LE PARTI CONTRAENTI Clausole campione

LE PARTI CONTRAENTI. Il CCL dei SACD privati è stato firmato individualmente dalle seguenti parti:
LE PARTI CONTRAENTI. Il presente COSACD è stato firmato individualmente dalle seguenti parti: ▪ ABAD – Associazione bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio ▪ AVAD – Associazione valmaggese aiuto domiciliare ▪ ACD Mendrisio – Associazione per l’assistenza e cura a domicilio del mendrisiotto e basso Ceresio ▪ MAGGIO - Associazione per l'assistenza e la cura a domicilio del comprensorio Malcantone Vedeggio ▪ Spitex Tre Valli ▪ OCST – Organizzazione cristiano sociale ticinese ▪ SIT – Sindacati indipendenti ticinesi ▪ VPOD – Sindacato svizzero dei servizi pubblici e sociosanitari pranzo fr. 20.00 cena fr. 20.00 pernottamento, colazione fino a fr. 80.00 in casi documentati Indennità spese fuori Cantone: pranzo fr. 30.00 cena fr. 30.00 pernottamento, colazione fino a fr. 150.00 in casi documentati Il dipendente in missione di ufficio autorizzata ha diritto alla seguente rifusione delle spese di viaggio: Indennità spese nel Cantone: L’uso dei mezzi privati è riconosciuto soltanto se autorizzato dalla Direzione. Per i viaggi con mezzi pubblici viene rimborsato l’importo effettivo pagato.
LE PARTI CONTRAENTI. Il Tesoriere Il rappresentante legale dell’Ente
LE PARTI CONTRAENTI. Le parti contraenti sono coloro che mediante la stipulazione di un contratto cercano e realizzano la coincidenza delle volontà in ordine al perseguimento di un’operazione patrimoniale, nel rispetto di una funzione economico-sociale, che porti alla realizzazione di interessi evidentemente comuni. Dal punto di vista soggettivo, il contratto calcistico professionistico, o di lavoro sportivo, viene stipulato dalla Società calcistica, parte contrattuale che assumerà la veste del datore di lavoro, e dal calciatore professionista, parte contrattuale che assumerà la veste di lavoratore subordinato. 118 X. XXXXXXXX, op. cit., p. 133 Tuttavia è bene specificare che per calciatori professionisti ci si riferisce agli “atleti” di cui all’art. 2 legge n. 91/1981, il quale, però, elenca anche altre figure professionali che, in quanto sportivi professionisti, rientrano anch’essi nell’ambito di efficacia della legge sul professionismo sportivo. «Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C». Così l’articolo 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. definisce il calciatore professionista distinguendolo, come si è già avuto modo di vedere, dal “non professionista” e dal “giovane”. Per poter instaurare un valido rapporto di lavoro con la società, il calciatore professionista deve possedere alcuni requisiti soggettivi. In primo luogo deve possedere la capacità giuridica a prestare concretamente l’attività lavorativa, la c.d. capacità lavorativa; in secondo luogo deve ottenere dalla F.I.G.C. “il tesseramento” per quella società calcistica professionistica che intende avvalersi delle sue prestazioni agonistiche. Per quanto riguarda il primo requisito il problema che sorge riguarda la determinazione dell’età che il calciatore deve avere affinché acquisti capacità lavorativa, ossia l’età minima che gli consente di stipulare un contratto valido di lavoro calcistico professionistico. Il silenzio a riguardo da parte della legge sul professionismo sportivo, rende di conseguenza applicabile la disciplina dettata in via generale per qualsiasi lavoratore. Il primo riferimento normativo è da rintracciarsi nell’articolo 3 della n. 977/1967, riguardante la tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, il quale riconosce la capacità giuridica lavorativa al minore che ha concluso il periodo d...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.