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Ordini Urgenti Clausole campione

Ordini Urgenti. Vedere definizione all’art. 3.2 del presente Capitolato d’Oneri
Ordini Urgenti. Gli Ordini Urgenti sono relativi a materiali per i quali vi è la richiesta di una pronta disponibilità e/o Consegna Sull’Ordine è specificata la dicitura URGENTE Si evidenzia altresì che: - l’ordine urgente viene trasmesso mediante fax o e-mail al Fornitore; non è richiesta da AMT S.p.A. alcuna conferma di ricevimento Ordine; - il materiale richiesto viene inviato dal Fornitore ad AMT S.p.A. con documento di trasporto sul quale deve essere indicato il/i numero/i di Ordine di riferimento e la dicitura URGENTE; - sul collo contenente il materiale il Fornitore provvede ad indicare la dicitura Ordine Urgente n° corso dell’ultimo giorno di validità del contratto; il Fornitore si obbliga alla consegna di quanto ordinato secondo gli oneri ed obblighi contrattuali.
Ordini Urgenti. Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine stesso. La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
Ordini Urgenti. Gli ordini “urgenti” o “in emergenza” vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro le 24 ore dal ricevimento dell’ordine stesso. Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, quale ora di ricevimento dell’ordine, la data e l’ora di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data e l’ora di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all’Azienda Sanitaria, senza che il fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo. La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell’ordine stesso.
Ordini Urgenti. Gli Ordini Urgenti saranno trasmessi all’Impresa entro le ore 14:00 del giorno di trasmissione dell’ordine. Si evidenzia altresì che l’ordine urgente viene trasmesso mediante fax e/o e-mail all’Impresa e non è richiesta da ASM Rieti Spa alcuna conferma di ricevimento dell’ordine ed è specificata la dicitura
Ordini Urgenti. La Contraente si impegna a registrare e a trasmettere per via informatica nei sistemi di Logista tutti gli ordini urgenti ricevuti, in presenza di modelli di ordine cartaceo pervenuti al DFL.

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  • Ordini e. parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e la persona, la ditta o la società dalla quale si riceve l’ordine di acquisto, d’ora in Gli ordini effettuati dell’Acquirente sono vincolanti per il Venditore solo se confermati con la sua accettazione per iscritto. a. L’Acquirente è tenuto ad indicare per ogni ordine l’esatta data di consegna richiesta; il Venditore si riserva comunque la facoltà di modificarla dandone comunicazione all’ Acquirente prima della scadenza del termine, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 4 (Termini di consegna). b. In caso di insolvenza o ritardo nel pagamento anche di precedenti forniture, oppure in ogni caso in cui il Venditore abbia ragione di credere che la situazione finanziaria dell’ Acquirente sia peggiorata tanto da far dubitare del tempestivo adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di vendita, il Venditore si riserva il diritto di rinunciare all’ esecuzione dell’ordine dell’ Acquirente, ancorché accettato per iscritto, oppure di richiedergli adeguate garanzie per i pagamenti, sospendendo nell’attesa l’esecuzione dell’ordine. c. Nessuna modifica di qualsivoglia genere o natura dell’ordine sarà accettata, se proposta dall’ Acquirente meno di quattro settimane prima della data della consegna indicata sulla conferma d’ordine, salvo specifico accordo scritto tra le Parti. d. L’ordine confermato dal Venditore, per prodotti a catalogo, è irrevocabile per l’Acquirente. Sarà esclusiva facoltà del Venditore accettare o meno la richiesta di annullamento dell’ordine, in tal caso verrà addebitato all’Acquirente a titolo di risarcimento, una somma pari al 10% dell’ammontare dell’ordine. e. L’ordine confermato dal Venditore, per prodotti non a catalogo (custom), è irrevocabile per l’Acquirente. Sarà esclusiva facoltà del Venditore accettare o meno la richiesta di annullamento dell’ordine, in tal caso verrà addebitato all’Acquirente a titolo di risarcimento, una somma pari al 70% dell’ammontare dell’ordine.

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere: • eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; • modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività; • concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. L’ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento: • a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico; • a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.12. L’ente affidatario si impegna a: • erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto; • svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche di Inclusione Sociale- Città Solidale; • rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto; • garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; • garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; • relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; • relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; • garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato; • garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; • garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo; • farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto; • farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro). L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

  • Antiriciclaggio Il Cliente dichiara di: a) di essere stato informato che il Professionista è tenuto ad assolvere gli obblighi connessi alla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, a procedere all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e alla registrazione dei documenti e delle informazioni, nonché, ove necessario, alla segnalazione di operazioni sospette. Ai sensi di tale normativa, il Cliente ha l’obbligo di fornire al Professionista i documenti e le informazioni relativi alla persona fisica (o alla società) e ai firmatari della presente lettera di incarico, nonché all’eventuale Titolare Effettivo della prestazione. Tali documenti ed informazioni dovranno, inoltre, essere trasmessi con la massima tempestività, in caso di successiva variazione dei dati del Titolare Effettivo, onde consentire al Professionista di svolgere puntualmente gli adempimenti di adeguata verifica previsti dalla normativa, ivi compreso il controllo costante. L’omessa o tardiva trasmissione dei dati rilevanti ai fini della normativa Antiriciclaggio rende difficoltoso o impossibile al Professionista conformarsi alla stessa. Conseguentemente, la mancata disponibilità dei documenti e delle informazioni richiesti potrebbe impedire l’esecuzione della prestazione professionale, come espressamente previsto dalla normativa Antiriciclaggio. b) di essere consapevole che il Professionista conserva i dati e registra le informazioni che ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine per operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti controlli a cura dell’UIF o di qualunque altra Autorità competente In attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2007, al momento della sottoscrizione della presente lettera di incarico, il Professionista assolve gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.