Pezzi di ricambio. Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di ricambi originali o di qualità certificata pari all’originale, ovvero prodotti da case che forniscono il “primo equipaggiamento” alle case produttrici e dalle stesse autorizzate, nonché il corretto smaltimento dei pezzi sostituiti. Nell’ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non conformi a quanto sopra indicato la stazione appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell’appaltatore. I pezzi di ricambio forniti e montati sui mezzi si intendono in garanzia per almeno un anno dalla data del montaggio.
Pezzi di ricambio. 9.1. Queste CGA si applicano a tutti gli ulteriori ordini di pezzi di ricambio relativi all’ordine del macchinario principale.
9.2. In caso di Dispositivi Medici, il fornitore si impegna per un periodo di 10 (dieci) anni o periodo concordato fra le parti, dalla data di interruzione della produzione del dispositivo medico:
Pezzi di ricambio. Il Fornitore si impegna a rendere disponibili all’Acquirente i pezzi di ricambio per la merce venduta a prezzi di mercato e per almeno 10 (dieci) anni a partire dalla data di consegna della merce stessa.
Pezzi di ricambio. Per le parti soggette a consumo il Fornitore deve garantire la disponibilità di ricambi per tutto il corso della produzione e per i 5 anni successivi alla fine della produzione; oppure rendere disponibili pezzi sostitutivi con funzioni equivalenti ai pezzi originali. I pezzi di ricambio sono acquistabili secondo i prezzi di listino praticati dal Fornitore al momento della sostituzione.
Pezzi di ricambio. Il FORNITORE è obbligato a fornire il prodotto per un periodo di 15 (quindici) anni, a partire dal termine della consegna a MAGNA dei pezzi di serie. Se il prodotto non può essere fabbricato entro un costo economicamente ragionevole il FORNITORE può fornire un prodotto sostitutivo. Per un periodo di 3 (tre) anni dal termine della consegna dei pezzi seriali, ai pezzi di ricambio si applica l'ultimo prezzo valido per la consegna dei pezzi seriali più, se del caso, un costo addizionale per l'imballaggio personalizzato. Il prezzo dei ricambi è determinato nuovamente dopo 3 anni sulla base di un'analisi dei costi.
Pezzi di ricambio. L’operatore economico affidatario dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per tutta la durata della garanzia offerta dalla data di regolare esecuzione lavori e verifica di conformità della fornitura. L’operatore economico affidatario dovrà garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 3 (tre) anni dalla data di verifica di conformità della fornitura.
Pezzi di ricambio. Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l’utilizzo di pneumatici di prima scelta delle seguenti marche primarie: Pirelli, Good Year, Michelin, Bridgestone, Continental,relativamente al prodotto nuovo; relativamente ai pneumatici ricostruiti si dovrà garantire la fornitura di prodotti di primaria casa costruttrice. La stazione appaltante valuterà di volta in volta, in funzione delle specifiche condizioni di ciascun autoveicolo, se montare pneumatici nuovi o ricostruiti. Nell’ipotesi di utilizzo di pneumatici non conformi a quanto sopra indicato la stazione appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese dell’appaltatore. I pneumatici forniti e montati si intendono in garanzia per almeno un anno dalla data del montaggio.
Pezzi di ricambio. 5.1 Le presenti condizioni generali di montaggio trovano applicazione – nei limiti in cui sia possibile un’applicazione per analogia – anche in merito all’installazione di pezzi di ricambio, di parti soggette a usura e di altre parti montate da Xxxxxxxx e collegate all’installazione. Quanto affermato vale in particolar modo per le clausole 9 (Responsabilità) e 10 (Garanzia).
5.2 Salvo diverso accordo, Xxxxxxxx addebita i pezzi di ricambio e le parti soggette a usura installate durante il montaggio secondo il listino prezzi in vigore. I listini prezzi vigenti sono messi a disposizione su richiesta del Cliente prima della conclusione del contratto.
5.3 Xxxxxxxx si riserva il diritto di proprietà sulle parti oggetto di ricambio installate fino all’avvenuto pagamento di tutti i crediti sorti nell’ambito del rapporto commerciale con il Cliente ("riserva di proprietà estesa").
Pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio e gli accessori d’uso utilizzati per la manutenzione dovranno essere originali o compatibili, ciò indipendentemente dalla casa produttrice e per tutte le manutenzioni (programmate, correttive e straordinarie). In caso si renda necessario sostituire completamente taluni componenti (ad esempio riduttori, prese di erogazione, ecc) la Ditta aggiudicataria potrà utilizzare anche componenti di marca diversa, ma solo se non dovranno essere eseguite opere aggiuntive dovute alle diverse caratteristiche –forma -dimensione dell’elemento da sostituire.
a) Qualora la Ditta aggiudicataria avesse la possibilità di disporre dei pezzi originali, entro sei mesi dall’inizio dell’esecuzione del contratto e comunque prima di eventuali interventi di manutenzione, dovrà produrre una dichiarazione rilasciata dalle Ditte costruttrici dei pezzi di ricambio e dei materiali circa la disponibilità alla fornitura degli stessi per un periodo almeno uguale a quello dell’appalto, considerando la possibilità di ripetizione del servizio.
b) Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non avesse la comprovata possibilità di reperire sul mercato i pezzi di ricambio e i materiali originali, dovrà allegare una dichiarazione da cui si evinca:
Pezzi di ricambio. (art.1 – h Reg. UE 461/2010) Per ”pezzi di ricambio” si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all’utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante.