FORNITURA ANNUALE RICAMBI ORIGINALI O EQUIVALENTI PER AUTOBUS
AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A. GENOVA
FORNITURA ANNUALE RICAMBI ORIGINALI O EQUIVALENTI PER AUTOBUS
CAPITOLATO D’ONERI STANDARD
Ai fini della restituzione del presente documento sottoscritto per accettazione, si evidenzia, di porre particolare attenzione al CAPO 11 CLAUSOLE VESSATORIE.
1
1. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI
6
1.1.4 Contratto o Contratto di appalto 6
1.1.5 Decreto Legislativo 50/2016 6
1.1.6 R.U.P. (responsabile unico procedimento - AMT) 6
1.1.7 R.E.C. (responsabile dell’esecuzione del contratto - AMT) 6
1.1.8 R.G.C. (responsabile generale del contratto - Fornitore) 6
1.1.10 Fabbricante del ricambio 6
1.1.11 Pezzi di ricambio (art.1 – Reg. UE 461/2010) 6
1.1.12 Ricambio originale (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05) 7
1.1.16 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi 8
2. - CAPO - OGGETTO DELLA FORNITURA
9
2.5 Clausola di riserva sulla durata – Proroga tecnica 10
2.6 Opzione di prosecuzione fino ad ulteriori 12 mesi di fornitura 10
3. - CAPO – GESTIONE ORDINI - CONSEGNE - ONERI ACCESSORI
11
3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati 11
3.1.2 Luogo ed orario di consegna 11
3.2.1 Tempi di consegna ricambi ordini urgenti 12
3.2.2 Luogo ed orario di consegna 12
3.3 Consegne di materiali con codice di riferimento variato 12
3.5 Ritiri diretti di materiale 12
3.6.1 Obbligatorietà del documento di trasporto 12
3.6.2 Modalità di compilazione del documento di trasporto 12
3.7 Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche. 13
3.7.1 Quantità fisica in eccesso rispetto a quanto indicato 13
3.7.2 Quantità fisica in difetto rispetto a quanto indicato 13
3.9 Oneri accessori alla consegna 13
3.9.2 Spese di trasporto ordini programmati e urgenti 13
4. CAPO - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE
15
4.1 Responsabile dell’appalto del Fornitore (R.G.C.) 15
4.2.1 Xxxxxxx prezzi informatizzato 15
4.4 Ordini programmati inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione 16
4.5 Conseguenze sull’ordine programmato/posizioni d’ordine programmato per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto 16
4.6 Ordini urgenti inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione 16
4.7 Conseguenze sull’ordine urgente/posizioni d’ordine urgente per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto 16
4.8 Riferimenti AMT per l’invio delle segnalazioni per ritardata consegna 17
4.9 Ordini inevasi per materiali esauriti senza sostituzione 17
4.10 Materiali con codice di riferimento (part number) variato 17
4.11 Clausola di riserva sull’oggetto dell’appalto e non esclusività del rapporto commerciale 17
4.12 Correttezza del rapporto commerciale 17
5. - CAPO –ACCETTAZIONE DI CONFORMITA' E GARANZIE
18
5.1 Documentazione da produrre in fase di esecuzione 18
5.1.1 Variazione del materiale fornito in fase di esecuzione (per tutti i lotti) 18
5.2 Accettazione di conformità 18
5.2.2 Collaudo tecnico documentale 19
5.2.3 Clausola di riserva per accettazione di conformità 19
5.2.4 Sostituzione della fornitura non conforme 19
5.4 Oneri ed obblighi assicurativi 20
6. - CAPO - LIVELLO DI SERVIZIO
21
6.1 Definizione di livello di servizio 21
6.2 Ritardo sul tempo di consegna 21
6.3 Eccedenza di materiale rispetto alla quantità riportata sull’Ordine 21
6.4 Conformità dei materiali 21
6.5 Conformità dei documenti di trasporto 21
6.6 Condizioni degli imballi di consegna 21
6.7 Sostituzione di materiali non conformi 22
6.8 Valutazione complessiva del livello di servizio 22
6.9 Valore del livello di servizio 22
6.10 Variazioni dei range di riferimento del livello di servizio 23
6.11 Livello di servizio non accettabile 23
6.12 Livello di servizio superiore alla media 23
24
7.1 Penale per livello di servizio non accettabile 24
7.2 Penale per ritardata o mancata consegna ordini programmati 24
7.3 Penale per ritardata o mancata consegna ordini urgenti 24
7.4 Penale per non presentazione documentazione prodotto 24
7.5 Penale per variazioni superiori a 5 24
7.6 Penale per non conformità documenti di trasporto 24
7.7 Penale per condizioni degli imballi non conformi 24
7.8 Penale per merce non conforme 24
7.9 Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme 24
7.10 Penale mancata corrispondenza collaudo tecnico 24
7.11 Modalità di applicazione della penale 24
7.12 Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore dell’appalto 25
8. - CAPO - PREZZI E PAGAMENTI
26
8.1.1 Validità dello sconto e/o del prezzo 26
8.2 Fatturazione elettronica 27
8.4 Verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 28
8.5 Interessi per ritardato pagamento 28
8.6 Mancata emissione della nota di credito 28
8.7 Mancata regolarità contributiva INPS e/o INAIL 28
9. CAPO – CAUZIONE DEFINITIVA ALL’APPALTO
29
9.1 Obbligatorietà della garanzia all’appalto 29
9.2 Modalità di costituzione e termine di presentazione della garanzia all’appalto 29
9.3 Importo della garanzia all’appalto. 29
9.4 Dati da riportare sulla fideiussione 29
9.5 Clausole espresse da citare nella fideiussione 29
9.6 Data di scadenza della fideiussione 29
31
10.3 Validità del Contratto 31
10.4 Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro 31
10.5 Recesso dal rapporto contrattuale 31
10.7 Modello di Organizzazione, gestione controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 Codice Etico 31
10.8 Risoluzione del rapporto contrattuale 32
10.9 Addebito di maggiori oneri 33
10.10 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 33
10.12 Foro competente legislazione 33
11. - CAPO - XXXXXXXX XXXXXXXXXX
34
1. CAPO - DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Definizioni
Nel testo del presente Capitolato d'Oneri valgono le seguenti definizioni:
Per Ente Aggiudicatore si intende l'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Genova, con sede in Xxx Xxxxxxxx 0 00000 XXXXXX, n. iscrizione Registro delle Imprese, codice fiscale / partita IVA 03783930104.
Per Fornitore si intende l’operatore economico, il raggruppamento o il consorzio di operatori che è risultato l’aggiudicatario di uno o più lotti della procedura e diviene l’esecutore della relativa fornitura.
Si definisce Legale Rappresentante del Fornitore una qualsiasi persona fisica che ha il potere di rappresentanza del Fornitore medesimo, come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese.
Ai fini della sottoscrizione del presente Capitolato d'Xxxxx, un Procuratore del Fornitore è, a tutti gli effetti, un Legale Rappresentante del medesimo e quindi può sottoscriverlo, per accettazione, a condizione che sussista idonea procura notarile, che gli conferisce i poteri di rappresentanza.
1.1.4 Contratto o Contratto di appalto
Si intende ciascun contratto che AMT stipula con i Soggetti Aggiudicatari (che diventano Fornitori) per l’affidamento di ciascun lotto di ricambi autobus oggetto della presente gara, secondo quanto previsto all’art. 10.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto anche l’Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Fornitore stesso, oltre alla Lettera Xxxxxx, al Capitolato d’Xxxxx, al catalogo e al listino AMT, in quanto il Fornitore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza e li ha accettati senza eccezione alcuna apponendo apposita sottoscrizione.
1.1.5 Decreto Legislativo 50/2016
Il decreto Legislativo 50/2016 (D.lgs. 50/16) è il codice che disciplina l’aggiudicazione dei contratti d’appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere. Nel presente documento e negli atti di gara il D.lgs. 50/16 sarà anche indicato come –codice dei contratti–.
1.1.6 R.U.P. (responsabile unico procedimento - AMT)
Si definisce R.U.P. colui che svolge le funzioni ed i compiti di cui all’art. 31 del D. Lgs 50/2016.
1.1.7 R.E.C. (responsabile dell’esecuzione del contratto - AMT)
Si definisce R.E.C. colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (art. 301 DPR 207/2010).
1.1.8 R.G.C. (responsabile generale del contratto - Fornitore)
Si definisce R.G.C. colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce il referente principale del R.E.C.
Si definisce Casa Produttrice la marca identificativa del ricambio originale.
1.1.10 Fabbricante del ricambio
Per Fabbricante del ricambio si intende colui il quale:
- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo
1.1.11 Pezzi di ricambio (art.1 – Reg. UE 461/2010)
Per” pezzi di ricambio” si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all’utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante.
1.1.12 Ricambio originale (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05)
a) Ricambi originali: le “parti o apparecchiature originali” sono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l’assemblaggio del veicolo in questione.
b) Ricambi originali nella prassi definiti” di primo impianto”: le parti o apparecchiature originali includono le parti o apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscano parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del veicolo (art. 3 par. 26 della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli).
Per ricambi equivalenti agli originali si intendono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l’assemblaggio dei veicoli prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.
L’equivalenza si deve estrinsecare in:
ricambi che ai sensi del Regolamento (CE) n, 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 (par. 24) sono fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti:
• Processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale;
• Stesse caratteristiche geometriche dell’originale;
• Caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d’uso, uguali o superiori a quelle dell’originale;
• materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d’uso, uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.
AMT S.p.A. si riserva di richiedere, prima dell’aggiudicazione definitiva o durante l’esecuzione del contratto, limitatamente ad alcuni campioni del materiale offerto/fornito, la seguente documentazione:
• documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione,
• documentazione relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.
Si precisa che la documentazione tecnica rilasciata dal produttore dovrà riportare le seguenti informazioni:
1. generalità del produttore e luogo di fabbricazione
2. descrizione del prodotto (catalogo e codice del produttore)
3. riferimento specifico al prodotto – rintracciabilità
4. numero di omologazione del prodotto, ove obbligatoria
5. attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto al corrispondente prodotto originale (o di primo impianto) secondo quanto di seguito specificato:
✓ perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato
✓ caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una pari durata in esercizio
Tale attestazione deve essere accompagnata, se richiesto da AMT, dall’impegno da parte del concorrente risultato aggiudicatario a fornire la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti attestanti quanto sopra dichiarato.
Il Fornitore può dimostrare l’equivalenza dei prodotti forniti rispetto al corrispondente originale, anche mediante una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto ai sensi delle norme europee riconosciute (Serie EN 45000). Le prove devono attestare quanto indicato al precedente punto 6.
In caso di violazione del presente comma, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto come indicato all’art. 10.8 del Capitolato d’Oneri.
Vedere definizione all’art. 3.1 del presente Capitolato d’Oneri.
Vedere definizione all’art. 3.2 del presente Capitolato d’Oneri
1.1.16 Offerte contenenti prodotti originari di Paesi Terzi
Come consentito dall'art. 137, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, AMT S.p.A. non ammetterà le offerte in cui la parte dei prodotti originari di “Paesi terzi", ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, superi il cinquanta per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.
Ai fini del citato art. 137 del D.lgs. n. 50/2016, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione Europea ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio previsto dal D.lgs. n. 50/2016.
2. - CAPO - OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1 Oggetto della fornitura
Oggetto del presente Capitolato d’Oneri è la fornitura di ricambi originali o equivalenti dei lotti sotto descritti:
□ | Lotto 1 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Industria Italiana Autobus (IIA) |
□ | Lotto 2 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Irisbus-Iveco Bus |
□ | Lotto 3 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Man |
□ | Lotto 4 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Van Hool |
□ | Lotto 5 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Iveco |
□ | Lotto 6 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Scania |
□ | Lotto 7 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Wabco |
□ | Lotto 8 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Bosch |
□ | Lotto 9 - | fornitura ricambi originali o equivalenti ZF |
□ | Lotto 10 - | fornitura ricambi originali o equivalenti KnorrBremse |
□ | Lotto 11 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Deutz |
□ | Lotto 12 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Mercedes |
□ | Lotto 13 - | fornitura ricambi originali o equivalenti Voith |
I ricambi da fornire sono quelli riportati nel corrispondente listino AMT.
In caso di fornitura di ricambi equivalenti, questi dovranno riportare anche la marcatura/chiara indicazione del Part Number definito dal Costruttore del veicolo.
Di seguito si precisano le regole di composizione dei singoli lotti; l’elenco dettagliato dei part number è contenuto:
1) nei file Excel rappresentativo di circa l’80% del materiale d’acquisto di AMT 🡪catalogo codici AMT
2) nei file formato txt rappresentativo di circa il 20% dei fabbisogni di AMT 🡪 catalogo AMT
2.2 Importo della fornitura
Per ciascun lotto, l'importo della fornitura di cui all'art 2.1 risulta pari al valore di aggiudicazione scaturito dall’esito di gara.
2.3 Opzioni
AMT, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
AMT, qualora sei mesi prima del termine della fornitura il Fornitore, dall’inizio della fornitura sino a quel momento, ha presentato un livello di servizio costantemente “superiore alla media”, si riserva la facoltà di aumentare l’importo totale previsto della fornitura sino ad un massimo del 20%, oltre il quinto d’obbligo di cui sopra, ai sensi dell’art. 6.12 del Capitolato d’Oneri.
2.4 Durata della fornitura
Per ogni lotto, la durata del contratto di fornitura è pari a XX mesi solari a partire dalla data di inizio validità del contratto. (con opzione ai sensi dell’art. 2.6).
Se, alla scadenza del termine di durata, non è stato raggiunto l’importo contrattuale previsto è possibile, previo accordi scritto tra le parti, prolungare la durata del contratto fino al raggiungimento dell’importo contrattuale.
Qualora il contratto dovesse estinguersi per trascorso termine di durata senza aver raggiunto il valore previsto, non saranno riconosciuti compensi di alcun genere per la differenza riscontrata.
2.5 Clausola di riserva sulla durata – Proroga tecnica
AMT, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario; in tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.
2.6 Opzione di prosecuzione fino ad ulteriori 12 mesi di fornitura
AMT si riserva opzione di prosecuzione nell’affidamento sino ad un massimo di dodici mesi alle condizioni contrattuali ed alle condizioni economiche previste al comma 8.1.2 del presente Capitolato d’oneri.
L’opzione sarà fatta valere con l’invio da parte di AMT di una comunicazione formale entro la fine della validità contrattuale.
3. - CAPO – GESTIONE ORDINI - CONSEGNE - ONERI ACCESSORI
Per ciascun lotto, la fornitura avrà luogo a seguito di singoli ordini, che saranno inviati DA AMT di volta in volta, in relazione alle esigenze aziendali per quantità di materiali frazionate.
Gli ordini verranno inviati al RGC, di cui al comma 4.1, a mezzo fax - o - e-mail, al numero fax - o - all’indirizzo e-mail indicato dal Fornitore.
L’avvenuta ricezione degli ordini così inviati, sarà attestata dall’apposito report “message confirmation” del fax o dell’e-mail.
3.1 Ordini programmati
Si considerano ordini programmati quegli ordini che, in base alle caratteristiche del materiale, dovranno coprire futuri fabbisogni di consumo.
AMT provvederà a richiedere i ricambi indicandoli nelle lettere di ordine con il loro (part number) codice del catalogo/listino AMT.
Gli ordini programmati vengono trasmessi mediante fax o e-mail al Fornitore; non è richiesta da AMT
S.p.A. alcuna conferma di ricevimento Ordine.
Per l’evasione di questi ordini, il Fornitore deve organizzare e pianificare i propri acquisti e le proprie scorte.
Inoltre, se la data di consegna dovesse cadere oltre la scadenza del contratto di fornitura, il Fornitore si obbliga in ogni caso a soddisfare, nei limiti dell’importo contrattuale, correttamente tutte le consegne indicate negli ordini emessi.
Il Fornitore deve indicare entro 15 giorni solari consecutivi eventuali periodi di chiusura per ferie o festività e AMT si riserva la facoltà di procedere all’acquisto del materiale presso altra ditta o prorogare i termini di consegna in base alle proprie esigenze.
Non sono ammesse consegne di prodotti non espressamente richiesti mediante ordini d’acquisto scritti; il ripetersi nel tempo di tale situazione comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10.8 del presente Capitolato.
Nota Bene: AMT, nei limiti dell’importo contrattuale, potrà emettere ordini anche nel corso dell’ultimo giorno di validità del contratto; il Fornitore si obbliga alla consegna di quanto ordinato secondo gli oneri ed obblighi contrattuali.
3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati
La consegna dovrà avvenire alla data di consegna riportata sull’Ordine.
Fatti salvi gli orari di consegna previsti, il Fornitore si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali di cui all’art. 2.1 contenuti nel file xlxs entro 5 giorni solari consecutivi che decorrono a partire dalla data di trasmissione a mezzo fax o e-mail della Lettera d’Ordine, e i materiali contenuti nel file txt entro 10 giorni solari consecutivi che decorrono a partire dalla data di trasmissione a mezzo fax o e-mail della Lettera d’Ordine.
I tempi sopra indicati si intendono validi anche per ordinativi emessi nel pomeriggio del venerdì o vigilia dei festivi.
Xxx ritardi di consegna saranno applicate penali come precisato all’art. 7.2.
Su richiesta scritta di AMT, il materiale potrà essere consegnato in anticipo rispetto alla data riportata sull’ordine.
In caso di numero di righe d’ordine consegnate (anche parzialmente) in ritardo verrà applicato quanto indicato all’art. 4.5 del presente documento.
3.1.2 Luogo ed orario di consegna
I materiali dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx AMT presso il seguente sito: Magazzino Centrale AMT, in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (locali ex “XXXX”), 000 - 000, Xxxxxx, xxl seguente orario: ore 8,00-11,30/13,00-15,00 (sabato e festivi esclusi).
Pertanto, il trasporto dei materiali deve intendersi a carico e a totale rischio e pericolo del Fornitore.
3.2 Ordini urgenti
Gli Ordini Urgenti sono relativi a materiali per i quali vi è la richiesta di una pronta disponibilità e/o Consegna
Sull’Ordine è specificata la dicitura URGENTE
Si evidenzia altresì che:
- l’ordine urgente viene trasmesso mediante fax o e-mail al Fornitore; non è richiesta da AMT S.p.A. alcuna conferma di ricevimento Ordine;
- il materiale richiesto viene inviato dal Fornitore ad AMT S.p.A. con documento di trasporto sul quale deve essere indicato il/i numero/i di Ordine di riferimento e la dicitura URGENTE;
- sul collo contenente il materiale il Fornitore provvede ad indicare la dicitura Ordine Urgente
n°
Nota Bene: AMT potrà emettere, nei limiti dell’importo contrattuale, ordini anche nel
corso dell’ultimo giorno di validità del contratto; il Fornitore si obbliga alla consegna di quanto ordinato secondo gli oneri ed obblighi contrattuali.
3.2.1 Tempi di consegna ricambi ordini urgenti
La consegna dovrà avvenire alla data di consegna riportata sull’Ordine.
Fatti salvi gli orari di consegna previsti, il Fornitore si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali di cui all’art. 2.1 contenuti nel file txt richiesti come urgenti entro 3 giorni solari consecutivi che decorrono a partire dalla data di trasmissione a mezzo fax della Lettera d’Ordine.
Sui ritardi di consegna saranno applicate penali come precisato all’art. 7.3
Su richiesta scritta di AMT, il materiale potrà essere consegnato in anticipo rispetto alla data riportata sull’ordine.
In caso di numero di righe d’ordine consegnate (anche parzialmente) in ritardo verrà applicato quanto indicato all’art. 4.7 del presente documento.
3.2.2 Luogo ed orario di consegna
I materiali dovranno essere consegnati xxxxxx xxxxxxxxx AMT presso il seguente sito:
Magazzino Centrale AMT, in Via Xxxxxxx Xxxxxxx (locali ex “CISA”), 000 - 000, Xxxxxx, xxl seguente orario: ore 8,00-11,30/13,00-15,30 (sabato e festivi esclusi).
Pertanto, il trasporto dei materiali deve intendersi a carico e a totale rischio e pericolo del Fornitore.
3.3 Consegne di materiali con codice di riferimento variato
Nel caso di consegna di uno o più materiali che hanno subito variazione del codice di riferimento successivamente all’emissione dell’Ordine, come indicato all’art. 4.10 del Capitolato d’Oneri, sul documento di trasporto devono essere riportati i codici variati affiancati da quelli nuovi.
3.4 Modalità di consegna
Le consegne dovranno essere effettuate secondo quanto stabilito negli Ordini d’Acquisto che AMT invierà al Responsabile dell’Appalto, via fax ed e-mail, al numero od all’indirizzo e-mail indicato dallo stesso Fornitore.
3.5 Ritiri diretti di materiale
Non sono ammessi ritiri diretti da parte di personale dipendente di AMT, se non precedentemente coperti da un Ordine scritto o da specifico accordo preventivamente ed esplicitamente concordato ed approvato dal Settore Xxxxxxxx.
3.6.1 Obbligatorietà del documento di trasporto
Il Fornitore si obbliga ad effettuare le consegne dei materiali con documento di trasporto, anche nel caso di fatturazione immediata.
3.6.2 Modalità di compilazione del documento di trasporto
Il documento di trasporto (D.D.T) o la fattura, in caso di fatturazione immediata, deve riportare, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori informazioni:
• i numeri degli Ordini con cui i materiali sono stati richiesti
• il catalogo del materiale richiesto
• part number identificativo del materiale originale, relativo codice Amt, come da Ordine d’Acquisto e relativa posizione dell’Ordine d’Acquisto
• descrizione breve del materiale
• unità di misura della quantità in consegna
• quantità in consegna.
Per non conformità saranno applicate le penali come precisato all’art. 7.6
3.7 Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche.
3.7.1 Quantità fisica in eccesso rispetto a quanto indicato
In questo caso AMT segnalerà al Fornitore la tipologia e la quantità di materiali inviati in eccesso rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto specificando se intende trattenere o respingere tali quantità.
Il Fornitore, a seconda di quanto richiesto da AMT, si obbliga a provvedere, entro 5 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione a:
a) inviare documento di trasporto integrativo delle quantità inviate in eccesso, se trattenute da AMT;
b) inviare documento di trasporto integrativo e ritirare le quantità in eccesso, se respinte da AMT. Tutte le segnalazioni relative al presente comma saranno trasmesse via fax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell’Appalto del Fornitore, e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emesso in automatico dal fax o dal server di posta elettronica.
In caso di violazione del presente comma, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto come indicato all’art. 10.8 del Capitolato d’Oneri.
3.7.2 Quantità fisica in difetto rispetto a quanto indicato
In questo caso AMT segnalerà la tipologia e la quantità dei materiali inviati in difetto rispetto a quanto indicato sul documento di trasporto.
Il Fornitore, si obbliga a provvedere, entro 5 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione ad emettere nota di credito a favore di AMT per un valore pari a quello dei materiali mancanti.
Tutte le segnalazioni relative al presente comma saranno trasmesse via fax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell’appalto, e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emessa in automatico dal fax o dal server di posta elettronica.
3.8 Modalità di imballo
L’imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto.
In particolare, i materiali dovranno risultare all’interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali. Ciascuna confezione dovrà essere individuata da opportuna etichettatura con l’indicazione esplicita del part number indicato sull’ordine.
AMT si riserva, nel periodo di validità del contratto, di richiedere che l’etichetta riporti le informazioni sia in formato carattere sia in formato codice a barre.
In caso di imballi contenenti diverse tipologie di materiali, la composizione degli imballi e la disposizione dei materiali contenuti devono essere atti ad agevolare il trasporto e la movimentazione senza danni come pure l'inventario del contenuto.
Per ciascun collo il cui peso complessivo supera i 30 kg di peso, il Fornitore si impegna ad effettuarne la consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.
In caso di fornitura di cristalli, parabrezza e lunotti gli imballi dovranno essere effettuati singolarmente in scatole di cartone su pallet.
Per non conformità saranno applicate le penali come precisato all’art. 7.7
3.9 Oneri accessori alla consegna
Il prezzo dei materiali è sempre comprensivo delle spese di imballaggio, che pertanto devono essere comprese per ciascun materiale nell’offerta proposta dal Fornitore e quindi si intendono incluse nell’Ordine.
3.9.2 Spese di trasporto ordini programmati e urgenti
Il prezzo dei materiali è sempre comprensivo delle spese di trasporto dal sito di spedizione del
Fornitore al luogo di consegna di cui al comma 3.1.2 e 3.2.2, che pertanto devono essere comprese nella offerta proposta dal Fornitore e quindi si intendono incluse nell’Ordine.
Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti ecc., legati al trasferimento e trasporto del materiale dal Fornitore ad AMT, devono essere compresi nella offerta proposta dal Fornitore e quindi sono a carico dello stesso.
Pertanto il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, sostituire e/o reintegrare il materiale deteriorato e/o mancante e/o smarrito.
4. CAPO - OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE
4.1 Responsabile dell’appalto del Fornitore (R.G.C.)
Il Fornitore si obbliga a fornire ad AMT il nominativo di un proprio incaricato che dovrà costituire il referente per ogni aspetto (commerciale, tecnico, logistico ecc) legato alla fornitura; il R.G.C. deve essere dotato delle caratteristiche di competenza, operatività, responsabilità e autonomia decisionale necessarie a semplificare i rapporti tra AMT ed il Fornitore agevolando la soluzione delle eventuali problematiche
Il nominativo (e relativi recapiti) dovrà essere indicato dal Fornitore mediante la compilazione dell’Allegato I incluso al presente Capitolato d’Oneri.
4.2 Listini e cataloghi
4.2.1 Xxxxxxx prezzi informatizzato
AMT fornisce per ogni catalogo il file txt denominato CATALOGO …. AMT ed il file xlsx denominato CODICI ….. AMT.
I prezzi indicati nei listini prezzi sono da ritenersi fissi per l’intera validità del contratto.
In caso di forniture superiori all’annualità, AMT procederà ad un aggiornamento del proprio listino.
Il Fornitore si impegna a fornire ad AMT esaurienti informazioni su part number oggetto di modifiche (riferimenti esauriti, riferimenti sostituiti, sostituzioni multiple, ecc) operate dal costruttore. AMT provvederà ad aggiornare il proprio catalogo nei seguenti casi:
Variazione listino del Costruttore | Variazione listino AMT |
Part Number invariato, variazione di prezzo | Nessuna variazione |
Part Number soggetto a sostituzione singola con sostituente già nel listino AMT | aggiornamento anagrafico con acquisto dei nuovi PN già nel listino AMT |
Part Number soggetto a sostituzione singola senza sostituente nel listino AMT | Inserimento nel listino AMT del nuovo Part Number, acquisto con il prezzo del Part Number sostituito |
Part Number con sostituzione multipla, con sostituenti già nel listino AMT | aggiornamento anagrafico con acquisto dei nuovi PN già nel listino AMT |
Part Number con sostituzione multipla, senza sostituenti nel listino AMT | Inserimento nel listino AMT dei nuovi Part Number con i prezzi comunicati dal Fornitore. La somma dei prezzi dei nuovi part number deve risultare non superiore al prezzo AMT del part number oggetto di sostituzione multipla |
Part Number esaurito | Il fornitore su richiesta di AMT dovrà comunicare il Part Number del produttore del ricambio o nell’eventualità documentazione tecnica per l’invio a riparazione o produzione del particolare non fornito. |
4.3 Eccedenze
Il Fornitore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini, seguendo l'eventuale frazionamento richiesto in differenti consegne.
AMT segnalerà al Fornitore la tipologia e la quantità dei materiali consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto.
Il Fornitore si obbliga, entro 5 giorni solari consecutivi a ritirare le eccedenze segnalate e ad emettere relativa nota di credito, se necessaria.
Ogni eccedenza, rispetto alla quantità fissata, dovrà essere ritirata presso il luogo di consegna entro 5 giorni solari consecutivi a decorrere dal momento in cui il Fornitore riceverà avviso relativo alla maggior quantità di merce consegnata. In deroga agli artt. 1177, 1768 e 1770 del Codice Civile, AMT è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possono subire i materiali inviati in eccesso.
In caso di mancato rispetto di detto obbligo di ritiro, AMT si riserva la facoltà di trattenere le eccedenze, fatta salva la facoltà per AMT di chiedere il risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni di cui al presente articolo.
Tutte le segnalazioni di AMT relative al presente articolo saranno trasmesse via fax al R.G.C., di cui all’art. 4.1 e, ai fini del calcolo dei giorni, farà fede la data di trasmissione risultante dal rapporto di
trasmissione emesso in automatico dal fax.
4.4 Ordini programmati inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione
Un Ordine si considera evaso quando le quantità ordinate sono state consegnate nei termini indicati sugli Ordini medesimi.
Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato a evadere in tutto o in parte i materiali ordinati, il Fornitore medesimo si impegna a darne tempestiva e formale comunicazione ad AMT entro il limite di 2 giorni solari consecutivi e ad indicare la nuova data di evasione completa dell’Ordine che non dovrà superare i XX giorni solari consecutivi dalla data di consegna dell’ordine ricevuto.
Tale comunicazione avrà effetto sull’entità delle penali di cui all’art. 7.2
Qualora la nuova data di consegna indicata per i materiali contenuti nel file xlxs superi di X gg solari consecutivi la data di consegna indicata sull’ordine e per i materiali contenuti nel file txt superi di X gg solari consecutivi la data di consegna indicata sull’ordine AMT si riserva di applicare quanto indicato all’art 4.5
4.5 Conseguenze sull’ordine programmato/posizioni d’ordine programmato per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto
Decorsi XX giorni di cui sopra (5/10+xx) AMT si riserva di annullare l’ordine e/o le singole posizioni d’ordine e quindi risolvere di diritto l’ordine e/o le singole posizioni d’ordine stesse, ai sensi dell’art.
10.8 del Capitolato d’Oneri, provvedere all’acquisto presso altra ditta ed altresì, altre a ciò, eventualmente addebitare al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall’acquisto da terzi, oltre alle penali di cui all’art. 7.2
Tutte le segnalazioni relative alla chiusura dell’ordine e/o singole posizioni saranno trasmesse mediante messaggio di posta elettronica al Responsabile dell’appalto. L’ordine e/o le singole posizioni dell’ordine sono quindi da ritenersi chiuse e il materiale non sarà accettato e farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emessa in automatico dal server di posta elettronica.
4.6 Ordini urgenti inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione
Un Ordine si considera evaso quando le quantità ordinate sono state consegnate nei termini indicati sugli Ordini medesimi.
Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato a evadere in tutto o in parte i materiali ordinati, il Fornitore medesimo si impegna a darne tempestiva e formale comunicazione ad AMT entro il limite di 1 giorno solare consecutivo e ad indicare la nuova data di evasione completa dell’Ordine che non dovrà superare i xx giorni solari consecutivi dalla data di consegna dell’ordine ricevuto.
4.7 Conseguenze sull’ordine urgente/posizioni d’ordine urgente per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto
Decorsi XX giorni di cui sopra (3+1) AMT si riserva di annullare l’ordine e/o le singole posizioni d’ordine e quindi risolvere di diritto l’ordine e/o le singole posizioni d’ordine stesse, ai sensi dell’art.
10.8 del Capitolato d’Oneri, provvedere all’acquisto presso altra ditta ed altresì, altre a ciò, eventualmente addebitare al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall’acquisto da terzi, oltre alle penali di cui all’art. 7.3
Le penali saranno sempre applicate in caso di consegna effettuata in ritardo o mancata consegna.
Tutte le segnalazioni relative alla chiusura dell’ordine e/o singole posizioni saranno trasmesse mediante messaggio di posta elettronica al Responsabile dell’appalto. L’ordine e/o le singole posizioni dell’ordine sono quindi da ritenersi chiuse e il materiale non sarà accettato e farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emessa in automatico dal server di posta elettronica.
4.8 Riferimenti AMT per l’invio delle segnalazioni per ritardata consegna
Le segnalazioni di cui all’art. 4.4 e 4.6 dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica AMT:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
- xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
4.9 Ordini inevasi per materiali esauriti senza sostituzione
In caso di esaurimento di materiali senza sostituzione il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione e attivare la propria struttura organizzativa al fine di fornire ad AMT materiali alternativi fermo restando quanto indicato agli art. 4.4. e 4.6.
4.10 Materiali con codice di riferimento (part number) variato
Nel caso di variazione dei codici di riferimento (part number) dei materiali, il Fornitore dovrà darne tempestiva e formale comunicazione ad AMT secondo le seguenti modalità:
a) in concomitanza di ogni variazione del riferimento di uno o più codici il Fornitore dovrà segnalare ad AMT agli indirizzi di cui sopra le variazioni avvenute e, in caso di materiale contenuto nel file xlxs AMT a produrre quanto indicato all’art. 5.1 e attendere riscontro da parte di AMT per la fornitura;
b) in caso di pubblicazione (sia occasionale sia periodica) di catalogo della Casa Produttrice con le variazioni di codice intervenute, il Fornitore invierà ad AMT una copia originale del catalogo stesso.
4.11 Clausola di riserva sull’oggetto dell’appalto e non esclusività del rapporto commerciale
La presentazione dell’offerta non vincola in alcun modo AMT.
In particolare, si precisa che, fermo il rispetto della quantità/valore di ciascun contratto e le relative varianti, ciascun contratto d’appalto conseguente alla presente procedura non conferisce al fornitore alcun diritto di esclusività delle forniture ad AMT dei ricambi oggetto del contratto medesimo.
Pertanto oltre agli ordinativi effettuati nell’abito contrattuale, AMT si riserva di effettuare acquisti degli stessi materiali attraverso separate e specifiche procedure di acquisto.
4.12 Correttezza del rapporto commerciale
Il Fornitore si obbliga al mantenimento di una condotta commerciale corretta nei confronti di AMT.
In particolare, per ciascun lotto, l’eventuale rapporto esistente tra il costruttore e il rivenditore (Fornitore) dovrà essere impostato in maniera tale da:
- non dare luogo nei confronti di AMT a restrizioni della concorrenza;
- non dare luogo all’applicazione di condizioni di mercato (nello specifico settore) vessatorie e/o incoerenti con la generale realtà del mercato medesimo;
- non dare luogo all’applicazione di condizioni commerciali immotivatamente onerose nei confronti di AMT.
In particolare il Fornitore si obbliga ad estendere ad AMT ogni iniziativa commerciale promossa dalla Casa Madre dei ricambi, che risulti migliorativa rispetto alle condizioni d'acquisto in vigore con AMT
Il Fornitore sottoporrà tempestivamente per iscritto ad AMT le condizioni di acquisto migliorative ed i relativi termini che AMT stessa potrà applicare, salvo sua rinuncia, sui nuovi ordini.
Qualora AMT certifichi la presenza di elementi riconducibili all’esistenza di situazioni contrarie ai termini di condotta sopra indicati, si riserva di mettere in atto una o più delle azioni di seguito indicate:
- darne formale e circostanziata segnalazione all’Autorità Antitrust;
- darne formale e circostanziata segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- risolvere di diritto il contratto con le conseguenze di cui all’art. 10.8;
- rimane riservata ogni azione a tutela del proprio interesse.
5. - CAPO –ACCETTAZIONE DI CONFORMITA' E GARANZIE
5.1 Documentazione da produrre in fase di esecuzione
la stazione appaltante si riserva di chiedere in fase di esecuzione del contratto la seguente documentazione:
✓ per i ricambi originali
• cosi come definiti all’art 1.1.12 a):
l’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli
• cosi come definiti all’art 1.1.12 b) - di primo impianto-
idonea certificazione del fabbricante che dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo.
Si chiederà documentazione atta a comprovare che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del fabbricante summenzionato (ddt, fatture, ecc…)
✓ per i ricambi di qualità equivalente, così come definiti all’art. 1.1.13 tutta la documentazione elencata dettagliatamente all’art. stesso.
In caso di mancanza della documentazione di cui sopra, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, come indicato all’art. 10.8 del Capitolato d’Oneri, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 7.4
5.1.1 Variazione del materiale fornito in fase di esecuzione (per tutti i lotti)
In caso di mancata presentazione AMT si riserva di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., come indicato anche all’art. 10.8 del presente Capitolato, fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 7.4
In caso di variazioni superiori si applicheranno le penali di cui all’art. 7.5.
5.2 Accettazione di conformità
Un materiale si definisce conforme quando:
a) il codice di riferimento del materiale fornito corrisponde a quello indicato nell’Ordine o, in caso di codice di riferimento variato, lo stesso corrisponde a quello comunicato ad AMT e indicato sul documento di trasporto;
b) il materiale non presenta alcun tipo di difetto.
La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest’ultima subordinata al collaudo effettuato da AMT per l’accertamento della conformità della merce. Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l’identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione. Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.
Sulla merce non conforme saranno applicate penali come precisato all’art 7.8
In fase di esecuzione AMT potrà effettuare entro 5 giorni solari consecutivi dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Xxxxxxx rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi di imballaggi, quelli per i quali non sia garantita l’identificazione ai sensi dell’art 5.2 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelle originali.
5.2.2 Collaudo tecnico documentale
In fase di esecuzione, indipendentemente dall’esito positivo del collaudo visivo e fatta salva la documentazione prodotta di cui al punto 5.1 AMT si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di consegna del materiale.
AMT potrà richiedere su base campionaria:
- la documentazione da cui si evincono i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:
1. le caratteristiche geometriche del ricambio (che devono essere uguali all’originale);
2. caratteristiche prestazionali funzionali alle destinazioni d’uso, uguali o superiori a quelle dell’originale;
3. materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d’uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi del ricambio
Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.
AMT si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccaniche, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all’ordinato.
AMT si riserva di indicare centri/laboratori/istituti a cui affidare il collaudo tecnico. In ogni caso sarà data comunicazione al fornitore della data e del luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.
Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle dichiarazioni di cui sopra le spese sostenute per l’effettuazione delle prove, salvo l’applicazione di quanto indicato all’art. 7.10 (penale), oltre al risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del fornitore.
In tal caso AMT si riserva di risolvere il contratto provvedendo all’escussione della cauzione definitiva come indicato anche all’art. 10.8 del presente Capitolato.
5.2.3 Clausola di riserva per accettazione di conformità
Fatto salvo quanto previsto all’art. 5.3 e a quanto sopra, AMT ha tempo 5 giorni solari consecutivi per comunicare formalmente che uno o più materiali inviati non sono conformi e di conseguenza respinti. Tale comunicazione verrà trasmessa via fax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell’Appalto, ed ai fini del calcolo dei giorni farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emesso in automatico dal fax o dal server di posta elettronica.
5.2.4 Sostituzione della fornitura non conforme
Il Fornitore entro 5 giorni solari consecutivi, a partire dalla data di comunicazione di cui al comma 5.2.3, è obbligato a provvedere alla sostituzione del materiale non conforme senza riserva alcuna.
Qualora il ritardo nel provvedere dovesse protrarsi oltre al termine di 15 giorni sopra indicato, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto, come indicato anche all’art. 10.8 del presente Capitolato.
In caso di mancata/ritardato ritiro/sostituzione del materiale non conforme, sarà applicata la penale di cui all’art. 7.9 del presente Capitolato d’Oneri.
Se il difetto fosse di tipo ripetitivo (dal secondo guasto dello stesso tipo) verrà disposta un’analisi in contraddittorio con il fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, AMT si riserva a suo insindacabile giudizio di provvedere all’acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall’acquisto da terzi oltre all’applicazione delle penali di cui al punto 7.9. Altresì AMT si riserva di bloccare l’acquisto di detto particolare presso il fornitore riscontrato e verificato inadempiente rispetto a quanto dichiarato in conformità al punto 5.1
Il Fornitore garantisce i ricambi forniti da qualsiasi difetto e/o vizio e/o inconveniente e/o malfunzionamento per un periodo di 24 mesi dalla data di ogni singola consegna (ovvero dalla data di ogni accettazione come previsto dall’art. 5.2. del presente Capitolato).
Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti – vizi – malfunzionamenti – inconvenienti manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei ricambi forniti.
Il termine di comunicazione della presenza di eventuali difetti come sopra indicati con l’invito ad
eliminarli è stabilito in 5 giorni dalla scoperta.
Tale comunicazione verrà trasmessa via fax o mediante messaggio posta elettronica al Responsabile dell’Appalto, ed ai fini del calcolo dei giorni farà fede la data di trasmissione risultante dal "MESSAGE CONFIRMATION" emesso in automatico dal fax o dal server di posta elettronica.
Il Fornitore è tenuto entro 5 giorni di calendario da tale data a provvedere alla eliminazione dei vizi o, se ciò non fosse sufficiente, alla sostituzione del materiale con altro nuovo.
Qualora il ritardo nel provvedere dovesse protrarsi rispetto al termine di 15 giorni sopra indicato, AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. come indicato anche all’art. 10.8 del presente Capitolato.
In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt. 102 e successivi D.lgs. n. 206/2005.
5.4 Oneri ed obblighi assicurativi
Il Fornitore dovrà provvedere, a sua integrale cura e responsabilità, tramite un Istituto di assicurazione debitamente abilitato, alla copertura di tutti i rischi assicurativi RCO – RCT (comprendendo nei “terzi” i passeggeri del trasporto pubblico gestito ad AMT e i dipendenti, i veicoli ed i beni di AMT), stipulando una polizza con massimale e durata adeguati.
In particolare, il Fornitore dovrà provvedere in autonomia secondo le modalità sopra indicate, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all’appalto.
AMT è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla fornitura ricevuta di parti di ricambio che presentino vizi e che in luogo di utilizzo diano luogo a danni/sinistri.
AMT è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla non ottemperanza da parte del Fornitore all’obbligo di stipula della copertura assicurativa oggetto del presente articolo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative sopra citate.
6. - CAPO - LIVELLO DI SERVIZIO
6.1 Definizione di livello di servizio
Per livello di servizio si intende il livello qualitativo del servizio fornito dal Fornitore. Tale livello di servizio è valutato da AMT su determinati aspetti logistici ed organizzativi connessi con la fornitura.
Per ciascun parametro, attraverso un metodo di calcolo stabilito da AMT, viene elaborato un punteggio che dà la misura dello spostamento del servizio fornito rispetto ai valori ideali. Questo valore è, quindi, da intendersi come misura del disservizio generato nell’intervallo di tempo preso in esame.
In particolare questo si concretizza nei parametri indicati nei successivi articoli.
6.2 Ritardo sul tempo di consegna
Il rispetto dei tempi di consegna riportati sugli Ordini è considerato un aspetto di primaria importanza. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:
P1 = ( ∑GG.rit. / ∑R.ord. )
Per ogni ordine di materiale si considerano le (posizioni) righe di consegna del materiale con ritardo o non consegnato e si quantifica il numero dei giorni di ritardo per ogni riga d’ordine.
∑GG.rit: numero complessivo giorni di ritardo dovuti alle varie righe d’ordine in ritardo o non consegnate nel periodo considerato:
∑R.ord: numero complessivo di righe d’ordine nel periodo considerato
6.3 Eccedenza di materiale rispetto alla quantità riportata sull’Ordine
Per eccedenza si intendono le consegne di materiale in quantità superiori rispetto alla quantità ordinata. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:
P2 = ( ∑R.ecc. / ∑R.cons. ) * 100
Per ogni consegna si considerano le righe di materiale con eccedenza.
∑R.ecc: numero complessivo delle righe di consegna con eccedenza di materiale nel periodo considerato
∑R.cons numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato
6.4 Conformità dei materiali
Con tale parametro si intende la consegna di materiali conformi ai sensi dell’art. 5.2. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:
P3 = ( ∑R.no-con. / ∑R.cons. ) * 100
Per ogni consegna si considerano le righe di consegna che presentano materiale non conforme.
∑R.no-con : numero il complessivo delle righe di consegna di materiale non conforme nel periodo considerato
∑R.cons : numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato
6.5 Conformità dei documenti di trasporto
Con tale parametro si intende misurare la conformità dei documenti di trasporto a quanto indicato al comma 3.6.2. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:
P4 = ( ∑R.ddt.no-ok / ∑R.cons. )
Per ogni consegna con un documento di trasporto non conforme un operatore di AMT registra l’evento indicando il numero di righe di consegna presenti nel documento di consegna non conforme
∑R.ddt.no-ok: numero complessivo delle righe di consegna presenti sul ddt non conforme
∑R.cons numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato
6.6 Condizioni degli imballi di consegna
Con tale parametro si intende misurare la completezza delle informazioni riportate sull’etichetta applicata alle confezioni del materiale nonché le condizioni degli imballi con i quali il materiale viene consegnato ad AMT.
Nel casi di mancanza di particolari specifiche relative agli imballi espressamente presenti sulle lettere d’Ordine, si intende che gli imballi debbano avere adeguate capacità di: sicurezza, robustezza e
pulizia (esterna ed interna), riportino informazioni esaurienti commisurate al contenuto interno, presentino una disposizione interna del materiale razionale ed ordinata.
Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:
P5 = ( ∑R.imb.no-ok / ∑R.cons. ) * 100
Per ogni consegna con un imballo ritenuto non conforme un operatore di AMT registra l’evento indicando il numero di righe di consegna presenti nel documento di consegna non conforme relativo all’imballo
∑R.imb.no-ok: numero complessivo delle righe consegna presenti sul ddt relativo all’imballo non conforme:
∑R.cons numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato
6.7 Sostituzione di materiali non conformi
Con tale parametro si intende monitorare la sostituzione di materiali non conformi che deve avvenire ai sensi del comma 5.2.4, entro 5 giorni solari consecutivi dal ricevimento del messaggio telefax da parte di AMT. Il livello di servizio viene misurato secondo il seguente algoritmo:
P6 = ( ∑Rit.manc. / ∑R.cons. ) * 100
Per ogni sostituzione di materiale non eseguita secondo i termini previsti, l’evento viene registrato.
∑Rit.manc. numero complessivo degli eventi di mancata sostituzione non conforme, nel periodo considerato
∑R.cons: numero complessivo di righe di consegna nel periodo considerato
6.8 Valutazione complessiva del livello di servizio
Dall’insieme dei parametri indicati al presente Capo viene elaborata una valutazione complessiva del livello di servizio del Fornitore.
Tale valutazione complessiva viene elaborata periodicamente, con cadenza bimestrale. La valutazione complessiva viene elaborata secondo la seguente formula:
Valut. Totale = (Punti P1 * Peso % P1) + (Punti P2 * Peso % P2) + ... + (Punti P7 * Peso % P7)
Ove:
P1 | Punti Ritardo mancata consegna | Peso % 35 | % |
P2 | Punti Eccedenza consegna | Peso % 5 | % |
P3 | Punti Merce non conforme | Peso % 20 | % |
P4 | Punti Doc. Non conforme | Peso % 10 | % |
P5 | Punti Imballo non conforme | Peso % 5 | % |
P6 | Punti Materiale non ritir. | Peso % 5 | % |
P7 | Punti Valutazione complessiva precedente | Peso % 20 | % |
Si intende che, qualora il Fornitore abbia più contratti attivi con AMT, la valutazione di ogni singolo parametro (e di conseguenza anche la valutazione complessiva) si terrà conto del livello di servizio complessivamente erogato.
6.9 Valore del livello di servizio
Come già illustrato all’art 6.1, la valutazione complessiva del livello di servizio del Fornitore è la misura del disservizio rilevato nel bimestre precedente.
Il livello di servizio si ritiene superiore alla media se rientrante nei valori indicati nella seguente tabella
N° complessivo di ordini emessi al Fornitore nel periodo considerato | Range punteggio di valutazione complessiva rilevato |
25 = < N° ord | 1 - 5 |
15 = < N° ord < 25 | 1 - 4 |
N° ord < 15 | 1 - 2 |
Il livello di servizio si ritiene accettabile nella media se rientrante nei valori indicati nella seguente tabella
N° complessivo di ordini emessi al Fornitore nel periodo considerato | Range punteggio di valutazione complessiva rilevato |
25 = < N° ord | 6 - 10 |
15 = < N° ord < 25 | 5 - 9 |
N° ord < 15 | 3 - 7 |
Il livello di servizio si ritiene non accettabile se rientrante nei valori indicati nella seguente tabella
N° complessivo di ordini emessi al Fornitore nel periodo considerato | Punteggio di valutazione complessiva rilevato |
25 = < N° ord | >= 11 |
15 = < N° ord < 25 | >= 10 |
N° ord < 15 | >= 8 |
6.10 Variazioni dei range di riferimento del livello di servizio
I range di riferimento sopra riportati fanno riferimento ai valori medi riscontrati da AMT.
A seguito di variazioni dei valori medi globali, AMT si riserva di variare tali range e comunicarli formalmente al Fornitore.
6.11 Livello di servizio non accettabile
Nel caso in cui il Fornitore durante il periodo previsto dalla fornitura, presenti (anche occasionalmente) un livello di servizio che, per il corrispondente numero di ordini a lui emessi, sia “non accettabile”, AMT si riserva di:
a) applicare una penale secondo quanto indicato all’art. 7.1 del Capitolato d’Xxxxx;
b) sospendere l’emissione degli ordini d’acquisto su tutti i contratti attivi per un periodo a discrezione di AMT e comunque non inferiore ai 30 giorni solari;
c) ridurre l’importo previsto della fornitura sino ad un massimo del 20%;
d) risolvere il contratto di diritto ai sensi del 1456 c.c. con le conseguenze del caso come indicato all’art. 10.8 del Capitolato d’Xxxxx;
e) escutere la cauzione definitiva di cui al Capo 9 del Capitolato d’Xxxxx.
6.12 Livello di servizio superiore alla media
Se, sei mesi prima del termine della fornitura, il Fornitore, dall’inizio della fornitura sino a quel momento, ha presentato un livello di servizio costantemente “superiore alla media”, AMT si riserva la facoltà di aumentare l’importo totale previsto della fornitura sino ad un massimo del 20%, oltre il quinto d’obbligo previsto dal codice dei contratti.
A fronte di tale diritto di opzione, il Fornitore si impegna ad accettare tutte le variazioni conseguenti a questa nuova situazione contrattuale.
7. - CAPO – PENALI
In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le seguenti penali:
7.1 Penale per livello di servizio non accettabile
Nel caso in cui la valutazione complessiva del Livello di servizio del Fornitore sia ritenuta non accettabile, secondo quanto previsto nella relativa tabella di cui all’art. 6.9 AMT si riserva di applicare una penale di EURO 200,00.
AMT, a fronte degli ordini emessi, effettuerà 3 volte all’anno (indicativamente nei mesi di febbraio, giugno, ottobre) controlli sugli stessi e in caso di inadempienze applicherà quando indicato sotto:
7.2 Penale per ritardata o mancata consegna ordini programmati
Per ogni consegna in ritardo rispetto alla data indicata sulla relativa posizione d’Ordine, o consegna non effettuata nell’arco dei XX gg sarà applicata una penale
• pari allo 0,50% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%, qualora il ritardo nella consegna risulti segnalato ad AMT entro 3 giorni solari dalla data dell’ordine
• pari allo 1,00% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo, sino ad un massimo del 30%, qualora il ritardo nella consegna non risulti segnalato ad AMT entro 3 giorni solari dalla data dell’ordine
7.3 Penale per ritardata o mancata consegna ordini urgenti
7.4 Penale per non presentazione documentazione prodotto
Per inadempienze a quanto previsto dall’art. 5.1 applicata una penale di EURO 1.000,00.
7.5 Penale per variazioni superiori a 5
Per inadempienze a quanto previsto al punto 5.1.2 sarà applicata una penale di EURO 150,00.
7.6 Penale per non conformità documenti di trasporto
Per inadempienze a quanto previsto dall’art. 3.6, sarà applicata una penale di EURO 200,00.
7.7 Penale per condizioni degli imballi non conformi
Per inadempienze a quanto previsto dall’art. 3.8 sarà applicata una penale di EURO 50,00.
7.8 Penale per merce non conforme
Per ciascuna consegna di materiale non conforme, di cui all’art. 5.1, sarà applicata una penale di
EURO 100,00.
7.9 Penale per ritardato ritiro/sostituzione merce non conforme
Per ogni mancato ritiro/sostituzione materiale non conforme o per ritiri/sostituzioni di materiale non conforme avvenuti oltre 5 giorni solari consecutivi, di cui al comma 5.2.4, sarà applicata penale di EURO 100,00.
7.10 Penale mancata corrispondenza collaudo tecnico
Per inadempienze a quanto previsto al comma 5.2.2 sarà applicata una penale di EURO 2.000,00.
7.11 Modalità di applicazione della penale
L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da AMT verranno effettuati, a seconda dei casi mediante:
a) escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’appalto pari all'ammontare delle somme dovute, che dovrà essere reintegrata nel suo valore;
b) emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti di cui all’art. 8.3 trattenuta che il Fornitore autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato d’Xxxxx.
7.12 Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore dell’appalto
Qualora la somma delle penali complessivamente applicate su tutto l’appalto raggiunga il 10% del valore del Contratto; AMT si riserva di risolvere di Diritto il Contratto come indicato all’art. 10.8 incamerando la Fidejussione di cui al Capo 9 e di richiedere risarcimento per tutti i danni derivanti, nonché per i maggiori oneri conseguenti all’approvvigionamento dei Servizi da altro Soggetto.
8. - CAPO - PREZZI E PAGAMENTI
8.1 Prezzi
Per ciascun lotto i prezzi di riferimento sono quelli risultanti dall’applicazione degli sconti globali risultanti dall’offerta presentata dal Fornitore con il MODULO OFFERTA, sui Listini Prezzi AMT definiti da AMT e forniti in formato elettronico ed Excel in sede di gara.
I prezzi definiti nel listino AMT si intendono omnicomprensivi (spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.).
8.1.1 Validità dello sconto e/o del prezzo
Gli sconti o i prezzi risultanti dall'offerta presentata dal Fornitore rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto per qualsiasi quantitativo anche minimo.
Solo in caso di esercizio dell’opzione (+ 12 mesi) e in caso di variazione positiva dell’indice annuale ISTAT - Xxxxxx al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) – indice generale AMT effettuerà l’aggiornamento del listino utilizzando il valore della variazione percentuale dell'anno in corso rispetto all'anno precedente riservandosi altresì di effettuare con il fornitore una verifica congiunta sui consumi reali/effettivi dei materiali a codice.
Esempio:
I nuovi prezzi dei singoli particolari (IVA esclusa) si ricaveranno come risultato dell’applicazione della seguente formula:
[Costo unitario in vigore (IVA esclusa)] + [Costo unitario in vigore (IVA esclusa)] X [variazione indice gen. FOI].
Il nuovo costo del materiale entrerà in vigore alla data di esercizio della proroga e varrà per i dodici mesi seguenti.
Al fine di chiarire ulteriormente quale sia il parametro di riferimento utilizzato per l’aggiornamento indicato, utilizzando il valore della variazione percentuale dell'anno in corso rispetto all'anno precedente, si precisano gli ultimi valori di riferimento disponibili:
2017:1,2
2018: 1,1
Rivalutazione 2018: - 0,1 NESSUNA VARIAZIONE
8.2 Fatturazione elettronica
Tutte le fatture devono essere trasmesse ad AMT in modalità fattura elettronica ovvero inviate in formato conforme e strutturato XML al Sistema di Interscambio (di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008) il quale a sua volta le recapiterà ad AMT. A norma della citata legge sono esentati dalla fatturazione elettronica i fornitori che operano in regime dei minimi e in regime forfettario.
Le fatture devono esporre numero di ordine di acquisto, CIG e CUP.
Comunichiamo inoltre i seguenti dati indispensabili per la trasmissione e da indicare in fattura: Casella di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxx.xx
Codice Destinatario: 0000000
A norma di legge non saranno accettate e non potranno essere registrate e pagate fatture non conformi a quanto sopra indicato.
A.M.T. S.p.A. è soggetta al metodo di liquidazione dell’IVA detto “scissione dei pagamenti” (o “split payment”) a norma dell’art. 17-ter, n. 1-bis, lett. b) del DPR 633/72 modificato dal DL 50/2017.
Le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 per prestazioni o cessioni soggette ad IVA dovranno riportare nella descrizione dell’IVA la dicitura “Iva da versare a cura del cessionario o committente, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”; le fatture non conformi non saranno accettate e pagate; Le fatture di cui sopra saranno saldate versando al Fornitore l’ammontare della fattura al netto dell’IVA con effetto comunque pienamente liberatorio; sarà obbligo di A.M.T. il versamento della relativa imposta all’Erario.
8.3 Pagamento
Il pagamento di ciascuna consegna, relativamente al materiale consegnato e accettato, sarà effettuato esclusivamente su conto corrente dedicato comunicato ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e
s.m.i. con bonifico bancario, non saranno accettate ricevute bancarie, a 90 giorni fine mese data fattura. Tutte le eventuali spese derivanti da tale inadempienza saranno a totale carico del Fornitore.
I pagamenti saranno subordinati alla comprovata regolarità contributiva del Fornitore nei confronti dei propri dipendenti, mediante verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
8.4 Verifica ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973
AMT applica quanto previsto all’ art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 recante disposizioni in materia di adempimenti/verifiche che le società a partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare prima di eseguire pagamenti di qualsiasi natura, superiori a euro 10.000,00 (D.M. 18.01.2008 n. 40 – circolare
n. 27 del 23.09.2011 Ragioneria Generale dello Stato). Qualora dalla verifica non risultino inadempimenti AMT procederà al pagamento a favore del beneficiario/fornitore delle somme spettanti alla scadenza fissata.
Nel caso risulti invece un inadempimento, la richiesta di AMT costituisce segnalazione ai sensi dell’ art. 48-bis, comma 1 D.P.R. 602/1973 e AMT non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ ammontare del debito in attesa che gli venga notificato dall’ agente di riscossione competente per territorio l’ ordine di pagamento ex art. 72-bis.
8.5 Interessi per ritardato pagamento
In caso di ritardato pagamento, salvo sospensione temporanea dei termini di pagamento per contenziosi o cause imputabili al Fornitore, si procederà applicando la percentuale prevista dal tasso legale corrente ai sensi 1284 c.c
Tali interessi decorrono trascorsi 7 giorni lavorativi successivamente alla scadenza pattuita.
AMT si riserva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs 50/2016.
8.6 Mancata emissione della nota di credito
In caso di conguaglio a favore di AMT per il caso previsto al comma 3.7.2 trascorsi i termini previsti per l'emissione della relativa nota di credito, AMT ha la facoltà di:
a) escutere la cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura per le somme dovute;
b) fatturare quanto dovuto e compensare le somme dovute dai pagamenti.
8.7 Mancata regolarità contributiva INPS e/o INAIL
Nel caso in cui il Fornitore risulti NON regolare dalla attestazione di regolarità contributiva INPS e/o INAIL, AMT, ai sensi del 2° comma dell’art. 4 del DPR n. 207/2010, tratterrà dai pagamenti dovuti l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento è disposto direttamente agli enti previdenziali e/o assicurativi. In questo caso, il Fornitore nulla avrà a pretendere in termini di mancata corresponsione di tali importi o per ritardato pagamento.
8.8 Cessione del credito
Non è ammessa la cessione, sia parziale che totale, del credito derivante dal Contratto.
8.9 Mandato all’incasso
Non è ammesso l’istituto del mandato all’incasso per il recupero dei crediti, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura. Pertanto AMT non riconoscerà beneficiari diversi dal Fornitore, e conseguentemente non provvederà al pagamento delle fatture ad indirizzo diverso da quello del Fornitore.
9. CAPO – CAUZIONE DEFINITIVA ALL’APPALTO
9.1 Obbligatorietà della garanzia all’appalto
Si evidenzia che AMT rientra nel novero dei settori speciali definiti dal codice dei contratti pubblici per i quali non è prevista l'applicazione rigida delle norme sulle garanzie provvisorie e definitive (rif. art. 133 comma 1 codice dei contratti pubblici) e, pertanto, è uso comune ed accettato da imprese bancarie e assicurative integrare le condizioni usuali con le richieste specifiche di AMT (anche in relazione a importi e durata).
Il Fornitore, deve obbligatoriamente costituire una garanzia delle obbligazioni e degli obblighi assunti in dipendenza dell’appalto in oggetto come previsto da tutti i documenti di gara e dall’Offerta del Fornitore medesimo.
9.2 Modalità di costituzione e termine di presentazione della garanzia all’appalto
La cauzione definitiva dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, rispettivamente, da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. o da impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi del d.lgs. n.209 12/5/1995 e s.m.i. o anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova (AMT S.p.a.).
Per ciascun lotto, qualora il Fornitore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, AMT non potrà, per cause imputabili al Soggetto Aggiudicatario/Fornitore dell’appalto, procedere alla formalizzazione del contratto e pertanto AMT stessa si riserva ha la facoltà di revocare l’aggiudicazione stessa con diritto di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell’offerta), aggiudicando la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.
9.3 Importo della garanzia all’appalto.
Il Fornitore deve corrispondere, per ciascun lotto aggiudicato, una fideiussione a garanzia dell’appalto pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di ogni lotto aggiudicato. In caso di ATI, la fideiussione definitiva deve essere intestata a TUTTI i componenti dell’ATI.
NON È PREVISTA LA RIDUZIONE DELLA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL’APPALTO.
La garanzia NON sarà riducibile nel corso dell’appalto.
Il fornitore si obbliga al reintegro della garanzia qualora AMT abbia dovuto valersi in tutto o in parte della garanzia durante l’esecuzione del contratto.
9.4 Dati da riportare sulla fideiussione
La fideiussione a garanzia dell’appalto, dovrà inoltre esplicitamente prevedere:
- l’oggetto dell’appalto di cui all’art. 2.1 del presente Capitolato d’Xxxxx;
- il CIG dell’appalto con riferimento al lotto aggiudicato.
9.5 Clausole espresse da citare nella fideiussione
La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente:
🢧 che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall’appalto CIG n.
e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto comprese la fornitura prevista e il periodo di garanzia, con riferimento anche a tutti i documenti di gara e in particolare al Capitolato d’Oneri e all’offerta dello stesso Xxxxxxxx Aggiudicatario;
🢧 l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore, su semplice richiesta di AMT, ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione del Fornitore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art 1944 2°c. codice civile
🢧 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 cod. civ.;
🢧 l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di AMT.
La garanzia fidejussoria dovrà anche indicare le generalità dei rappresentanti legali delle Imprese emittenti firmatari, oltre agli estremi dell’atto di conferimento del relativo potere di firma.
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.
9.6 Data di scadenza della fideiussione
La data di scadenza della fideiussione a garanzia della fornitura dovrà comprendere tutta la durata del
Contratto; la data di scadenza verrà indicata nel Contratto di cui all’art. 10.1 del presente Capitolato d’Oneri.
10. CAPO - CONTRATTO
10.1 Contratto
AMT invierà al Fornitore i Contratti di cui il presente Capitolato d'Oneri, l’Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Fornitore in sede di gara sono parti integranti, secondo quanto di seguito dettagliato.
10.2 Stipula del contratto
A seguito dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo aziendale competente, subordinatamente all’esito della verifica dei requisiti prescritti e alla consegna da parte del Fornitore Soggetto Aggiudicatario della cauzione definitiva secondo le modalità di cui al Capo 9 del presente Capitolato, della comunicazione di nomina dei responsabili della fornitura di cui all’art. 4.1 del Capitolato d’Oneri, oltre ad altra documentazione amministrativa eventualmente richiesta ( art. 5.1),, AMT provvederà, per ogni lotto, alla stipula di un Contratto con il Fornitore risultato aggiudicatario.
AMT S.p.A. si riserva, alternativamente, di richiedere la documentazione di cui sopra in sede di emissione del contratto chiedendone la restituzione a stretto giro posta.
Il Contratto viene stipulato mediante scrittura privata e dovrà essere sottoscritto da un Legale Rappresentante di ciascun Fornitore ai sensi del punto 1.1.3 del presente Capitolato.
Nel caso in cui il Contratto non sia sottoscritto (ovvero stipulato) per fatto del Soggetto Aggiudicatario dell’appalto (Fornitore), AMT procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente ovvero:
• alla revoca dell’aggiudicazione;
• all’incameramento della cauzione presentata a garanzia dell’offerta;
• all’assegnazione dell’appalto al Soggetto che segue in graduatoria;
• alle segnalazioni del caso alle autorità competenti.
10.3 Validità del Contratto
La data di inizio del rapporto contrattuale, formalizzato ai sensi dell'art. 10.2, coincide con la data di inizio validità del Contratto indicata sul contratto medesimo.
Il rapporto contrattuale si formalizza alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti nel contratto inviato all’Appaltatore entro i termini previsti nel contratto medesimo.
AMT si riserva di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016, se ricorre il caso.
10.4 Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro
Il Fornitore rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti AMT nel caso venga dichiarato l’annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell’esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento.
10.5 Recesso dal rapporto contrattuale
È facoltà di AMT di recedere in qualsiasi momento dal contratto, fatto salvo l’obbligo di preavviso. In tal caso, al Fornitore sarà attribuito a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso medesimo, l’intero corrispettivo delle consegne effettuate/ordinate per/da AMT nel mese nel quale il recesso ha avuto effetto, senza pretendere altri indennizzi e/o risarcimenti di sorta.
10.6 Esecuzione d'ufficio
AMT si riserva di provvedere totalmente o parzialmente all’appalto oggetto del presente Capitolato d'Oneri a mezzo di altro Soggetto, qualora le inadempienze contrattuali dell’Appaltatore costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività di AMT.
10.7 Modello di Organizzazione, gestione controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 Codice Etico
Si rende noto che AMT S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D. Lgs n. 231/2001 ed in particolare si è dotata del Codice Etico presente all’interno del modello e scaricabile dal sito di AMT al seguente indirizzo:
xxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxx_Xxx_000_xxxxxx_xxxxx.xxx Pertanto il Fornitore, in piena consapevolezza, è tenuto a prendere visione, conoscere ed accettare i contenuti del Modello 231 e in particolare del suddetto Codice Etico ed aderire ai principi di comportamento in esso contenuti.
Inoltre il Fornitore è consapevole del fatto che il mancato rispetto del codice etico di Amt e della legge 231/2001 determinerà la risoluzione immediata del contratto e/o il diritto per AMT S.p.A. di chiedere il risarcimento dei danni sofferti.
10.8 Risoluzione del rapporto contrattuale
AMT si riserva la facoltà di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il Contratto in ogni momento, qualora si verifichino gravi inadempienze al presente Capitolato d'Oneri.
In particolare, potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. la violazione di una o più delle condizioni previste ai seguenti:
- comma 1.1.12 ricambi originali
- comma 1.1.13 ricambi equivalenti
- comma 3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati
- comma 3.2.1 Tempi di consegna per ordini urgenti
- comma 3.7.1 quantità fisica in eccesso a quanto indicato
- art. 4.4 Ordini programmati inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione
- art. 4.5 Conseguenze sull’ordine programmato/posizioni d’ordine programmato per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto
- art. 4.6 Ordini urgenti inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione
- art. 4.7 Conseguenze sull’ordine urgente/posizioni d’ordine urgente per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto
- art. 4.12 Correttezza del rapporto commerciale
- art. 5.1 Documentazione da produrre
- comma 5.2.2 Collaudo tecnico documentale
- comma 5.2.4 Sostituzione della fornitura non conforme
- art. 5.3 Garanzie sui materiali
- art. 7.12 Penali globalmente applicate pari o superiore al 10% del valore dell’appalto
- Inoltre potrà comportare la risoluzione del contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. il verificarsi delle condizioni di risoluzione indicate nei seguenti:
- art. 6.11 livello di servizio non accettabile
- art 10.5 Recesso dal rapporto contrattuale
- art. 10.6 Esecuzione d'ufficio
- art. 10.10 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
-
Il contratto sarà altresì risolto in maniera espressa:
- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’aggiudicatario provvisorio o il contraente, ovvero qualora emerga per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti;
- in caso di esito negativo delle verifiche svolte sull’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e sulla certificazione antimafia; in particolare, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, AMT provvederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa a discrezione della AMT, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- in caso di mancato rispetto del codice etico di AMT e della legge 231/2001
Nel caso di risoluzione del contratto l’Ente Aggiudicatore, oltre ad escutere la fidejussione a garanzia dell’appalto, avrà diritto al risarcimento dell'eventuale danno subito ed alle eventuali maggiori spese per approvvigionamento da altro Soggetto.
Le regole di cui sopra hanno effetto e si intendono applicabili altresì sui singoli ordini e/o posizioni d’ordine emessi da AMT derivanti dal contratto “quadro” originario di riferimento, come indicato all’art. 4.5 e 4.6 del Capitolato d’Oneri.
10.9 Addebito di maggiori oneri
In caso di esecuzione di ufficio AMT addebiterà al Fornitore gli eventuali maggiori oneri.
10.10 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.d. .
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia di Genova della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10.11 Privacy
Il Fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal Contratto con AMT vengano adempiute nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
10.12 Foro competente legislazione
Foro competente sarà esclusivamente il Foro di Genova legislazione italiana e comunitaria in quanto applicabili.
11. - CAPO - XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:
◼ comma | Ricambio equivalente | |
◼ art. | Importo della fornitura | |
◼ art | Opzioni | |
◼ art | Clausola di riserva sulla durata – Proroga tecnica | |
◼ art | opzione di prosecuzione fino ad ulteriore 12 mesi |
◼ comma 3.1.1 Tempi di consegna per ordini programmati
◼ comma 3.2.1 Tempi di consegna per ordini urgenti
◼ art. 3.8 Modalità di imballo
◼ comma 3.9.3 Responsabilità
◼ art. 4.2 Listini e cataloghi
◼ art. 4.4 Ordini programmati inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione
◼ art. 4.5 Conseguenze sull’ordine programmato/posizioni d’ordine programmato per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto
◼ art. 4.6 Ordini urgenti inevasi per materiali mancanti/ non consegnati–Segnalazione
◼ art. 4.7 Conseguenze sull’ordine urgente/posizioni d’ordine urgente per materiale non consegnato- Risoluzione di diritto
◼ art | Correttezza del rapporto commerciale | |
◼ Capo | Accettazione di conformità e garanzie | |
◼ Capo | Livello di servizio | |
◼ Capo | Penali | |
◼ art. | Pagamento | |
◼ art. | Interessi per ritardato pagamento | |
◼ art. | Mancata emissione nota di credito | |
◼ art. | ||
◼ art. | Cessione del credito | |
◼ art. | Mandato all’incasso | |
◼ Capo | Garanzia fidejussoria all’appalto | |
◼ art. | Espressa rinuncia alla richiesta danni/ristoro | |
◼ art | ||
◼ art. | Esecuzione d’ufficio | |
◼ art. | Risoluzione del rapporto contrattuale | |
◼ art. | ||
◼ art. | Foro competente -legislazione |
firma di un Legale Rappresentante documento firmato digitalmente