Premesso che:
Il sottoscritto
Nato a Prov. il
Timbro Operatore
Codice Fiscale
Legale rappresentante di:
Con sede legale in via n°
Città Prov.
Partita I.V.A. C.F.
E-Mail: PEC:
di seguito denominato OPERATORE
E
il Consorzio “Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale”, con sede legale in Bologna, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. 00, Codice fiscale e Partita IVA 02107241206, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Xxxxxx Campus, e-mail: xxxx@xxxx.xxx PEC: xxxx@xxxxxxx.xxxx
di seguito denominato ICEA
Premesso che:
1) ICEA è un Organismo di Controllo e Certificazione operante in conformità alle previsioni di cui al Regolamento 2007/834/CE ed al Regolamento 2008/889/CE, debitamente autorizzato ed accreditato e sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che effettua controlli e certificazioni nel settore della produzione biologica a favore delle imprese che richiedono il relativo assoggettamento al Sistema di Controllo di cui all’art. 27 del predetto Regolamento 2007/834/CE, nello specifico settore della produzione, preparazione e/o distribuzione di prodotti recanti indicazioni riferite al metodo di produzione biologico;
2) l’Operatore è un soggetto interessato ad esercitare la propria attività di impresa nell’ambito della produzione biologica così come definita dall’art. 2 del Regolamento 2007/834/CE, ed in conformità alla disciplina di settore;
3) a tal fine l’Operatore deve assoggettarsi al controllo di un Organismo di Controllo e Certificazione debitamente autorizzato, quale è ICEA;
4) l’Operatore ha, pertanto, effettuato la notifica di cui all’art. 28 del Regolamento 2007/834/CE per l’assoggettamento al sistema di controllo e certificazione, indicando ICEA come Organismo di Controllo;
5) è interesse delle parti disciplinare i reciproci diritti e doveri e l’attività necessaria per l’ingresso e la permanenza dell’Operatore nel Sistema di Controllo delineato dal Regolamento 2007/834/CE e dalle altre norme applicabili;
6) l’Operatore è cosciente del fatto che:
⮚ l’adesione al Sistema di Controllo può comportare significativi vincoli e restrizioni alla propria attività imprenditoriale, che per poter essere riconosciuta come biologica dovrà esplicarsi conformemente alla vigente disciplina normativa di rango primario e secondario che regolamenta il settore;
⮚ la violazione della predetta normativa di settore potrà comportare l’applicazione delle misure previste dalla vigente disciplina, ivi compresa la esclusione dal Sistema di Controllo;
⮚ l’adesione al Sistema di Controllo è subordinata alla verifica e valutazione da parte di ICEA della conformità e del possesso da parte dell’Operatore di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di produzione biologica e, comunque, della pertinente normativa applicabile;
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 Premesse ed Allegati
1.1. Le premesse ed i seguenti allegati formano parte integrante del presente Contratto:
- All. A) Notifica inviata dall’Operatore all’ente competente e trasmessa ad ICEA ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 2007/834/CE consultabile sul sito xxx.xxxx.xx;
- All. B) Regolamento ICEA per la Certificazione dei prodotti biologici (nel prosieguo, per brevità, anche solo “Regolamento ICEA”) consultabile sul sito xxx.xxxx.xxx;
- All. C) Tariffario Servizi ICEA consultabile sul sito xxx.xxxx.xxx.
1.2. Il Preventivo calcolato sulla base del Tariffario ICEA vigente, per le attività oggetto della notifica inviata dall’Operatore (solo nei casi in cui lo stesso sia necessario), costituisce anch’esso parte integrante del presente Contratto (All. D).
Articolo 2 Oggetto del Contratto
2.1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Operatore, al fine di esercitare le attività indicate nella Notifica di cui all’Allegato A), concernenti una o più fasi della produzione, preparazione e/o distribuzione di prodotti recanti indicazioni riferite al metodo di produzione biologico, richiede di assoggettarsi al Sistema di Controllo di cui all’art. 27 del Regolamento 2007/834/CE, affidando ad ICEA medesima, che accetta, l’esecuzione delle relative prestazioni, comprensive della valutazione della conformità e verifica del possesso e del mantenimento, da parte dell’Operatore medesimo, dei necessari requisiti e del conseguente rilascio delle relative certificazioni, nonché dell’attività di controllo, di verifica e applicazione, nei confronti dell’Operatore medesimo, dei suoi prodotti, processi e/o della sua azienda, delle misure cautelative e definitive previste dalla vigente normativa in caso di non conformità sospette o accertate.
2.2. È espressamente esclusa dall’oggetto del presente Contratto ogni attività di consulenza ed assistenza finalizzata alla acquisizione e/o al mantenimento da parte dell’Operatore dei requisiti di certificazione e/o necessari per l’assoggettamento al Sistema di Controllo.
Articolo 3 Obbligazioni contrattuali di ICEA
3.1. Con il presente Contratto ICEA si obbliga nei confronti dell’Operatore ad adempiere alle funzioni di Organismo di Controllo ai sensi della vigente normativa di legge e regolamentare in materia di produzione biologica, oltre che in conformità al presente Contratto ed ai suoi allegati.
3.2. In particolare, ICEA si obbliga:
a) a svolgere le necessarie attività finalizzate alla verifica e valutazione preliminare della conformità dichiarata dall’Operatore mediante la Notifica di cui all’Allegato A) e, comunque, della sussistenza in capo all’Operatore medesimo di tutti i requisiti necessari per la sua adesione al Sistema di Controllo, così come delineati e disciplinati dalla vigente normativa e dal Regolamento ICEA di cui all’Allegato B), quali, fra l’altro:
- l’esame preliminare della domanda di assoggettamento al sistema di controllo e certificazione e della relativa documentazione;
- il controllo in ingresso;
b) in presenza dell’esito positivo delle verifiche preliminari e dell’esame della domanda dell’Operatore e della sussistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, al rilascio della certificazione, comprensiva del Documento Giustificativo che consente l’inserimento dell’Operatore nell’elenco degli operatori biologici ai sensi della vigente normativa, nonché, ove richiesto dall’Operatore, del Certificato di Conformità, e delle dichiarazioni di conformità e di autorizzazione delle etichette;
c) a non rilasciare la certificazione ed il Documento Giustificativo laddove l’Operatore non soddisfi i requisiti prescritti dalla vigente normativa in materia di produzione biologica;
d) a svolgere, con le modalità meglio descritte nel Regolamento ICEA di cui all’Allegato B) e nel rispetto delle pertinenti previsioni normative, la valutazione di conformità dei prodotti, dei processi produttivi e gestionali e della azienda dell’Operatore ai requisiti prescritti dalla normativa di riferimento in relazione alla specifica certificazione richiesta e, tanto, anche mediante la attivazione di un piano di controllo realizzato anche in ragione della valutazione del rischio associato alla tipologia produttiva aziendale, prevedente:
- un numero di visite ispettive annuali da effettuarsi con o senza preavviso, programmate secondo un apposito piano ispettivo e fatto comunque salvo il numero minimo di visite ispettive annue previste dalla vigente normativa;
- la verifica periodica della documentazione aziendale relativa ai flussi dei prodotti commercializzati con riferimento alla produzione biologica;
- la realizzazione, secondo un apposito piano di campionamento, o in caso di sospetto uso di prodotti non autorizzati anche in deroga allo stesso, di un numero annuale di analisi di controllo sulle produzioni, effettuate a spese dell’Operatore secondo quanto previsto dal Tariffario di cui all’Allegato C), presso un laboratorio avente i requisiti previsti dalla vigente disciplina e nel Regolamento ICEA di cui all’Allegato B);
e) ad applicare nei confronti dell’Operatore, dei suoi processi produttivi e/o gestionali e dei suoi prodotti le misure previste dalla vigente normativa in caso di ravvisata o sospetta non conformità integrante ipotesi di inosservanza, irregolarità e/o infrazione;
f) ad informare l’Operatore di tutte le revisioni e/o integrazioni del Regolamento ICEA e degli altri documenti dalla medesima predisposti apportate anche a seguito di modifiche normative o richieste dalle autorità competenti o dagli Enti di Accreditamento, anche attraverso l’aggiornamento del sito xxx.xxxx.xxx.
3.3. Con l’accertamento, anche a seguito dei rimedi previsti nel Regolamento ICEA, dell’esito negativo della verifica preliminare di cui al precedente punto 3.2., ICEA si intenderà aver integralmente e correttamente adempiuto il presente Contratto, non potendosi dar luogo alle successive prestazioni che presuppongono l’esito positivo di detta verifica. Ferma restando, in ogni caso, l’obbligazione dell’Operatore di corrispondere quanto dovuto in forza delle previsioni di cui al successivo articolo 7.
3.4. Il presente Contratto non comporta l’assunzione da parte di ICEA di alcun obbligo di risultato nei confronti dell’Operatore.
Articolo 4
Obbligazioni contrattuali dell’Operatore
4.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto l’Operatore si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di rango primario e secondario, applicabile alle attività oggetto della Notifica di cui all’Allegato A), oltre che tutto quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati, con particolare riferimento al Regolamento ICEA di cui all’Allegato B).
4.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Operatore, in particolare, dichiara e garantisce espressamente di:
a) essere a conoscenza degli obblighi sullo stesso incombenti, in forza della normativa vigente, quale Operatore attivo in qualunque fase della produzione, preparazione e/o distribuzione di prodotti recanti indicazioni riferite al metodo di produzione biologico, impegnandosi ad adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni che dovessero intervenire nel corso della validità del presente Contratto per effetto di modifiche normative e/o di provvedimenti dell’autorità;
b) avere preso visione, conoscere ed accettare in tutte le sue parti, senza addurre alcuna riserva, il presente Contratto, il Regolamento ICEA di cui all’Allegato B), il Tariffario dei corrispettivi per l’attività di controllo e certificazione di cui all’Allegato C), nonché ogni altro allegato al presente Contratto;
c) essere consapevole ed accettare che ICEA, in adempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contratto ed in conformità alla sua funzione di Organismo di Controllo, possa applicare nei suoi confronti e/o nei confronti dei suoi prodotti, processi gestionali e/o produttivi o della sua azienda le misure previste dalla vigente normativa e/o dal Regolamento ICEA di cui all’Allegato B) in caso di ravvisata o sospetta non conformità e che, comunque, riferisca in merito alla propria attività ed effettui le comunicazioni previste dalla vigente normativa nei confronti degli Enti vigilanti e di ogni competente autorità;
d) essere consapevole ed accettare che ICEA, in adempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contratto ed in conformità alla sua funzione di Organismo di Controllo, possa dover comunicare a terzi, quali Enti di Accreditamento ed Autorità di Controllo e Vigilanti, ovvero altri Organismi di Controllo, dati relativi all’attività dell’operatore, in particolare, con riferimento ai risultati dei controlli effettuati, alle misure eventualmente adottate ed ogni altro dato che dovesse rendersi necessario comunicare in relazione all’attività svolta;
e) essere consapevole ed accettare che dalla applicazione delle misure di cui al precedente punto possano conseguire limitazioni alla propria attività imprenditoriale ed alla possibilità di svolgere le attività di cui alla Notifica di cui all’Allegato A) del presente Contratto;
f) accettare il contenuto delle suddette misure, impegnandosi espressamente ad eseguirle e a darvi attuazione mettendo in atto tutte le dovute correzioni e le azioni correttive senza ritardo e senza opporre eccezione alcuna, salva la possibilità di contestarle nei casi e nei modi previsti dal presente Contratto, dal Regolamento ICEA e dalla legge, senza che ciò comporti la sospensione dell’efficacia delle misure stesse;
g) accettare, eseguire ed ottemperare, senza ritardo e senza opporre eccezione alcuna, fatti salvi i rimedi previsti dall’ordinamento, ai provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria, dagli Enti, o dalle Amministrazioni competenti in materia di produzione, preparazione e/o distribuzione di prodotti recanti indicazioni riferite al metodo di produzione biologico.
4.3 L’Operatore si impegna a collaborare con ICEA ed a prestare alla stessa tutta l’assistenza necessaria per il corretto svolgimento della sua attività di controllo, di verifica ed ispettiva:
a) consentendo il libero accesso al personale incaricato da ICEA o dall’Autorità di vigilanza, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, in tutte le strutture aziendali, alle registrazioni, ai documenti ritenuti necessari, anche per effettuare interviste con il personale aziendale, ai fini del corretto svolgimento della Verifica Ispettiva e dell’istruttoria dei reclami. Quando richiesto e previo consenso, l’Operatore dovrà acconsentire alla presenza in fase di verifica ispettiva di un osservatore dell’Ente di accreditamento o altro personale di ICEA;
b) consentendo il campionamento di piante, di parti di pianta, di terreno e/o di prodotto;
c) consentendo l’accesso ad ogni informazione rilevante ai fini del corretto adempimento del presente Contratto e fornendo tempestivamente e senza ritardo copia integrale della documentazione richiesta;
d) fornendo al personale ispettivo ICEA dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nei luoghi oggetto di verifica e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività, attenendosi anche a quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lg. 81/2008;
e) comunicando tempestivamente ogni informazione rilevante in merito a procedimenti instaurati e provvedimenti adottati da ogni competente autorità giudiziaria e/o amministrativa nei confronti dell’Operatore e/o dei componenti i suoi organi sociali, ivi compreso ogni atto o provvedimento che possa comportare la sospensione, revoca e/o l’interruzione dell’attività di impresa così come di autorizzazioni e/o concessioni o, comunque, di incidere sull’attività oggetto del presente Contratto;
f) comunicando ogni variazione della composizione degli organi amministrativi e di gestione dell’impresa, nonché della proprietà e titolarità della stessa;
g) comunicando tempestivamente ad ICEA tutte le variazioni inerenti i processi produttivi relativi ai prodotti certificati e tutte le modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione definiti nel Regolamento ICEA;
h) comunicando ogni fatto o circostanza, anche non dipendente dall’Operatore, che possa incidere, in ragione anche (ma non solo) di eventuali violazioni della vigente normativa relativa alle attività produttive ed igienico-sanitaria sulla idoneità all’attività dell’Operatore medesimo, della sua azienda, dei suoi processi produttivi e/o gestionali, oltre che sulla qualità e commerciabilità dei suoi prodotti, nonché sulla sua possibilità di operare nel settore del biologico, di mantenere la certificazione o sulla sua affidabilità ed ai fini della Valutazione di Conformità.
4.4 L’Operatore si obbliga ad utilizzare la certificazione rilasciata da ICEA, il relativo logo e ogni altro segno distintivo il cui uso sia consentito in conformità alle previsioni di cui al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla normativa vigente, nel rispetto e nei limiti di quanto ivi previsto, astenendosi da qualsiasi diverso uso, da intendersi non autorizzato da ICEA, e, comunque, da ogni uso che possa portare discredito ad ICEA medesima, così come da qualsiasi dichiarazione ingannevole o non autorizzata concernente la propria certificazione.
4.5 Ogni riferimento alla certificazione rilasciata da ICEA, ai suoi marchi e segni distintivi potrà essere effettuata dall’Operatore anche per fini pubblicitari, promozionali della propria attività e/o di comunicazione a terzi, ivi compreso in documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, con riferimento esclusivo al campo di applicazione della certificazione e nei soli limiti e con i requisiti e gli accorgimenti stabiliti da ICEA nel proprio regolamento, consultabile sul sito Internet xxx.xxxx.xxx, ovvero con la medesima previamente concordati.
4.6 L’Operatore si obbliga ad interrompere immediatamente e senza ritardo qualsiasi utilizzo della certificazione, del marchio di certificazione, delle diciture di conformità e/o di altri riferimenti alla certificazione ICEA, sui prodotti, documenti e materiale pubblicitario, in caso di:
- scadenza del Certificato di Conformità;
- revoca dell’autorizzazione all’uso della certificazione e del marchio anche a seguito dell’applicazione di misure che comportino la sospensione della certificazione o la esclusione dell’Operatore dal Sistema di Controllo;
- scioglimento per qualsiasi ragione o titolo del presente Contratto;
- adozione di ogni altro provvedimento o atto, anche da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa, che possa incidere sulla legittima conduzione delle attività di impresa dell’Operatore connesse al loro utilizzo.
4.7 L’Operatore si obbliga a mantenere una registrazione di tutti i reclami ricevuti in merito ai prodotti certificati e ai requisiti di certificazione nonché tutta la documentazione aziendale relativa alla produzione biologica per un periodo minimo di 6 anni.
4.8 L’Operatore si obbliga ad adempiere prontamente ad ogni azione o misura richiesta da ICEA in conformità al presente Contratto ed al suo ruolo di Organismo di Controllo.
4.9 L’Operatore si obbliga al pagamento nei confronti di ICEA del corrispettivo e di ogni altro importo dovuto in esecuzione del presente Contratto secondo quanto meglio previsto nel successivo articolo 7. L’Operatore non potrà in nessun caso sospendere e/o ritardare il pagamento di quanto dovuto neppure in caso di contestazioni in ogni sede sull’operato di ICEA.
Articolo 5
Uso del marchio e dei segni distintivi ICEA
5.1. ICEA concede all’Operatore, nei limiti meglio indicati nel Regolamento consultabile sul sito Internet xxx.xxxx.xxx ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il diritto non esclusivo di utilizzare il proprio marchio, codice identificativo di Organismo di Controllo e nome sui propri prodotti all’unico fine di attestare la qualità di operatore biologico controllato ICEA e per gli altri fini previsti dalla relativa disciplina.
5.2. L’Operatore si impegna ad assicurare che l’utilizzo dei segni distintivi e denominazioni di cui al precedente comma avverrà esclusivamente nei termini e alle condizioni concordate tra le parti e, comunque, in maniera da evitare qualsiasi contegno, anche omissivo, o abuso che possa danneggiare il Marchio, la sua validità ed efficacia, o ICEA stessa e la sua reputazione ed immagine. L’Operatore si impegna, altresì, a non alterare e/o modificare in alcun modo il marchio ed i segni distintivi ICEA e a non rimuovere e/o alterare in alcun modo lo stesso dall’etichettatura dei prodotti così come approvata da ICEA.
5.3. L’Operatore si obbliga a cessare l’uso del marchio e/o degli altri segni distintivi ICEA, della sua denominazione e del codice identificativo all’atto dello scioglimento, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, del presente Contratto e negli altri casi di cui al precedente punto 4.6., ed a rimuoverli, senza ritardo, dai prodotti sui quali siano stati illegittimamente apposti, fermo restando il diritto a mantenerli su quelli sui quali l’uso sia stato legittimamente autorizzato ed ancora sul mercato all’atto della cessazione del Contratto.
5.4. L’Operatore si obbliga a non includere i marchi, segni distintivi e/o la denominazione di ICEA nei propri marchi, segni distintivi e/o denominazione societaria e a non concedere in licenza o trasferire il marchio o qualsiasi diritto di farne utilizzo a terzi e a non registrare o far registrare marchi, denominazioni e/o altri simboli simili o che possano essere confusi con quelli di ICEA.
Articolo 6
Integrazione e modifiche del Contratto
6.1. ICEA ha facoltà di apportare al presente Contratto ed ai suoi allegati revisioni e/o modifiche in via unilaterale, impegnandosi a rendere conoscibili all’Operatore le relative proposte di revisione e/o modifica mediante pubblicazione delle stesse sul sito Internet xxx.xxxx.xxx e mediante l’invio all’Operatore di circolari informative. Laddove l’Operatore non intenda accettare dette modifiche, potrà recedere dal presente contratto alle condizioni precedenti, dandone comunicazione ad ICEA mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente periodo, ovvero, entro il maggior termine eventualmente indicato da ICEA sul sito Internet xxx.xxxx.xxx e/o sulle predette circolari informative. Resta in ogni caso fermo l’obbligo in capo all’Operatore di corrispondere quanto dovuto ai sensi dell’articolo 7 fino alla data di avvenuta ricezione della comunicazione di recesso. Il mancato esercizio del diritto di recesso entro il termine di cui sopra comporta l’accettazione, da parte dell’Operatore, delle modifiche contrattuali introdotte da ICEA.
Articolo 7
Tariffe e modalità di pagamento
7.1. Il corrispettivo spettante ad ICEA per le prestazioni di cui al presente Contratto è quello risultante dal Tariffario ICEA di cui all’Allegato C) e, ove applicabile, e presente, dal Preventivo di cui all’Allegato D). In ogni caso, il corrispettivo potrà essere adeguato in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo 6.
7.2. Resta fermo l’obbligo dell’Operatore di corrispondere i maggiori oneri, spese e/o costi dovuti per attività e servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivati e per quelle di terzi che si dovessero rendere eventualmente necessarie.
7.3. La variazione, applicata in conformità al Tariffario di cui all’Allegato C), del corrispettivo dovuto dall’Operatore in ragione delle specifiche attività che dovessero di volta in volta essere svolte da ICEA nell’esercizio delle proprie funzioni di Controllo e Certificazione o, comunque, rendersi necessarie in ragione delle esigenze e/o richieste dell’Operatore, non comporta modifica al presente Contratto e potrà essere comunicata a mezzo e-mail o per iscritto all’Operatore.
7.4. In ogni caso, è onere dell’Operatore verificare quale sia il tariffario vigente al momento dell’effettuazione di ogni singola verifica ispettiva e/o attività.
7.5. Le tariffe per le prestazioni di ICEA dovranno essere corrisposte secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Preventivo di cui all’Allegato D), ovvero nella comunicazione di cui al precedente punto 7.3. Resta inteso che qualora il pagamento avvenga oltre i trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati, sui pagamenti dovuti matureranno gli interessi di mora in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
7.6. Il pagamento delle tariffe potrà avvenire anche tramite SDD (addebito diretto su conto corrente). Tale modalità di pagamento si intenderà accettata quando l’Operatore, all’atto della firma del presente Contratto, sottoscriverà un’apposita autorizzazione all’addebito della quota di propria competenza sul conto corrente bancario o postale.
Articolo 8 Strutture periferiche
8.1. ICEA per l’adempimento delle prestazioni di cui al presente Contratto può avvalersi di uffici e sedi territoriali, il cui elenco è consultabile sul sito xxx.xxxx.xxx.
8.2. Laddove ICEA si avvalga dell’opera di terzi nella esecuzione del presente Contratto, nei limiti in cui ciò è consentito dalle vigenti norme di legge, non sarà considerata responsabile, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1228 c.c., nei confronti dell’Operatore dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Articolo 9
Validità e durata del Contratto
9.1. Il presente Contratto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla stessa e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo il diritto di ciascuna delle parti di comunicare all’altra, mediante PEC o altro mezzo equivalente, con un preavviso di almeno 60 giorni dalla scadenza stessa, la propria intenzione di non procedere al suo rinnovo e/o, comunque, di esercitare la disdetta del presente Contratto.
9.2. L’Operare si obbliga a conservare, per un periodo di 6 anni a far data dal termine per qualsiasi causa, motivo o ragione, del presente Contratto tutta la documentazione relativa alla produzione biologica ed alla rintracciabilità di filiera e contabile atta a dimostrare la conformità dei prodotti, dei processi produttivi e gestionali e dell’azienda, oltre che la corretta esecuzione del presente Contratto, rendendo tale documentazione prontamente disponibile su richiesta di ICEA e delle Autorità vigilanti o nel contesto di
controlli o indagini o nel caso di contenziosi o azioni legali relativi agli stessi, consentendo ad ICEA, laddove necessario, anche l’estrazione di copia della stessa.
Articolo 10 Diritto di recesso
10.1. L’Operatore potrà, a proprio insindacabile giudizio, rinunciare in qualsiasi momento alla certificazione utilizzando i servizi resi disponibili dal Sistema Informativo Biologico (nazionale o regionale), e sciogliersi dal presente Contratto esercitando il proprio diritto di recesso mediante comunicazione da inviare ad ICEA, tanto alla sede centrale quanto alla competente sede o ufficio territoriale mediante PEC o altro mezzo equivalente da cui risulti la data certa, dando un congruo preavviso.
10.2. Anche in caso di esercizio del diritto di recesso di cui al precedente punto 10.1., l’Operatore resta obbligato al pagamento delle tariffe dovute sino alla data di permanenza nel Sistema di Controllo.
Articolo 11 Responsabilità, manleva e clausola penale
11.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto non crea tra le stesse alcuna partnership o joint venture o società o associazione in partecipazione o alcun rapporto di mandato, con o senza rappresentanza o di lavoro, restando le Parti soggetti tra loro indipendenti e non assumendo, dunque, nessuna Parte alcuna responsabilità in relazione a violazioni della vigente normativa e/o inadempimenti e/o omissioni imputabili all’altra Parte.
11.2. L’Operatore è l’unico responsabile verso sé stesso ed i terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità dei propri prodotti, processi produttivi e gestionali e della propria azienda alle norme di riferimento ed assume a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e amministrativa, inerente e conseguente la propria attività di impresa, anche laddove si avvalga di soggetti terzi per l’esecuzione di parti o fasi della produzione.
11.3. Le funzioni e le prestazioni di ICEA non devono essere intese quali finalizzate a far ottenere o mantenere la certificazione all’Operatore, ma unicamente a verificarne i presupposti per il suo conseguimento e mantenimento.
11.4 ICEA non è responsabile dei danni di qualsiasi natura, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli patiti per effetto di contestazioni, pretese e/o richieste risarcitorie avanzate anche da terzi, subiti dall’Operatore e/o dai suoi aventi causa per effetto delle misure, anche di soppressione, applicate da ICEA in conformità al presente Contratto ed alla vigente normativa di legge e regolamentare in quanto riferibili ad inadempimenti e/o illeciti dell’Operatore medesimo e/o a fatti di terzi e/o indipendenti dalla volontà delle parti.
11.5. L’Operatore si obbliga a tenere indenne e manlevare ICEA da qualsiasi danno, spesa, responsabilità, costo, onere, pagamento e/o comunque conseguenza giuridica e/o giudiziaria pregiudizievole sostenuta e/o subita a seguito di contestazioni e richieste risarcitorie da chiunque avanzate, ivi comprese ma non solo, autorità competenti, altri operatori e/o imprese, consumatori finali e terzi in genere, con riferimento alla certificazione di prodotto, a violazioni inerenti l’effettiva natura delle produzioni e l’etichettatura, alla non conformità dei prodotti, dei processi produttivi e gestionali e/o dell’azienda dell’Operatore, oltre che con riferimento alla eventuale inosservanza da parte dell’Operatore della normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.
11.6. In ogni caso, ICEA, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 1229 c.c., non è responsabile nei confronti dell’Operatore se non per dolo o colpa grave.
11.7. In caso di inadempimento o responsabilità definitivamente accertata di ICEA causata da errore od omissione con dolo o colpa grave, nell’esecuzione dell’attività oggetto del Contratto, ICEA sarà tenuta a corrispondere a favore dell’Operatore, che dimostri di aver subito un danno conseguente a tale inadempimento, un importo a titolo di penale, commisurato, a seconda della gravità dell’inadempimento,
da un minimo pari all’importo corrisposto dall’Operatore a titolo di quota annua di base così come definita dal Tariffario di cui all’Allegato C), ad un massimo pari a dieci volte tale importo, con esclusione del risarcimento del maggior danno.
11.8. Fermo quanto sopra, ICEA non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei danni subiti dall’Operatore e dei suoi aventi causa, qualora non sia possibile rilasciare la certificazione, le diciture di conformità e/o gli altri riferimenti alla certificazione, in ragione della non conformità dei prodotti, processi produttivi e/o gestionali e/o dell’azienda dell’Operatore, ovvero qualora lo stesso non si renda adempiente agli obblighi allo stesso spettanti e/o, comunque, non goda dei necessari requisiti previsti dalla normativa applicabile.
Articolo 12
Non conformità e relative misure
12.1. L’Operatore si obbliga a comunicare tempestivamente ad ICEA ogni sospetta o ravvisata non conformità dei prodotti, dei processi produttivi e/o gestionali e/o dell’azienda dell’Operatore, nonché ogni fatto o circostanza che possa comunque incidere sulla stessa.
12.2. Nell’ipotesi di cui al punto 12.1, indipendentemente ed a prescindere dai provvedimenti che in tali casi l’autorità competente ritenesse di adottare, ICEA potrà, comunque, applicare le misure previste dalla normativa vigente e/o, comunque, meglio indicate e descritte nel Regolamento ICEA di cui all’Allegato B).
12.3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, oltre che dalla normativa applicabile e dal Regolamento ICEA di cui all’Allegato B), l’applicazione, da parte di ICEA, delle misure suddette non sospende in alcun modo gli obblighi dell’Operatore derivanti dal presente Contratto.
12.4. In caso di applicazione nei confronti dell’Operatore di una misura che comporti la sua esclusione dal Sistema di Controllo, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto nel Regolamento ICEA di cui all’Allegato B), decorsi infruttuosamente i termini per l’Operatore per proporre ricorso, o in caso di rigetto dello stesso da parte del Comitato Ricorsi, il presente Contratto dovrà intendersi risolto di diritto, anche ai sensi dell’art. 1353 c.c., fermo restando il diritto di ICEA ai corrispettivi maturati in base al Tariffario di cui all’Allegato C) vigente al momento di scioglimento del Contratto.
Articolo 13 Ricorso
13.1. L’Operatore ha diritto di proporre ricorso motivato avverso le misure applicate da ICEA nelle forme e nei modi meglio disciplinati nel Regolamento ICEA di cui all’Allegato B), entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della misura da parte di ICEA stessa, la quale, in assenza, si intende accettata e non contestata.
Articolo 14
Condizione e clausola risolutiva espressa
14.1. Fatto salvo ogni altro diritto previsto dalla legge, dal Regolamento ICEA di cui all’Allegato B) e dal presente Contratto:
A) il Contratto sarà risolto di diritto, anche ex art. 1353 c.c., laddove l’Operatore perda i requisiti per esercitare attività commerciali, per aver riportato uno o più dei provvedimenti indicati all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
B) XXXX avrà facoltà di risolvere, anche ex articolo 1456 c.c., il presente Contratto, senza preavviso e senza dover corrispondere alcuna indennità all’Operatore, comunicando allo stesso la volontà di avvalersi della presente clausola mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata, qualora l’Operatore:
B1) sia sottoposto a procedimenti e/o processi e/o provvedimenti penali, anche di natura cautelare e/o riguardanti i propri beni e/o la propria azienda (es. sequestro, confisca, etc.), anche per fatti non attinenti alle attività oggetto di certificazione, ma che siano comunque tali da minare l’affidabilità dello stesso, dei suoi prodotti e/o processi produttivi e/o gestionali, oppure da rendere estremamente gravoso o impossibile per ICEA lo svolgimento dei propri obblighi di controllo o certificazione;
B2) compia atti o fatti, o comunque renda pubblicamente dichiarazioni suscettibili di arrecare danno all’immagine, anche professionale, di ICEA, anche in via indiretta, in virtù del solo rapporto di assoggettamento al suo Sistema di Controllo.
14.2. In caso di risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, resta comunque fermo il diritto di ICEA al pagamento dei corrispettivi maturati fino al momento dello scioglimento del Contratto in conformità al Tariffario di cui all’Allegato C) vigente al momento della risoluzione.
Articolo 15
Divieto di cessione o successione
15.1. L’Operatore non può cedere il presente Contratto né in tutto, né in parte, a titolo oneroso o gratuito, a terzi nemmeno a seguito di cessione d’azienda a qualunque titolo effettuata.
15.2. La morte dell’Operatore persona fisica o la cancellazione dal registro delle imprese dell’Operatore che operi in forma societaria comportano lo scioglimento del presente Contratto, restando espressamente esclusa la automatica trasmissibilità dello stesso agli eredi e/o ai soggetti aventi causa dell’Operatore.
15.3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, resta, comunque, salva l’ipotesi in cui gli eredi o gli aventi causa dell’Operatore, qualora siano intenzionati a proseguire le attività precedentemente svolte dall’Operatore medesimo ed oggetto di certificazione e controllo da parte di ICEA, ne diano comunicazione alla stessa entro 30 giorni dal decesso dell’Operatore persona fisica o dall’avvenuta acquisizione dell’azienda oggetto di certificazione, ed ICEA vi acconsenta, in modo tale da poter garantire, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, la continuità della produzione con il metodo biologico e fatta, comunque, salva la necessità di verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge per operare nel settore del biologico in capo ai nuovi titolari dell’azienda.
Articolo 16 Nullità parziale
16.1. La nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia di una singola clausola del presente Contratto e/o dei suoi allegati non comporta la nullità, l’invalidità e/o l’inefficacia dell’intero Contratto.
Articolo 17 Riservatezza
17.1. Le Parti si obbligano a reciprocamente mantenere la massima riservatezza in relazione a tutte le informazioni ed i dati aziendali delle quali verranno a conoscenza durante ed a causa dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, fatta salva la facoltà di ICEA di comunicare ogni informazione rilevante ai sensi della vigente normativa in materia agli altri Organismi di Controllo, agli Enti di Accreditamento, e/o alle autorità amministrative e/o giudiziarie competenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 31 del Regolamento 834/2007/CE e 92 del Regolamento 889/2008/CE e successive modifiche e/o integrazioni.
17.2. Ai sensi del Reg. 2016/679/CE, l’Operatore acconsente sin d’ora al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nelle modalità meglio indicate nella informativa in calce al presente Contratto, fermo restando che il trattamento dei suoi dati personali è comunque necessario all’esecuzione del presente Contratto, anche ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Reg. 2016/679/CE.
Articolo 18 Comunicazioni
18.1. Tutte le comunicazioni relative al presente Xxxxxxxxx ed alla sua esecuzione dovranno essere indirizzate ai recapiti rispettivamente indicati dalle parti in epigrafe, espressamente concordando le Parti che ogni comunicazione potrà avvenire, ove non diversamente specificato, anche a mezzo e-mail.
18.2. Ogni variazione dei recapiti di cui al precedente comma dovrà essere tempestivamente comunicata dall’Operatore ad ICEA a mezzo posta elettronica certificata.
Articolo 19 Clausola Compromissoria
19.1. Competente a decidere sui ricorsi dell’operatore avverso le misure adottate da ICEA in conformità alla vigente normativa in materia in caso di riscontrate inosservanze, irregolarità e/o infrazioni, è il Comitato Ricorsi, organo collegiale indipendente dalla struttura gerarchica di ICEA, avente sede a Bologna, cui le parti si obbligano a devolvere in via esclusiva ogni controversia relativa alla validità, efficacia ed interpretazione delle stesse.
19.2. Le decisioni del Comitato Ricorsi, in conformità alle previsioni di cui all’Allegato 2, lett. C, comma 7 del
D. Lgs. n. 20 del 23 febbraio 2018, hanno natura e valore di lodo arbitrale ed il procedimento è disciplinato in conformità alle previsioni di cui al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.
Articolo 20 Foro Competente
20.1. Per ogni controversia attinente l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente Contratto diversa da quelle rientranti nelle previsioni di cui al precedente articolo 19 è competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.
Articolo 21 Varie
21.1. Il presente Xxxxxxxxx è stato discusso e negoziato in ogni sua previsione e nova e sostituisce, ad ogni effetto, qualsiasi ulteriore accordo intercorso tra le Parti in relazione all’oggetto dello stesso, che, per l’effetto, deve intendersi privo di ogni efficacia, anche interpretativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
LE PARTI CONTRAENTI
Luogo e data,
Il Presidente ICEA Xxxxxx Campus | Per l’OPERATORE |
Il sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile dichiara di aver letto e di approvare specificatamente le seguenti clausole del presente Contratto per la Certificazione:
3.4., 4.2., 4.9., 6, 8.2., 9.1., 11.4., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8., 12.3., 12.4., 13.1., 14, 15, 19, 20
e del Regolamento ICEA:
5.2. Domanda per la Certificazione (Notifica), 5.3. Contratto per la Certificazione, 6.1. Premessa, 6.2. Riesame della Domanda per la Certificazione, 6.4.2. Decisione di non rilasciare la Certificazione, 6.6.1. Gestione dei risultati delle analisi, 7.1. Classificazione delle Non Conformità, 7.4.1. Recesso volontario, 7.4.2. Liberatorie – Cambio O.d.C., 8.1. Ricorsi.
Data
Firma
Al fine di consentire l’effettuazione da parte di ICEA di eventuali rimborsi che dovessero risultare dovuti all’Operatore, lo stesso indica le seguenti coordinate bancarie relative al conto corrente allo stesso intestato con cui intende operare con ICEA:
Banca: - Filiale:
- codice IBAN:
Informativa sull’utilizzo dei dati personali
ICEA, con sede in Bologna, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x. 00, Codice fiscale e Partita IVA 02107241206, raccoglie e tratta i dati personali ricevuti dagli operatori e/o dai soggetti che intendono assoggettarsi al suo controllo e/o, comunque, interessati ai servizi ICEA (di seguito, anche solo “gli operatori”), nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei Dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ed in conformità al Regolamento UE n. 679/2016.
I “dati personali” trattati consistono in “informazioni personali” fornite direttamente dagli operatori tramite il Contratto di certificazione ed in ragione della sua esecuzione, necessarie per consentire l’esecuzione dello stesso, o anche tramite il sito web xxx.xxxx.xxx, a mezzo posta, e-mail, oralmente o telefonicamente, per ricevere informazioni sui servizi ICEA, e/o materiale promozionale, nonché per partecipare ad attività dalla stessa organizzate. Tali informazioni possono includere, in via esemplificativa, dati indentificativi (quali nominativo e/o denominazione, residenza e/o sede, recapito telefonico, indirizzo e-mail, etc.) e dati riguardanti l’azienda dell’operatore (quale estensione territoriale, prodotti coltivati, realizzati e/o commercializzati, volumi d’affari, etc.). Qualora il conferimento dei dati sia necessario per l’esatto assolvimento degli obblighi contrattuali di ICEA, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di concludere il relativo contratto.
Finalità del trattamento: le “informazioni personali” fornite saranno trattate esclusivamente per finalità funzionali all’adempimento, da parte di ICEA, delle obbligazioni contrattuali assunte mediante il Contratto di certificazione concluso con l’operatore, nonché, comunque, funzionali alle attività svolte da ICEA medesima, quali, fra l’altro, l'invio di materiale informativo e di aggiornamento sui servizi dalla stessa offerti; la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi per migliorare la qualità degli stessi; la profilazione esclusivamente finalizzata all’invio di materiale informativo e pubblicitario selezionato; la trasmissione a banche dati terze ad uso esclusivo degli Enti di Certificazione e Organi Ministeriali. L’invio di materiale informativo e/o promozionale potrà avvenire oltre che con modalità tradizionali (quali posta cartacea e telefonate con operatore), anche con modalità telematiche ed assimilate (quali e-mail, fax, sms, mms).
Modalità di trattamento: in relazione alle suddette finalità, ICEA tratta le informazioni personali ricevute mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione a terzi e diffusione dei dati: fermi gli obblighi di legge e stabiliti dal Contratto di certificazione, le “informazioni personali” trattate potranno essere comunicate in Italia e/o in paesi terzi a uffici finanziari, Istituzioni dell’U.E., Ministeri, amministrazioni statali e/o regionali e/o locali, centri di elaborazione dati, altri enti affini, complementari o sinergici alle attività svolte da ICEA, ad altri organismi di controllo nonché a persone fisiche e/o giuridiche fornitrici di beni e/o servizi di cui ICEA si avvale nell'esecuzione delle obbligazioni inerenti il presente Contratto, ove necessario per le finalità di cui alla presente informativa. I dati non saranno diffusi.
Durata del trattamento: i dati personali ricevuti, in considerazione dei servizi richiesti e forniti, saranno conservati e trattati fino a quando l’interessato non revocherà il consenso o chiederà la cancellazione dei dati che lo riguardano, xxxxx gli obblighi contrattuali e di legge di ICEA di conservazione degli stessi per motivi attinenti allo svolgimento delle proprie attività di O.d.C., e/o per motivi amministrativi, contabili e fiscali.
Titolare del trattamento: ICEA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bologna, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx, n. 15.
Responsabile del trattamento: Presidente del Consiglio di Amministrazione di ICEA, domiciliato per l'incarico presso la sede di ICEA medesima.
Diritti dell’Interessato: in ogni momento l'operatore può esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, così come previsto dalla normativa vigente ed alle condizioni ivi stabilite.
In particolare, l’operatore ha diritto di:
a) richiedere ed ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali medesimi. In particolare, l’operatore ha diritto di conoscere: a) le finalità del trattamento; b) le categorie dei dati personali trattate; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) chiedere ed ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, ovvero la integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c) chiedere ed ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, qualora gli stessi siano stati trattati illecitamente oppure non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, tenuto conto degli obblighi contrattuali e di legge di ICEA di conservazione di tali dati;
d) chiedere ed ottenere la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano laddove ne contesti l'esattezza, per il periodo necessario al titolare di effettuare le relative verifiche o, in caso di illiceità del trattamento, laddove l'operatore si opponga alla cancellazione;
e) chiedere ed ottenere la portabilità dei dati personali che lo riguardano, ossia il diritto di ricevere i suddetti dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
f) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati effettuati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione. Il diritto di opposizione dell’operatore al trattamento dei propri dati personali effettuato attraverso modalità telematiche/automatizzate si estende a quelle tradizionali e viceversa. In ogni caso, l’operatore potrà esercitare anche solo parzialmente tale diritto, potendo opporsi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati o tradizionali;
g) in qualsiasi, momento, revocare il consenso al trattamento dei propri dati per finalità diverse da quelle necessarie all’esecuzione del Contratto di certificazione, prendendo atto che in tal caso non potrà più ricevere i servizi richiesti.
Per esercitare i suddetti diritti e, comunque, per ottenere qualunque informazione in ordine al trattamento dei propri dati personali, gli operatori potranno rivolgersi ad ICEA medesima, anche mediante invio di una e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxx.
Si rammenta, altresì, che l’operatore, laddove ritenga che il trattamento effettuato sui dati che lo riguardino violi la normativa sulla privacy, fatto salvo ogni altro ricorso giurisdizionale o amministrativo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo nel Paese in cui risiede abitualmente, lavora, ovvero nel luogo in cui si è verificata la violazione; per l’Italia il reclamo potrà essere proposta all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Xxxx, 00000, Piazza di Montecitorio n. 121 (xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali dichiara che la struttura, l’organizzazione della stessa e gli strumenti elettronici sono a norma di quanto previsto dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.
Manifestazione del consenso
Letta l’informativa Privacy,
In relazione al trattamento dei miei dati personali, per le finalità ivi indicate
Trattamento | Presto il consenso | Nego il consenso |
L'invio di materiale informativo e di aggiornamento sui servizi dalla stessa offerti | ☐ | ☐ |
Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi per migliorare la qualità degli stessi | ☐ | ☐ |
Profilazione esclusivamente finalizzata all’invio di materiale informativo e pubblicitario selezionato | ☐ | ☐ |
Nel caso di minore di anni 16, è necessario il consenso di un genitore o del tutore legale – In caso di impossibilità fisica, incapacità di intendere e/o volere dell’Interessato il consenso può essere manifestato da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare, prossimo congiunto, convivente o, in assenza dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali (Presidente di ICEA)
Per l’OPERATORE
(Xxxxxx Campus)