IRAP Clausole campione

IRAP. La sopravvenienza derivante dalla cessione del contratto di leasing è un componente positivo di reddito attinente alla gestione operativa dell'im- presa. La cessione di un contratto di leasing ben può infatti essere assimilata ad una normale ces- sione di un bene strumentale. (1) Si veda Studio Tommasin Commercialisti, La cessione del contratto di leasing nell'ambito del reddito d'impresa, in xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. In relazione all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, "Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione", la sopravvenienza attiva deve essere assoggettata ad Irap. Per quanto riguarda il valore rilevante ai fini Irap, l'art. li-bis, comma 1, prevede che "I compo- nenti positivi e negativi che concorrono alla for- mazione del valore della produzione, così come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi ...". Il valore deve quindi essere calcolato sottraendo il debito residuo dal valore normale del bene (art. 88, comma 5, del Tu ir, già art. 55, comma 5, del Tuir). È stata invece sostenuta (2) la tesi dell'irrilevanza della cessione del contratto di leasing ai fini Irap, in quanto è stato ritenuto che tale cessione non rientri nell'attività ordinaria, e, conscguentemente, che la componente positiva di reddito che tale operazione genera debba essere imputata alla gestione straor- dinaria iscrivendola nell'aggregato E del conto eco- nomico. A tale proposito è stato richiamato l'art. 11, com- ma 3, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 il qua- le dispone che concorrono alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da opera- zioni di trasferimento di azienda, e il successivo comma 4 per il quale, ai fini della determinazione della base imponibile, i componenti positivi e nega- tivi di reddito sono accertati in relazione alla loro corretta classificazione, indipendentemente dalla loro imputazione in conto economico. Considerando che la base imponibile viene determinata in relazione al valore netto della pro- duzione e che il legislatore ha disciplinato espres- samente i casi in cui i componenti straordinari di reddito devono essere attratti a tassazione, intro- ducendo una presunzione assoluta, la sopravve- nienza attiva derivante dalla cess...
IRAP. Gli interessi compresi nel canone di locazione finanziaria sono indeducibili ai fini Irap. Per determinarne l’ammontare la Legge Finanziaria 2008, all’art. 1 – comma 50 – obbliga il contribuente a fare riferimento alla quota “desunta dal contratto”. Tale precisazione sembrerebbe non consentire più l’applicazione del conteggio forfetario previsto dal DM 24/4/1998 (costo sostenuto dalla società di locazione finanziaria per l’acquisto del bene, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero di giorni del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero di giorni compresi nel periodo di riferimento) e pertanto il software non elabora alcun conteggio: il contribuente deve semplicemente recuperare a tassazione la quota di interessi quale risulta dal contratto (e che quindi, presumibilmente, la società concedente avrà già comunicato al proprio cliente).
IRAP. L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) di competenza è calcolata moltiplicando la relativa aliquota della Regione Friuli-Venezia Giulia, pari al 3,9% per la base imponibile IRAP. La base imponibile IRAP è calcolata a partire dal Risultato ante imposte, rettificato per tenere conto della non deducibilità degli oneri finanziari e del costo del personale;
IRAP. Immobili merce = il prezzo di cessione (al lordo degli acconti ricevuti) costituisce ricavo (Voce A-1 del C.E. del Bilancio CEE) • Immobili patrimonio e immobili strumentali = [il prezzo di cessione (al lordo degli acconti ricevuti) (-) il costo fiscale riconosciuto] = plusvalenza/minusvalenza (3)
IRAP. D.: L'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 - come modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488 del 1999 - stabilisce che per le banche e altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione, l'aliquota IRAP è fissata al 5,4 per cento per i periodi d'imposta in xxxxx xxx'0.0.0000, xxx'0.0.0000 e all'1.1.2000, mentre, per i due periodi d'imposta successivi, detta aliquota è ridotta, rispettivamente, al 5 per cento e al 4,75 per cento. Atteso quanto sopra, si chiede di confermare che una società finanziaria avente il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, posta in liquidazione dall'1.7.2001, deve applicare per il periodo 1.1.2001/30.6.2001 l'aliquota IRAP del 5 per cento e per il periodo 1.7.2001/31.12.2001 l'aliquota IRAP del 4,75 per cento, tenuto conto che nell'anno 2001 sussistono due distinti periodi d'imposta. R.: Ai sensi del comma 3 dell’articolo 124 del TUIR, il reddito relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data di messa in liquidazione della società, si determina con apposito conto dei profitti e delle perdite. Nella fattispecie rappresentata, si determinano due periodi d’imposta distinti, l’uno costituito dal periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno dello stesso anno e l’altro che va dall’inizio della data di liquidazione fino al termine della stessa. Sempre ai sensi dell’articolo 124, comma 3 del TUIR, nel caso in cui questa si protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio è determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Naturalmente la distinzione dei periodi d’imposta operante ai fini delle imposte sul reddito rileva, ai sensi dell’art.14 del d.Lgs n.446 del 1997, anche ai fini IRAP. 15.1 Immobili agevolabili per soggetti titolati di reddito di lavoro autonomo D.: In qualità di soggetto IRPEF di cui all’articolo 49, comma 1 del TUIR (nella fattispecie avvocato), ho acquistato un immobile nuovo nell’anno 2001 accatastato nella categoria C/6. Tale investimento rientra tra le agevolazioni ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta Tremonti-bis) ed in caso di risposta affermativa a quali ulteriori condizioni? R.: Relativamente al quesito proposto si ribadisce quanto già affermato dalla circolare 17 ottobre 2001, n. 90/E, al punto 7.1. Pertanto, per i soggetti titolari di red...
IRAP. (A,B,C,D) Costo variabile unitario
IRAP. Costo totale
IRAP. (8,5% su importo netto di € 3.987,92) € ……….
IRAP. L’IRAP riconducibile all’operazione è ammissibile al finanziamento nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, a condizione e nella misura in cui risulti dovuta sulla base della normativa applicabile e realmente e definitivamente sostenuta dallo stesso.
IRAP. Si rinvia alle regole indicate per gli enti non commerciali nel paragrafo 5.2.1.