituita in forza di un contratto o di una dichiarazione unilaterale (ipoteca volontaria); in forza di una norma di legge (ipoteca legale); od ad istanza del creditore a cui favore sia stata emanata una sentenza o altro provvedimento giudiziale che condanni il debitore a pagare una somma di denaro od a realizzare un'altra obbligazione (ipoteca giudiziale). Il garante corre il rischio di rispondere di un debito altrui con il bene ipotecato.
Ipoteca. A garantire il puntuale rimborso del mutuo e l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto e dall'allegato Capitolato delle Condizioni Generali, l’Impresa (e/o il Garante datore d'ipoteca) ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U.B. consente alla Banca di iscrivere
Ipoteca. L'ipoteca garantisce il rimborso alla Banca di tutto quanto contrattualmente stabilito e di quanto dovuto in dipendenza di legge, nonché delle somme che dalla Banca stessa siano state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che abbiano dovuto essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. L'eventuale erronea od incompleta descrizione dell'immobile ipotecato non costituisce motivo d'eccezione per la validità dell'ipoteca. La Parte mutuataria e la Parte datrice di ipoteca esonerano espressamente il Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Territorio, Ufficio provinciale competente - Servizio di pubblicità immobiliare, da qualunque personale responsabilità in ordine alle formalità pubblicitarie, consentendo che l'ipoteca venga iscritta a richiesta di chiunque e che nella nota di iscrizione vengano inseriti anche i patti e le condizioni del presente Capitolato.
Ipoteca. (E) Privilegio ex art. 46 T.U.B.
Ipoteca. Il Comune autorizza la costituzione di ipoteca sulle aree concesse in diritto di superficie soltanto in favore di Enti che concedono mutui per la realizzazione degli interventi previsti.
Ipoteca. Tecnicamente, la stipula di un mutuo prevede diversi elementi: viene erogato il capitale concordato (ad esempio di euro 100.000,00) e, contestualmente, viene iscritta un’ipoteca sul bene di importo quasi sempre pari al doppio del capitale erogato (ad esempio, nel caso in commento, di euro 200.000). La finalità dell’ipoteca, che è disciplinata nell’art. 2808 e seguenti cod.civ., è quella di determinare l’importo entro il quale la parte mutuante, qualora rimasta insoddisfatta del proprio credito derivante dalla restituzione del prestito erogato, può far valere le proprie pretese, in caso di esecuzione forzata e, quindi, in caso di insolvenza del debitore. La ragione per la quale l’ipoteca è di importo solitamente doppio al capitale erogato, sta nel fatto che l’istituto che ha concesso il credito, deve essere in grado di rientrare non solo del capitale erogato (e non riavuto), bensì anche degli interessi maturati a seguito della stipula del contratto, oltre alle spese sostenute. Al fine di meglio comprendere di cosa si tratta è quanto meno opportuno fare un esempio pratico richiamando le cifre sopra riportate. La banca Alfa concede al signor Xxxxx un mutuo di euro 100.000. Xxxxx, a garanzia della restituzione del capitale mutuato di euro 100.000, concede alla banca in garanzia un immobile del valore di euro 300.000, al fine di soddisfare la stessa del rientro del capitale prestato. La banca, una volta valutata la capacità finanziaria di Xxxxx, il quale deve dare la prova di essere economicamente in grado di restituire quanto avuto in prestito, iscrive ipoteca sull’immobile di Xxxxx, e lo fa per l’importo di euro 200.000. Xxxxx oltre a dover restituire i 100.000 euro avuti, deve ovviamente restituire anche gli interessi pattuiti con la banca, presumibilmente, determinati in euro 15.000. Il motivo per il quale la Banca iscrive l’ipoteca per euro 200.000, sta proprio nel fatto che la medesima deve essere garantita di poter rientrare, non solo del capitale prestato, ma anche degli interessi e di tutte le spese sostenute e da sostenere qualora Xxxxx divenga inadempiente. Qualora Xxxxx restituisca quanto dovuto secondo le scadenze determinate nel piano di ammortamento, nulla questio. Nel caso in cui, invece, risulti inadempiente, l’istituto creditore potrà instaurare un procedimento di esecuzione forzata, volto a soddisfare le proprie pretese. In particolare, verrà attivata un’azione giudiziaria, in forza della quale verrà adita l’autorità giudiziaria, alla quale v...
Ipoteca. La parte alienante rinuncia all’iscrizione ipotecaria a suo favore a garanzia del pagamento del prezzo ed esonera il conservatore dei libri fondiari da ogni responsabilità al riguardo.
Ipoteca. A titolo di garanzia per l’esatto, integrale e puntuale adempimento da parte della Parte Finanziata di tutte le obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziata dovrà perfezionare, mediante atto pubblico, il Contratto di Ipoteca in conformità alle normative vigenti, con effetto sui beni oggetto del Finanziamento.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.