IRAP. L'Irap riconducibile all'operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui sia dovuta sulla base della normativa applicabile. In tal senso, l'IRAP è ammissibile al finanziamento solo se:
1. riconducibile all'operazione;
2. non sia recuperabile dal beneficiario;
3. dovuta sulla base della normativa applicabile. Il profilo soggettivo del beneficiario e la relativa modalità di calcolo della base imponibile risultano determinanti ai fini dell'assoggettabilità o meno all'imposta dei contributi erogati al beneficiario stesso. In particolare, il D. lgs. 446/97 con riferimento all'applicazione del cosiddetto "sistema contributivo" consente di escludere dalla base imponibile dell'imposta i contributi per i quali sia possibile individuare una relazione diretta tra gli stessi e le corrispondenti voci di costo indeducibili. In questi casi, l'IRAP, anche laddove eventualmente effettivamente versata ma non dovuta sulla base della corretta applicazione della normativa di riferimento non è riconoscibile al finanziamento. In tal senso, in presenza di un soggetto che applica il "sistema contributivo", salvo i casi in cui lo stesso non comprovi che non è possibile una relazione diretta tra contributi e le corrispondenti voci di costo indeducibili, l'IRAP non è ammissibile a finanziamento. Nei casi, invece, in cui il beneficiario applichi il "sistema retributivo" (enti privati non commerciali che esercitano attività non commerciale in via esclusiva - art. 10 del d.lgs. 446/1997- Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 2921, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale - art. 10 bis del d.lgs. 446/1997) non sarà possibile l'individuazione di alcun nesso di correlazione tra il contributo erogato e le corrispondenti voci di spesa finanziate, considerata la peculiare modalità di calcolo della base imponibile che è forfettariamente determinata in misura pari all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti e dei compensi erogati per collaborazioni coordinati e continuative e per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. In questi casi, quindi, l'IRAP è ammissibile a finanziamento nella misura in cui la stessa è riconducibile all'operazione.
IRAP. D.: L'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 - come modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488 del 1999 - stabilisce che per le banche e altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, l'aliquota IRAP è fissata al 5,4 per cento per i periodi d'imposta in xxxxx xxx'0.0.0000, xxx'0.0.0000 e all'1.1.2000, mentre, per i due periodi d'imposta successivi, detta aliquota è ridotta, rispettivamente, al 5 per cento e al 4,75 per cento. Atteso quanto sopra, si chiede di confermare che una società finanziaria avente il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, posta in liquidazione dall'1.7.2001, deve applicare per il periodo 1.1.2001/30.6.2001 l'aliquota IRAP del 5 per cento e per il periodo 1.7.2001/31.12.2001 l'aliquota IRAP del 4,75 per cento, tenuto conto che nell'anno 2001 sussistono due distinti periodi d'imposta.
R.: Ai sensi del comma 3 dell’articolo 124 del TUIR, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di messa in liquidazione della società, si determina con apposito conto dei profitti e delle perdite. Nella fattispecie rappresentata, si determinano due periodi d’imposta distinti, l’uno costituito dal periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno dello stesso anno e l’altro che va dall’inizio della data di liquidazione fino al termine della stessa. Sempre ai sensi dell’articolo 124, comma 3 del TUIR, nel caso in cui questa si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Naturalmente la distinzione dei periodi d’imposta operante ai fini delle imposte sul reddito rileva, ai sensi dell’art.14 del d.Lgs n.446 del 1997, anche ai fini IRAP.
15.1 Immobili agevolabili per soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo
D.: In qualità di soggetto IRPEF di cui all’articolo 49, comma 1 del TUIR (nella fattispecie avvocato), ho acquistato un immobile nuovo nell’anno 2001 accatastato nella categoria C/6. Tale investimento rientra tra le agevolazioni ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta Tremonti-bis) ed in caso di risposta affermativa a quali ulteriori condizioni?
R.: Relativamente al quesito proposto si ribadisce quanto già affermato dalla circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E, al punto 7.1. Pertanto, per i soggetti titolari di red...
IRAP. L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) di competenza è calcolata moltiplicando la relativa aliquota della Regione Friuli-Venezia Giulia, pari al 3,9% per la base imponibile IRAP. La base imponibile IRAP è calcolata a partire dal Risultato ante imposte, rettificato per tenere conto della non deducibilità degli oneri finanziari e del costo del personale;
IRAP. L’IRAP riconducibile all’operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile e realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso.
IRAP. Costo totale
IRAP. Gli interessi compresi nel canone di locazione finanziaria sono indeducibili ai fini Irap. Per determinarne l’ammontare la Legge Finanziaria 2008, all’art. 1 – comma 50 – obbliga il contribuente a fare riferimento alla quota “desunta dal contratto”. Tale precisazione sembrerebbe non consentire più l’applicazione del conteggio forfetario previsto dal DM 24/4/1998 (costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l’acquisto del bene, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento) e pertanto il software non elabora alcun conteggio: il contribuente deve semplicemente recuperare a tassazione la quota di interessi quale risulta dal contratto (e che quindi, presumibilmente, la società concedente avrà già comunicato al proprio cliente).
IRAP. (imposta regionale sulle attività produttive)
IRAP. (A,B,C,D) Costo variabile unitario
IRAP. Si rinvia alle regole indicate per gli enti non commerciali nel paragrafo 5.2.1.
IRAP. Immobili merce = il prezzo di cessione (al lordo degli acconti ricevuti) costituisce ricavo (Voce A-1 del C.E. del Bilancio CEE) • Immobili patrimonio e immobili strumentali = [il prezzo di cessione (al lordo degli acconti ricevuti) (-) il costo fiscale riconosciuto] = plusvalenza/minusvalenza (3)