Imposta sul valore aggiunto (IVA) Clausole campione

Imposta sul valore aggiunto (IVA). Il sistema deve garantire la gestione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e, in particolare, deve: A. consentire la gestione di più tipologie di attività IVA svolte dalle aziende sanitarie, articolate al loro interno, anche con più sezionali, in registri corrispettivi, IVA acquisti e IVA vendite; il riepilogo mensile IVA deve essere suddiviso anche per singola tipologia di attività IVA svolta; B. gestire la liquidazione mensile complessiva ed il versamento dell'IVA a debito attraverso la compilazione del modello F24EP; inoltre, ai fini del versamento mensile, la procedura deve eseguire in automatico il calcolo del pro-rata (laddove esistente) e tenere conto degli adempimenti previsti in applicazione delle norme sullo Split Payment sia sull’attività istituzionale che commerciale; C. gestire le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione IVA annuale, con l’eventuale adeguamento della quota di pro-rata; D. gestire con contabilità separata l'attività commerciale svolta dall’Azienda al fine della detrazione IVA di cui all'art.19 ter D.P.R. 633/72. Di tale contabilità dovranno essere chiaramente individuabili le relative scritture contabili, non solo ai fini IVA, ma anche ai fini IRES; E. prevedere automatismi di esigibilità IVA in relazione alla data di emissione dei relativi ordinativi di pagamento. Dovrà essere gestita in modo automatico la specificità relativa all'esigibilità dell'IVA in modo differito sia per le fatture passive che per quelle attive (ove previsto). L'inserimento nella liquidazione IVA mensile è infatti determinato non dalla data di registrazione della fattura ma dalla data dell'ordinativo di pagamento/incasso. Una volta che la fattura in sospensione è divenuta esigibile al momento del suo pagamento, la procedura, automaticamente, dovrà trasferirla sull’apposito registro IVA esigibile, consentendo comunque l’individuazione delle fatture trasferite. F. gestire l’IVA intra ed extra UE con apposite causali e sezionali IVA che ne consentano la rilevazione contabile sia mediante il metodo dell’integrazione su fattura che con il sistema dell’autofattura (laddove la normativa lo prevede); il sistema deve inoltre garantire che venga effettuata mensilmente la liquidazione dell’IVA da versare con apposito modello F24EP; G. prevedere almeno i seguenti controlli: • correttezza delle sequenze di numerazione sui registri; • controllo dei “buchi di numerazione”; • correttezza e preesistenza della Partita Iva sui Fornitori – Client...
Imposta sul valore aggiunto (IVA). 1. L’IVA costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile (totalmente o parzialmente) ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest’ultimo. 2. L’IVA non recuperabile dal beneficiario o in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con la Direttiva IVA 2006/112/CE. L’IVA recuperabile non può essere considerata ammissibile anche se non effettivamente recuperata dal beneficiario. 3. I contributi FSE erogati nell’ambito dell’attuazione del PO, finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale e di aiuti alle persone nell’ambito di un regime di sovvenzione (concessione amministrativa) ex art. 12 della legge n. 241/90, come anche confermato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E in data 11 maggio 2015, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere12. Queste ultime, infatti, sono caratterizzate dai seguenti elementi: a) natura unilaterale della sovvenzione; b) nell’ambito di tale rapporto: - il soggetto destinatario del contributo concorre nella realizzazione di compiti istituzionali dell’ente pubblico; In altri termini, l’erogazione del contributo è diretta a fornire un servizio nei confronti di destinatari meritevoli di attenzione sociale; - la suddetta realizzazione di compiti istituzionali coinvolge in modo diretto la collettività amministrata, quale utente delle attività finanziate attraverso il contributo pubblico. 4. Nel caso in cui le attività finanziate vengano svolte nell’ambito di un rapporto contrattuale, e quindi rilevano ai fini IVA, è necessario verificare se debbano essere configurate in esenzione Xxx. In particolare, per la formazione, è prevista l’esenzione ex art. 10, comma 20, del DPR n. 633 del 1972, laddove erogate da enti riconosciuti o accreditati ai sensi della specifica normativa nazionale e regionale. 5. Analogo regime di esenzione è previsto dall’art. 14 comma 10 della legge 537/1993 per le Pubbliche Amministrazioni che decidono di acquisire servizi di formazione per il proprio personale. 6. Anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale a favore ad esempio degli anziani ed inabili adulti, dei minori che, ai sensi del comma 27-ter del DPR 633/1972 rientrano nel campo di esenzione IVA, se rese da organismi di diritt...
Imposta sul valore aggiunto (IVA). S’intende parimenti assicurato l’accordo supplementare di seguito precisato se documentato in polizza. A fronte della dichiarazione resa dal Contraente nella domanda, secondo la quale il medesimo rinuncia al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), è concesso uno sconto sul premio dovuto per l’assicurazione autoveicoli kasko.
Imposta sul valore aggiunto (IVA). II contratto d'appalto a soggetto ad I.V.A., regolata ai sensi di legge; tutti gli importi indicati nei documenti costituenti il progetto d'appalto e L’offerta sono da intendersi I.V.A. esclusa.
Imposta sul valore aggiunto (IVA). Tutti i prezzi indicati si intendono senza imposta legale sul valore aggiunto (IVA).
Imposta sul valore aggiunto (IVA). Premessa
Imposta sul valore aggiunto (IVA). I prezzi citati da Regalgrid sono al netto dell’IVA. A meno che il Cliente non fornisca a Regalgrid un certificato di esenzione fiscale autorizzato, l’IVA verrà aggiunta a tutte le fatture.
Imposta sul valore aggiunto (IVA). Viene prelevata sul valore indicato nelle fatture emesse dai soggetti residenti, nonché sul valore CIF dei beni importati, a meno che non vi siano delle esenzioni di legge, peraltro ridotte a pochi casi, tra cui si annovera la vendita di beni di prima necessità. L'aliquota generale stabilita dalla legge dell‟imposta sul valore aggiunto è del 21% (testo unico Decreto 280/97). 4.1. L'Iva sull’importazione di servizi

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  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Imposte e tasse Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • SPESE, IMPOSTE E TASSE Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello sponsor. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Spese contrattuali, imposte e tasse 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: a. le spese contrattuali; b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto; e. il rimborso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, alla Stazione appaltante delle spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi o bandi, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del codice dei contratti. 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 7 del capitolato generale d'appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.