LE PARTI CONTRAENTI Clausole campione

LE PARTI CONTRAENTI. Il presente COSACD è stato firmato individualmente dalle seguenti parti: ▪ ABAD – Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio ▪ AVAD – Associazione valmaggese aiuto domiciliare ▪ ACD Mendrisio – Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del mendrisiotto e basso Ceresio ▪ MAGGIO - Associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio Malcantone Vedeggio ▪ Spitex Tre Valli ▪ OCST – Organizzazione cristiano sociale ticinese ▪ SIT – Sindacati indipendenti ticinesi ▪ VPOD – Sindacato svizzero dei servizi pubblici e sociosanitari pranzo fr. 20.00 cena fr. 20.00 pernottamento, colazione fino a fr. 80.00 in casi documentati Indennità spese fuori Cantone: pranzo fr. 30.00 cena fr. 30.00 pernottamento, colazione fino a fr. 150.00 in casi documentati Il dipendente in missione di ufficio autorizzata ha diritto alla seguente rifusione delle spese di viaggio: Indennità spese nel Cantone: L’uso dei mezzi privati è riconosciuto soltanto se autorizzato dalla Direzione. Per i viaggi con mezzi pubblici viene rimborsato l’importo effettivo pagato.
LE PARTI CONTRAENTI. Il CCL dei SACD privati è stato firmato individualmente dalle seguenti parti:
LE PARTI CONTRAENTI. Luogo e data,
LE PARTI CONTRAENTI. Le parti contraenti sono coloro che mediante la stipulazione di un contratto cercano e realizzano la coincidenza delle volontà in ordine al perseguimento di un’operazione patrimoniale, nel rispetto di una funzione economico-sociale, che porti alla realizzazione di interessi evidentemente comuni. Dal punto di vista soggettivo, il contratto calcistico professionistico, o di lavoro sportivo, viene stipulato dalla Società calcistica, parte contrattuale che assumerà la veste del datore di lavoro, e dal calciatore professionista, parte contrattuale che assumerà la veste di lavoratore subordinato. 118 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, op. cit., p. 133 Tuttavia è bene specificare che per calciatori professionisti ci si riferisce agli “atleti” di cui all’art. 2 legge n. 91/1981, il quale, però, elenca anche altre figure professionali che, in quanto sportivi professionisti, rientrano anch’essi nell’ambito di efficacia della legge sul professionismo sportivo. 2.1 I calciatori professionisti e il loro tesseramento 1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all’estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto scadrà al 30 giugno 2018, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E. o che l’abbia acquisita dal 31 gennaio 2018 alla data di pubblicazione del presente provvedimento; 2. uno, senza alcun vincolo di sostituzione di altro calciatore, che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera. I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli rientranti nei casi di cui ai punti 1 (i) e 1 (ii) non potranno tesserarsi per quest’ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex Giovani di Serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2015.
LE PARTI CONTRAENTI. Il Tesoriere Il rappresentante legale dell’Ente