Corso per l’iscrione al Ruolo Conducenti
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Corso per l’iscrione al Ruolo Conducenti
Dispensa di diritto civile, commerciale, tributario e contratti di trasporto
Autore: Insegnante di teoria Xxx Xxxxx Xxxxxx
Sommario
1. Elementi di diritto civile e cenni sul contratto in generale 1
2. Contratto di trasporto stradale di persone 7
3. Elementi di diritto commerciale 9
4. Titoli di credito e modi di pagamento 14
5. Crediti e finanziamenti 24
6. Imposte in generale 28
7. Studi di settore in generale 48
8. Imposta sul valore aggiunto (IVA) 49
1. Elementi di diritto civile e cenni sul contratto in generale
Premessa
Il contratto trova la sua regolamentazione nel Codice Civile che disciplina compiutamente anche tipologie specifiche, quali il contratto di trasporto, etc.
1. Soggetti del diritto
Nell’ordinamento italiano sono soggetti di diritti:
▪ persone fisiche;
▪ persone giuridiche.
Il luogo di stabilimento di una persona giuridica chiamasi “sede”, mentre per la persona fisica è denominato:
▪ residenza il luogo in cui ha la dimora abituale;
▪ residenza normale, che è definizione UE, il luogo ove una persona risiede per almeno 185 giorni all’anno.
1.1. Persone fisiche quali soggetti del diritto
Sono persone fisiche tutti gli esseri umani dal momento della loro nascita fino alla loro morte che, nell’ambito del diritto civile, sono titolari della:
▪ capacità giuridica è l’attitudine della persona a diventare soggetto di diritti e di doveri. Si acquista al momento della nascita e viene totalmente raggiunta alla maggiore età. L’essere umano per essere titolare di diritti deve nascere vivo.
La vitalità viene accertata dalla respirazione.
Il diritto prende in considerazione anche il nascituro o colui che deve essere concepito.
▪ capacità di agire è l’attitudine a compiere atti giuridicamente rilevanti nel proprio interesse. Si acquista al compimento dei 18 anni. Prima di tale età il minore è rappresentato dai genitori che esercitano la potestà genitoriale.
A 16 anni il minore può tuttavia acquisire l’emancipazione a seguito di sentenza del tribunale. A 16 anni, inoltre, il minore acquisisce la capacità di lavoro.
La capacità di stipulare validamente un contratto di lavoro da parte del prestatore al compimento del sedicesimo anno di età è stata elevata a seguito della norma che ha reso obbligatoria l’istruzione impartita per almeno dieci anni al fine di consentire entro il diciottesimo anno di età il conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale.
La capacità di agire può venire limitata o interdetta per:
a. infermità mentale che impedisca al soggetto di provvedere autonomamente ai propri interessi; in questo caso il tribunale, su istanza dei congiunti, può emettere un decreto di interdizione giudiziale con nomina di un tutore che agisca in nome dell’interdetto.
Qualora la malattia non sia molto grave è previsto l’istituto dell’inabilitazione ed in questo caso viene nominato un curatore che integra la volontà dell’inabilitato.
b. condanna penale. La Legge prevede che in alcuni casi particolarmente gravi il condannato venga privato della facoltà di agire, in questo caso abbiamo l’interdizione legale.
1.2. Persone giuridiche quali soggetti del diritto
Sono persone giuridiche le unità organiche tendenti al conseguimento di uno scopo collettivo, lecito e determinato. La costituzione della persona giuridica avviene mediante:
▪ atto costitutivo, che può formare oggetto di negozio giuridico unilaterale, bilaterale o plurilaterale, dove vengono indicati l’anno di fondazione, la denominazione, la finalità, il patrimonio ed il termine.
▪ statuto, che ne regola la vita, col determinare la struttura ed i poteri degli organi che in concreto dovranno rappresentarla.
▪ riconoscimento, che è l’atto mediante il quale lo Stato attribuisce la personalità giuridica. Le persone giuridiche si distinguono in:
1. persone giuridiche pubbliche
▪ Stato;
▪ Regioni;.
▪ Province;
▪ Comuni;
▪ altri enti cui viene conferita la personalità giuridica pubblica dalla Legge che li istituisce.
2. persone giuridiche private, che si distinguono in:
▪ associazioni, dove prevale l’elemento associativo, possono avere finalità culturali, sportive, religiose, etc.;
▪ fondazioni, dove prevale l’elemento patrimoniale, si possono ricordare: le opere pie, taluni ospedali, etc.
Le persone giuridiche agiscono per mezzo di organi, generalmente costituiti da persone fisiche, i cui atti sono imputati alla persona giuridica.
Quest’ultima è quindi considerata responsabile per eventuali illeciti commessi dagli organi nell’esercizio delle loro funzioni.
Le persone giuridiche, come si costituiscono, così possono trasformarsi ed estinguersi nei casi previsti dall’atto costitutivo, per volontà degli associati, per disposizione dell’autorità governativa o ancora per circostanze sopravvenute che rendono impossibile od inutile il perseguimento dello scopo.
2. Nozione di contratto
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto si caratterizza per:
▪ struttura: se si perfeziona col consenso di una o più parti:
a. unilaterali sono i contratti nei quali è sufficiente la volontà di una persona (ad esempio la donazione, la fidejussione, il mandato, etc.);
b. bilaterali, sinallagmatici, o, secondo il Codice Civile “a prestazioni corrispettive” quei contratti dai quali sorgono obblighi e diritti contemporaneamente nell’una e nell’altra parte (ad esempio compravendita, locazione, contratto di trasporto, etc.);
c. plurilaterali, se occorre il consenso di oltre due parti;
▪ giuridicità: rilevanza per diritto;
▪ patrimonialità: il rapporto, oggetto del contratto, deve essere suscettibile di valutazione economica.
2.1. Requisiti del contratto
I requisiti necessari per l’esistenza del contratto sono l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma (quando sia prescritta dalla legge sotto pena di nullità):
▪ accordo: L’accordo può definirsi come il reciproco consenso delle parti per il fine comune che si intende perseguire; implica la congruenza delle manifestazioni di volontà dei contraenti quale
risulta dal significato oggettivo delle dichiarazioni e dal comportamento complessivo delle parti.
▪ L’accordo può essere:
a. espresso, quando il consenso è esternato con strumenti comunicativi (parole, gesti, etc.);
x. xxxxxx se dal comportamento delle parti si desume l’intento di concludere un contratto (ad esempio acquisto di carburante da un distributore automatico self service).
Di regola il contratto si ritiene concluso, e quindi l’accordo perfezionato, quando colui che ha emesso la proposta contrattuale ha ricevuto notizia dell’accettazione dell’altra parte.
▪ causa. La causa del contratto indica la finalità, l’interesse che con il contratto le parti intendono soddisfare.
Tale interesse deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Le parti infatti sono libere di stipulare qualsiasi tipo di contratto (si parla in tal senso di autonomia contrattuale) che sia previsto o meno dalla Legge (tipicità o atipicità del contratto) purché l’interesse che ne è alla base sia rilevante giuridicamente e apprezzabile socialmente.
La causa è illecita quando è contraria alle norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.
▪ oggetto. L’oggetto indica invece il contenuto dell’accordo, frutto sia delle pattuizioni private sia di altre fonti (legge, usi, etc.) che concorrono alla formazione del vincolo contrattuale.
L’oggetto si identifica dunque sia con le prestazioni che le parti si obbligano ad effettuare sia con il bene dovuto.
L’oggetto deve essere:
➢ possibile, cioè suscettibile di attuazione;
➢ lecito, cioè non contrario a ordine pubblico, buon costume e norme imperative;
➢ determinato o determinabile, cioè indicato con precisione o facilmente individuabile in base a criteri oggettivi.
▪ forma. La forma è il mezzo attraverso il quale le parti manifestano il loro consenso.
I contraenti possono utilizzare qualsiasi mezzo (principio della libertà di forma) a meno che la Legge, per ragioni di certezza o di responsabilizzazione, richieda forme ben precise a pena di nullità (per esempio l’atto pubblico o la scrittura privata).
Il contratto caratterizzato dai predetti requisiti è valido ed efficace cioè idoneo a produrre tra le parti gli effetti in esso previsti e a forza di legge tra i contraenti, cioè può essere sciolto solo con un nuovo accordo degli stessi (mutuo dissenso) o per cause ammesse dalla Legge.
2.2. Classificazione dei contratti
I contratti vengono tradizionalmente classificati in più modi:
▪ contratti a titolo oneroso (ciascuna parte ne trae necessariamente obblighi e diritti);
▪ contratti a titolo gratuito (solo una parte ne trae vantaggi);
▪ contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici: contratti a titolo oneroso in cui le prestazioni delle parti sono legate da un nesso di corrispettività, sicché l’una è giustificata dall’altra (esempio compravendita);
▪ contratti consensuali: producono i loro effetti nel momento in cui le parti manifestano il loro accordo (esempio vendita, locazione);
▪ contratti associativi: contratti a titolo oneroso in cui il vantaggio di ciascuna parte consiste nell’utile che si trae da un’attività comune (esempio consorzio);
▪ contratti reali: oltre al consenso occorre la consegna della cosa alla controparte (esempio mutuo, comodato, deposito);
▪ contratti ad effetti meramente obbligatori: generano per una od entrambe le parti soltanto obbligazioni (ad esempio assicurazione, mandato);
▪ contratti ad effetti traslativi e con efficacia reale: oltre agli effetti obbligatori, producono il trasferimento della proprietà di una cosa, da far valere anche nei confronti di xxxxx (ad esempio compravendita);
▪ contratti commutativi: le prestazioni sono stabilite in precedenza (ad esempio tutti i contratti a
titolo oneroso, ad esclusione di quelli di assicurazione);
▪ contratti nominati o tipici: previsti o regolati dalla Legge e la volontà privata è quella di determinare l’attuazione concreta delle norme obbligatorie;
▪ contratti innominati o atipici: non trovano un’espressa disciplina nella Legge e più netta è la funzione normativa dell’autonomia privata.
Un contratto, può appartenere contemporaneamente a più di una delle seguenti specie (ad esempio possono esservi contratti obbligatori e nel contempo reali).
2.3. Invalidità del contratto
La validità è la rispondenza del contratto alle norme giuridiche e si distingue dall’efficacia che indica l’astratta idoneità a produrre ciò che le parti vogliono realizzare.
La Legge sanziona le irregolarità, più o meno gravi, che il contratto può presentare con:
▪ nullità;
▪ annullabilità;
▪ rescindibilità.
2.3.1. Nullità del contratto
La nullità è la forma più grave di invalidità. La nullità viene comminata dalla Legge:
▪ per mancanza di un elemento essenziale (requisito);
▪ per la sua illiceità cioè contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il contratto nullo:
▪ non produce effetti fin dall’origine;
▪ è insuscettibile di convalida ma può essere convertito in un altro contratto che sia idoneo a realizzare il medesimo interesse.
La nullità può:
▪ investire l’intero contratto (nullità totale); o
▪ essere soltanto parziale. La nullità parziale può investire una parte del contenuto del contratto o singoli rapporti di partecipazione al programma contrattuale.
Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio per ottenere la sentenza che accerti la nullità.
2.3.2. Annullabilità del contratto
Si ha annullabilità quando il contratto presenta vizi che attengono al profilo della volontà e non vizi strutturali.
Se il progetto al momento della formazione della volontà incorre in errore o è indotto in inganno o è vittima di violenza, l’ordinamento interviene a proteggerlo comminando l’annullabilità del contratto perché espressione di una volontà non formatasi correttamente.
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Quando l’annullabilità dipende dal vizio del consenso o da capacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, l’errore, il dolo o è cessato lo stato di interdizione.
Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto, il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento e la dichiarazione che si intende convalidarlo.
Il contratto annullabile viene sanato e l’atto rimane pienamente efficace.
I tipici vizi del consenso sono: errore, violenza e dolo che insieme all’incapacità legale e ad altre ipotesi espressamente previste dalla Xxxxx rendono il contratto invalido anche se provvisoriamente produttivo dei suoi effetti.
A differenza del contratto nullo, quello annullabile realizza i suoi effetti; questi cesseranno di prodursi quando chi ha contrattato senza la dovuta consapevolezza o volontarietà deciderà di adire il giudice per ottenere una sentenza di annullamento (di natura costitutiva) intesa a rimediare ad una situazione a lui sfavorevole.
Più in dettaglio:
▪ l’errore vizio corrisponde ad una falsa rappresentazione della realtà che ha sviato il soggetto e lo ha indotto a contrarre sulla base di una volontà non corrispondente all’effettiva intenzione;
▪ errore ostativo cade invece sulla dichiarazione o sulla trasmissione della volontà correttamente formatasi. Il legislatore accorda tutela a chi commette errore a condizione che questo sia:
➢ riconoscibile quando in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto e alla qualità dei contraenti una persona di normale diligenza avrebbe dovuto rilevare la falsa rappresentazione della controparte;
➢ essenziale, che assume, cioè, per il contraente un’importanza determinante secondo una valutazione oggettiva.
La Legge lo ritiene tale quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto, sull’identità o sulla qualità dell’altro contraente, sempre che siano stati determinati dal consenso.
▪ la violenza sia fisica sia morale consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole alla persona o ai beni del contraente o di terzi che lo costringa a stipulare un contratto non voluto o a subirne un determinato contenuto;
▪ il dolo è frutto di raggiri operati dalla controparte o da un terzo tali da indurre un soggetto a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato.
Il raggiro può essere consumato con tutti i mezzi utili purché siano idonei in concreto a trarre in inganno la vittima.
A tal proposito non si ritiene perciò rilevante la millantata esaltazione di un bene o di un servizio per la sua normale inidoneità a trarre in inganno il cliente (il cosiddetto dolus bonus).
Se il dolo non è determinante del consenso ma incide solo sul contenuto il contratto è valido ma la vittima può agire per il risarcimento del danno.
2.3.3. Rescindibilità del contratto
La rescindibilità è una forma di invalidità del contratto, posta a tutela di chi contrae a condizioni inique per uno stato di periodo dal quale debba sottrarsi o per uno stato del quale la controparte approfitti.
L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto. Passato questo termine la rescissione non è ammessa neppure in via di eccezione.
Il contratto rescindibile non può essere convalidato da un successivo atto di volontà del soggetto che lasci perdurare lo stato di squilibrio dei valori; soltanto una modifica delle condizioni sostanziali che ristabilisca la giustizia può sanare l’iniquo negozio.
Come il contratto annullabile anche quello rescindibile è provvisoriamente efficace fino alla sentenza che ne dichiari la sua cessazione.
2.4. Risoluzione del contratto
Un contratto validamente concluso può non produrre effetti per circostanze sopravvenute.
In questo caso si dice che esso è risolubile perché non è più in grado di soddisfare gli interessi dei contraenti.
Tale sopravvenuta inidoneità può essere causata dal comportamento delle parti ma può dipendere anche da eventi non prevedibili e non imputabili ad alcuno.
Pertanto con la risoluzione del contratto si interviene, eliminandone gli effetti, a riequilibrare la posizione patrimoniale dei contraenti che risulta alterata a danno di una delle parti.
Si possono avere le seguenti cause risolutorie, che hanno tuttavia in comune soltanto gli effetti in quanto diversi sono i presupposti:
▪ inadempimento di una delle parti, ed è il caso più frequente: qualora una delle parti non ottemperi agli obblighi nascenti dal vincolo contrattuale l’altra parte può avvalersi del rimedio della risoluzione o richiamando una specifica clausola che i contraenti hanno apposto sul contratto per tutelarsi o fissando al debitore un termine per adempiere.
Se non è stata pattuita una clausola, o il creditore non vuole assegnare al debitore un termine per
adempiere, si può pervenire alla risoluzione agendo giudizialmente.
Se la prestazione oggetto del contratto invece diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligo si estingue ed il contratto automaticamente si risolve.
▪ prestazione di una delle parti diviene eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi
straordinari e imprevedibili.
In tale ipotesi la parte danneggiata ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, evitabile dall’altra parte con un’offerta di equa modificazione.
2. Contratto di trasporto stradale di persone
Premessa
Il trasporto di persone è un contratto consensuale, a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso che si perfeziona su proposta del viaggiatore seguita dall’accettazione del vettore o viceversa.
L’oggetto del contratto di trasporto di persone è il trasferimento di una o più persone (e degli eventuali bagagli) da un luogo ad un altro.
I soggetti del contratto di trasporto sono:
▪ vettore;
▪ viaggiatore.
Il diritto di esigere la prestazione (titolo di legittimazione) è contenuto nel biglietto di viaggio che il viaggiatore deve esibire al vettore quando questi lo richieda.
1. Tipologia contrattuale
Il contratto di trasporto terrestre di persone, secondo la definizione che si può ricavare dalla norma generale, è il contratto con cui il vettore si obbliga a trasportare una o più persone da un luogo ad un altro, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Si tratta pertanto di un contratto bilaterale, specifico sottotipo del contratto di trasporto, caratterizzato dal fatto che il vettore si impegna a trasportare un soggetto di diritti, anziché una cosa inanimata, tramite un mezzo di trasporto definito come “terrestre”.
Nel trasporto di persone si ha una bipartizione in cui chi stipula con il vettore, generalmente, è anche il creditore del trasporto.
La persona trasportata deve essere nata e vivente, ma non è necessario che abbia anche la capacità di agire: il trasporto di persone anche totalmente incapaci di intendere e volere (ad esempio minori, interdetti, malati gravi) rientra comunque nell’ambito del trasporto di persone, anche se si dovrà tenere conto della specifica disciplina (legale e contrattuale) e delle minori capacità del trasportato di provvedere a sé stesso.
1.1. Nozione di vettore
La nozione legale di vettore prescinde dalla professionalità dello stesso: sarà vettore anche colui che, non essendo imprenditore e non svolgendo l’attività di trasporto come professione, si impegnerà a trasportare qualcuno da un posto ad un altro, dietro corrispettivo.
Pertanto, nella categoria del trasporto di persone rientreranno anche i cosiddetti “viaggi circolari”, in cui partenza e arrivo coincidono.
Il vettore, inoltre, potrà assumere l’obbligo di trasportare una o più persone determinate, od un certo numero di esse, ovvero impegnarsi a trasportare per l’intera capienza del veicolo (ad esempio nel servizio di noleggio di un autobus con conducente), senza che ciò possa influire sulla struttura del contratto.
1.2. Conclusione del contratto
Il contratto di trasporto è un contratto consensuale, cioè si perfeziona con il semplice consenso delle parti, senza bisogno di ulteriori adempimenti.
Poiché dalla nascita del vincolo contrattuale deriva l’obbligo di protezione e quindi la responsabilità del vettore, è essenziale individuare il momento perfezionativo del contratto.
Poiché un contratto consensuale si perfeziona nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, il contratto potrà quindi dirsi concluso su proposta del viaggiatore con accettazione del vettore.
Perché il contratto possa dirsi concluso non è necessario che vettore e passeggero si trovino nel medesimo luogo, ben potendo aversi un incontro di volontà a distanza, come nel caso della chiamata di un taxi.
1.3. Corrispettivo
La pattuizione di un corrispettivo è elemento naturale ma non essenziale del contratto di trasporto di persone: il compenso per l’opera del vettore può anche non esserci (come nel caso del trasporto gratuito).
Qualora le parti non abbiano provveduto a stabilire l’entità della tariffa o le modalità del calcolo, si dovrà fare ricorso alle tariffe in vigore per trasporti analoghi o gli altri usi.
1.4. Obbligo di prestazione e recesso
L’obbligo di trasferire include in sé l’impegno di eseguire il trasporto.
In merito alla possibilità di far eseguire da altri il trasporto, si ritiene quella del vettore una prestazione infungibile.
Il vettore infatti di massima non potrà sostituire altri a sé nell’esecuzione del contratto, salvo che tale possibilità non sia prevista dal contratto stesso o dagli usi comuni.
Il viaggiatore potrà recedere dal contratto, prima dell’inizio del viaggio nonché durante l’esecuzione dello stesso; egli deve tuttavia tenere indenne il vettore delle spese sopportate, della prestazione eseguita e del mancato guadagno.
Nel trasporto pubblico di linea tuttavia, allorché il contratto stipulato con l’acquisto del titolo di viaggio, si sia perfezionato con la salita a bordo del veicolo da parte dell’utente provvisto di regolare titolo di viaggio appare di difficile configurazione l’ipotesi del recesso del viaggiatore in corso di esecuzione contrattuale, sia per quanto attiene la discesa dal veicolo, dovendosi comunque attendere l’arrivo alla prima regolare fermata, sia per la parte economica che realisticamente si concretizzerà in una rinuncia al servizio.
In presenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, che impedisca la realizzazione dell’intera prestazione dovuta, il vettore avrà diritto ad un compenso nei limiti in cui il percorso parzialmente eseguito sia utile per il viaggiatore e proporzionalmente al prezzo pattuito per l’intero viaggio.
1.5. Durata del rapporto contrattuale
Il rapporto contrattuale si esaurisce nel momento in cui:
▪ il passeggero discende dal mezzo di trasporto; e
▪ terminano tutte le operazioni necessarie a riconsegnare allo stesso l’eventuale bagaglio.
Perché il trasporto possa dirsi concluso deve venir meno “ogni relazione materiale fra il viaggiatore ed il mezzo”.
Infatti, la durata del trasporto non è limitata alle fasi del movimento del mezzo, ricoprendo anche le soste del veicolo e le attività accessorie allo spostamento della persona, purché permanga quel legame tra il passeggero e l’attività del vettore indispensabile per poter configurare una responsabilità civile di quest’ultimo in ordine ai sinistri occorsi al trasportato durante una sosta o le fasi preliminari e conclusive del trasporto.
2. Contratto di trasporto occasionale (servizio di noleggio con conducente)
Nel noleggio con conducente, che nella disciplina UE è denominato “trasporto occasionale”, costituiscono elementi essenziali del contratto:
▪ numero ed elenco dei partecipanti, cioè delle persone da trasportare;
▪ date dei viaggi;
▪ itinerario con le relative soste;
▪ corrispettivo del trasporto.
Sono a carico del vettore gli eventuali danni derivanti dall’omissione o dall’inadeguatezza delle indicazioni dei documenti relativi al trasporto.
3. Elementi di diritto commerciale
1. Disciplina delle imprese in generale
Il Codice Civile definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione e dello scambio di beni o servizi ma non dà la definizione dell’impresa.
Da tale definizione si evince che l’impresa deve innanzitutto mirare a creare ricchezza attraverso la produzione di beni ed il loro scambio.
Dal punto di vita organizzativo l’impresa è caratterizzata da una stabilità e da una struttura la cui base è costituita dal capitale e dal lavoro altrui.
Inoltre, l’impresa per essere tale, deve perseguire uno scopo di lucro e deve essere improntata quantomeno a criteri di economicità.
2. Disciplina delle società commerciali
Quando l’impresa viene esercitata da una sola persona si parla di impresa individuale, l’imprenditore può avvalersi di varie categorie di collaboratori; quando invece viene esercitata da più persone insieme, l’imprenditore è una società.
3. Tipi di società
Per quanto riguarda il profilo organizzativo la Legge detta una disciplina dettagliata per tutti i singoli tipi di società alla quale peraltro i soci possono apportare, per effetto degli accordi, deroghe ed integrazioni.
Le parti possono liberamente scegliere il tipo di società con il quale perseguire lo scopo, con l’unica limitazione che le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale non possono costituirsi come società semplice.
Il tipo di società prescelta comporta diverse conseguenze in ordine ai rapporti:
▪ con i terzi, posto che il patrimonio della società può rivelarsi insufficiente a garantire l’estinzione dei debiti sociali;
▪ interni tra i soci poiché variano in relazione alla diversa organizzazione giuridica i poteri ed i diritti loro attribuiti.
Le società si distinguono in:
▪ lucrative e cooperative, a seconda che perseguano un profitto od uno scopo mutualistico;
▪ commerciali e non commerciali, a seconda del tipo di attività esercitata;
▪ società di persone e società di capitali, questa suddivisione si basa sul rilievo che assumono all’interno della struttura societaria l’elemento personale e l’elemento patrimoniale.
Ci si concentra soprattutto su quest’ultima classificazione:
▪ Società di persone: i soci regolano contrattualmente le loro posizioni al fine di realizzare uno scopo comune.
Le società organizzate su basi personali sono:
a. società semplice;
b. società in nome collettivo;
c. società in accomandita semplice.
Il recesso del socio dalla società di persone può avvenire quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.
Quando, per effetto del recesso, viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostruita, la società viene sciolta con la nomina di un liquidatore, il quale, compiuta la liquidazione, redigerà il bilancio finale di liquidazione e proporrà ai soci il piano di riparto.
Conclusa questa fase la società si estingue.
▪ Società di capitali: la collettività dei soci è sostituita da una nuova persona giuridica che è la società.
La categoria delle società organizzate su base capitalistica comprende:
a. società per azioni;
b. società a responsabilità limitata;
c. società in accomandita per azioni.
A differenza della società di persone, la società di capitali è un’autonoma persona giuridica distinta dai soci che ne fanno parte.
Esse hanno propri organi che formano e manifestano all’esterno la volontà della società, ed un proprio patrimonio con il quale rispondere per le obbligazioni sociali.
Le vicende che riguardano queste società sono dunque spersonalizzate in quanto l’esistenza di un’autonoma persona giuridica determina l’assenza di rapporti tra soci e terzi, nei confronti dei quali risponde esclusivamente la società.
3.1. Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)
È prevista la possibilità, per soggetti aventi determinati requisiti, di costituire una società a responsabilità limitata con modalità semplificate.
Può essere costituita con un contratto od un atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard definito con un Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico.
Deve contenere:
▪ dati anagrafici di ciascun socio;
▪ denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata;
▪ comune ove ha sede la società;
▪ ammontare del capitale sociale;
▪ attività che costituisce l’oggetto della società;
▪ quota di partecipazione di ciascun socio;
▪ norme relative al funzionamento della società indicando quelle relative all’amministrazione e alla rappresentanza della società;
▪ persone cui è affidata l’amministrazione;
▪ luogo e data di sottoscrizione.
L’atto costitutivo è l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti oneri notarili.
Si pagherà unicamente l’imposta di registro.
Deve essere depositato a cura degli amministratori entro 15 giorni presso l’Ufficio del registro delle imprese.
L’ammontare del capitale sociale, pari ad almeno a 1.00 € ed inferiore all’importo di 10000.00 €, deve essere sottoscritto ed interamente versato alla data della costituzione.
Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo. Si ha la perdita dei requisiti quando i soci compiono 35 anni di età.
Al compimento del trentacinquesimo anno del singolo socio l’assemblea deve deliberare la trasformazione della società, in caso contrario il socio è escluso, di diritto, dalla società.
Se gli viene meno il requisito dell’età a tutti i soci, gli amministratori senza indugio, devono convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, in caso contrario la società
deve essere sciolta.
Per dare efficacia e pubblicità a questa tipologia di società, negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione, occorre indicare:
▪ denominazione di SRLS;
▪ ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato;
▪ sede e società;
▪ ufficio del registro delle imprese presso cui la società è iscritta.
3.2. Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR)
Per incentivare l’imprenditoria italiana di ridotte dimensioni, è stata introdotta una nuova forma di società a responsabilità limitata, la “SRL a capitale ridotto”, riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età al momento della data di costituzione.
Rappresenta la naturale evoluzione della SRL semplificata quando i soci di quest’ultima compiono 35 anni.
La SRL a capitale ridotto può essere costituita con un contratto od un atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve contenere:
▪ dati anagrafici di ciascun socio e la loro quota di partecipazione;
▪ denominazione sociale e sede della società;
▪ ammontare del capitale sociale;
▪ attività che costituisce l’oggetto sociale;
▪ norme relative al funzionamento della società, persone cui è affidata
▪ l’amministrazione ed eventuale revisione legale dei conti.
L’amministrazione della società può essere affidata ad una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
Il capitale sociale deve essere pari ad almeno 1 € ed inferiore all’importo di 10000.00 € da corrispondere esclusivamente in denaro.
All’atto della costituzione il capitale sociale va versato per intero all’organo amministrativo.
La denominazione di SRL a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta, devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Al fine di favorire l’accesso al credito dei giovani imprenditori che costituiscono una SRL a capitale ridotto il Ministero dell’Economia e delle Finanze promuove un accordo con l’associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale.
3.3. Società cooperative
Accanto alle società che perseguono fini di lucro, il nostro ordinamento giuridico prevede anche le società cooperative che perseguono invece uno scopo mutualistico.
Le cooperative vengono suddivise in due grandi cooperative a mutualità prevalente e
cooperative diverse. Più in dettaglio:
▪ cooperative a mutualità prevalente, alle quali sono riservate le agevolazioni fiscali. Sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:
a. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci;
b. si avvalgono delle prestazioni lavorative dei soci;
c. si avvalgono prevalentemente degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.
La condizione di prevalenza dovrà essere documentata dagli amministratori e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio.
È istituito un apposito Albo delle cooperative a mutualità prevalente, tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive, con l’attribuzione delle singole cooperative di un numero che dovrà
essere indicato negli atti e nella corrispondenza.
▪ cooperative diverse che per molti aspetti sono equiparate alle società per azioni.
La cooperativa deve costituirsi nella forma dell’atto pubblico ed è sottoposta all’iscrizione nel registro delle imprese a seguito della quale acquista personalità giuridica.
Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove, ad eccezione della cooperativa i cui soci siano esclusivamente persone fisiche per le quali il numero minimo è pari a tre (piccola cooperativa).
Per tutto ciò che riguarda gli organi sociali, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione, la disciplina applicabile è quella prevista per le società per azioni con la differenza che i soci votano per teste e non per quote: ogni socio ha in assemblea un voto, qualunque sia il valore della quota od il numero delle azioni.
Sul piano della responsabilità le società cooperative rispondono per le obbligazioni sociali soltanto con il proprio patrimonio sociale: è così confermata anche per le cooperative il principio dell’autonomia patrimoniale.
Sono inoltre peculiari della società cooperativa:
▪ il cosiddetto principio della “porta aperta” che consente l’ingresso di nuovi soci, col conseguente aumento del capitale sociale senza necessità di modificare l’atto costitutivo;
▪ il divieto di distribuire l’eventuale utile, non destinato allo scopo mutualistico, oltre un determinato limite: l’atto costitutivo deve infatti contenere le norme secondo cui devono essere ripartiti gli utili e la percentuale massima degli utili ripartibili.
Le società cooperative sono apposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle Leggi speciali.
In caso di irregolare funzionamento l’autorità governativa può revocare gli amministratori ed i sindaci affidando la gestione ad un commissario così come può sciogliere d’autorità la cooperativa se essa non è in grado di raggiungere gli obbiettivi per cui è stata costituita o se per due anni non ha depositato il bilancio annuale e non ha compiuto atti di gestione.
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25.00 € né superiore a
500.00 €.
Le persone fisiche possono possedere al massimo quote od azioni fino a 100000.00 €.
L’atto costitutivo, nelle cooperative con più di 500 soci, può elevare tale limite sino al 2 % del capitale sociale.
3.4. Consorzi
Con il contratto di consorzio più imprenditori costituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di consorzio deve essere fatto per iscritto, può avere una durata massima di 10 anni ma può essere prorogato prima della sua scadenza con il concorso di tutti i consorziati. Esso deve indicare:
▪ oggetto e durata del consorzio;
▪ obblighi assunti e contributi dovuti ai consorziati;
▪ attribuzioni e poteri degli organi consortili;
▪ condizioni di ammissione dei nuovi consorziati;
▪ casi di recesso o di esclusione;
▪ sanzioni per inadempimento degli obblighi dei consorziati.
L’attività del consorzio è regolata da delibere consortili che, salvo diversa disposizione del contratto, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza.
L’amministrazione spetta ai gestori i quali rispondono secondo le regole del mandato.
Il consorzio può essere con attività interna o con attività esterna a seconda che l’organizzazione comune svolga attività solo nei confronti dei consorziati ovvero ponga in essere rapporti giuridici anche con terzi estranei al consorzio.
La particolare disciplina dei consorzi con attività esterna prevede che:
▪ essi godano di una piena autonomia patrimoniale: sussiste infatti un fondo consortile costituito da contributi dei consorziati e dai beni con essi acquistati;
▪ gli amministratori devono depositare un estratto per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove ha sede l’ufficio del consorzio destinato a svolgere attività con i terzi;
▪ per le obbligazioni assunte da chi ha la rappresentanza del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti:
a. esclusivamente nel fondo consortile, se assunte in nome del consorzio;
b. solidamente sui consorziati e sul fondo consortile, se assunte a nome dei consorziati.
I consorzi stabili sono formati da almeno tre consorziati che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per un periodo non inferiore a 5 anni.
4. Titoli di credito e modi di pagamento
Premessa
Nella pratica commerciale è di primaria importanza la mobilizzazione della ricchezza; particolare rilievo assumono a tale riguardo i titoli di credito fra cui si ricorda:
▪ cambiale;
▪ assegno.
Altri particolari strumenti di pagamento, che beneficiano del grande supporto fornito dall’informatica e dalla telematica, in particolare attraverso internet, sono:
▪ carte di credito ;
▪ ricevute bancarie;
▪ bonifici;
▪ autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (RID);
▪ pagamento mediante avviso.
1. Titoli di credito
Il titolo di credito è un documento contenente la promessa di compiere una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore.
Quindi il diritto è incorporato nel titolo e non può essere esercitato senza il possesso del documento. Caratteristiche dei titoli di credito sono:
▪ letteralità: essa sta ad indicare l’inopponibilità delle eccezioni riguardanti il rapporto sottostante su cui si fonda il diritto menzionato nel titolo;
▪ autonomia: tale caratteristica serve a tutelare l’affidamento del terzo a cui il diritto sia trasferito. In pratica, attraverso l’incorporazione del diritto nel documento si realizza la massima sicurezza nella circolazione di esso sia contro il rischio che l’alienante non sia il vero titolare del diritto, sia contro quello che il diritto trasferito sia inesistente o eccepibile.
Se il titolo è smarrito, sottratto o distrutto, la Legge predispone la procedura di ammortamento, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile con cui si mira a distruggere l’efficacia del titolo smarrito e a procurare a chi ha perduto il titolo un documento che ne faccia le veci (cosiddetta ricostituzione della legittimazione): tale procedura non è ammessa per i titoli al portatore.
Denunciando all’emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, chi lo ha smarrito può ottenere la prestazione solo se nessuno si presenterà a chiedere il pagamento entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.
Ai fini della circolazione, i titoli di credito si distinguono in:
▪ titoli al portatore: è sufficiente ad attribuire il diritto alla prestazione la consegna del titolo e quindi, per essere legittimato l’esercizio del diritto, nascente dal titolo, basta esibirlo al debitore;
▪ titoli all’ordine: si trasferiscono mediante la consegna del titolo e la girata. È legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo colui che può indicare a suo favore una serie continua di girate;
▪ titoli nominativi: il trasferimento avviene mediante annotazione dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente ovvero col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo debitore (transfert).
I diritti incorporati nel documento, oltre che essere diritti di credito, possono essere diritti reali.
I titoli che attribuiscono tali diritti si chiamano titoli rappresentativi di merci (ad esempio fede di deposito e nota di pegno).
Vi sono titoli che incorporano diritti di partecipazione, ad esempio le azioni.
Infine si contrappongono ai titoli individuali i cosiddetti titoli di massa (azioni, obbligazioni, titoli del debito pubblico) che vengono emessi in notevole quantità, con caratteri di omogeneità, in base
ad un’unica operazione economica.
2. Cambiale
La cambiale, titolo di credito all’ordine, è un documento contenente una dichiarazione (dichiarazione cambiaria) che si concreta in:
▪ un ordine di pagamento; o
▪ una promessa di pagamento.
La cambiale, pertanto, si distingue in:
▪ tratta o cambiale in senso stretto: contiene l’ordine che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di denaro; la cambiale può essere tratta a favore dello stesso traente.
Se il beneficiario è un terzo, il traente assume già con l’emissione un obbligo cambiario verso il prenditore; se è tratta a favore dello stesso traente, questo assume un obbligo cambiario soltanto quando trasmette la cambiale ad un terzo.
Il rapporto che giustifica l’ordine impartito dal traente al trattario si chiama “rapporto di provvista”.
Il trattario comunque non assume alcun obbligo cambiario se non attraverso l’accettazione della tratta (espressa con le parole “accetto”, “visto” od equivalenti).
Se l’accettazione è rifiutata, il portatore della cambiale può rivolgersi contro il traente ed i giranti (azione di regresso);
▪ vaglia cambiario o pagherò cambiario contiene la promessa fatta da una persona (emittente) di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza.
A seconda della loro origine, le cambiali si distinguono in:
▪ cambiali commerciali se vengono rilasciate in pagamento di transazioni commerciali;
▪ cambiali di consumo se vengono rilasciate da acquirenti di beni di consumo durevole (vendite a rate);
▪ cambiali di comodo o di favore se vengono rilasciate da una persona a favore di un’altra senza che vi sia un reale rapporto di xxxxxx verso quest’ultima;
▪ cambiali finanziarie se non hanno natura commerciale ma vengono emesse da case commerciali su banche per crediti di accettazione aperti da queste ultime o da banche su altre banche per utilizzare aperture di credito.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine emessi in serie che rientrano tra gli strumenti di raccolta del risparmio.
Requisiti essenziali della cambiale sono:
▪ denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo;
▪ ordine incondizionato o promessa di pagare;
▪ nome del trattario se si è in presenza di cambiale tratta;
▪ nome del primo prenditore;
▪ data di emissione;
▪ sottoscrizione dell’emittente e del traente;
▪ luogo e data di nascita del debitore o codice fiscale, al fine di evitare casi di omonimia.
La mancanza di uno di questi requisiti fa si che il documento non valga più come cambiale ma come normale dichiarazione di debito soggetto ai principi generali.
Elementi accidentali della cambiale sono:
▪ luogo di pagamento (se manca, per la tratta si intende il domicilio del trattario, per il vaglia quello dell’emittente);
▪ data di scadenza, che può essere:
1. a giorno fisso;
2. a vista; in tal caso la cambiale è pagata al momento della presentazione al debitore per il pagamento; se non vi è indicazione di scadenza la cambiale si considera a vista;
3. a certo tempo vista: la cambiale scade dopo un certo tempo dalla presentazione per l’accettazione (qualora il trattario rifiuti l’accettazione, il termine decorre dalla data del protesto che accerta tale rifiuto);
4. a certo tempo data: la cambiale scade un certo tempo dopo l’emissione del titolo.
L’emissione di una cambiale è atto di straordinaria amministrazione, anche se, per il suo indispensabile impiego nelle attività commerciali, possono sottoscrivere cambiali anche il minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale ed il genitore, il tutore o l’inabilitato autorizzati alla continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale per conto del minore o dell’interdetto.
La cambiale può anche essere sottoscritta per procura; tuttavia chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio.
2.1 Girata
È l’atto con cui viene trasferita la cambiale.
Essa funziona come promessa cambiaria verso il giratario ed i successivi prenditori.
Il trasferimento mediante girata costituisce la circolazione normale del titolo, ma è anche possibile che la cambiale si trasferisca in base alle regole della cessione.
Il giratario acquista un diritto autonomo ed il girante risponde dell’accettazione e del pagamento. Quindi il portatore del titolo potrà rivolgersi contro di lui mediante l’azione di regresso.
La girata può essere:
▪ piena quando è indicato il nome della persona alla quale dovrà essere effettuato il pagamento della somma;
▪ in bianco quando la girata consiste nella sola firma del girante e la cambiale può circolare come un titolo al portatore o all’ordine.
La legittimazione del portatore avviene in base a due elementi: il possesso della cambiale e la girata.
Se le girate sono più di una occorre accertare che la serie sia continua (regolarità delle girate). Figure particolari di girata sono la girata per l’incasso e la girata a titolo di pegno.
Nella girata per l’incasso il giratario assume la figura di mandatario del girante.
3.2. Avallo
L’obbligazione cambiaria può essere garantita con un’ulteriore obbligazione cambiaria (avallo). La persona del garante si chiama avallante e la persona a cui favore la garanzia è prestata avallato.
A differenza della fidejussione, l’obbligazione dell’avallante è valida ancorché l’obbligazione garantita sia nulla; l’unica eccezione è la mancanza di un requisito di forma ma, nel qual caso anche l’avvallo è nullo.
Inoltre, mentre il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità, l’avvallante, sempre in virtù del principio dell’autonomia, non può opporre le eccezioni personali all’avvallato.
Per effetto del pagamento, l’avallante acquista i diritti inerenti la cambiale contro l’avallato e contro coloro che si sono obbligati verso quest’ultimo.
L’obbligazione di avvallo deve essere scritta sulla cambiale.
In mancanza di indicazioni la Legge stabilisce che l’avvallo si intende dato per il traente.
3.3. Pagamento ed azioni cambiarie
I soggetti obbligati al pagamento della cambiale sono:
▪ obbligati principali (emittente del vaglia cambiario, accettante della tratta);
▪ obbligati in xxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx, traenti e giranti della tratta). L’azione cambiaria è quindi:
▪ diretta o principale, che si prescrive in tre anni;
▪ di regresso, subordinata al protesto, che può essere esercitata:
1. dopo la scadenza, per mancato pagamento;
2. prima della scadenza, per rifiuto totale o parziale dell’accettazione;
3. per fallimento del trattario, etc.
4. solo il pagamento compiuto dall’obbligato principale estingue le cambiali. Gli obbligati cambiari sono tenuti in solido.
In deroga ai principi generali, il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
Il portatore di una cambiale può servirsi di essa come titolo esecutivo ed iniziare senz’altro l’esecuzione, o promuovere un ordinario giudizio di cognizione ed ottenere un decreto ingiuntivo.
Il protesto è un atto pubblico con il quale si accerta, in forma solenne, il rifiuto di accettazione o di pagamento nel termine fissato dalla Legge. Se il portatore della cambiale intende avvalersi dell’azione causale ha l’onere di offrire la restituzione della cambiale o depositarla in cancelleria. Ciò al fine di impedire che la cambiale continui a circolare e che il debitore possa trovarsi a rischio di un duplice pagamento.
Il titolo di credito per l’incasso può essere presentato alla banca per lo sconto, salvo buon fine. Se non viene pagato la banca si rivale sul cliente che ha presentato il titolo allo sconto.
Non può essere ammessa allo sconto una cambiale priva di “marca cambiali” di importo pari all’imposta dovuta.
3.4. Adempimenti fiscali sulle cambiali
Dal 2008 la cambiale è costituita da un semplice foglio di carta stampato, sul quale, all’atto dell’acquisto, il tabaccaio autorizzato appone il contrassegno telematico “marca cambiali”, di importo pari all’imposta dovuta.
L’ammontare di tale imposta è stabilita in rapporto alla somma indicata nel titolo.
Se la cambiale è emessa e pagabile nello Stato, l’imposta è del 12 per mille, se è emessa nello Stato e pagabile all’estero è del 9 per mille.
La regolarità fiscale non è un requisito essenziale della cambiale; l’insufficienza o la mancanza della marca fa tuttavia perdere alla cambiale l’efficacia di titolo esecutivo; per far valere in giudizio i diritti cambiari è infatti necessario regolarizzare il documento dal punto di vista fiscale, mediante il pagamento dell’imposta dovuta e della relativa penalità. Le cambiali prive di marca cambiali non sono solitamente ammesse allo sconto.
4. Assegno
L’assegno è un titolo bancario caratterizzato dal soggetto designato per il pagamento che è un’impresa bancaria.
La funzione consiste nel facilitare i pagamenti, evitando gli spostamenti di denaro: si tratta quindi di
mezzi di pagamento che vengono utilizzati in sostituzione della moneta legale. Gli assegni si dividono in due grandi categorie:
▪ assegno bancario;
▪ assegno circolare.
4.1. Assegno bancario
L’assegno bancario (o cheque) è un titolo di credito all’ordine o al portatore contenente l’ordine incondizionato di una persona (traente) ad un istituto di credito di pagare a vita, al possessore del titolo, una determinata somma, disponibile presso il medesimo istituto.
Si tratta sostanzialmente di una delega di pagamento e quindi instaura un rapporto trilaterale per cui il pagamento fatto dal trattario al prenditore estingue per un uguale importo il debito del trattario verso il traente e quello del traente verso il prenditore. In pratica lo scopo del traente quando dà l’ordine di pagamento, è di regolare un precedente rapporto con il prenditore (rapporto di valuta),
avvalendosi dell’opera del banchiere al quale è legato da un altro distinto rapporto giuridico (rapporto di provvista).
L’assegno bancario non può essere emesso se il traente non ha fondi disponibili sul conto corrente bancario (trattario), dei quali abbia il diritto di disporre per assegno bancario ed in conformità di una convenzione espressa o tacita; l’emissione di assegni a vuoto, pur non più sanzionata penalmente, è punita da efficaci altre misure.
Presupposti per l’emissione dell’assegno bancario sono quindi:
▪ rapporto di provvista: è il rapporto da cui sorge la provvista può essere sia un deposito di denaro, sia un’apertura di credito, etc;
▪ convenzione di assegno: è l’accordo in virtù del quale il traente è autorizzato ad ordinare pagamenti a mezzo assegni alla banca trattaria e la banca è obbligata ad eseguirli.
In genere viene concluso tacitamente mediante la consegna al traente del libretto degli assegni. I requisiti di forma dell’assegno bancario sono:
▪ denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo;
▪ ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
▪ nome del banchiere designato a pagare (trattario);
▪ indicazione del luogo di pagamento;
▪ indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso (parte della dottrina ritiene che l’assegno rilasciato con data in bianco sia nullo mentre l’assegno postdatato è considerato valido. La Legge ne consente la presentazione immediata per il pagamento a vista. La postdatazione determina quindi solo l’irregolarità dell’assegno, punita con sanzioni amministrative);
▪ sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
L’emissione di un assegno è atto di straordinaria amministrazione: vale peraltro quanto già detto circa l’emissione della cambiale.
L’assegno bancario può anche essere emesso a mezzo di rappresentante.
Per ovviare ai pericoli derivanti dal furto e dallo smarrimento di assegni, la Legge prevede particolari clausole limitative della circolazione e della legittimazione.
La procedura atta a verificare di efficacia il titolo smarrito è denominata ammortamento ed avviene mediante ricorso al presidente del tribunale.
4.2. Assegno non trasferibile
Gli assegni bancari, circolari e vaglia postali emessi da istituti di credito (banche) e poste:
▪ di qualsiasi importo, devono essere rilasciati solamente contenenti la clausola “non trasferibile”;
▪ per importi inferiori a 1000,00 euro, è tuttavia possibile il rilascio di assegni in “forma libera” previa richiesta scritta e con il pagamento di un’imposta di bollo di 1.50 euro per ogni assegno.
Gli assegni emessi all’ordine del traente (cosiddetti assegni “a me medesimo”) indipendentemente dall’importo trasferito, potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle poste: è vietato il trasferimento a terzi.
Il nuovo regime sanzionatorio per le violazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore prevede una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a 3000.00 euro.
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50000.00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.
Tale sanzione è applicabile non soltanto al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.
Per le violazioni che riguardano l’utilizzo dei libretti di deposito al portatore con saldi pari o superiore a 1000.00 euro si applica la sanzione dal 20% al 40% del saldo.
Per importi superiori a 50000.00 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.
La finalità del nuovo regime sanzionatorio va individuata nell’intento di scoraggiare l’uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l’evasione fiscale.
4.2. Assegno sbarrato
È sbarrato l’assegno al quale sono state apposte, dal traente o dal portatore, due sbarre parallele sulla faccia anteriore.
Lo sbarramento può essere:
▪ generale: se fra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola “banchiere” o altra equivalente, non può essere pagato dal trattario se non ad un proprio cliente o ad un banchiere, il quale a sua volta non può averlo acquistato che da un proprio cliente o da un banchiere;
▪ speciale: se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere, non può essere pagato che dal banchiere indicato.
4.3. Pagamento dell’assegno bancario
L’assegno bancario è sempre pagabile a vista e può anche essere emesso al portatore. L’assegno bancario deve essere presentato al pagamento entro termini molto brevi:
▪ otto giorni dalla data di emissione, se è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
▪ quindici giorni se è pagabile in altro comune del territorio dello Stato.
La presentazione oltre il termine è necessaria per non decadere dal diritto di regresso contro i giranti. Tuttavia il trattario può pagare anche oltre il termine, salvo che il traente gli abbia dato ordine contrario.
Analogamente a quanto si è detto in materia di cambiale, qualora il trattario rifiuti il pagamento dell’assegno, in alternativa all’azione di regresso, di natura cambiaria, è possibile esperire l’azione causale (previa restituzione dell’assegno o deposito in cancelleria nonché assolvimento dell’onere del protesto).
La restituzione del titolo ha lo scopo di tutelare il debitore per evitare il pericolo che dopo l’azione causale si trovi esposto anche a quella cambiaria; il protesto invece serve a far constatare il mancato pagamento allo scopo di conservare al debitore le azioni di regresso che gli spettano.
Infine qualora il portatore dell’assegno abbia perduto l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro gli stessi azione causale, può esercitare l’azione di arricchimento contro il traente o il girante che si sia ingiustamente arricchito a suo danno.
Se un assegno risulta falsificato nei suoi elementi importanti, quali l’importo, la firma di traenza, etc. e tuttavia viene ugualmente pagato dalla banca, la stessa ne sarà responsabile e ne dovrà rispondere.
4.4. Disciplina sanzionatoria dell’assegno bancario
Dall’1.9.2006 sono state adottate regole più severe per il trattamento degli assegni che al momento della presentazione al pagamento, non risultino coperti da fondi, anche se è stata depenalizzata l’emissione di assegni “a vuoto”.
Le sanzioni accessorie collegate all’emissione di assegni senza provvista consistono in:
▪ iscrizione del traente al CAI (centro di abilitazione interbancario);
▪ divieto di emettere assegni per almeno 6 mesi e a qualunque banca di stipulare, per la medesima durata, nuove convenzioni di assegno con il traente, nonché di pagare gli assegni tratti dopo l’iscrizione nell’archivio anche se emessi nel limite di provvista;
▪ obbligo per il traente di corrispondere al beneficiario una penale del 10% della somma dovuta e non pagata, degli interessi per il ritardato pagamento e delle eventuali spese per il protesto;
▪ applicazione di sanzioni pecuniarie:
1. da 516.45 a 3098.74 euro per gli assegni di importo inferiore o uguale a 10329.00 euro;
2. da 1032.91 a 6197.48 per gli assegni di importo superiore a 10329.00 euro.
Queste sanzioni possono essere evitate se il traente dimostra, entro 60 giorni dal termine di presentazione dell’assegno, il pagamento a favore del beneficiario, dell’importo del titolo della penale del 10% degli interessi e delle spese di protesto.
In caso di violazioni della disposizione sul trasferimento degli assegni intestati a sé stessi, è applicabile una sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
4.5. Disciplina sanzionatoria dell’assegno bancario
L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine emesso da un istituto di credito a ciò autorizzato, contenente la promessa incondizionata di pagare a una determinata persona una somma presso di esso disponibile al momento dell’emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente.
L’assegno circolare ha la struttura di un vaglia cambiario, ma una diversa funzione economica: si tratta infatti di un mezzo di pagamento.
È sempre pagabile a vista come l’assegno bancario, ma se ne differenzia perché:
▪ contiene non un ordine del traente verso una banca ma una promessa di pagamento della banca, che è perciò obbligata principale, soggetta all’azione diretta.
▪ non è necessario avere un conto presso la banca in quanto emesso su richiesta del cliente con versamento dell’importo nel momento in cui si chiede il rilascio del titolo.
L’assegno circolare deve essere presentato per il pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. L’imposta di bollo sugli assegni circolari deve essere liquidata e pagata dalla banca sull’ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre.
5. Altri strumenti di pagamento
Altri strumenti di pagamento sono:
▪ carte di credito;
▪ RiBa (ricevute bancarie);
▪ bonifici bancari;
▪ RID (Autorizzazioni permanente di addebito in conto corrente);
▪ MAV (pagamento mediante avviso).
5.1. Carte di credito
Le carte di credito sono rappresentate da un particolare documento di identificazione che consente al titolare di effettuare acquisti presso esercenti convenzionati senza l’esborso di denaro contante o l’utilizzo di assegni bancari.
Per venire in possesso di una carta di credito è sufficiente una semplice richiesta, solitamente tramite la propria banca, dopo aver fornito una serie di informazioni personali atte a garantire un certo grado di solvibilità.
Sulla base di tali informazioni sarà fissato un “plafond” massimo di spesa mensile effettuabile con l’impiego della carta di credito.
Una volta venuto in possesso della carta di credito, il titolare della stessa effettua gli acquisti presso gli esercenti convenzionati firmando un apposito documento e senza procedere all’esborso di denaro contante o all’emissione di assegni bancari.
L’esborso di denaro viene rimandato a data futura, quando il titolare riceverà al proprio domicilio, a cadenza solitamente mensile, un estratto conto recante la descrizione degli acquisti effettuati nel corso del periodo: solo allora il titolare dovrà effettuare il pagamento, entro un termine prestabilito (mediamente 20/25 giorni senza alcun onere aggiuntivo).
L’utilizzo di questo particolare strumento di pagamento consente quindi al titolare della carta di beneficiare di un credito per il periodo che intercorre tra il momento dell’acquisto ed il momento di effettivo regolamento della transazione.
Questo beneficio è sostanzialmente pagato dall’esercente convenzionato mediante un diritto di commissione corrisposto al gestore della carta di credito.
Ancora più diffuso è il sistema di pagamento denominato Bancomat.
Questo strumento, nato per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente
bancario, attraverso distributori collegati alla rete telematica, anche fuori dagli orari di sportello e presso qualsiasi banca che aderisce al circuito, è diventato anche, di fatto, uno degli strumenti di pagamento più diffusi attraverso il c.d. POS:
Il servizio POS è un sistema elettronico di incasso, attraverso terminali installati dalle banche presso gli esercenti convenzionati e abilitati al trattamento di tutte le carte di credito.
L’esercente deve solo eseguire una “strisciata” della carta di debito o di credito dell’acquirente nell’apposita fessura del POS e digitare l’importo della somma da riscuotere per:
▪ verificare la validità della carta;
▪ comunicare all’ente gestore l’entità della spesa;
▪ ricevere l’approvazione al pagamento;
▪ emettere una ricevuta;
▪ ricevere direttamente sul proprio conto corrente, l’accredito diretto dei corrispettivi delle vendite.
Dotandosi di un terminale POS, l’esercente ha quindi il vantaggio di:
▪ non correre rischi di negoziare carte smarrite o rubate;
▪ non dover restituire resti;
▪ evitare di tenere in cassa denaro, a rischio di furti o banconote false;
▪ aprire il proprio mercato a tutti i possessori di carte di debito o di credito, siano essi italiani o stranieri, ormai non abituati a portare con sé somme di denaro contante troppo alte;
▪ non dover fare conversioni di divise straniere nella propria divisa nazionale, in quanto esprime sempre l’importo in divisa nazionale, senza preoccuparsi delle modalità con cui verrà addebitato al possessore della carta.
Oltre ai POS tradizionali, collegati alla lista telefonica fissa, sono disponibili POS mobili, POS in radiofrequenza, POS cellulari, etc. in grado di soddisfare le varie esigenze degli esercenti.
Con il servizio Bancomat è inoltre possibile usufruire di altre operazioni connesse, come il pagamento di bollette, il versamento di contanti ed assegni, la lettura del saldo, la stampa degli estratti conto o della lista dei movimenti e ricariche ai telefoni cellulari.
Entrambi i sistemi (carta di credito e Bancomat) sfruttano per l’identificazione del richiedente una tessera plastificata (badge) corredata da una banda magnetica, che il cliente inserisce in un apposito lettore. La tessera viene attivata digitando sulla tastiera del distributore un codice numerico di sicurezza (PIN), che deve essere mantenuto segreto dal possessore; questo viene criptato e, se la stringa criptata corrisponde a quella memorizzata sul server centrale del gestore, l’operazione può essere eseguita; diversamente, al terzo tentativo sbagliato, la tessera viene catturata dal distributore ed il servizio viene cautelativamente sospeso.
Un sistema analogo gestito da Poste Italiane SPA, è il Postamat.
5.2. Ricevute bancarie (RiBa)
Per la riscossione di un credito di fattura il creditore/venditore emette una ricevuta bancaria, contenente il riferimento alla fattura da riscuotere e redatta secondo lo standard ABI, che affida per l’incasso alla propria banca che la inoltra ad uno sportello operante sulla piazza del debitore.
La ricevuta bancaria viene consegnata dalla banca al debitore al momento del pagamento, quale prova dell’avvenuto pagamento.
La più larga diffusione delle ricevute bancarie rispetto alle cambiali è da attribuire al vantaggio da parte del compratore che risparmia sensibilmente sull’imposta di bollo ed evita il peso psicologico di figurare come obbligato di una cambiale.
5.3. Bonifici
Il bonifico è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da una persona fisica o giuridica (ordinante) ad un’altra (beneficiario). Il trasferimento dei fondi può avvenire:
▪ per cassa cioè presentando il corrispettivo in contanti alla banca che origina il pagamento oppure ritirando il corrispettivo in contanti presso la banca ricevente;
▪ mediante addebito sul conto corrente del debitore e conseguente accredito sul conto corrente del creditore.
I bonifici vengono eseguiti tra le banche con procedure elettroniche, che consentono rapidità e sicurezza nell’invio delle disposizioni: perché ciò avvenga è necessario che il beneficiario sia individuato in maniera chiara ed esatta mediante le coordinate bancarie secondo lo standard internazionale, denominato IBAN.
Per i bonifici transfrontalieri tra i paesi europei per i pagamenti di importo non superiore a 50000 euro sono state fissate regole di trasparenza, tempestività ed esecuzione e di garanzia in caso di mancata esecuzione.
5.4. Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (RID)
Il RID (rapporti interbancari diretti) è un modo di pagamento tramite addebito sul proprio conto corrente bancario. Con tale documento si autorizza la banca a provvedere al pagamento di fatture periodiche addebitando sul proprio conto corrente alle condizioni d’uso.
La banca quindi assume l’incarico del pagamento delle fatture che l’azienda fornitrice invia direttamente all’utente a condizione che, al momento del pagamento, il conto assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario, l’incasso di pagamento delle fatture si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e la banca resterà esonerata da ogni responsabilità inerente il mancato pagamento.
5.5. Pagamento mediante avviso (MAV)
È una procedura interbancaria standardizzata di incasso, utilizzata da aziende operanti in un vasto mercato con emissione sistematica di ampi volumi di fatture d’importo unitario medio – piccolo e pagamenti non preventivamente domiciliati presso una banca.
Consiste un “invito”, contenuto in un apposito modulo emesso da una banca e inviato dal creditore al debitore, di pagare, presso qualunque sportello bancario, un importo predeterminato entro una determinata data.
Il debitore, anche sprovvisto di conto corrente bancario, effettua il pagamento, esente da commissioni, presso un qualsiasi sportello bancario, che gli restituisce parte dell’avviso contenente la quietanza.
5.6. Pagamenti telematici di imposte
Tutte le persone fisiche e le società possono effettuare i pagamenti delle imposte per via telematica. È necessario tuttavia essere titolari di un conto corrente presso banche abilitate.
Il contribuente che desidera effettuare il pagamento delle imposte on line deve comunicare all’amministrazione finanziaria le coordinate bancarie del conto di cui è titolare per l’addebito della somma dovuta.
Con tale comunicazione si autorizza l’amministrazione finanziaria a richiedere alla banca che detiene il conto l’addebito delle somme dovute e si autorizza la banca ad effettuare il prelievo.
5.7. Home banking
È possibile accedere alle proprie risorse finanziarie presso una banca anche da casa, dall’ufficio o in viaggio mediante il proprio personal computer collegato ad internet.
Si può così consultare la situazione del proprio conto corrente, si possono effettuare pagamenti sui conti della stessa banca o di altre banche ed operazioni di borsa.
Per poter usufruire dei servizi home banking è necessario sottoscrivere il contratto con la propria banca.
Per collegarsi è sufficiente inserire nell’apposita “maschera” il proprio user name (nome utente) e la propria password, una volta che il sistema ha effettuato il riconoscimento è possibile effettuare le consultazioni o le transazioni consentite.
5.8. Corporate banking intercambiario (CBI)
È un servizio di flussi elettronici relativi a operazioni bancarie e commerciali messo a disposizioni da una banca, definita proponente, ad un’impresa che è un cliente di altre banche, definite passive. Il servizio prevede un collegamento telematico tra impresa e banca proponente e consente di scambiare i flussi elettronici con tutte le banche passive, oltre che con la banca proponente.
I flussi predisposti dall’impresa possono contenere disposizioni di incasso, come RIBA, RID, e MAV, disposizioni di pagamento, come bonifici interni ed esteri, richieste di emissioni di assegni circolari, mentre quelli predisposti dalle banche contengono gli esiti delle disposizioni di incasso, i movimenti ed i saldi di conti correnti.
5.9. Utilizzo del denaro contante
Il limite per i trasferimenti di denaro contante è stabilito in 1000.00 euro per rendere tracciabile il maggior numero di transazioni economiche e quindi evitare operazioni illegali.
Il limite all’utilizzo del contante da parte di turisti extra – UE che effettuano acquisti di beni o prestazioni di servizio presso commercianti la minuto, alberghi, ristoranti, nonché presso agenzie di viaggio e turismo è previsto in 15000.00 euro.
Per poter beneficiare di tale limite, gli operatori economici italiani devono:
▪ inviare una comunicazione telematica preventiva all’Agenzia delle entrate con indicazione anche del conto corrente che sarà utilizzato;
▪ acquisire dal cliente la fotocopia del passaporto nonché l’autocertificazione attestante la cittadinanza e la residenza.
Il cliente non deve essere cittadino italiano, né comunitario, né appartenente al SEE e non deve risiedere in Italia.
▪ versare il denaro incassato sul proprio conto corrente nel primo giorno feriale successivo all’operazione consegnando alla banca copia della ricevuta della comunicazione telematica.
5. Crediti e finanziamenti
Premessa
Alla sua nascita un’azienda necessita di mezzi finanziari da investire nelle sue strutture: deve infatti acquistare i mezzi per svolgere l’attività, arredare gli uffici, etc.
Proprio perché molti costi precedono nel tempo i ricavi, l’azienda da un fabbisogno finanziario iniziale.
Il periodo di tempo necessario affinché i mezzi finanziari investiti nell’azienda si convertano nuovamente in denaro prende il nome di ciclo di ritorno del capitale: tale ciclo è più o meno lungo a seconda del tipo di investimento effettuato e determina un’esigenza di pluralità di finanziamenti di natura e caratteristiche diverse.
1. Finanziamento dell’impresa
Le fonti di finanziamento possono sostanzialmente ridursi a due:
▪ fonti interne o di capitale proprio: affluiscono all’impresa con i conferimenti del titolare o dei soci.
Si tratta in genere di capitale risparmiato prima di iniziare l’attività, della cui restituzione bisogna tener conto. L’autofinanziamento aziendale è costituito dall’utile che alla fine dell’esercizio non viene ritirato dal titolare o dai soci.
Caratteristiche di tali fonti sono le seguenti: i mezzi propri sono soggetti al rischio di impresa, non comportano un obbligo di remunerazione e non hanno scadenza.
▪ fonti esterne di capitale di credito: sono mezzi finanziari dati a prestito da terzi.
Vi entrano debiti verso fornitori, anticipi ottenuti da clienti, finanziamenti da banche di credito ordinario, Artigiancassa, prestiti da privati, debiti da società collegate.
Caratteristiche di tali fondi sono: l’obbligo della remunerazione (interessi), l’obbligo della scadenza, limitata e indiretta soggezione al rischio di impresa.
Al momento dell’investimento, l’imprenditore, valutati i mezzi finanziari cui può attingere, fa la propria scelta in relazione anche all’entità dei valori:
a. se si tratta di importi non considerevoli chiede una dilazione di pagamento al fornitore rilasciando a saldo effetti cambiari od impegnandosi a scadenze prestabilite al pagamento rateale. Il fornitore applicherà al debito residuo (detratto l’acconto d’uso) gli interessi di dilazione che andranno ad aumentare il costo iniziale prima di procedere all’ammortamento;
b. se si tratta di importi di una certa rilevanza, si potrà accedere al credito agevolato che per le medie e grandi imprese è il Mediocredito.
Il credito ordinario serve per finanziare l’attivo circolante ossia gli elementi patrimoniali non destinati ad essere utilizzati durevolmente dalla società (cassa, crediti, rimanenze e titoli).
I finanziamenti a seconda della scadenza, si classificano in:
▪ debiti a breve termine: sono costituiti dalle passività correnti con scadenza non superiore all’anno e per debiti a scadenza non determinata con il quale il creditore ha diritto di chiedere il rimborso con breve preavviso (apertura di credito in conto corrente);
▪ debiti a medio termine: hanno scadenza superiore all’anno ma non ai cinque anni (ad esempio mutuo per acquistare un automezzo);
▪ debiti a lungo termine: hanno scadenza fino a 20 – 30 anni ed oltre (sono solitamente assistiti da garanzie reali come le ipoteche).
La scelta tra le diverse fonti (interne od esterne) ed in relazione alla scadenza, deve essere effettuata avendo presente, oltre alla possibilità di ottenerli ed il costo di approvvigionamento, anche le ragioni che hanno creato l’esigenza di mezzi finanziari; ad esempio l’acquisto di un immobile dovrà essere finanziato da capitale proprio o a lungo termine mentre l’acquisto di merci potrà essere
finanziato con un debito a breve.
Occorre anche tenere presente anche i costi aggiuntivi della gestione dei crediti, contenenti l’insieme dei costi amministrativi collegati al credito commerciale, comprensivi sia dei costi diretti sia dei costi indiretti di tenuta della gestione.
2. Contratti bancari
I contatti bancari sono contratti tipici stipulati con una banca. I più comuni contratti bancari sono:
▪ deposito bancario;
▪ conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza);
▪ anticipazione bancaria;
▪ sconto bancario;
▪ finanziamenti.
2.1. Deposito bancario
È il contratto con il quale un soggetto deposita una somma di denaro presso una banca, che ne acquista la proprietà, restando obbligato a restituirla nella stessa specie monetaria alla scadenza del termine e a richiesta del depositante, salvo l’osservanza del periodo di preavviso se pattuito.
A seconda della durata il deposito può essere:
▪ a vista, se è rimborsabile a richiesta del depositante;
▪ vincolato, se la restituzione ha luogo alla scadenza di un termine convenuto ed è subordinata ad un breve preavviso.
A seconda della forma si distinguono:
▪ depositi ordinari: si costituiscono mediante il rilascio di una lettera di accreditamento o di una ricevuta di cassa che va restituita all’atto del rimborso;
▪ depositi di risparmio: si costituiscono con il rilascio di un libretto che permette di effettuare versamenti e prelievi. Il libretto può essere:
a. nominativo;
b. al portatore;
c. nominativo pagabile al portatore;
d. al portatore con l’indicazione di un nome;
▪ depositi in conto corrente (conto corrente di corrispondenza): consentono di disporre delle somme depositate mediante l’emissione di assegni.
2.2. Conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza)
È il contratto con il quale la banca assume l’incarico di compiere pagamenti o riscossioni per conto del cliente e dietro suo ordine.
La costituzione del conto corrente comporta per il correntista la disponibilità delle somme risultanti a suo credito.
Tale disponibilità può essere costituita:
▪ con versamenti propri di somme o con accreditamenti di terzi. Delle somme risultanti a suo credito il correntista può disporre per mezzo di ordini scritti o orali.
L’ordine può essere dato con la richiesta di emissione di assegni circolari, con l’emissione di assegni bancari, etc.
Le riscossioni ed i pagamenti effettuati per conto del correntista danno luogo ad un continuo movimento del conto, compensandosi (in senso contabile).
La banca risponde secondo le regole del mandato dell’esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista.
Le nuove norme sulla trasparenza in materia bancaria prevedono che il cliente abbia diritto di ricevere estratti conto con periodicità mensile, trimestrale o semestrale; gli stessi si intendono
approvati qualora siano trascorsi 60 giorni dal ricevimento senza che il cliente abbia proposto opposizioni scritte.
Anche in materia di tassi di interesse sono state introdotte significative innovazioni, quali l’obbligo di rendere pubblici i tassi effettivamente praticati; l’espressa approvazione per iscritto dell’eventuale clausola che prevede la possibilità di variare il tasso in corso di rapporto in senso sfavorevole al cliente; l’obbligo di comunicazione per iscritto, a pena di inefficacia, di tali variazioni al cliente, e salvo il diritto di recesso a questi riconosciuto.
Tali norme devono però da ultimo essere coordinate con quelle introdotte dalla Legge dello 06.02.1996, n. 52, che ha modificato il Codice Civile inserendo, dopo il Capo XIV del Titolo II del Libro IV, un Capo XIV – bis, intitolato “Dei contratti del consumatore”.
Tali norme hanno stabilito l’inefficacia delle clausole vessatorie, con particolare riferimento ai contratti bancari; la banca in particolare, potrà modificare le condizioni del contratto solo se sussista un giustificato motivo e preavvisando il cliente entro un congruo termine ed il cliente può recedere dal contratto.
Per quanto riguarda la contestazione dell’estratto conto, essa è consentita nell’ambito dell’ordinario termine di prescrizione di diritti contrattuali (10 anni);
▪ con una concessione di credito (fido) da parte della banca. È il contratto con il quale la banca obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo od a tempo indeterminato.
Il “fido” è l’importo massimo di credito che la banca concede, sotto qualunque forma, ad un cliente che ne ha fatto richiesta, dopo averne accertato le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali.
Il “fido potenziale” rappresenta la fiducia della banca per un cliente, espressa in quantità di credito messa a sua disposizione.
La condizione fondamentale per ottenere credito è la capacità di colui che richiede il fido di conseguire un reddito: quindi capacità di reddito è capacità di credito.
L’apertura di credito può essere:
▪ per cassa, qualora la banca si impegni al versamento di una somma di denaro che può essere utilizzata dal cliente in una o più riprese. È spesso regolata in conto corrente per cui l’accreditato può utilizzare più volte il credito e con successivi versamenti ripristinare la disponibilità;
▪ per firma, quando la banca predispone una garanzia a favore del cliente nelle forme dell’accettazione, dell’avvallo, della fidejussione.
L’apertura di credito può essere allo scoperto o garantita.
La banca non può concedere credito ad uno stesso soggetto oltre un certo limite prefissato dall’organo di vigilanza.
Mediante l’istruttoria di fido, la banca valuta se l’impresa merita la concessione del credito richiesto.
L’accreditato dal canto suo, è tenuto al pagamento di una provvigione oltre alla restituzione delle somme utilizzate.
In genere, all’apertura di credito allo scoperto, la banca si fa rilasciare delle cambiali (al fine di recuperare o mobilizzare più facilmente il credito) ed il diritto alla restituzione può essere rafforzato da garanzie reali o personali.
2.3. Anticipazione bancaria
È il contratto in virtù del quale la banca concede al cliente, previa costituzione di una garanzia, una somma proporzionata al valore oggetto della garanzia.
L’anticipazione è caratterizzata dalla necessità della costituzione della garanzia e dalla costante proporzionalità per tutta la durata del rapporto fra le somme anticipate ed i beni dati in pegno.
Oggetto della garanzia possono essere solo titoli di credito, merci, o documenti rappresentativi di merci.
2.3. Sconto bancario
È il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
Con il contratto di sconto il cliente cede alla banca un credito non ancora scaduto e ne riceve in cambio l’importo diminuito dello sconto commerciale e delle commissioni d’incasso.
Questo importo è il valore attuale mentre la somma dovuta alla scadenza è il capitale.
L’operazione di sconto è preceduta dalla concessione di un fido da utilizzare da parte del cliente mediante lo smobilizzo di effetti rilasciati dai suoi clienti o di ricevute bancarie emesse a saldo delle fatture di prestazioni.
Nelle operazioni di sconto commerciale, agli effetti aventi breve scadenza, può essere applicato un minimo di sconto o “diritto di brevità”.
Tra i crediti che possono costituire oggetto di sconto le banche danno la preferenza ai crediti bancari.
Scopo dell’operazione è consentire allo scontatario di utilizzare immediatamente l’importo di un suo credito non ancora esigibile; a tal fine il credito viene ceduto, con la girata in bianco, alla banca che ne anticipa l’importo.
Il riscontro è l’operazione con la quale la banca sconta a sua volta il credito scontato ottenendo quindi la liquidazione anticipata del capitale.
È in genere operazione svolta dalla Banca d’Italia e dalle banche maggiori.
2.4. Finanziamento Artigiancassa
Particolari finanziamenti agevolati sono previsti per le imprese artigiane, e quindi anche per gli autotrasportatori iscritti all’Albo delle imprese artigiane, per l’acquisto di fabbricati, macchinari, di attrezzature, di materie prime, per la ristrutturazione di locali.
La Legge finanziaria 2001 ha escluso l’applicabilità di tali finanziamenti per l’acquisto degli autoveicoli da parte degli autotrasportatori.
Il tetto massimo di finanziamento è stato stabilito in 258228.00 €.
Il tasso di interesse che grava su tali finanziamenti è agevolato ed è quello corrente, cioè quello applicato dalle aziende di credito convenzionate con la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
I finanziamenti possono avere durata:
▪ fino a 10 anni, il prestito è destinato all’impianto (ampliamento ed ammodernamento dei laboratori) ed all’acquisto di macchinari ed attrezzi;
▪ fino a 5 anni se il prestito è destinato all’acquisto di macchine ed attrezzi;
▪ fino a 5 anni per la formazione di scorte.
Per ottenere il finanziamento Artigiancassa, unitamente alla domanda, occorre produrre una serie di documenti atti a comprovare i requisiti della persona, la capacità di reddito e l’iscrizione all’Albo artigiani.
6. Imposte in generale
Premessa
Tutti i soggetti di diritto sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, possono essere soggetti passivi del rapporto giuridico d’imposta: “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. (art. 53 Costituzione).
Ai fini dell’applicazione dell’imposta, ogni soggetto ha obbligo di:
▪ stabilire un domicilio fiscale:
1. le persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune alla cui anagrafe sono iscritte (per quelle non residenti in Italia ci si riferisce invece al comune di produzione del reddito);
2. le persone giuridiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale;
▪ richiedere un codice fiscale. Il codice fiscale è uno strumento per identificare i soggetti passivi di imposta; viene attribuito pertanto ad ogni contribuente e consente di imputare al suo autore ciascuna operazione economica soggetta ad imposta. Nel caso di persona fisica il codice fiscale ha una composizione alfanumerica di sedici caratteri.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche il codice fiscale è numerico ed è composto di undici caratteri. La partita IVA è sempre costituita da undici numeri.
Le imposte vengono solitamente suddivise in:
▪ imposte dirette (possesso di ricchezza);
▪ imposte indirette (varie forme di utilizzazione della ricchezza stessa);
▪ imposte locali (imposte riscosse dagli enti locali) che quindi, a loro volta, in relazione all’Ente cui sono attribuite si suddividono in:
▪ imposte comunali;
▪ imposte provinciali;
▪ imposte regionali.
1. Imposte dirette
Vengono definite dirette, le imposte che colpiscono manifestazioni immediate della capacità contributiva e che hanno come presupposto:
▪ il reddito (flusso di ricchezza acquisito dal contribuente in un determinato periodo di tempo);
▪ il patrimonio.
Le imposte dirette sono distinte in:
▪ generali, che colpiscono la generalità dei redditi o dei patrimoni;
▪ speciali, che colpiscono determinate forme di redditi o dei patrimoni; e inoltre in:
▪ personali, per le quali assumono rilievo elementi che concernono la situazione personale o familiare del contribuente;
▪ reali, che si commisurano ad un dato reddito od elemento patrimoniale oggettivamente considerato.
La disciplina giuridica delle imposte dirette è contenuta principalmente nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) approvato con DPR 22.12.1986 n.917; l’assetto normativo operato dal TUIR è tutt’altro che definitivo essendo intervenute nel tempo numerosissime modifiche che riguardano non soltanto parametri quantitativi (aliquote, detrazioni, etc.), ma anche aspetti sostanziali delle singole imposte.
Le principali imposte dirette sono rappresentate dalle imposte sul reddito, costituito da:
▪ reddito fondiario;
▪ reddito di capitale;
▪ reddito di lavoro dipendente;
▪ reddito di lavoro autonomo;
▪ reddito di impresa;
▪ redditi diversi;
▪ redditi di fonte estera.
1.1. Redditi fondiari
Sono redditi fondiari quelli inerenti:
▪ terreni, iscritti nel catasto terreni;
▪ fabbricati, iscritti nel NCEU (nuovo catasto edilizio urbano), situati nel territorio dello Stato ed ai quali è attribuita una rendita catastale.
Sono titolari di redditi fondiari i soggetti che hanno il possesso dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale (affitto, uso, usufrutto, locazione, etc.).
Il reddito dei terreni si distingue in:
▪ reddito dominicale, imputato al proprietario;
▪ reddito agrario, che spetta a chi effettivamente coltiva il fondo.
I redditi fondiari sono di norma determinati con un sistema forfetario basato sulle tariffe d’estimo e concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente.
1.2. Reddito di capitale
Sono proventi in denaro o in natura, derivanti dall’impiego di denaro o di altri beni, la cui percezione avvenga al di fuori dell’esercizio di attività imprenditoriali.
Il reddito di capitale è costituito dall’ammontare di interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta.
1.3. Reddito di lavoro dipendente
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
La categoria del reddito di lavoro dipendente comprende, oltre alle retribuzioni percepite in dipendenza di lavoro subordinato, anche le pensioni e gli assegni ad essi equiparati.
Rientrano in questa categoria i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali:
▪ borse di studio;
▪ compensi percepiti come amministratore o sindaco da società;
▪ gettoni di presenza percepiti per l’esercizio di pubbliche funzioni, etc.
I compensi in natura corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono
retribuzione imponibile.
La quantificazione di questi compensi avviene al valore nominale del bene o del servizio e costituisce reddito in natura.
Il valore normale corrisponde al prezzo al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie.
Per tutti i datori di lavoro vale il criterio in base al quale non costituisce retribuzione imponibile il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati che nel periodo di riferimento, risulta complessivamente inferiore a 258.23 euro.
Se tale limite viene superato, l’intero valore è soggetto a contributi.
La tassazione dei redditi di lavoro dipendente si basa fondamentalmente sull’applicazione della ritenuta alla fonte. Sono previsti due tipi di tassazione:
▪ ordinaria. La ritenuta alla fonte deve essere operata dal datore di lavoro che assume la veste di sostituto di imposta;
▪ separata. La tassazione separata riguarda i compensi percepiti in un esercizio ma imputabili a periodi di imposta precedenti.
A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2014, previa sperimentazione a partire dal 2013, i datori di lavoro comunicano mensilmente in via telematica i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi, etc, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
Il datore di lavoro dovrà poi versare all’Amministrazione finanziaria le imposte che ha trattenuto al dipendente.
La ritenuta alla fonte può essere a titolo di acconto o a titolo di imposta.
Il primo caso si verifica quando la tassazione è provvisoria e il dipendente al momento della dichiarazione deve inserire fra i suoi redditi anche quelli che sono già stati assoggettati alla ritenuta d’acconto.
La ritenuta a titolo di imposta rappresenta l’intera imposta dovuta.
Il contribuente non ha più quindi l’obbligo di dichiarare il reddito in questione.
Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore il modello CUD attestante l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, delle ritenute operate, dei contributi previdenziali ed assistenziali pagati, etc, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le retribuzioni. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente.
Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia dei dati retributivi di ciascun lavoratore entro al fine del mese successivo a quello di riferimento.
La denuncia deve essere effettuata telematicamente tramite il modello UNIEMENS individuale.
I benefici previsti in materia di lavoro sono subordinati alla condizione che il datore di lavoro sia in regola con il versamento dei contributi attestato dal modello DURC (documento unico di regolarità contributiva).
1.4. Redditi di lavoro autonomo
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio abituali di arti e professioni. I redditi di lavoro autonomo si distinguono in:
▪ redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
▪ redditi assimilati.
Le due tipologie si differenziano fra loro per le diverse modalità di determinazione del reddito e per i diversi obblighi contabili imposti dalla Legge.
Il reddito di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta alla fonte se colui che effettua il pagamento del corrispettivo è un imprenditore e non un privato.
1.5. Redditi diversi
I redditi diversi sono tassativamente elencati al TUIR agli art. 67, 68, 69, 70 e 71.
Essi costituiscono un’elencazione residuale in quanto comprende redditi che non rientrano nelle altre categorie.
Rientrano tra tali redditi:
▪ plusvalenze da cessione di immobili e da cessione di partecipazioni sociali;
▪ proventi derivanti da affitto di azienda;
▪ proventi derivanti da vincite alla lotteria, concorsi a premio, giochi a scommesse organizzati per il pubblico, etc.
1.6. Redditi di fonte estera
Le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi.
Sono considerati redditi di fonte estera quelli corrisposti da soggetti non residenti o derivanti da beni che si trovano fuori dal territorio dello Stato.
L’obiettivo del legislatore fiscale è quello di armonizzare il nostro sistema con quello degli altri Paesi membri dell’Unione Europea.
Si indicano sinteticamente i principali redditi di fonte estera:
▪ attività finanziarie estere. I dividenti esteri come i dividenti interni sono assoggettati ad un trattamento fiscali differenziato a seconda della natura del soggetto percettore, della qualifica della partecipazione e del regime di fiscalità, privilegiata o meno, vigente nel Paese di origine del
dividendo.
Nel caso di utili distribuiti da società residenti in territori a fiscalità privilegiata, si tende ad eliminare il regime di esenzione e a sottoporre integralmente a tassazione il dividendo percepito. Sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti, è prevista un’imposta (IVAFE) nella misura dell’1 per mille per il 2012 e dell’1.5 per mille a partire dal 2013. Sui conti correnti bancari e libretti al risparmio ovunque detenuti (Stati UE ed extra UE), l’imposta è stabilita nella misura fissa di 34.20 euro.
▪ immobili detenuti all’estero. Occorre distinguere se gli immobili sono affittati oppure non affittati e tenuti a disposizione.
Se sono affittai producono sempre reddito tassabile da dichiarare in Italia.
Se il reddito della locazione non è tassabile all’estero, in Italia l’imponibile è dato dal canone ridotto del 15%.
Se invece lo Stato estero tassa i canoni, il contribuente sarà invece tenuto ad indicare il canone di locazione senza alcun abbattimento forfetario delle spese.
Se gli immobili detenuti all’estero non sono affittati e sono tassati nello Stato in cui si trovano in base a tariffe d’estimo e criteri similari, come avviene in Italia, l’imponibile da dichiarare in Italia non coincide con quello tassabile nel Paese estero al netto delle spese ivi riconosciute.
Gli immobili non locati e tenuti a disposizione del contribuente in un Paese che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi non sono imponibili neanche in Italia.
La plusvalenza conseguita a seguito della cessione dell’immobile detenuto all’estero è tassabile in Italia.
Sul valore degli immobili detenuti all’estero è prevista un’imposta patrimoniale – XXXX. I soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche fisicamente residenti in Italia.
La base imponibile è costituita dall’atto di acquisto o dai contratti e in mancanza dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Per gli immobili situati in Paesi UE o aderenti al SEE la base imponibile va individuata nel valore determinato nel Paese in cui l’immobile è situato.
In mancanza di detto valore è necessario avere riguardo al costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e in assenza, al valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile. L’aliquota è stabilita nella misura dello 0.76% del valore degli immobili.
L’imposta non è dovuta se l’importo non supera 200.00 euro;
▪ interessi attivi derivanti da conto corrente estero. Come è desumibile dalle istituzioni al modello Unico, gli interessi attivi percepiti in relazione ad un conto corrente in una banca estera sono imponibili se sono corrisposti direttamente al contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.
2. Reddito di impresa
Il reddito di impresa è quel reddito che deriva dall’esercizio di imprese commerciali, cioè dall’esercizio, per professione abituale anche se non esclusiva, delle attività commerciali di cui all’art. 2195 del Codice Civile (attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, acqua o aria, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie alle precedenti), anche se non organizzate in forma d’impresa.
Il legislatore fiscale, quindi, in questa materia si rifà ai principi enucleati dalle norme civilistiche ampliando la nozione d’impresa (e di imprenditore): per l’esercizio di impresa commerciale considera anche l’esercizio di altre attività commerciali, ancorchè non organizzate in forma di impresa.
Il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nello stesso periodo.
Tutte le componenti positive e negative, devono essere certe e determinabili, secondo il principio di competenza, salvo alcune eccezioni.
2.1. Componenti attivi del reddito di impresa
I componenti attivi del reddito d’imprese sono:
▪ ricavi, costituiti da:
a. corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b. corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati o altri beni mobili esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
c. corrispettivi delle cessioni di azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o in massa, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
d. indennità conseguenti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa per la perdita e il danneggiamento dei menzionati beni;
e. contributi in denaro (tesi ad integrare ricavi e a ridurre costi) spettanti in base a contratto o in base alla Legge, erogati esclusivamente in conto esercizio;
▪ plusvalenze patrimoniali. Sono costituite dal maggior valore realizzato nella cessione di particolari beni relativi all’impresa rispetto all’ultimo valore riconosciuto ai fini dell’imposta sul reddito. Le plusvalenze concorrono a formare il reddito d’impresa nei seguenti casi:
a. cessione del bene a titolo oneroso;
b. risarcimento per perdita o danneggiamento dei beni;
c. destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
▪ sopravvenienze attive, costituite da:
x. xxxxxx o altri proventi conseguiti a fronte di spese ed oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi (per esempio recupero di crediti ritenuti inesigibili, recupero di crediti per danni, etc.);
b. ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi (per esempio riduzioni di debiti, etc.);
c. sopravvenuta insussistenza di spese e oneri dedotti o di passività scelte in bilancio in precedenti esercizi (ad esempio a seguito di sconti, etc.);
d. contributi in conto capitale.
2.2. Componenti passivi del reddito di impresa
I componenti passivi del reddito di impresa sono:
▪ costi relativi all’acquisizione di beni e servizi.
Rientrano in questa voce i costi relativi all’acquisizione di materiale di consumo, carburanti e lubrificanti, materie per la pulizia, cancelleria, etc e i costi relativi all’acquisizione delle prestazioni di servizio quali: consulenze amministrative, commerciali e fiscali, spese di manutenzione e riparazioni, assicurazioni, provvigioni, compensi agli amministratori, etc.
Concorrono alla formazione del reddito di impresa, quali componenti negativi, le spese estere sostenute dagli autotrasportatori per conto terzi per l’esercizio della propria attività quali pedaggi, carburante, interventi meccanici, etc. e documentate secondo la legislazione dello Stato estero e quindi sono deducibili trattandosi di spese afferenti ad attività da cui derivano ricavi.
▪ spese per prestazioni di lavoro dipendente;
▪ interessi passivi relativi ai prestiti contratti;
▪ perdite o sopravvenienze passive che derivano dal mancato conseguimento di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi o dal sostenimento di spese ed oneri a fronte di ricavi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
▪ minusvalenze patrimoniali consistenti nel minor valore di beni non idonei a generare ricavi rispetto all’ultimo valore riconosciutogli nel precedente periodo di imposta sul reddito. Esse si manifestano in occasione delle cessioni dei beni a titolo oneroso (vendita, permuta, etc.).
Le minusvalenze patrimoniali non sono più deducibili se derivanti da atti di destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (autoconsumo da parte dell’imprenditore individuale) o se i beni vengono associati ai soci.
Si realizza, in questo modo, una differenza nella disciplina fiscale delle minusvalenze patrimoniali rispetto a quella delle plusvalenze.
In questi casi le plusvalenze sono tassabili mentre le minusvalenze non sono deducibili.
▪ ammortamenti. Il costo relativo ai beni strumentali dell’impresa, poiché il loro utilizzo si protrae nel tempo, non può essere imputato al bilancio di un unico esercizio.
Occorre in tali casi ridistribuire tale costo per tutto il periodo di utilizzo dei beni, ripartendolo in più esercizi.
Mediante la procedura dell’ammortamento l’impresa viene a costituire annualmente un fondo che, dopo un certo numero di anni, sarà equivalente al costo originario del bene, che potrà essere sostituito alla fine del ciclo riproduttivo.
L’ammortamento dei beni materiali (beni strumentali per il bene dell’impresa) avviene per quote e decorre dall’esercizio di entrata in funzione del bene; la deduzione avviene applicando al costo dei beni i coefficienti di ammortamento stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ridotti a metà per il primo esercizio. Per i beni immateriali (brevetti, avviamento, etc.) si adotta il criterio dell’ammortamento diretto, così le quote vengono dedotte direttamente dall’ammontare del costo originario.
È stata soppressa per tutti i beni, la possibilità di dedurre l’ammortamento anticipato e accelerato.
Sono deducibili:
▪ integralmente nell’esercizio in cui sono state sostenute le spese inerenti l’acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516.42 euro;
▪ le spese di rappresentanza se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, fissati da apposito decreto;
▪ i canoni di leasing, a prescindere dalla durata contrattuale:
a. per la generalità dei beni mobili per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento;
b. per le autovetture per un periodo non inferiore a quello di ammortamento;
c. per i beni immobili per un periodo non inferiore ai 2/3 di quello di ammortamento se risulta essere compreso tra 11 e 18 anni;
▪ le spese di manutenzione e riparazione sui:
a. beni di proprietà: sono deducibili del limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali quali risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Per i veicoli per alcune attività, quale l’autotrasporto, la deducibilità è incrementata al 25%;
b. beni di terzi: sono interamente deducibili nell’esercizio di competenza le spese ordinarie, sono deducili in più esercizi, comunque non superiori a cinque le spese straordinarie.
Le componenti negative del reddito d’impresa sono ammesse in deduzione con l’iscrizione nel conto dei profitti e delle perdite secondo il principio di competenza relativo ad un determinato esercizio finanziario.
3. Contabilità fiscale
Per determinare il reddito di impresa da assoggettare ad imposta, le norme fiscali impongono a coloro che esercitano attività di impresa, arte o professione la tenuta obbligatoria di scritture contabili, in relazione ai diversi regimi di contabilità:
▪ regime di contabilità ordinaria;
▪ regime di contabilità semplificata;
▪ regime delle nuove iniziative produttive;
▪ nuovo regime di xxxxxx;
▪ regime degli ex minimi;
▪ regime contabile premiale per favorire la trasparenza.
3.1. Regime di contabilità ordinaria
Il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio per:
▪ società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative) qualunque sia l’entità dei loro ricavi;
▪ enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all’IRES, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, qualunque sia l’entità dei loro ricavi;
▪ società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed imprese individuali che hanno per oggetto:
1. prestazione di servizi e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a 400000.00 euro;
2. attività diverse dalle prestazioni di servizi e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a 700000.00 euro.
Il regime di contabilità ordinaria prevede la tenuta delle seguenti scritture contabili agli effetti della imposizione sui redditi:
▪ libro giornale, in cui vengono registrate cronologicamente tutte le operazioni (il registro è il medesimo per la contabilità civilistica);
▪ libro degli inventari, in cui vengono scritti i bilanci o comunque evidenziati, in categorie omogenee per natura e per valore, i beni di impresa (anche questo registro è il medesimo previsto dalla contabilità civilistica);
▪ registri prescritti ai fine dell’imposta sul valore aggiunto (IVA);
▪ registro di beni ammortizzabili, in cui vengono annotate operazioni relative a beni mobili e immobili che concorrono per più esercizi al processo produttivo ed il cui costo viene ammortizzato in funzione degli anni di utilizzo del bene. Dal 21.2.1997 la tenuta di tale registro non è più obbligatoria, in quanto è prevista la facoltà di eseguire le relative annotazioni degli inventari.
▪ scritture ausiliarie, composte dai conti di mastro e di magazzino.
Hanno l’obbligo di tenere una specifica contabilità di magazzino quei soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano ricavi superiori a 5164568.99 euro (10 miliardi di lire) e rimanenze superiori a 1032913.80 euro (2 miliardi di lire).
▪ registri relativi a lavoratori dipendenti (libro unico del lavoro e registro infortuni).
3.2. Regime di contabilità semplificata
Il regime di contabilità semplificata è previsto per le imprese che non sono obbligate al regime della contabilità ordinaria e quindi alla redazione del bilancio.
A tali condizioni è comunque riconosciuta la possibilità di optare per l’applicazione del regime ordinario.
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Il regime di contabilità semplificata prevede la tenuta delle seguenti scritture contabili agli effetti della impostazione sui redditi:
▪ registro delle fatture emesse e/o corrispettivi;
▪ registro delle fatture di acquisto integrato con le operazioni non soggette ad IVA ma rilevanti per la determinazione del reddito;
▪ registro dei beni ammortizzabili. È possibile non tenere questo registro purché l’imprenditore sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria gli stessi dati che risultano dal registro stesso;
▪ registri relativi a lavoratori dipendenti (libro unico del lavoro e registro infortuni).
3.3. Regime delle nuove iniziative produttive
Il regime delle nuove iniziative produttive può essere utilizzato per l’anno in cui è iniziata l’attività e per i due periodi di imposta successivi.
I contribuenti che intendono avvalersi di questo regime devono verificare alcune condizioni:
▪ il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni di attività di impresa o professionale;
▪ l’attività che si vuole esercitare non deve essere una mera prosecuzione dell’attività precedente;
▪ l’impresa deve realizzare un ammontare di ricavi non superiore a 30978.41 euro per prestazioni di servizi oppure 61974.83 euro per altre attività;
▪ devono essere adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Questi contribuenti sono tenuti al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali del 10% sul reddito di impresa.
3.4. Nuovo regime dei minimi
Il nuovo regime dei minimi: a decorrere dal periodo di imposta del 2012 è istituito il nuovo regime dei contribuenti minimi che viene applicato alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione oppure che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
La durata del nuovo regime è di 5 anni ma può essere anche superiore purché il contribuente non abbia compiuto i 35 anni di età.
Pertanto il nuovo regime è applicabile per un periodo di tempo limitato. Il beneficio è riconosciuto a condizione che:
▪ il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti attività di impresa, professionale o artistica;
▪ l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta;
▪ qualora venga proseguita un’attività di impresa, svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo precedente non sia superiore a 30000.00 euro.
L’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, è prevista nella misura del 5%.
Gli adempimenti ai fini IVA consistono nell’obbligo di:
▪ numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
▪ certificare i corrispettivi;
▪ non detrarre l’IVA a credito sugli acquisti;
▪ integrare la fattura relativa ad acquisti INTRAUE e di versare la relativa IVA;
▪ presentare il modello INTRA.
I contribuenti minimi sono esonerati:
▪ dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA;
▪ dagli adempimenti IVA (obblighi di rivalsa e detrazione, di versamento, di presentazione delle dichiarazioni e comunicazione di fini IVA);
▪ dalla presentazione degli elenchi clienti e fornitori;
▪ dalla presentazione degli elenchi black list;
▪ dall’IRAP;
▪ dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
3.5. Regime degli ex minimi
Per coloro che per effetto delle nuove disposizioni non possono più beneficiare del regime per i contribuenti minimi, oppure ne fuoriescono, sono state introdotte specifiche disposizioni.
Dal 2012 è previsto l’esonero dell’obbligo:
▪ di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
▪ di liquidazione e versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
▪ del pagamento dell’IRAP;
L’obbligo dei contribuenti riguarda:
▪ la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi:
▪ la fatturazione e la certificazione dei corrispettivi;
▪ l’assoggettamento ad IVA delle operazioni con versamento annuale;
▪ l’applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie;
▪ l’assoggettamento agli studi di settore. A questi fini tali soggetti potrebbero rientrare tra i “soggetti marginali”, condizione che costituisce una causa giustificativa di non congruità alle risultanze di Ge. Ri. Co. Da segnalare nelle “annotazioni” del modulo dello studio di settore.
Ai lavoratori autonomi che adottano tale regime semplificato dovrà essere operata la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi.
Ai contribuenti è riconosciuta la possibilità di optare per l’applicazione del regime ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
È prevista la decadenza dal regime semplificato nel caso in cui:
▪ i ricavi conseguiti nell’anno precedente siano superiori a 30000.00 euro;
▪ abbia effettuato cessioni all’esportazione o servizi internazionali;
▪ abbia sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare;
▪ abbia acquistato nei tre anni precedenti beni strumentali di valore superiore a 15000.00 euro. I beni ad uso promiscuo vanno considerati al 50%.
3.6. Regime contabile premiale per favorire la trasparenza
Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione della base imponibile è previsto a decorrere dall’1.1.2013, un regime contabile semplificato e agevolato.
Possono aderire gli imprenditori individuali anche in forma di impresa coniugale o familiare, gli artisti e i professionisti.
I benefici sono riconosciuti a condizione che:
▪ il contribuente provveda ad inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, gli acquisti e le vendite non soggette a fattura;
▪ istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari.
Tuttavia il contribuente potrà delegare agli intermediari telematici abilitati non solo l’invio telematico all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e le risultanze di acquisti e cessioni non soggette a fattura, ma anche la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli dei versamenti, del modello IVA, modello 770 semplificato, modello CUD, e dei modelli di versamento periodico delle ritenute.
I benefici riguardano:
▪ semplificazione degli adempimenti amministrativi;
▪ assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
▪ accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
▪ contribuenti non soggetti a studi di settore saranno esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
▪ riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Si potrà inoltre prevedere:
▪ la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e delle dichiarazioni IVA;
▪ la predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle Entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD, dei modelli di versamento delle ritenute, nonché la gestione degli esisti sull’assistenza fiscale;
▪ soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
▪ anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, abolizione del visto di conformità
per compensazioni superiori a 15000 euro ed esonero dalla prestazione di garanzia per rimborsi IVA.
Rispettando le condizioni previste per il regime di trasparenza, le imprese individuali ed i professionisti, che non sono in regime di contabilità ordinaria, possono determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e in via automatica l’Agenzia delle entrate può predisporre le dichiarazioni IRPEF e IRAP.
È previsto l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili, dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili e dall’esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’accordo IVA.
Il regime supergevolato può essere applicato solo su opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione dello stesso.
Se non vengono rispettati gli obblighi previsti il contribuente oltre alla perdita dei benefici sarà assoggettato ad una sanzione amministrativa da 1500.00 a 4000.00 euro.
4. Principali imposte dirette
Le principali imposte dirette sono:
▪ IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche);
▪ IRES (imposta sul reddito delle società);
▪ IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).
4.1. IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche)
L’IRPEF è un’imposta personale, generale e progressiva (l’aliquota aumenta con l’aumentare del reddito suddiviso per scaglioni).
Soggetti passivi dell’IRPEF sono tutte le persone fisiche che possiedono redditi, sia quelle residenti nel territorio italiano sia quelle non residenti se producono reddito in Italia.
Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi posseduti dal contribuente vanno rilevati analiticamente e quantificati in moneta, secondo le categorie dei redditi indicate nell’art. 6 del Testo Unico (rediti fondiari, redditi da capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa e redditi diversi).
Il reddito complessivo è dato dalla somma di tutti i redditi imponibili imputati al contribuente (al netto degli eventuali oneri deducibili).
4.2. IRES (imposta sul reddito delle società)
Soggetti passivi di tale imposta sono le:
▪ società di capitali avanti sede in Italia per tutti i redditi comunque prodotti;
▪ società e gli enti aventi sede all’estero, limitatamente ai redditi prodotti in Italia.
La base imponibile è costituita dal reddito complessivo netto con riferimento all’esercizio sociale fissata dall’atto costitutivo e con aliquota fissa del 27.5%.
Il periodo di imposta in base al quale si determina il reddito di impresa è stabilito dalla Legge o dall’atto costitutivo.
Se il periodo di imposta non è previsto, viene assunto l’anno solare; può tuttavia non corrispondere a dodici mesi; può essere superiore a dodici nel primo esercizio di attività, inferiore nell’ultimo esercizio.
5. Dichiarazione dei redditi
I contribuenti, ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, sono obbligati a presentare al fisco una dichiarazione su modelli predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze. A partire dall’anno 1999 tutti i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di
capitali e gli altri soggetti passivi delle imposte sui redditi) con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e IVA devo presentare il cosiddetto modello unico.
La dichiarazione dei redditi deve essere obbligatoriamente trasmessa da tutti i contribuenti, per via telematica diretta o tramite intermediari abilitati.
La dichiarazione IRAP non fa più parte del modello unico e deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Quest’ultima provvederà a trasmetterla alle regioni o province autonome.
Il termine di presentazione del modello unico e della dichiarazione IRAP è fissato al 30 settembre per le persone fisiche e le società di persone e al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per le società di capitali e le amministrazioni pubbliche.
I contribuenti sopra indicati, qualora abbiano effettuato ritenute:
▪ alla fonte nei confronti di dipendenti, professionisti e rappresentanti, devono presentare il modello 770 semplificato in modo autonomo e non nella dichiarazione unificata; tali ritenute devono essere versate all’amministrazione finanziaria per conto del sostituto di imposta entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle somme sulle quali sono state effettuate;
▪ su dividendi, proventi di partecipazione e redditi di capitale, devono presentare il modello 770 ordinario.
La determinazione e il pagamento delle imposte sui redditi sono demandati ai contribuenti che li effettuano spontaneamente; compito dell’amministrazione finanziaria è il controllo.
Il pagamento avviene mediante l’autotassazione con il sistema degli acconti e del saldo.
Se si verificano posizioni creditorie è possibile effettuare la compensazione con altri tributi o contributi oppure richiedere il rimborso nelle somme versate in eccedenza.
Generalmente il versamento si esegue avvalendosi di una banca, di un ufficio postale oppure in via telematica.
In tutti i casi si utilizza il modello F24.
Il limite massimo dei crediti che possono essere compensati con altre imposte o contributi è di 700000.00 euro per ciascun periodo di imposta.
Qualora l’importo dei crediti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere richiesta a rimborso oppure portata in compensazione nell’anno successivo.
È prevista la possibilità di compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione agevolata, di mediazione, etc. con i crediti commerciali maturati al 31.12.2012 nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Dall’1.1.2007 i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare, anche tramite intermediario, modalità di pagamento telematico delle imposte, dei contributi e dei premi.
Il contribuente potrà avvalersi:
▪ della procedura F24 on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, previa acquisizione del codice PIN per accedere al servizio;
▪ di intermediari abilitati utilizzando la procedura F24 cumulativo;
▪ del servizio corporate banking interbancario (CBI):
▪ il pagamento telematico sarà possibile solo se il contribuente disporrà di un conto corrente e della necessaria provvista.
solo coloro che non possiedono la partita IVA potranno continuare a pagare con il modello F24 cartaceo.
Si rammenta infine che i contribuenti soggetti agli studi di settore devono presentare e inviare, entro gli stessi termini, anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore in quanto parte integrante della dichiarazione dei redditi.
5.1. Tassazione per trasparenza
Il reddito o la perdita di prodotti dalle società di persone, va attribuito a coloro che risultano soci alla chiusura del periodo di imposta anche quando non è sttao effettivamente percepito cioè quando viene imputato a patrimonio netto.
Nella società in accomandita semplice (SAS) se la perdita eccede il capitale sociale l’eccedenza può essere attribuita solo ai soci accomandatari.
Il reddito della SRL può essere tassato per trasparenza, salvo l’esercizio di un’opzione, solo se è partecipata da persone fisiche.
In pratica il reddito prodotto dalla società partecipata non è tassato in capo alla stessa ma è attribuito in percentuale a ciascun socio.
5.2. ACE (aiuto alla crescita economica)
In considerazione dell’esigenza di rilanciare lo sviluppo economico e fornire un aiuto alla crescita del paese è prevista una riduzione delle imposte sui redditi per le imprese che finanziano il loro debito con capitale proprio, rafforzandone contemporaneamente la struttura patrimoniale.
I soggetti interessati sono:
▪ società ed enti residenti in Italia: SPA, SAPA, SRL, Cooperative, Enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
▪ società non residenti nel territorio dello Stato con stabili organizzazioni in Italia;
▪ ditte individuali, SNC, SAS, in contabilità ordinaria.
L’aliquota dell’agevolazione per gli anni 2011, 2012, 2013 è stata fissata nella misura del 3%. Per gli anni successivi sarà individuata da un apposito decreto.
Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio è costituito dal patrimonio netto risultante dal bilancio senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
A tal fine sono considerate variazioni in aumento del capitale proprio al 31.12.2010:
▪ i conferimenti in denaro per aumento del capitale sociale, versamenti per sovrapprezzo azioni, versamenti in conto capitale e versamenti a fondo perduto; questi conferimenti rilevano a partire dalla data del versamento;
▪ gli accantonamenti degli utili a riserva ed esclusione di quelli destinati a riserve indisponibili (riserve legali e riserve per acquisto di azioni proprie); questi conferimenti rilevano a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative riserve sono formate.
Per le imprese di nuova costituzione costituisce variazione in aumento l’intero patrimonio conferito. Sono variazioni in diminuzione del capitale proprio:
▪ le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, a soci o partecipanti come distribuzione di riserve di utili, di capitale sociale, etc.;
▪ gli acquisti in partecipazioni di società controllate;
▪ gli acquisti di aziende o di rami di azienda.
6. Imposte indirette
Sono imposte indirette le imposte che si riferiscono all’utilizzazione della ricchezza e non al suo possesso.
Hanno come presupposto fatti od atti dai quali si può indirettamente desumere la disponibilità di un reddito o di un patrimonio e che quindi possono considerarsi rilevatori di capacità contributiva: i consumi, i trasferimenti, gli affari.
I tributi riconducibili alla categoria delle imposte indirette sono i più numerosi (anche se il loro gettito è complessivamente inferiore a quello delle imposte sui redditi) e la ragione è intuitiva: per ciascun tipo omogeneo di beni o di servizi è possibile e spesso conveniente creare imposte autonome, adattando ciascuna di esse alle caratteristiche del singolo segmento di mercato in cui si collocano i beni o i servizi tassati.
Ecco perché in termini numerici, le imposte indirette sono relativamente più numerose, esse comprendono, tra l’altro:
▪ IVA (imposta sul valore aggiunto);
▪ imposte di fabbricazione (ad esempio sulla benzina, sull’energia elettrica, etc);
▪ imposte sul consumo di determinati servizi (come l’imposta sulle assicurazioni, sugli
spettacoli);
▪ imposta di bollo. L’imposta di bollo è un’imposta indiretta cartolare che si applica su documenti e carte contenenti atti, convenzioni, istanze. Il bollo viene pagato attraverso un atto negoziale volto all’acquisto di valori bollati e ha una specifica funzione di prova circa l’avvenuta corresponsione del tributo. Può essere dovuto fin dall’origine o in caso d’uso.
L’imposta può essere:
a. proporzionale, se commisurata al valore dell’atto;
b. fissa, se colpisce in misura unica tutti gli atti di una determinata specie, indipendentemente dal loro valore.
Non tutti gli atti sono soggetti ad imposta di bollo; nel settore contabilità, ad esempio sono:
a. esenti da bollo: i documenti ad uso interno amministrativo, quelli concernenti i rapporti tra le ditte e i propri dipendenti, le fatture soggette ad IVA e quelle non imponibili, le ricevute fiscali;
b. soggette a bollo le fatture esenti da IVA.
▪ Imposta di registro. È un’imposta indiretta sugli affari che si applica in occasione delle formalità di registrazione (deposito in copia per gli atti scritti o denuncia all’ufficio per gli atti non scritti) a cui determinati contratti od operazioni devono essere sottoposti.
Presupposto che determina il sorgere del rapporto tributario non è la realizzazione di una particolare operazione economica, ma la stipulazione di un atto (contratto di vendita, contratto di mutuo, etc.).
La base imponibile, di regola, è costituita dal valore del bene o del diritto oggetto dell’atto; l’imposta che si applica è, nella generalità dei casi, proporzionale all’imponibile, secondo aliquote che variano in relazione alle varie categorie di atti; in alcuni casi specifici l’imposta è dovuta in misura fissa qualunque sia il valore dell’atto (ad esempio per atti soggetti anche ad IVA, per atti che vengono presentati volontariamente alle registrazioni, etc.).
Il contratto di locazione di beni immobili è un atto che deve essere sottoposto a registrazione poiché la violazione di questo obbligo comporta la nullità del contratto stesso.
Per questo contratto l’imposta di registro si applica in modo diverso a seconda che il locatore (chi mette a disposizione l’immobile) sia un soggetto privato, che non opera nell’esercizio dell’impresa, oppure un soggetto passivo IVA.
Nel primo caso l’imposta di registro si applica in misura proporzionale sull’ammontare dei canoni pattuiti per l’intera durata del contratto.
Se la durata è pluriennale l’imposta può essere assolta con frequenza annuale.
Se il locatore è soggetto che opera nell’esercizio dell’impresa, all’imposta di registro si applicano regole particolari che dipendono dalla tipologia dell’immobile.
In questo caso il contratto è soggetto al trattamento IVA.
La registrazione presso l’Agenzia delle entrate può avvenire attraverso via telematica oppure con la presentazione diretta del contratto cartaceo.
Nel primo caso il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato in via telematica con modello F24, nel secondo caso il pagamento può essere effettuato in via telematica sia mediante il modello F23 con versamento diretto al Concessionario della riscossione o presso una banca o un ufficio postale;
▪ imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dopo un periodo di esenzione, è un’imposta sui trasferimenti di beni e diritti per:
a. successione, per causa di morte. Si applica l’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa se l’immobile ha i requisiti di “prima casa”. La dichiarazione va presentata entro 12 mesi dall’apertura della successione all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era residente il defunto al momento del decesso; se il defunto era residente all’estero, all’ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana;
b. donazione o a titolo gratuito. Sono soggetti a tassazione i trasferimenti a titolo gratuito riguardanti beni e diritti.
Se la successione o la donazione è a favore del coniuge o dei parenti in linea retta è applicabile una franchigia di 1000000.00 euro.
7. Imposte comunali
Dopo un lungo e travagliato iter legislativo è stato definitivamente approvato il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale.
Il decreto contiene da un lato le norme riguardanti le entrate dei comuni relative ad alcuni tributi immobiliari dall’altro un nuovo sistema impositivo che va a sostituire alcune delle maggiori imposte comunali.
7.1. TASI: il rebus di acconti e saldi
La Tasi è la nuova tassa sui servizi indivisibili. Per i tempi di pagamento bisogna tener conto dell’epoca della pubblicazione della delibera sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
Nei circa 2mila comuni in cui le amministrazioni sono riuscite a pubblicare entro fine maggio e che non abbiano deciso tempistiche diverse, i contribuenti hanno già pagato la prima rata entro il 16 giugno e dovevano versare il saldo entro il 16 dicembre scorso.
Nei comuni che avranno deliberato le aliquote tra inizio giugno e il 10 settembre, con pubblicazione entro il 18 settembre, i contribuenti dovevano versare la prima rata entro il 16 ottobre e il saldo il 16 dicembre. In questa situazione si trovano, tra gli altri, i proprietari di casa di Milano e di Roma. Ci sono però ancora circa 3.500 amministrazioni che hanno solo poco più di due settimane di tempo per deliberare.
Nei comuni che infine non abbiano oubblicato entro il 18 settembre la delibera, il pagamento viene stabilito tutto a saldo il 16 dicembre: i proprietari di abitazione principale dovevano pagare sulla base dell’aliquota dello 0,1%; sugli immobili diversi dall’abitazione principale invece si paga lo 0,1% solo se l’aliquota Imu non supera lo 0,96%, altrimenti si paga un’aliquota che sommata a quella dell’Imu arrivi all’1,06% (esempio se l’aliquota Imu 1,03%, la Tasi sarà allo 0,03%). Siccome si parla tanto in questi mesi di semplificazioni diciamo che in questo campo c’è molto spazio per esercitarsi.
La base imponibile della Tasi è la stessa dell’Imu ma il meccanismo delle detrazioni per la prima casa è diverso da quello del vecchio tributo perché i comuni hanno un’ampia discrezionalità nel determinare le agevolazioni. Per questo se si vuol fare da sé (i comuni non mandano infatti i modelli F24 precompilati) è necessario leggere attentamente la delibera sul sito del ministero.
Da mesi infuria la polemica se la Tasi sulla prima casa sia più cara rispetto all’Imu. Una risposta univoca, basata su medie alla Trilussa, non sarebbe attendibile. Rimane però chiaro che il meccanismo della Tasi è più «regressivo» rispetto a quelle dell’Imu, nel senso che favorisce i proprietari di immobili di alto valore fiscale e penalizza le case piccole.
7.2. TARI: la caccia alla posizione tributaria
Minori incombenze per la Tari, nuove denominazione della tassa sui rifiuti. Per pagare bisogna infatti aspettare la richiesta del comune: di norma viene calcolata una prima parte in acconto sulla base della tariffa del 2013 e il saldo a conguaglio sulla base della tariffa nuova. Ai comuni è lasciata anche per quest’anno la facoltà di usare, adeguandole, le vecchie tariffe Tarsu ma la maggior parte delle amministrazioni già lo scorso anno aveva adottato un sistema di determinazione dei costi per il residenziale basato sull’incrocio tra numerosità del nucleo familiare e superficie dell’alloggio. Il calcolo, una volta che si disponga della delibera, non è particolarmente complesso ma farselo non servirebbe a nulla. Per pagare infatti è necessario indicare nel modello F24 il numero della posizione tributaria di cui evidentemente non si dispone.
Nei comuni che non hanno variato metodologia di calcolo la tariffa è rimasta simile a quelle del 2013. Da un’analisi di Federconsumatori emerge che una famiglia con tre persone in una casa di 100 metri quadrati a Milano quest’anno risparmierà 7 euro, a Roma pagherà lo stesso e a Lodi
spenderà 49 euro in più. Al saldo della tassa del 2013, però, si era pagato un contributo fisso (pari a 0,30 centesimi per metro quadrato) a titolo di contributo per i servizi indivisibili, ora è assorbito dalla Tasi.
7.3. IMU: percorso collaudato
Nessuna novità infine per l’Imu, che si paga ancora per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e per tutti gli immobili diversi dalla abitazioni principali. Nelle grandi città l’aliquota era già al massimo nel 2013 e non potrà aumentare. Se il comune non delibera si paga sulla base dell’aliquota 2013. La prima rata è stata versata il 16 giugno, la scadenza del saldo è fissata per il 16 dicembre. Chi possiede un’abitazione non affittata nello stesso comune in cui ha anche l’abitazione principale dovrà pagare anche l’Irpef sul 50% del valore catastale dell’immobile a disposizione. Per il saldo però potrà aspettare la liquidazione dell’Unico o del 730, a giugno 2015.
7.4. TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
A decorrere dall’1.1.2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES) a copertura dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
La nuova imposta sostituisce la tassa sui rifiuti (TARSU) e il tributo sui servizi comunali.
Il soggetto passivo è colui che possiede, occupa o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le:
▪ aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili adibiti a civili abitazioni o diversi dalle civili abitazioni;
▪ aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad un anno solare.
La tariffa si compone di una quota determinata in relazione agli investimenti e ai relativi ammortamenti e di una quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti al servizio fornito in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0.30 euro per metro quadro a copertura dei costi relativi a servizi indivisibili dei comuni.
I comuni possono aumentare la misura della maggiorazione fino a 0.40 euro.
Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% nelle seguenti situazioni:
▪ abitazioni con unico occupante;
▪ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
▪ locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
▪ abitazioni occupate da soggetti che risiedano per più di 6 mesi all’anno all’estero;
▪ fabbricati rurali ad uso abitativo.
Anche se il servizio di raccolta non viene effettuato, il tributo è dovuto nella misura del 40%.
I contribuenti dovranno presentare una dichiarazione che dovrà essere redatta su un modello definito dal comune entro il termine previsto dal regolamento comunale.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di 50.00 euro.
Per l’infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato con un minimo di 50.00 euro.
Per la mancata, incompleta o infedele risposta al questionario si applica la sanzione dal 100 al 500 euro.
Il versamento del tributo comunale, in mancanza di diversa deliberazione del comune, è effettuato in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, luglio e ottobre mediante c/c di conto corrente o modello F24.
7.5. Addizionale IRPEF comunale
È stata istituita per favorire una maggiore autonomia dei comuni. Si calcola sul reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF.
Con l’approvazione di un regolamento attuativo sarà disciplinato il graduale sblocco della precedente sospensione del potere dei comuni di istituire o di aumentare l’addizionale comunale all’IRPEF.
7.6. Imposta di soggiorno
I comuni capoluoghi di provincia nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricetti zie del proprio territorio.
L’importo sarà in proporzione al prezzo del soggiorno con un massimo di 5 euro per notte.
Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo nonché interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali locali.
La nuova imposta decorre dall’approvazione del regolamento attuativo.
7.7. Imposta di scopo
I comuni possono istituire l’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese di realizzazione per opere pubbliche, dagli stessi individuate tra quelle indicate dalla Legge (opere viarie, opere per il trasporto pubblico urbano, opere di realizzazione di parcheggi pubblici, etc.).
L’imposta è dovuta per un periodo massimo di 5 anni applicando un’aliquota della misura dello 0.5 per mille.
La revisione dell’imposta di scopo avrà come fine quello di:
▪ individuare ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle già indicate nelle precedenti disposizioni;
▪ aumentare la durata massima di applicazione dell’imposta sino a 10 anni;
▪ dare la possibilità che il gettito dell’imposta finanzi l’intero ammontare della spesa per l’opera pubblica da realizzare.
Resta in ogni caso l’obbligo di restituzione nel caso in cui l’opera non abbia inizio entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.
7.8. Cedolare secca sugli affitti
A partire dal 2011 viene introdotto per le persone fisiche in possesso di redditi immobiliari, un regime di tassazione alternativo a quello normale dell’IRPEF per quanto riguarda il reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.
Non sono interessate a questa disciplina le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti o di professioni.
La cedolare secca è costituita di:
▪ IRPEF;
▪ relative addizionali;
▪ imposta di registro;
▪ imposta di bollo.
Nel caso di risoluzione o di proroga del contratto di locazione, non si pagano più l’imposta di registro e quella di bollo; resta l’obbligo della registrazione del contratto di locazione mentre decade la comunicazione dei nominativi inquilini alla Pubblica Sicurezza.
La misura della cedolare secca è del 21% mentre per i contratti cosiddetti concordati la misura è del 19%.
La base imponibile è costituita dal canone di locazione stabilito dalle parti nella misura del 100%. Tuttavia il reddito derivante dalla locazione immobiliare ad uso abitativo non può essere inferiore
alla rendita catastale determinata mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo.
Per poter utilizzare il regime della cedolare secca è necessaria una particolare opzione da parte del soggetto interessato.
Per i nuovi contratti l’opzione viene esercitata in sede di registrazione mediante il modello denominato “Siria” predisposto dall’Agenzia delle entrate.
Questo modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente dai contribuenti abilitati o da soggetti incaricati.
Il modello è composto di due pagine: nella prima sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori, nella seconda i dati catastali dell’unità abitativa e delle relative pertinenze.
Per l’utilizzo di questo modello, il contratto deve riguardare:
▪ solo rapporto di locazione;
▪ una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;
▪ tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita;
▪ locatori e conduttori non superiori a tre;
▪ tutti i locatori devono esercitare l’opzione per la cedolare secca.
Quando non sia possibile utilizzare il modello telematico per la richiesta di registrazione degli atti si deve presentare all’Agenzia delle entrate in duplice copia e in modalità cartacea il modello 69.
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto ovvero per il residuo periodo del contratto nel caso in cui l’opzione sia esercitata nell’annualità successiva alla prima.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata.
Il locatore è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare preventivamente, con lettera raccomandata, al conduttore la:
▪ scelta per l’applicazione della cedolare secca;
▪ rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT nell’anno precedente.
Come per l’IRPEF la cedolare secca si versa con il sistema degli acconti e del saldo. Il versamento dell’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.
Se inferiore a 257.52 euro il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno, se è superiore il versamento deve essere effettuato in due rate di cui la prima nella misura del 40% entro il 16 di giugno ovvero il 16 di luglio con la maggiorazione dello 0.40% e la seconda pari al 60% entro il 30 novembre.
Non è dovuto l’acconto e l’imposta viene versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51.65 euro.
Per il versamento a saldo della cedolare secca si applicano le stesse disposizioni dell’IRPEF.
Con l’applicazione della cedolare secca rimane l’obbligo di registrazione del contratto di locazione, la cui mancata registrazione comporta:
▪ nullità dei contratti;
▪ durata della locazione di quattro anni dalla data di registrazione volontaria o d’ufficio con diritto di rinnovo automatico per altri 4 anni;
▪ canone annuo di locazione, a decorrere dalla registrazione, è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale oltre l’adeguamento ISTAT.
Se comunque il contratto prevede un canone inferiore si applica il canone stabilito dalle parti.
Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso in cui nel contratto di locazione registrato sia indicato un canone inferiore a quello effettivamente percepito oppure sia registrato un contratto di comodato fittizio.
Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
▪ per omessa indicazione: dal 240% al 480% dell’ammontare delle imposte dovute;
▪ per indicazione in misura inferiore a quella effettiva: dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta.
8. Imposte provinciali
Le imposte provinciali sono costituite da:
▪ IPT (imposta provinciale di trascrizione);
▪ Imposte sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto.
8.1. IPT (imposta provinciale di trascrizione)
L’imposta si applica alle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico.
8.2. Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile auto
L’imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio delle province.
Dal 2011 le province possono aumentare o diminuire l’attuale aliquota del 12.5% in misura non superiore al 3.5%.
L’accertamento delle violazioni relative alla presente imposta compete alle amministrazioni provinciali.
9. Imposte regionali
Le imposte regionali sono costituite da:
▪ IRAP (imposta regionale sulle attività produttive);
▪ addizionale IRPEF regionale;
▪ tassa automobilistica;
▪ addizionale erariale per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo aventi potenza maggiore di 185 kW.
9.1. IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)
L’imposta regionale sulle attività produttive può essere definita come un’imposta locale in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione.
Soggetti passivi di tale imposta sono tutti coloro (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti pubblici, associazioni, etc.) che esercitano abitualmente un’attività organizzata diretta a produrre o scambiare beni o a prestare servizi, ancorché tale attività non abbia carattere commerciale.
L’IRAP, a differenza di IRES e IRPEF, si determina applicando l’aliquota del 3.90% su una grandezza definita “valore della produzione”.
Con tale espressione si intende il valore dei beni e dei servizi prodotti nell’attività ordinaria del soggetto passivo al netto dei costi sostenuti per l’acquisto dei beni e dei servizi necessari per la produzione.
Normalmente questo valore si ottiene sottraendo dai ricavi dell’attività svolta i costi per l’acquisto di determinati fattori produttivi (materie prime, merci, servizi, etc.), escluso il fattore lavoro.
Non concorrono quindi a formare il valore della produzione i proventi che non rientrano nella cosiddetta gestione caratteristica dell’impresa (attività tipica), quali proventi finanziari o straordinari, e non rilevano altresì, come costi deducibili, gli oneri del personale (salari, stipendi, etc.), gli oneri finanziari (ad esempio interessi passivi) e gli oneri straordinari.
Al fine di rendere più incentivante l’assunzione di personale, il legislatore è intervenuto prevedendo, in determinate situazioni, la possibilità di dedurre dall’IRAP le spese sostenute.
In particolare è prevista:
▪ la deduzione dei contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
▪ la deduzione forfettaria su base annua di 4600.00 euro o di 9200.00 euro per le regioni svantaggiate, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato e dei controlli previdenziali ed assistenziali (cuneo fiscale);
▪ la deduzione dell’indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori;
▪ la deduzione delle spese per addetti alla ricerca e sviluppo, per apprendisti, per disabili e per il personale assunto con contratto di formazione lavoro (alternativa al cuneo fiscale);
▪ la deduzione forfetaria su base annua di 1850.00 euro per ogni dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (alternativa al cuneo fiscale) a condizione che i componenti positivi che concorrano alla formazione della base imponibile non siano superiori, nel periodo di imposta a 400000.00 euro.
Dal 2014 la deduzione di 4600.00 sarà incrementata a 7500.00 euro e quella di 9200.00 a 15000.00 euro.
A partire dal periodo di imposta 2012 è ammesso in deduzione dal reddito di impresa, l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni spettanti.
Tale deduzione spetta:
▪ alle società di capitale ed enti commerciali;
▪ alle società di persone e alle imprese individuali;
▪ agli esercenti arti e professioni, alle banche, società finanziarie e alle imprese di assicurazione. Di conseguenza la deducibilità già prevista nella misura del 10%, è limitata alla imposta riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.
Al fine di incentivare la presenza di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di sesso femminile e di giovani fino a 35 anni di età, è stata aumentata la deduzione base dell’IRAP.
Per queste categorie la deduzione viene aumentata da 10600.00 a 13500.00 euro; per le regioni svantaggiate la deduzione base sale da 15200.00 a 21600.00 euro.
Il periodo di imposta, a cui corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, è stabilito con gli stessi criteri previsti per le imposte sul reddito.
La dichiarazione IRAP non fa più parte del modello unico e deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Quest’ultima provvederà a trasmetterla alle regioni o province autonome.
Il termine di presentazione del modello e della dichiarazione IRAP è fissato al 30 settembre per le persone fisiche e le società di persone e al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per le società di capitali e le amministrazioni pubbliche.
9.2. Addizionale IRPEF regionale
Si applica ai contribuenti per i quali, nell’anno di riferimento, è dovuta l’IRPEF.
L’addizionale si determina applicando l’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF al netto degli oneri deducibili.
I contribuenti devono applicare l’aliquota stabilita dalla regione in cui risiedono al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Dal 2011 l’aliquota base dell’addizionale IRPEF è aumentata dallo 0.90% all’1.23%. Per gli anni successivi la maggiorazione non può essere superiore a:
▪ 0.50% per l’anno 2013;
▪ per l’anno 2014;
▪ a decorrere dall’anno 2015.
9.3. Tassa automobilistica
La tassa automobilistica è il tributo che grava sul possesso del veicolo.
Negli ultimi anni è stata trasferita alle regioni la competenza in tema di riscossione, accertamento e
applicazione di sanzioni di questo tributo.
7. Studi di settore in generale
Premessa
Il sistema tributario dei primi anni settanta aveva ancorato la determinazione del reddito d’impresa e
di lavoro autonomo alle risultanze delle scritture contabili.
Al fine di ridurre l’evasione fiscale è stato introdotto l’istituto degli “studi di settore” per la definizione della base imponibile mediante l’utilizzo di strumenti indiretti. L’istituto costituisce, in definitiva, la base per accertamenti induttivi che dovevano considerarsi del tutto eccezionali e legittimati solo in presenza di gravi irregolarità contabili commesse dal contribuente.
L’espressione “studi di settore” identifica sia una procedura di calcolo sia una procedura di ausilio per l’accertamento.
Il confronto viene effettuato confrontando i ricavi dichiarati con quelli attribuibili mediante l’utilizzo di questa metodologia di calcolo.
Essi consentono di determinare i ricavi o compensi che con la massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente.
Sono il frutto di un accordo di reciproca collaborazione tra l’amministrazione finanziaria, le associazioni di categoria e gli ordini professionali.
Con la dichiarazione dei redditi, i contribuenti sono tenuti a comunicare i dati contabili e quelli extracontabili al fine di verificare se i risultati della dichiarazione dei redditi sono in linea con i ricavi ed i compensi attesi dagli studi di settore.
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore si considera parte integrante della dichiarazione dei redditi e va presentato ed inviato entro gli stessi termini previsti per quest’ultima.
8. Imposta sul valore aggiunto IVA
Premessa
L’IVA (imposta sul valore aggiunto) è un’imposta generale sui consumi, proporzionale ad aliquote
differenziate, che grava sul valore aggiunto, cioè sull’incremento di valore determinato da ciascun operatore economico partecipante in ogni fase del ciclo produttivo (imposta plurifase).
Nei cicli intermedi l’imposta non si incorpora mai nel prezzo del prodotto, rimanendone distinta ed in evidenza (principio di trasparenza).
Chi subisce l’onere dell’imposta è nella generalità dei casi il consumatore finale che verrà incluso il costo dell’IVA nel prezzo di vendita di ogni prodotto.
1. Presupposti per l’applicazione dell’IVA
Il presupposto per l’applicazione dell’IVA è la consistenza di tre elementi:
▪ elemento oggettivo: l’imposta si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da imprenditori, artisti e professionisti, nell’esercizio della propria attività nel territorio dello Stato.
Il campo di applicazione dell’imposta comprende quindi un vasto numero di operazioni che, in funzione della loro natura ed in forme diverse, sono soggette alla disciplina di tale imposta;
▪ elemento soggettivo: l’operazione deve essere effettuata da determinati soggetti aventi caratteristiche specifiche (soggetti passivi sono infatti solo gli imprenditori, gli artisti ed i professionisti);
▪ territorialità: l’operazione deve essere compiuta, almeno parzialmente, nel territorio dello stato o dell’Unione Europea.
La mancanza anche di un solo elemento esclude l’applicazione dell’imposta.
Al contribuente viene attribuito, da parte dell’Agenzia delle entrate, al momento dell’iscrizione al registro imprese, un numero di partita IVA di 11 caratteri numerici, che ha la funzione di identificarlo in tutti gli atti e documenti che possono riguardare l’assoggettamento a tale imposta.
In caso di variazione di uno o più elementi indicati nella dichiarazione iniziale, il contribuente deve darne comunicazione entro 30 giorni.
Le aliquote dell’imposta sono stabilite nelle misure:
▪ ordinaria del 21% (22% dall’1.7.2013) della base imponibile. Deve essere applicata per la generalità delle operazioni (ad esempio il corrispettivo relativo al servizio del trasporto merci);
▪ ridotte, per determinate tipologie di beni e servizi;
• 4 % per le cessioni di beni e prestazioni di servizi elencati nella tabella A parte allegata al DPR n. 633/1972;
• 10% applicabile alle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla Tabella A parte III. Per tassare il valore aggiunto il legislatore ha previsto un procedimento composto da quattro fasi:
▪ fatturazione;
▪ rivalsa;
▪ detrazione;
▪ versamenti dell’imposta.
Le operazioni interne ai fini IVA possono essere classificate in:
▪ imponibili: sono le operazioni effettivamente soggette all’IVA;
▪ non imponibili: sono sottoposte a determinati adempimenti senza però subire alcun tipo di tassazione;
▪ intracomunitarie;
▪ esenti: non rientrano nel campo dell’applicazione dell’IVA e, per tale motivo, non determinano generalmente alcun obbligo in capo a chi le pone in essere.
L’assoggettamento all’imposta nasce col verificarsi nel momento impositivo (cioè il momento in cui l’operazione si considera effettuata e assume rilevanza ai fini IVA):
▪ prestazioni di servizi, con il pagamento del corrispettivo;
▪ cessioni di beni mobili, con la data della consegna o della spedizione;
▪ cessione di beni immobili, con la data della stipulazione del contratto.
La legge stabilisce, in deroga a queste regole generali, alcune eccezioni, fra cui si ricorda: l’anticipata emissione della fattura o l’anticipato pagamento del corrispettivo comportano
comunque il sorgere dell’obbligo contributivo;
per le cessioni allo stato e agli enti pubblici (non economici) il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo.
La dimensione economica del soggetto (e quindi anche la sua capacità di far fornte agli adempimenti di carattere amministrativo connessi con l’applicazione dell’IVA) è espressa dal volume di affari, costituito dall’ammontare complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, che sono state effettuate, regitrate o soggette a registrazione nel corso dell’anno solare. Il dato relativo al volume d’affari è il punto di riferimento di numerose disposizioni, soprattutto per quanto riguarda il regime applicativo dell’imposta, le modalità degli adempimenti, le agevolazioni, etc.
I soggetti che hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a:
▪ 400000.00 euro, se esercitano imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni;
▪ 700000.00 euro, se esercitano imprese aventi ad oggetto altre attività; possono optare ad un regime semplificato che prevede la possibilità di:
▪ adempiere gli obblighi di fatturazione e di registrazione mediante la tenuta di un bollettario madre e figlia;
▪ effettuare versamenti periodici IVA per ogni trimestre (e non mensilmente).
2. Fatturazione
L’emissione della fattura, cartacea od elettronica, è un obbligo del contribuente per ciascuna operazione imponibile.
Per le operazioni effettuate dall’1.1.2013 è obbligatorio emettere fattura anche per le cessioni e le prestazioni di servizi non territoriali effettuate nei confronti di contribuenti residenti in paesi UE ed extra UE.
La fattura cartacea deve essere emessa in due esemplari, uno per il cliente e l’altro per gli atti dell’impresa.
Per talune attività, come il commercio minuto e attività assimilate, non è obbligatoria l’emissione delle fatture, sostituite da ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Sulle fatture relative ad operazioni imponibili o esenti occorre applicare l’imposta di bollo se l’importo della fattura è superiore a 77.47 euro.
Il termine temporale di emissione della fattura varia a seconda delle diverse tipologie di operazioni:
▪ cessione di immobili: coincide con l’atto traslativo della proprietà o di altro diritto reale;
▪ cessione di beni mobili: coincide con il momento della spedizione o della consegna dei beni (fatturazione immediata);
▪ prestazioni di servizi: coincide con il momento del pagamento del corrispettivo;
▪ pagamenti in data anteriore ai casi sopra citati: il termine di emissione della fattura coincide con il momento dell’anticipo.
Pagamenti anticipati e frazionati vanno tenuti separatamente.
▪ prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in ambito comunitario e prestazioni rese o ricevute da un soggetto stabilito fuori dalla UE: deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione.
In base alla modalità di emissione si hanno diversi tipi di fattura:
▪ fattura immediata: deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione, cioè entro le 24 ore dello stesso giorno in cui l’operazione è effettuata: è pertanto possibile spedire la merce non accompagnata da alcun documento, a condizione che la fattura sia inviata entro le ore 24 del giorno stesso;
▪ fattura differita: può essere emessa solamente con riferimento alle cessioni di beni mobili la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (DDT) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione. La fattura può essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione.
La fatturazione differita offre il vantaggio di poter raggruppare in un’unica fattura più operazioni effettuate nel corso di un mese solare, riferite ad uno stesso cliente.
La fattura in tal caso dovrà indicare la data ed il numero dei DDT relativi alla merce consegnata;
▪ fattura integrativa: deve essere emessa per il maggior ammontare tutte le volte che l’ammontare imponibile dell’operazione o dell’imposta venga ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di errori od inesattezze;
▪ fattura con IVA ad esigibilità differita: è uno strumento facoltativo destinato esclusivamente agli operatori che effettuano operazioni imponibili nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato e degli enti pubblici territoriali che desiderano computare l’IVA al momento dell’incasso del corrispettivo, cioè quando l’imposta diviene esigibile;
▪ fattura con IVA per cassa: per garantire maggiore liquidità al sistema delle piccole imprese è stato, introdotto il principio in base al quale l’imposta diviene esigibile al momento dell’effettivo pagamento del corrispettivo;
▪ autofattura: viene emessa dall’acquirente o dal committente, se operanti nell’esercizio dell’impresa, arte o professione in sostituzione dei soggetti effettivamente obbligati;
▪ fattura semplificata: viene emessa per operazioni di ammontare complessivo non superiori a
100.00 euro. Questo importo può essere innalzato fino a 400.00 euro.
3. Altri documenti fiscali
Per diverse categorie di operatori economici che effettuano prestazioni frequenti, uniformi e normalmente di importo limitato, l’emissione della fattura costituirebbe un adempimento eccessivamente oneroso e complesso; la legge ha pertanto previsto che, in questi specifici casi, la sua emissione non sia obbligatoria, se non dietro esplicita richiesta del cliente.
Le operazioni che non sono soggette a fatturazione vanno tuttavia documentate mediante altri strumenti previsti dalla legge:
▪ ricevuta fiscale;
▪ scontrino fiscale.
Xxxxx restando il criterio guida che assoggetta alla ricevuta le prestazioni di servizi e allo scontrino le cessioni di beni, è data facoltà al contribuente di certificare le operazioni con lo strumento da lui ritenuto più idoneo (salvo specifiche limitazioni).
Con apposito regolamento potrà essere escluso l’obbligo di rilascio della ricevuta p dello scontrino quando tali adempimenti risultino eccessivamente gravosi per il contribuente e privi di particolare rilevanza ai fini dei controlli.
Si ricorda infine la possibilità, in alcuni casi, del differimento dell’emissione della fattura e, in sua vece, temporaneamente, deve però essere emesso il documento di trasporto (DTT).
3.1. Ricevuta fiscale
L’emissione della ricevuta fiscale era in passato prevista solo per determinate categorie di operatori espressamente indicate (attività alberghiere e di ristorazione, gioiellieri, parrucchieri, etc.), mentre per altre categorie (commercianti al minuto, bar, etc.) era previsto l’obbligo dello scontrino.
Le ricevute fiscali devono essere stampate da tipografie autorizzate e possono essere acquistate direttamente o tramite rivenditori autorizzati.
Non è previsto alcun adempimento relativamente alla presa in carico degli stampati da parte dei soggetti utilizzatori.
La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice copia e contenere:
▪ data di emissione;
▪ dati identificativi dell’emittente, nonché la sede in cui viene svolta l’attività;
▪ natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione;
▪ ammontare dei corrispettivi dovuti, comprensivi di IVA.
La ricevuta fiscale, come già accennato, deve contenere la numerazione progressiva attribuita dalla tipografia; è consentito procedere ad una numerazione interna (effettuata dal contribuente).
3.2. Scontrino fiscale
Lo scontrino fiscale deve essere emesso dai registratori di cassa o da terminali elettronici omologati, muniti di bollo fiscale; deve consentire l’identificazione della merce e prevedere il corrispettivo IVA inclusa, nonché il giorno e l’ora dell’operazione.
In caso di mancato funzionamento del registratore di cassa la legge prevede l’obbligo di iscrivere gli importi delle singole operazioni di cessione in un apposito registro.
Non essendo obbligati ad emettere fattura, gli operatori che documentano le operazioni tramite ricevuta o scontrino non sono neppure obbligati a tenere il registro delle fatture ed assolvono all’obbligo della registrazione dei corrispettivi.
Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale in ciascun mese solare, possono essere annotate anche con un’unica registrazione entro il 15 giorno del mese successivo.
Per le altre operazioni non soggette all’obbligo della certificazione, l’annotazione deve essere eseguita entro il giorno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.
4. Registri contabili IVA
Il regime IVA è basato sulla determinazione dell’imposta per differenza tra l’IVA a debito (riscossa dai clienti) e l’IVA a credito (pagata dai fornitori); ai fini di un’esatta applicazione dell’imposta, la legge pone a carico del soggetto passivo numerosi obblighi formali, che riguardano, da un lato, la documentazione delle operazioni effettuate e la tenuta di appositi libri contabili dai quali possano risultare con chiarezza gli elementi per la determinazione dell’imposta, dall’altro le attività necessarie per la liquidazione dell’imposta e per il suo versamento.
I dati relativi alle single operazioni devono essere registrati su appositi libri obbligatori che nel loro insieme costituiscono la contabilità IVA e che consentono l’esatta quantificazione dell’ammontare complessiva dell’IVA a debito e di quella a credito.
Per la loro regolare tenuta basta numerarli progressivamente in ogni pagina con l’indicazione dell’anno cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui si è effettuata la stampa delle pagine.
Questi registri sono esenti dai tributi di bollo e di concessione governativa.
Le fatture di vendita devono essere annotate entro 15 giorni nel registro delle fatture emesse; se si tratta di fatture differite che, si ricorda, possono essere emesse entro il 15 giorno del mese successivo alla consegna della merce, devono essere annotate entro il termine di emissione.
Di ogni singola fattura devono essere registrati i dati che consentano di identificare l’acquirente, l’imponibile e l’imposta. Se la fattura riguarda operazioni esenti o non imponibili, dovranno essere annotate le ragioni dell’inapplicabilità dell’IVA e la relativa norma di riferimento.
I commercianti al minuto, esonerati dall’obbligo di certificazione, devono annotare nel registro dei corrispettivi l’ammontare giornaliero degli incassi, entro il giorno non festivo successivo.
I soggetti con obbligo di certificazione possono annotare l’ammontare dei corrispettivi mensili eseguendo un’unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo.
Le fatture relative agli acquisti e le bollette doganali numerate progressivamente devono essere annotate nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla liquidazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (precedentemente il termine era il mese successivo). I dati da fornire sono quelli che identificano il fornitore, l’imponibile e l’imposta, nonché la data del documento.
È consentito dalla legge, ai fini delle registrazioni, l’utilizzo di mezzi elettrocontabili; in questo caso il termine ordinario di registrazione è di 60 giorni sia per gli acquisti sia per le fatture emesse. La contabilizzazione con sistemi meccanografici dei dati dell’esercizio in corso è considerata regolare, anche in difetto di trascrizioni su carta, se in sede di controllo i dati sino aggiornati nel supporto magnetico e vengono stampati contestualmente alla richiesta e in presenza dei verificatori.
All’interno del panorama legislativo è previsto l’esonero di registrazione per specifiche categorie di contribuenti minori (agricoltori, pescatori, etc.).
A partire dall’anno 2002, tutti i contribuenti che adottano un sistema di contabilità ordinaria con il libro giornale (imprese9 o con il registro cronologico (lavoratori autonomi) hanno la facoltà di non tenere i registri IVA, ossia il registro delle fatture, il registro degli acquisti e quello dei corrispettivi.
Tale esonero è tuttavia subordinato a due condizioni:
▪ che la registrazione delle fatture nel libro giornale venga effettuata nei termini previsti dalla disciplina IVA;
▪ che a richiesta dell’amministrazione, siano forniti i relativi dati in forma aggregata, organizzati secondo le norme previste per i registri IVA.
I corrispettivi documentati dallo scontrino o dalla ricevuta fiscale possono essere annotati nel rispettivo registro entro il giorno 15 del mese solare successivo senza che si debbano allegare gli scontrini giornalieri riepilogativi.
5. Liquidazione e versamento dell’IVA
I termini previsti per la liquidazione e i versamenti dell’imposta sono in funzione del volume d’affari dei contribuenti:
con un volume d’affari annuo superiore a 400000.00 € (imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi) ovvero superiore a 700000.00 € (imprese aventi per oggetto altre attività) devono effettuare mensilmente (entro il giorno 16 di ciascun mese successivo a quello di riferimento) il versamento dell’importo pari alla differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta risultante dalle fatture di vendita registrate nel mese e l’ammontare complessivo dell’importo detraibile risultante dalle fatture di acquisto dello stesso periodo;
con un volume di affari inferiore a 400000.00 o 700000.00 € (imprese che non hanno per oggetto le prestazioni di servizi) possono optare di liquidare l’IVA trimestralmente ed effettuare il versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre mesi, mentre il versamento dell’ultimo trimestre va effettuato entro il 16 marzo con l’importo maggiorato dell’1 % per interessi.
Per l’autotrasporto vige un particolare regime di IVA trimestrale.
In linea di principio l’IVA si applica su base annuale coincidente con l’anno solare.
La liquidazione definitiva dell’imposta è quella che avviene perciò in sede di dichiarazione annuale. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50000.00 €.
6. Dichiarazione e comunicazione annuale
Sono esonerato dall’obbligo della dichiarazione IVA coloro che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e altre specifiche categorie di contribuenti individuate dalla legge.
Nella dichiarazione, ai fini IVA, vengono riassunti i dati relativi alle operazioni compiute nell’anno precedente, e precisamente:
▪ ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell’anno precedente;
▪ ammontare delle operazioni non soggette all’imposta o non imponibili e quello delle operazioni esenti;
▪ ammontare degli acquisti e delle vendite per i quali è ammessa la detrazione;
▪ differenza tra l’ammontare complessivo delle imposte riscosse (cosiddetta IVA vendite) e quello delle imposte pagate ai fornitori e detraibili (cosiddetta Iva acquisti);
▪ ammontare delle somme versate periodicamente.
La dichiarazione annuale IVA per tutti i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, viene presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi, con il modello unico.
Tuttavia, in taluni casi, deve essere redatta in forma autonoma:
▪ società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare;
▪ società di persone con periodo di imposta che termina prima del 31 dicembre dell’anno interessato;
▪ soggetti risultanti da operazioni straordinarie;
▪ curatori fallimentari e commissari liquidatori, etc.
la dichiarazione annuale IVA deve essere sottoscritta dal contribuente se si tratta di persone fisiche, dal rappresentante legale in caso di società.
Entro il mese di febbraio occorre altresì presentare la comunicazione annuale contenente i dati riepilogativi dell’anno precedente, per via telematica tramite:
▪ servizio telematico Entratel o Internet;
▪ intermediario abilitato.
7. Elenchi clienti e fornitori
Con l’intento di controllare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA (false fatturazioni) è sttao introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate gli elenchi clienti e fornitori.
Per le operazioni documentate da fattura non è previsto alcun limite, mentre per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali devono essere comunicate soltanto se di ammontare pari o superiore a 3600.00 € al lordo dell’IVA.
L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi (imprese e lavoratori autonomi) che effettuano: cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA;
acquisti di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA e documentate da fatture o scontrini/ricevute fiscali.
L’adempimento si estende non solo alle operazioni imponibili ma anche a quelle non imponibili ed esenti. Non sono compresi nella comunicazione le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA.
La comunicazione va presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione dell’operazione sui registri IVA.
Ovvero in mancanza della registrazione al momento in cui l’operazione è considerata effettuata: per i beni mobili la consegna e per le prestazioni di servizio il pagamento del corrispettivo.
La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.
È previsto l’esonero della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti privati se il pagamento avviene in modo tracciato con carte di credito, di debito o prepagate.
Il regime sanzionatorio prevede che, in caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, sia applicabile una sanzione da 258.00 a 2065.00 €.
8. Elenchi clienti e fornitori black list
I soggetti passivi IVA italiani (imprese e lavoratori autonomi) sono obbligati a comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o domiciliati nei Paesi a fiscalità privilegiata appartenenti alle cosiddette black list. Sono previste due black list italiane del 1999 e del 2001.
Nella prima black list rientra anche la Repubblica d San marino.
Le operazioni tenute sotto il controllo riguardano:
▪ cessioni di beni;
▪ prestazioni di servizi rese;
▪ acquisti di beni;
▪ prestazioni di servizi ricevute.
È stata introdotta una soglia minima pari a 500.00 € al di sotto della quale non dovranno più essere comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute svolte nei confronti di operatori economici aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata.
La comunicazione dovrà avvenire a seconda dei casi, entro il mese o il trimestre successivo alla data della fattura.
La periodicità di prestazione può essere trimestrale per i soggetti che negli ultimi quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di 50000.00 €; oppure mensile se il soggetto supera i predetti limiti.
Gli elenchi devono essere presentati esclusivamente in via telematica ed entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Nella comunicazione devono essere riportate le operazioni attive e passive imponibili, non imponibili, esenti e non soggette ad IVA.
Non sussiste l’obbligo di comunicazione con riguardo alle attività con le quali si realizzano operazioni esenti condizione che il soggetto abbia optato per la dispensa dagli adempimenti IVA ex art. 36 bis DPR n. 633/1972.
Sono invece da comunicare:
▪ le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex art. 7 ter DPR n. 633/1972 rese da operatori nazionali nei confronti di committenti esteri (ad esempio un trasporto di beni effettuato da un operatore italiano a favore di un operatore sammarinese);
▪ le prestazioni di servizi fuori campo IVA ex art. 7 quater e 7 quinquies DPR n. 633/1972 rese da operatori nazionali nei confronti di committenti esteri (ad esempio una prestazione resa da un operatore italiano nei confronti di un operatore sammarinese su un immobile situato a San Marino oppure una prestazione alberghiera ricevuta da un operatore italiano a San Marino).
Le sanzioni per la mancata comunicazione delle predette operazioni o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri vanno da 516.00 a 4130.00 €.
9. Regimi IVA dell’autotrasporto di viaggiatori
Il trasporto di persone rientra tra le prestazioni di servizi per le quali deve essere emessa fattura immediata al momento dell’effettuazione del servizio.
Le prestazioni di trasporto pubblico di persone hanno, ai fini Iva, un trattamento diverso. Sono operazioni esenti da IVA:
▪ trasporti urbani effettuati mediante veicoli da piazza (taxi) o altri mezzi di trasporto su acqua (gondole, vaporetti, motoscafi); sono considerati trasporti urbani quelli compiuti nel territorio di un comune o fra comuni diversi purché la distanza fra loro non superi i 50 km.
Sono operazioni imponibili al 10 % tutte le altre operazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito:
▪ trasporti urbani di persone effettuati con mezzi diversi da quelli indicati precedentemente;
▪ trasporti extraurbani di persone;
▪ trasporti derivanti dal servizio di noleggio con conducente.
Non rientra nella fattispecie di trasporto di persone la prestazione complessa ed articolata nella quale il trasferimento delle persone è strumentale all’offerta di servizi con finalità turistico – ricreative (gite organizzate con intrattenimento a bordo di una motonave).
In questo caso l’attività non è solo quella di trasferire verso corrispettivo i propri clienti da un luogo ad un altro come previsto nella nozione civilistica di contratto di trasporto ma di fornire un diverso
e più articolato servizio. A tali prestazioni si rende applicabile l’imposta ad aliquota ordinaria del 21%.
La normale bigliettazione cartacea, con i nuovi sistemi informativi, può essere sostituita da quella elettronica. L’adozione dei nuovi sistemi mediante l’uso di smart card permette di fidelizzare l’utenza e di rendere più economica questa operazione rispetto al biglietto cartaceo.