Allegato 6 - Schema contratto - Lotto 1- Appalto Specifico
APPALTO SPECIFICO PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI BASE E REALIZZATIVI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA POPOLAZIONE DI ROMA CAPITALE (SIPO) NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CONSIP - SERVIZI APPLICATIVI
CIG n. 550732545C
CIG Derivato n. 6849690EFD
ALLEGATO 6 SCHEMA CONTRATTO
Allegato 6 - Schema contratto - Lotto 1- Appalto Specifico
per l’affidamento dei servizi di base realizzativi, complementari e accessori relativi al Sistema Informativo della Popolazione di Roma Capitale (SIPO)
TRA
Roma Capitale, con sede legale in Piazza del Campidoglio n.1 con CF. 02438750586, domiciliato ai fini del presente Contratto in via della Previdenza Sociale n. 20, in persona dell’ Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Direzione dei Sistemi Informatici e Telematici, (di seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di Impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA
, domiciliata ai fini del presente atto in , Via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio
n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
di seguito, congiuntamente, le “Parti”
PREMESSO CHE
1) Consip ha espletato una procedura ad evidenza pubblica al fine di selezionare le imprese che abbiano le necessarie qualificazioni per operare come fornitori nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA – ID 1432;
2) essendo risultato aggiudicatario di detta procedura di gara, il Fornitore, in data 07 giugno 2016, ha sottoscritto l’Accordo Quadro per la fornitura di servizi applicativi per la PA e, per l’effetto, si è impegnato ad eseguire quanto stabilito nell’Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché nei successivi Appalti Specifici;
3) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto dall’Amministrazione per l’affidamento, nell’ambito del citato Accordo Quadro, del presente Appalto Specifico;
4) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresi la Richiesta di Offerta e il Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli
elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
5) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi comprese la cauzione di cui al successivo art. 16 e la polizza assicurativa di cui al successivo art. 26, che, anche se non materialmente allegata, ne formano parte integrante e sostanziale;
6) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce al presente Contratto;
7) il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
8) successivamente alla stipula da parte del Fornitore, l’Amministrazione procederà alla sottoscrizione del Contratto, di cui provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
9) il numero di repertorio del Contratto è il seguente […];
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI
1) Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a. Accordo Quadro: il contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso, in data […], da Consip S.p.A., anche per conto delle Amministrazioni Pubbliche, da una parte, e le imprese aggiudicatarie, tra cui anche il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
b. Capitolato d’Oneri: il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’ aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
c. Capitolato Tecnico AQ: il documento allegato “A” all’Accordo Quadro, comprensivo di tutte le Appendici, che definisce l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi acquisibili tramite l’Accordo Quadro;
d. Capitolato Tecnico AS: il documento allegato alla Richiesta di Offerta, che definisce in dettaglio l’ambito e le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi applicativi oggetto del presente Contratto;
e. Contratto: il presente contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, stipulato dall’Amministrazione e dal Fornitore nell’ambito e sotto la vigenza dell’Accordo
Quadro, nel rispetto dei criteri, dei termini e delle modalità indicati nel medesimo Accordo Quadro e ricadente nel lotto n. 1 (Centro: Lazio, Toscana, Marche e Umbria);
f. Offerta AQ: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro;
g. Offerta AS: l’offerta tecnica ed economica presentata dal Fornitore in sede di confronto competitivo per l’aggiudicazione del Contratto;
h. Richiesta di Offerta: l’atto di avvio della procedura di confronto competitivo preordinata all’aggiudicazione del presente Appalto Specifico inviata dall’Amministrazione alle imprese aggiudicatarie dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 2
VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI
Le premesse di cui al presente Contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto così come l’Allegato 1 (Offerta tecnica AS), Allegato 2 (Offerta economica AS), Allegato 4 (Capitolato Tecnico AS), Allegato 5 (Appendici del Capitolato Tecnico AS) nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto.
1. L’esecuzione del Contratto è regolata oltre che da quanto disposto nell’Accordo Quadro e nel presente Contratto:
a) dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal Codice Etico dell’Amministrazione consultabile sul sito internet <indicare sito web istituzionale>
d) dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
e) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
f) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 163/2006 e s.m.i.;
g) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
h) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
i) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
j) dalla normativa inerente il Codice dell’Amministrazione Digitale e l’Agenda Digitale Europea.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura di confronto competitivo prodotti dall’Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall’Amministrazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la
disciplina dettata dall’Accordo Quadro.
In caso di contrasto tra i principi dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. L’Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
ARTICOLO 3
OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. L’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico AQ, nell’Offerta AQ, alle condizioni precisate nella Richiesta di Offerta, al Capitolato Tecnico AS nonché alle condizioni ulteriormente migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AS, nonché alle condizioni e termini previsti nel Contratto:
a) Servizi base e realizzativi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico AS, secondo le modalità ivi indicate. I servizi realizzativi potranno avere ad oggetto:
--a.1 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA) : MEV a ciclo completo - Servizio di Manutenzione Evolutiva a ciclo completo;
--a.2 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA) : MEV a ciclo realizzativo -Servizio di Manutenzione Evolutiva a ciclo realizzativo;
--a.3 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA) : MEV a ciclo ridotto - Servizio di Manutenzione Evolutiva a ciclo ridotto;
--a.4 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA) : MAD - Servizio di Manutenzione Adeguativa
b) Servizi complementari, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico AS, secondo le modalità ivi indicate; i servizi complementari che potranno essere richiesti sono i seguenti:
--b.1 Gestione Applicativi (rif. par. 4.2.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ- SA): Gestione Applicativa
--b.2 Servizio Manutenzione Correttiva (rif. par. 4.2.3 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA) : MAC – Manutenzione Correttiva
--b.3 Servizio Supporto Specialistico (rif. par. 4.2.4 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): Servizio Supporto Specialistico
c) Servizi accessori, intesi quali i servizi, ed ogni attività connessa, descritti al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico AS, secondo le modalità ivi indicate; i servizi complementari che potranno essere richiesti sono i seguenti:
--c.1 Formazione ed Addestramento (rif. par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): Formazione
Tali servizi dovranno essere eseguiti sui sistemi applicativi descritti nel Capitolato tecnico AS.
Il Fornitore prende atto che per tutto quanto non previsto nel Capitolato AS, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Capitolato AQ per le parti di pertinenza.
2. Il dimensionamento dei servizi riflette quanto previsto dall’art. 3, comma 4, dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie, ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices, indicati nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nel Contratto, come risultanti dall’offerta migliorativa eventualmente presentata dal Fornitore nell’Offerta AS e dettagliati negli specifici Piani di Lavoro che saranno sottoposti all’approvazione dell’Amministrazione.
4. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta AQ nonché nell’Offerta AS, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all’Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste dell’Amministrazione, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
6. Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevate su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dal Fornitore: ad esse si applicano i livelli
di servizio e le sanzioni previste per la manutenzione correttiva. Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti/soluzioni/sistemi richiesti, siano migliorati dall’Offerta AQ nonché dall’Offerta AS, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta e il Fornitore sarà tenuto al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l’applicazione delle penali.
7. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico AS.
8. Le attività relative ai servizi indicati al precedente comma 1 saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico AS.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che l’Amministrazione attiverà i predetti servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS.
10. Il Fornitore prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico AS e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
11. A seconda della tipologia dei servizi, gli stessi potranno essere eseguiti presso la sede dell’Amministrazione o presso la sede del medesimo Fornitore, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico AS.
12. E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. n. 207/2010, il Dott. <indicare nominativo>. E’ designato quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 300 e seguenti del
D.P.R. n.207/2010, il Dott. <indicare nominativo>.
ARTICOLO 4
DURATA E AFFIANCAMENTO
1. Il Contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 38 mesi comprensivi del periodo di affiancamento iniziale, pari a 2 mesi a titolo gratuito, che termina con la data di avvio delle attività. L’avvio delle attività sarà comunicato, a mezzo pec, dall’Amministrazione al Fornitore.
La durata del Contratto è, pertanto, così suddivisa:
a) Periodo di affiancamento/Presa in carico (come di seguito meglio specificato);
b) Periodo di erogazione: 36 mesi, per tutti i servizi di cui al precedente art. 3 comma 1; il dettaglio delle durate previste per i singoli servizi è specificato nel Capitolato Tecnico di AS.
c) Periodo di garanzia: 12 (dodici) mesi, relativamente al solo servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato durante l’ultimo anno di vigenza contrattuale.
2. L’Amministrazione si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Si precisa che, nei 2 mesi successivi alla stipula del Contratto, il Fornitore dovrà affiancare l’impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del Contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti e/o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. n.207/2010. Resta salvo quanto previsto dagli artt. 308 e 159 del D.P.R. n.207/2010. Per tutto il periodo di affiancamento di inizio fornitura, il Fornitore non percepirà alcun corrispettivo per le attività e i servizi oggetto della presa in carico.
4. Le modalità di esecuzione dell’affiancamento per la fase di Subentro verranno descritte dal Fornitore nel Piano di Subentro, secondo le modalità, i criteri e le tempistiche previste dal Capitolato Tecnico dell’AS. Il Piano di Subentro, compreso nel Piano di Lavoro Generale, dovrà essere consegnato entro 10 giorni dalla data del verbale di avvio attività. Il fornitore, su richiesta dell’Amministrazione, è tenuto a fornire il personale necessario al trasferimento di know-how sia al Termine del Servizio (Fine della Fornitura), sia in caso di cessazione del rapporto contrattuale anticipata, sia alla scadenza di ogni singolo intervento, sia per tutto il periodo di garanzia, con le tariffe unitarie giornaliere per figura professionale applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico AS. Il servizio sarà erogato sia a favore del personale dell'Amministrazione, sia a favore di terzi da essa designati. Le modalità di esecuzione del trasferimento del know-how saranno descritte dal Fornitore nel Piano di trasferimento del Know-how, che andrà predisposto dal Fornitore ogni
volta che l’Amministrazione lo richieda ed entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta. Va inoltre redatta una versione finale del Piano, in cui si dettaglierà il trasferimento a favore del personale del Fornitore subentrante e di altre eventuali persone individuate dall’Amministrazione, entro 120 giorni solari antecedenti il termine dell’affidamento. L’Amministrazione ed il Fornitore concorderanno congiuntamente le modalità di esecuzione di tale attività.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l’Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli artt. 308, 159 e 160 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE
1. Fermo il pieno rispetto da parte del Fornitore delle previsioni contenute nell’art. 7 dell’Accordo Quadro, sono a carico del medesimo Fornitore - intendendosi
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 23 “Corrispettivo” comma 1 - tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale e corretto espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi nonché lo sgombero dei materiali residui e l’ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri, nell’Offerta AQ, nella Richiesta d’Offerta, nel Contratto e nell’Offerta AS, nonché negli allegati ai suindicati atti.
Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il Fornitore nell’attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l’Accessibilità e l’Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna affinché le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l’Italia Digitale n.61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012
n.179 convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012, n.221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli art.53 e 54 del D.Lgs n.82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all’art.4 della Direttiva n.8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
ARTICOLO 6
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’Amministrazione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.
2. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.
3. Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Amministrazione, almeno 5 giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 7
PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE E INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE
1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di
rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto e relativi allegati.
4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l’Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. Il Fornitore riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall’Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte dell’Amministrazione e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, all’Amministrazione. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore dell’Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell’Amministrazione.
7. Il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, in virtù del Contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell’Amministrazione, ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività lavorativa da parte dell’Amministrazione,
iii) inserite nell’organizzazione dell’Amministrazione.
8. L’Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
(i) in caso di ottenimento da parte dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compresi i subappaltatori), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
(ii) in caso di ottenimento del DURC del Fornitore negativo per due volte consecutive, l’Amministrazione, dopo aver acquisito relazione particolareggiata, proporrà, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
(iii) ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore, e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
10. Ai sensi di quanto previsto all’art.5 del D.P.R. 5 n. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore e/o del subappaltatore e/o dei soggetti titolari di cottimi, di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, l’Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ARTICOLO 8
PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto. Restano inoltre di proprietà dell’Amministrazione gli eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 3, comma 3. Su richiesta dell’Amministrazione, il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario per il trasferimento della proprietà e/o delle licenze d’uso.
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per 2 anni decorrenti dalla data di decorrenza contrattuale del Contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi dell’art. 69, comma 4, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell’esecuzione del Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Per ogni prodotto/fase/attività/obiettivo positivamente rilasciato, il Fornitore è tenuto per un periodo massimo di 12 mesi, anche eventualmente oltre il termine della durata contrattuale, a garantire, su chiamata dell’Amministrazione o di terzi da essa indicati, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del Contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le eventuali ditte fornitrici.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 26 “Risoluzione” del Contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l’obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del Contratto, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del Contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché da parte dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell’incarico affidatogli con il Contratto.
ARTICOLO 10
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico
dell’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Amministrazione.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
ARTICOLO 11
UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE
1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all’Amministrazione l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall’Amministrazione medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dall’Amministrazione costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che tutti i prodotti software utilizzati nell’ambito del Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici.
3. Il Fornitore è obbligato a sottoporre i supporti magnetici ed ottici da impiegare negli ambienti dell’Amministrazione alle verifiche che l’Amministrazione riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
ARTICOLO 12
DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI
1. Il Fornitore prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione” la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore prende atto che, fermo il rispetto del precedente art. 3, comma 2, del Contratto, l’Amministrazione si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione al Fornitore e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 23 “Corrispettivo”, comma 1, del Contratto.
3. L’impresa prende atto ed accetta altresì che l’Amministrazione non garantisce l’attivazione dei seguenti servizi: MEV - Manutenzione evolutiva di cui al paragrafo
6.1.1 del Capitolato Tecnico, e Servizio Supporto Specialistico di cui al paragrafo
6.2.3 del Capitolato Tecnico, se non nella misura pari al 10% dell’importo relativo al Servizio MEV - Manutenzione evolutiva e pari al 2% dell’importo relativo al Servizio Supporto Specialistico, riservandosi pertanto di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 13
AUMENTO – MODIFICHE E VARIANTI IN AUMENTO
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l’Amministrazione potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo.
2. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo indicato al successivo art. 23 “Corrispettivo” comma 1 del Contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e remunerate ai prezzi unitari di cui al Contratto.
3. L’Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dall’art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 23 “Corrispettivo” agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
4. L’Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 311, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, le varianti in aumento finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 23 “Corrispettivo” del presente Contratto.
5. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la
rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 14
PIANO DELLA QUALITÀ
1. Il Fornitore si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico AS, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte dell’Amministrazione. In caso di mancata approvazione, la Amministrazione comunicherà al Fornitore i motivi del dissenso; quest’ultimo si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo all’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il Contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari all’Amministrazione per le valutazioni di competenza, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali”.
3. il Fornitore si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta dell’Amministrazione entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali” del presente schema di contratto.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a consegnare all’Amministrazione, ove richiesto, (i) il Piano della Qualità obiettivo e (ii) gli aggiornamenti del Piano della Qualità generale così come riportato nel Capitolato Tecnico AQ nella relativa Appendice “Cicli e prodotti” (Allegato 5.2).
ARTICOLO 15 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva, costituita mediante
rilasciata dalla ed avente n per un importo di Euro = ( / ) secondo le modalità indicate nella Richiesta di Xxxxxxx;
2. La cauzione di cui al precedente comma, prestata dal Fornitore a garanzia della regolare e corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., assunte con il Contratto, ed estesa a tutti gli accessori del debito principale sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 previa deduzione di crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al completo e perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1957, comma 2 e
1945 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. L’Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione anche per l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 “Penali” e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”; art. 7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”; art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”; art. 26 “Risoluzione”; art. 27 “Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto”, art. 28 “Ulteriore condizione risolutiva espressa”; salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 16 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:[…].
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
a. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto:
i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il corrispettivo relativo alla quota subappaltabile sarà corrisposto direttamente al Fornitore, in conformità a quanto disposto dall’art. 118, comma 3 del D. Lgs 163/2006. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del
D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
17. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
ARTICOLO 17
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Piano di lavoro generale
1. La data di avvio delle attività sarà comunicata dall’Amministrazione al Fornitore ed il Fornitore è obbligato ad iniziare la prestazione dei previsti servizi entro tale data.
2. Entro 15 (quindici) giorni dall’affidamento del servizio, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione il nominativo del “Referente unico delle attività contrattuali”.
3. Entro la data di avvio delle attività, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore il nominativo del proprio Direttore dell’esecuzione del contratto.
4. Il Piano di lavoro generale dovrà essere redatto secondo i criteri specificati nei paragrafi: 8.2 del Capitolato Tecnico nonché all’Appendice dell’AS (Allegato 5.2 - Cicli e prodotti, paragrafo 3.3)
5. Il Fornitore dovrà redigere un Piano di Lavoro generale composto da distinte sezioni, come indicato nei paragrafi succitati del Capitolato Tecnico di AS.
6. Il Piano di lavoro generale comprenderà un dettagliato Piano di Subentro redatto secondo i criteri specificati nel paragrafo 3.3 di cui all’Appendice dell’AS (Allegato
5.2 - Cicli e prodotti).
7. Il Piano di Lavoro generale dovrà recepire, o anche migliorare, le tempistiche riportate nel Capitolato Tecnico di AS al paragrafo 10.1.1
8. Il Fornitore dovrà consegnare entro 10 giorni dalla data del verbale di avvio attività il Piano di Lavoro generale all’Amministrazione.
9. Il Piano di Lavoro generale sarà oggetto di consolidamento, revisione ed approvazione da parte dell’Amministrazione in fase di esecuzione del progetto, a conclusione della presa in carico e, successivamente, ogni tre mesi.
10. Ogni scostamento rispetto al piano deve essere comunicato e verbalizzato a cura del Fornitore. Il relativo Piano di Lavoro aggiornato, secondo le modalità
concordate con l’Amministrazione, dovrà essere riconsegnato entro 5 giorni lavorativi dal relativo verbale.
11. In caso di richieste da parte dell’Amministrazione di modifiche/integrazioni, il Fornitore dovrà aggiornare il relativo documento nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione, pena l’applicazione delle penali indicate nel seguito.
12. Il Fornitore dovrà presentare il Piano della Sicurezza entro 2 mesi dalla data di avvio del servizio
13. Il Piano e stima della gestione continuativa, di cui ai paragrafi 7.1, del Capitolato Tecnico di AS, relativo al primo periodo di servizio, deve essere consegnato entro 30 giorni dall’attivazione del servizio
Approvazione
14. Per approvazione si intende il processo formale di verifica e validazione dei servizi oggetto di fornitura e dei prodotti realizzati, ivi compresi i previsti rilasci documentali e di software, da parte dell’Amministrazione sulla base delle verifiche effettuate dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
15. Tra i prodotti oggetto di formale approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto ci saranno:
a. Piano di Lavoro (Generale e Obiettivo)
b. Piano Qualità (Generale e Obiettivo)
c. Piano della Sicurezza
d. Piano e Stima della gestione Continuativa
e. Piano di trasferimento del know-how
f. Prodotti di fase
Si rimanda al Capitolato Tecnico nonché all’Appendice dell’AS (Allegato 5.2 - Cicli e prodotti)per gli ulteriori documenti oggetto di approvazione.
16. I prodotti soggetti ad approvazione andranno consegnati secondo le modalità ed i termini previsti dal Piano di Lavoro approvato e dovranno risultare conformi alle prescrizioni del Piano di Qualità.
17. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di consegna l’Amministrazione, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, comunicherà al Fornitore le proprie determinazioni in ordine all’approvazione .
18. Il termine per la comunicazione delle determinazioni s’interromperà nel caso in cui l’Amministrazione contesti per iscritto al Fornitore la sussistenza di anomalie che non consentano lo svolgimento dell’attività di verifica. Il termine decorrerà ex - novo dall’eliminazione delle anomalie, a totale carico del Fornitore, comunque non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.
19. In caso di perdurante sussistenza delle anomalie, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto senza che il Fornitore possa accampare alcun diritto .
Accettazione
20. Per accettazione si intende la formalizzazione dell’esito positivo delle attività di collaudo funzionale sui prodotti software di cui al successivo articolo.
21. I servizi oggetto di formale accettazione sono indicati dettagliatamente nel Capitolato Tecnico ed altresì saranno oggetto di dedicato collaudo Funzionale da parte dell’Amministrazione, in contradditorio con il Fornitore, secondo quanto indicato nei rispettivi Piani di Test.
22. Il Collaudo Funzionale, organizzato e condotto dai Referenti delle parti interessati, produrrà un verbale riportante le operazioni effettuate e l’esito del Collaudo stesso; le operazioni di collaudo dovranno iniziare e concludersi entro i termini indicati nel Piano di Lavoro approvato.
23. Il Collaudo Funzionale si intenderà positivamente superato solo se le soluzioni informatiche realizzate risulteranno correttamente funzionanti secondo i requisiti dettagliati nei documenti di progetto approvati dall’Amministrazione .
24. In caso di esito negativo del Collaudo Funzionale, il Fornitore avrà a disposizione, a decorrere dalla data di consegna del verbale, i successivi 10 (dieci) giorni per rimuovere, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, i vizi e le difformità riscontrati dalla Commissione e riportati nel verbale. In tale ipotesi l’Amministrazione procederà nuovamente al Collaudo non prima che siano trascorsi i predetti 10 (dieci) giorni e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni.
25. Nell’ipotesi in cui anche il secondo Xxxxxxxx dia esito negativo, l’Amministrazione, ferma restando la facoltà di applicare le penali e sempre che il Fornitore non si trovi in situazione di forza maggiore, dovrà assegnare al Fornitore un nuovo termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per l’eliminazione delle anomalie.
26. Successivamente alla scadenza di tale termine l’Amministrazione, nei 10 (dieci) giorni successivi, dovrà effettuare un nuovo Collaudo e, qualora dalle operazioni dello stesso risulti la perdurante sussistenza delle anomalie, avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto senza che il Fornitore possa accampare alcun diritto
Passaggio di consegne di fine fornitura (trasferimento di know-how)
27. Per tutti i servizi offerti dovrà essere previsto un periodo di Passaggio di consegne, a partire dal terz’ultimo mese di contratto e fini alla fine dello stesso, che garantisca all’Amministrazione la possibilità di riprendere in carico i sistemi oggetto della fornitura senza degrado conoscitivo. Tale piano dettaglierà le attività necessarie al trasferimento delle conoscenze a favore del personale del Fornitore subentrante e di altre eventuali persone individuate dall’Amministrazione, senza degradare i livelli di servizio fino a quel momento erogati.
28. Il Piano di lavoro comprenderà un Piano di Fine Fornitura (trasferimento di know- how) redatto secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico di AS, al paragrafo
8.2.1 nonché all’Appendice dell’AS (Allegato 5.2 - Cicli e prodotti)
29. il Fornitore si impegna a predisporre ed a consegnare il Piano di trasferimento del Know-how ogni volta che l’Amministrazione lo richiede, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
30. I manuali di gestione applicativa devono essere creati o modificati non oltre i 10 giorni lavorativi successivi la modifica dell’attività/SW/altro oggetto del manuale stesso
Qualità della fornitura
31. La qualità della fornitura dovrà essere assicurata tramite l’applicazione del Piano di Qualità per il progetto, descritto nel Capitolato Tecnico di AS nonché all’Appendice del Capitolato Tecnico AS (Allegato 5.2 - Cicli e prodotti) secondo le modalità e le tempistiche indicate all’art.14 del presente schema di contratto.
32. Il Fornitore renderà disponibile un sistema di gestione delle segnalazioni/risoluzioni di anomalie, in modo da consentire la rilevazione oggettiva dei Livelli di Servizio definiti nel Capitolato Tecnico di AS nonché l’emissione di adeguati reports con periodicità trimestrale su tutte le aree soggette a misurazione e controllo.
33. Allo scopo di misurare la qualità totale dei servizi previsti, l’Amministrazione si riserva di utilizzare tutti o parte degli indicatori riportati nel Capitolato Tecnico di AS, ove applicabili.
ARTICOLO 18 RISORSE IMPIEGATE
1. Il Fornitore alla data di sottoscrizione del Contratto individua nella persona di
<inserire in fase di sottoscrizione del contratto> il proprio Responsabile unico delle attività contrattuali al quale l’Amministrazione, nelle persone del proprio Responsabile del procedimento e del Direttore dell’esecuzione, può fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. Il Fornitore si obbliga a consegnare i curricula delle figure professionali impegnate nell’esecuzione del contratto, in formato europass. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del Contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati all’Accordo Quadro e al Contratto. L’Amministrazione si riserva di svolgere colloqui di idoneità alle risorse coinvolte con facoltà di chiederne la sostituzione qualora esse presentino competenze ed esperienze inferiori, o ritenute inadeguate dall'Amministrazione, rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico AS. Limitatamente a questa fase di composizione del gruppo di lavoro, il livello di
servizio “PFI – Personale inadeguato” di cui all’art. 22 e relative penali, viene applicato a partire dalla quinta richiesta di sostituzione di risorse.
3. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 15 giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà chiedere l’autorizzazione all’Amministrazione comunicandole la motivazione e consegnandole, con un preavviso di 15 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 3, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove l’Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte dell’Amministrazione del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, il Fornitore si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dall’Amministrazione.
8. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione dell’Amministrazione, quest’ultima si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 22.
9. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati all’Accordo Quadro e al Contratto.
10. Il Fornitore si obbliga a fornire nel piano di lavoro la dichiarazione delle risorse con le certificazioni richieste per lo svolgimento dei servizi, nonché eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta AQ e nell’Offerta AS, con l’evidenza dei profili professionali associati e dei servizi/attività a cui sono dedicati, impiegati senza soluzione di continuità ed in modo stabile presso l’Amministrazione in pendenza contrattuale.
11. Il Fornitore garantisce e manleva l’Amministrazione da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell’esecuzione delle attività ad essa affidate.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai comma precedenti, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione degli indicatori di
qualità previsti nel Capitolato Tecnico di AS, si riserva il diritto al risarcimento del danno ed ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ARTICOLO 19 IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi dovranno essere realizzati ed implementati secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico AS nonché all’Appendice del Capitolato Tecnico AS, o altrimenti concordate con l’Amministrazione, e avviati secondo la tempistica prevista ed, eventualmente concordata, nella fase di start – up, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. I servizi dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte dell’Amministrazione, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico dell’AS nonché all’Appendice dell’AS.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla tempestiva eliminazione delle medesime, nei modi e nei tempi previsti nel Capitolato Tecnico AS nonché all’Appendice del Capitolato Tecnico AS.
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato Tecnico AS, nell’Appendice dell’AS o, altrimenti, concordati con l’Amministrazione, equivale a mancato avvio.
ARTICOLO 20
VERIFICA DI CONFORMITÀ
1. La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di esecuzione con periodicità trimestrale
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale.
2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.
3. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall’ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C..
Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) comunica tempestivamente all’esecutore il giorno della verifica di conformità affinché quest’ultimo possa intervenire.
Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C. (ovvero il R.U.P) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
5. Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. è confermato dal R.U.P.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.
All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
6. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
ARTICOLO 21
MONITORAGGIO E CERTIFICAZIONE EN ISO 9001
1. Fermo quanto previsto dall’art. 9 dell’Accordo Quadro, il Fornitore prende atto che l’Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato Tecnico AQ e nel Capitolato Tecnico AS.
2. Il Fornitore s’impegna a inviare tempestivamente all’Amministrazione la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. Il Fornitore, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione” del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale
viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. Il Fornitore si impegna a permettere l’accesso, all’Amministrazione e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al Contratto, che è onere del Fornitore stesso predisporre.
5. <ove previsto> Il Fornitore si impegna ad accettare le verifiche ispettive
(verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dall’Amministrazione, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2012, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico AQ.
ARTICOLO 22 PENALI
1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella messa a disposizione all’Amministrazione delle soluzioni/migliorie/strumenti indicati nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Servizi;
2. Personale inadeguato: per ogni risorsa inadeguata, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “PFI – Personale inadeguato”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
3. Rispetto di una scadenza contrattuale: per ogni 5 (cinque) giorni lavorativi o frazione, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedenti il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSCT – Rispetto di una scadenza contrattuale”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
4. Eccesso di rilievi sulla fornitura: per ciascun rilievo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RLFN – Rilievi sulla fornitura”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Contratto di Fornitura;
5. Mancato rispetto di una scadenza di obiettivo: per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato per l’indicatore “RSTO – Rispetto di una scadenza temporale di un obiettivo”, presente nell’Appendice
(allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
6. Test negativi in collaudo: in caso del non rispetto del “Valore di soglia”, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
7. Sospensione collaudo: per ogni giorno lavorativo di sospensione del collaudo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore di soglia” fissato dall’indicatore “GSCO – Giorni di sospensione del collaudo” presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura.
8. Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio: per ciascun errore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente gli specifici “Valori di soglia (bloccanti – non bloccanti)” fissati dall’indicatore “DAES – Difettosità in avvio in esercizio”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, sia con riguardo ai malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità sia con riguardo ai malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo maturato per lo specifico obiettivo realizzativo.
9. Complessità essenziale: in caso del non rispetto del “Valore di soglia” non imputabile a all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “TECM – Tasso di Complessità Essenziale (nuovi moduli)”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
10. Complessità ciclomatica: in caso del non rispetto del “Valore di soglia” non imputabile a all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “TCCM – Tasso di Complessità Ciclomatica (nuovi moduli)”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
11. Ripristino dell’operatività in esercizio: Per ogni 4 ore solari di ritardo del Fornitore nel ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento bloccante, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia fissato dall’indicatore di qualità “TROI -Tempestività di ripristino dell’operatività in
esercizio”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo:
a) del servizio di manutenzione correttiva come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso la prestazione sia afferente al servizio di manutenzione correttiva (vedi indicatore e Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità));
b) del servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura, nel caso di ripristino funzionalità in garanzia (su software realizzato/modificato dal fornitore durante la fornitura);
12. Recidive nella Manutenzione Correttiva: in caso del non rispetto del “Valore di soglia” non imputabile a all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi”, presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio realizzativo come indicato nel Contratto di Fornitura;
13. Mancato rispetto di una scadenza in gestione: per ogni 2 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “GASS – Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione” presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico e applicabile al Servizio di Gestione Applicativa, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰(uno per mille) del valore complessivo del relativo servizio come indicato nel Contratto di Fornitura.
14. Mancata tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza: per ogni 5 punti percentuali o frazione di scostamento in diminuzione, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza” presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Servizio di Gestione Applicativa come indicato nel Contratto di Fornitura.
15. Indisponibilità del servizio di gestione: per ogni segnalazione, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il “Valore soglia” previsto per l’indicatore di qualità “DGA – Disponibilità del servizio di Gestione applicativa o Gestione Contenuti siti Web” presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del Servizio di Gestione Applicativa come indicato nel Contratto di Fornitura.
16. Mancato rispetto di una scadenza di supporto specialistico: per ogni 3 giorni lavorativi o frazione di ritardo del Fornitore nella consegna di un prodotto o di un’attività, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, eccedente il valore soglia previsto per l’indicatore di qualità “SPSS –
Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attività del servizio di Supporto Specialistico” presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del valore complessivo del servizio di supporto specialistico come indicato nel Contratto di Fornitura.
17. Ove previsto nell’offerta tecnica, per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, eccedente lo SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT1 - Ritardo nella consegna del Piano di Subentro”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,1‰ (zerovirgolauno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
18. Ove previsto nell’offerta tecnica, per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, eccedente lo SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT2 - Ritardo nel completamento della fase di Presa in Carico”, presente nell’Appendice (allegato
5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,05‰ (zerovirgolazerocinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
19. Ove previsto nell’offerta tecnica, per ciascuna risorsa eccedente il valore SLA Target, eccedente lo SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT3 - Turnover del personale”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell’importo complessivo del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura
20. Ove previsto nell’offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT4 - Densità dei commenti del software sviluppato”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari ad una nota di rilievo sul servizio
21. Ove previsto nell’offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT5 - Violazioni dell’Incapsulamento da parte di una Classe”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari ad una nota di rilievo sul servizio
22. Ove previsto nell’offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT6 - Dipendenza di una Classe dai suoi Child”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari ad una nota di
rilievo sul servizio
23. Ove previsto nell’offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT7 - Metodi implementati in una Classe”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari ad una nota di rilievo sul servizio, se contemporaneamente non viene rispettato il valore di soglia dell’indicatore di qualità TCCM – Tasso di Complessità Ciclomatica (nuovi moduli) ) presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico
24. Ove previsto nell’offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT8 - Grado di Coesione dei Metodi di una Classe”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari ad una nota di rilievo sul servizio, se contemporaneamente non viene rispettato il valore di soglia dell’indicatore di qualità TCCM – Tasso di Complessità Ciclomatica (nuovi moduli) ) presente nell’Appendice (allegato 5.3 - Indicatori di qualità) del Capitolato Tecnico
25. Ove previsto nell’offerta tecnica, per ogni malfunzione eccedente lo SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT9 - Difettosità in esercizio”, presente nell’Appendice (allegato 5.4 - Livelli di qualità aggiuntivi) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,02‰ (zerovirgolazeroduecinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale
26. Ove previsto nell’ offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT_PM1”, presente nell’ Appendice (allegato
5.6 - Livelli di qualità aggiuntivi Figure Professionali) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura
27. Ove previsto nell’ offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT_PM2”, presente nell’ Appendice (allegato
5.6 - Livelli di qualità aggiuntivi Figure Professionali) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,75% (zero virgola settantacinque per cento) dell’importo complessivo del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura
28. Ove previsto nell’ offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT_PM3”, presente nell’ Appendice (allegato
5.6 - Livelli di qualità aggiuntivi Figure Professionali) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari ad all’1% (uno per
cento) dell’importo complessivo del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura
29. Ove previsto nell’ offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile a all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT_PM4”, presente nell’ Appendice (allegato
5.6 - Livelli di qualità aggiuntivi Figure Professionali) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,75% (zero virgola settantacinque per cento) dell’importo complessivo del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura
30. Ove previsto nell’ offerta tecnica, in caso del non rispetto del “Valore di soglia” SLA Target non imputabile a all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, fissato per l’indicatore “SLAT_PM5”, presente nell’ Appendice (allegato
5.6 - Livelli di qualità aggiuntivi Figure Professionali) del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione applicherà una penale una tantum pari all’0,75% (zero virgola settantacinque per cento) dell’importo complessivo del servizio di riferimento nel contratto esecutivo di fornitura
31. Per ogni giorno lavorativo di persistenza di virus o di altro codice dannoso, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰(zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno, per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
a) presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dal Fornitore;
b) immissione nella rete interna dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dal Fornitore, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
32. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, o a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l’invio dei flussi dati verso il sistema informatico di Consip S.p.A., di cui al paragrafo 9.2 del Capitolato d’Oneri e 8.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore di AS è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
33. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore AS esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso l’Amministrazione applicherà al Fornitore AS le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato Tecnico, all’Offerta Tecnica ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
34. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’ Amministrazione; gli eventuali inadempimenti dovranno essere altresì comunicati per conoscenza a Xxxxxx S.p.A..
35. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione il
Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di
n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
36. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
37. L’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui all’Articolo 15 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il conseguimento dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo.
38. L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la eventuale previsione, nei Contratti di Fornitura, della risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
39. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
40. Sostituzione non autorizzata della risorsa: Per ogni giorno lavorativo di ritardo del Fornitore, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella comunicazione all’Amministrazione della sostituzione non autorizzata di una risorsa l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,3‰(zero virgola tre per mille) del valore complessivo del contratto di fornitura, fatto salvo il maggior danno.
ARTICOLO 23 CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di
cui al precedente art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a € <inserire importo a cifre e a lettere>, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…]= ([…]/[…]) e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € 600,00 = (seicento/00) al netto di IVA.
2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:
a) relativamente ai servizi base e realizzativi di cui all’art. 3, lettera a) è pari a
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
-a.1 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): MEV a ciclo completo - Servizio di Manutenzione Evolutiva a
ciclo completo è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
-a.2 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): MEV a ciclo realizzativo - Servizio di Manutenzione Evolutiva a ciclo realizzativo è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
-a.3 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): MEV a ciclo ridotto è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
-a.4 Servizio di Sviluppo, Manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa di Software ad hoc (rif. par. 4.1.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): MAD - Manutenzione Adeguativa è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
b) relativamente ai servizi complementari, di cui all’art. 3, lettera b) è pari a
<inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…]) e specificatamente:
-b.1 “Gestione Applicativi” (rif. par. 4.2.1 del Capitolato Tecnico dell’AQ- SA): Gestione Applicativa è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
-b.2 Servizio Manutenzione Correttiva (rif. par. 4.2.2 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): MAC – Manutenzione Correttiva è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
-b.3 Servizio Supporto Specialistico (rif. par. 4.2.4 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): Servizio Supporto Specialistico è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] = ([…]/[…])
c) relativamente ai servizi accessori, di cui all’art. 3, lettera c), è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…] e specificatamente:
-c.1 Formazione ed Addestramento (rif. par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico dell’AQ-SA): Formazione è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € […],[…];
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
a. per i servizi erogati in modalità progettuale:
i) il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dall’Amministrazione (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico AS) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale indicate al successivo comma 6;
b. per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione continuativa, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro per tipologia di servizio, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato
dall’Amministrazione (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile, fatturazione trimestrale), approvato dall’Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico di AS ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 6;
4. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo e non comporterà alcun onere aggiuntivo. Le ore o frazioni relative ad interventi extra-orario di servizio (ivi comprese le eventuali estensioni pianificate) saranno remunerate come indicate nell’AQ, all’art. 5, comma 5, lett. f) e pertanto alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate ed approvate dall’Amministrazione.
5. In relazione alla reperibilità telefonica le tipologie di figure professionali coinvolte sono le seguenti: Capo progetto e Analista Programmatore.
6. Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità telefonica) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
Figura professionale | Euro/giorno |
Capo progetto | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Analista Funzionale | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Analista Programmatore | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Data Base Administrator | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Programmatore | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Visual web designer | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Specialista di Tematica | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Specialista di Prodotto/Tecnologia | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Tecnico di collaudo ed integrazione sistemi | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Specialista Senior di Prodotto/Tecnologia | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Business Process Re-Engineer (esperto di processi funzionali) | € […],[…] = ([…]/[…]) |
Formatore | € […],[…] = ([…]/[…]) |
7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
9. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
10. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
ARTICOLO 24 FATTURAZIONE
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 23, il Fornitore potrà emettere fattura solo all’esito positivo delle verifiche di conformità così come previste dall’art. 20 del presente Schema di contratto, in particolare previa approvazione dei SAL emessi con cadenza trimestrale.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal fornitore e rimborsati dall’Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. L’importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell’imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del Contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. In ragione della complessità delle prestazioni oggetto del presente affidamento, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 22 del presente schema di contratto nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 24, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
5. In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti e ad emettere un’unica fattura per ciascun trimestre di vigenza del contratto, cumulativa degli importi maturati su tutti i servizi oggetto dell’affidamento, così come risultanti dal processo di verifica di conformità.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
7. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio <indicare numero>, il Codice Identificativo Gare (CIG) […], nonché il numero d’ordine che sarà successivamente comunicato.
10. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Amministrazione riterrà di adottare, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, a decorrere dalla data che sarà indicata dall’Amministrazione stessa in apposita comunicazione.
11. Tenuto conto della complessità delle prestazioni oggetto del presente contratto, dei prescritti controlli sui livelli di qualità del servizio di cui all’art. 12 del Capitolato Tecnico AS nonché delle articolate modalità e termini di verifica delle prestazioni di cui all’art. 20 del presente schema di contratto, ai sensi dell’art . 4, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012, l’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da Roma Capitale secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il bonifico, previo accertamento dell’Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica, xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all’Amministrazione. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
13. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto dal precedente art. 16 “Subappalto”, comma 10 del Contratto.
ARTICOLO 25
DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA E PROFESSIONALE
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Xxxxxxx e a quanto di seguito prescritto. In particolare, il Fornitore è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.
3. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
4. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
5. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
6. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dell’appalto.
7. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
8. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
9. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze.
10. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il Contratto potrà essere risolto di diritto, con conseguente escussione della cauzione di cui al precedente art. 15 e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ARTICOLO 26 RISOLUZIONE
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, l’Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata al Fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di comunicare il relativo inadempimento a Consip.
3. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l’affidamento del presente Appalto Specifico;
b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
d. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del precedente art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”;
e. azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione, ai sensi del precedente art. 10 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
f. qualora il Fornitore fornisca servizi che non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, o quelli migliorativi eventualmente offerti in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
g. qualora il Fornitore fornisca servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato
Tecnico AQ e Capitolato Tecnico AS, ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte in sede di Offerta AQ e Offerta AS;
h. nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 5 “Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore”, art. 6 “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art.
7 “Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive”, art. 9 “Obblighi di riservatezza”, art. 11 “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 15 “Cauzione”, art. 16 “Subappalto”, art. 17 “Pianificazione delle attività”, art. 18 “Risorse impiegate”, art. 20 “Verifica di conformità”, art. 21 “Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001”, art. 22 “Penali”, art. 25 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale”, art 27 “Condizione particolare di risoluzione”, art. 28 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, art. 29 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 30 “CODICE ETICO – <ove previsto> modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.
n. 231/2001”, art. 31 “Trasparenza dei prezzi”;
i. applicazione di penali oltre la misura massima del 10% del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 23 “Corrispettivo”, comma 1 del Contratto.
j. qualora in sede di Verifica di conformità di attività/fase/prodotto ritenuti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, particolarmente rilevanti, si verifichino due interruzioni.
4. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del Contratto. In generale, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi in favore dell’Amministrazione.
5. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo laddove, in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del
d.P.R. n. 207/2010, il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
6. L’Amministrazione, nei casi di cui all’art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Fornitore in sede di offerta.
7. In caso di risoluzione della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – l’Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte
percentualmente proporzionale all’importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
9. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 27 RECESSO
1) L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
2) Nei casi indicati al precedente comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel medesimo Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
3) L’Amministrazione potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. ovvero via pec, tenendo indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
4) In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’Amministrazione.
5) Fermo quanto previsto nei commi precedenti, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o
rimborso spese.
6) In caso di recesso della Consip S.p.A. dall’Accordo Quadro, a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l’Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata dell’Amministrazione al Fornitore.
ARTICOLO 28
OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000,
attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 29
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. E’ fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha
5. facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 30
A) PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA N. 40 DEL 27 FEBBRAIO 2015
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40
ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare
comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni
anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
B) PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PREFETTURA – UTG DI ROMA E ROMA CAPITALE DEL 21 LUGLIO 2011 “PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Innovazione Tecnologica l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011.
Le attività imprenditoriali “sensibili” individuate nella direttiva del Ministro dell’Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d’Intesa sono le seguenti:
- trasporto e smaltimento rifiuti;
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale. È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
ARTICOLO 31 TRASPARENZA DEI PREZZI
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli
101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall’Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell’Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione .
7. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
i) eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
ii) attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
iii) adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
iv) implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata
recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
ARTICOLO 33 CLAUSOLA FINALE
1. Il Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
ARTICOLO 34 FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 35
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1 Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
2 Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
ARTICOLO 36 INCOMPATIBILITÀ
1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta
normativa.
Roma, lì
L’Amministrazione | Il Fornitore |
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 7 - Personale impiegato dal fornitore e inadempienze contributive e retributive Articolo 8 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
Articolo 9 - Obblighi di riservatezza
Articolo 10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Articolo 12 - Dimensioni massime dei singoli servizi
Articolo 13 – Aumento – Modifiche e varianti in aumento Articolo 14 - Piano della Qualità
Articolo 15 – Cauzione Articolo 16 – Subappalto
Articolo 17 - Pianificazione delle attività Articolo 18 - Risorse impiegate
Articolo 19 - Consegna dei prodotti Articolo 20 - Verifica di conformità
Articolo 21 - Monitoraggio e certificazione EN ISO 9001 Articolo 22 - Penali
Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa e professionale Articolo 26 - Risoluzione
Articolo 27 - Recesso
Articolo 28 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 29 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 30 – A) Protocollo d’Integrità di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 - B) Protocollo d’Intesa tra la Prefettura UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture Articolo 31 - Trasparenza dei prezzi
Articolo 32 - Trattamento dei dati personali Articolo 34 - Foro esclusivo
Articolo 35 – Oneri Fiscali e Spese Contrattuali Articolo 36 - Incompatibilità
Il Fornitore