SOMMARIO
01
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
NORME CONTRATTUALI
SOMMARIO
1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO 3
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO 3
1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO E SCELTA DELL’APPALTATORE 3
1.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 4
1.4 ORDINE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 4
2 QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE 5
2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 5
2.2 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME 5
2.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – direttore PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) . 6
2.4 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) 7
2.5 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE 8
2.6 CAUZIONI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 8
2.7 SUB-APPALTO 9
2.8 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 9
2.9 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 13
2.10 TUTELA DEI LAVORATORI 13
2.11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 13
2.12 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 14
2.13 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE 14
2.14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE sui lavori 14
3 INIZIO DELLA FORNITURA IN OPERA E DOCUMENTAZIONE 15
3.1 CONSEGNA DELLA FORNITURA IN OPERA 15
3.2 REDAZIONE DEI DISEGNI COSTRUTTIVI E DOCUMENTAZIONE 15
3.3 CAMPIONATURE 16
3.4 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CONSEGNARE AL R.E.C. PER “APPROVAZIONE ALLA MESSA IN PRODUZIONE” 17
3.5 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 17
3.6 DOCUMENTAZIONE “AS BUILT” 18
3.7 Redazione del Piano di manutenzione 19
4 POSA IN OPERA DELLA FORNITURA ED ESECUZIONE DEI LAVORI 20
4.1 ORARIO DI LAVORO 20
4.2 SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE 20
4.3 IMBALLAGGIO 21
4.4 STOCCAGGIO IN CANTIERE 21
4.5 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 21
4.6 PROVE TECNICHE SUI MATERIALI APPROVIGIONATI 22
4.7 DIFETTI DELLE FORNITURE 23
4.8 MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA 23
4.9 SOSPENSIONE E RIPRESA DELA FORNITURA 24
4.10 PROROGHE 24
4.11 TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 24
5 VARIANTI AGGIUNTE ED IMPREVISTI 25
5.1 VARIANTI IN XXXXX X'XXXXX 00
5.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE 25
5.3 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI 25
5.4 PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA E A CORPO 25
6 CONTABILITA’ DEI LAVORI 26
6.1 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 26
7 PAGAMENTI E COLLAUDO 27
7.1 PAGAMENTI 27
7.2 ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE 27
7.3 PENALI PER RITARDO LAVORI 28
7.4 REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 28
7.5 MANCATA REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 28
8 GARANZIE, CONTROVERSIE, ARBITRATO 29
8.1 GARANZIA 29
8.2 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI 29
8.3 RESCISSIONE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE D’UFFICIO 30
8.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 30
8.5 INADEMPIMENTO 30
8.6 RISERVATEZZA 30
8.7 deFinizione delle CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 30
8.8 NORME FINALI 30
1 DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Appaltatore dovrà fornire e posare gli di allestimenti, da realizzare a misura, per la mostra temporanea “DALLE REGGE D’ITALIA. TESORI E SIMBOLI DELLA REGALITÀ SABAUDA”, presso le Sale del Secondo Piano delle Sale delle Arti della Reggia di Venaria Reale.
Il Complesso monumentale interessato rientra tra i Beni Tutelati, secondo i disposti del X.X.xx 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell’Art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n.137”.
1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO E SCELTA DELL’APPALTATORE
L’importo complessivo delle opere comprese nel presente appalto è composto da fornitura e posa in opera compensati a misura.
L’importo a base di gara è definito come segue:
1) | Fornitura e posa di allestimenti | ||
- Opere a misura | Euro | 164.400,32 | |
2) | Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso | Euro | 250,00 |
1+2) | IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO | Euro | 164.650,32 |
Diconsi euro centosessantaquattromilaseicentocinquanta/ 32
Il criterio di aggiudicazione è economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo così come previsto dall’art. 95 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016.
Si precisa che l’importo per gli oneri derivanti dagli obblighi indicati nel Documento Unico di Valutazione del Rischio per l’Eliminazione delle Interferenze (di seguito “D.U.V.R.I.”) è pari a € 250,00.
L’importo dell’appalto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti la fornitura e posa, nonché le opere provvisionali, gli oneri della sicurezza ex legge 494/96, L.81/08 nel rispetto delle norme in materia, necessarie al completo finimento in ogni parte dell’oggetto di appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nei documenti di appalto, ma nel rispetto della normativa vigente e secondo la regola dell’arte.
I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della sicurezza, derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.
Il costo delle opere eseguite sarà calcolato applicando alle quantità misurate i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore.
Prima della formulazione dell’offerta il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lettera di invito e in tutti i documenti ad essa allegati. Per il fatto stesso di presentare l’offerta, l’Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza del progetto di averlo verificato, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a sviluppare in coerenza i
corrispondenti progetti costruttivi. Dichiara, in particolare, di riconoscere il progetto stesso corretto e perfettamente eseguibile e di assumere piena e totale responsabilità sia del progetto, sia dell’esecuzione dell’intera opera in tutte le sue parti.
1.3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell’appalto in generale possono essere riassunte nel seguente modo, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere imposte dal Direttore per l’esecuzione del contratto (in seguito D.E.C.) e comunque meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico, negli Elaborati Grafici e nei documenti facenti parte del presente appalto:
− fornitura e posa in opera di pareti autoportanti per grafica / supporto opere / sistema di videoproiezioni;
− fornitura e posa in opera di vetrine espositive e accessori a misura per l’allestimento delle opere;
− fornitura e posa in opera di cassonetti luminosi monofacciali per illuminazione e grafica, con potenziometro a bordo per dimmeraggio;
− fornitura e posa in opera di rivestimento a pavimento in tappeto;
− fornitura e posa in opera di pedane tecniche;
− fornitura e posa in opera di struttura a misura per appendimento di teli grafici;
− grafica;
− realizzazione di opere preliminari e accessorie al montaggio in opera della fornitura;
− l’assistenza al montaggio delle opere in esposizione;
− la redazione dei disegni costruttivi di quanto necessario alla definizione di ogni parte dell’arredo e di ogni supporto delle opere d’arte esposte, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
− la campionatura di ogni parte richiesta dal D.E.C. sia strutturale dell’arredo, sia degli elementi di supporto delle opere in esposizione, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
− opere accessorie
− smontaggio dell’allestimento a fine mostra e ripristino dei luoghi come consegnati dall’Amministrazione all’inizio prima dell;
spese e qualsiasi onere per garantire la piena funzionalità dell’intero allestimento fino allo smontaggio a fine mostra previsto per il 2 aprile 2017, salvo eventuali proroghe che l’Amministrazione si riserva di poter dare senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire, in quanto suo onere; L’Appaltatore dovrà inoltre garantire la piena funzionalità dell’intero allestimento fino allo smontaggio, anche con interventi di manutenzione a chiamata.
− oneri per la sicurezza derivanti dal DUVRI.
1.4 ORDINE NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Si precisa che l’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi come da indicazioni del D.E.C. nel rispetto dei termini indicati.
Inoltre dovrà tenere conto dell'esigenza, in alcuni casi, di terminare gli interventi d’allestimento in modo provvisorio garantendo comunque la funzionalità delle opere realizzate e la loro futura interfacciabilità per il completamento.
Nella programmazione degli interventi l'Appaltatore, a proprio esclusivo onere e rischio, stabilirà l'ordine delle operazioni e di tutti gli interventi correlati con l'esecuzione della fornitura in opera per ogni parte dell’appalto.
A tal fine dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuare e da sottoporre a preventiva approvazione della Committenza e del R.E.C..
L’Appaltatore dovrà inoltre programmare e coordinare i propri interventi, anche con le altre Ditte, incaricate dall’Amministrazione per il montaggio delle opere in esposizione e per impianti di sicurezza e speciali.
2 QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE
2.1 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
I-DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
01 Elaborati grafici
02 Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Contrattuali
03 Capitolato Speciale d’Appalto – Xxxxx Xxxxxxxx
D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio per l’eliminazione delle Interferenze
E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.
2.2 OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Contratto d'Appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei disegni di progetto.
Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto, prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d’Appalto.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto, l'Appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, conosciute e accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale D’appalto:
− D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
− D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (per quanto in vigore);
− D.M. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici” (per quanto in vigore);
− il Codice Civile - Libro IV, Titolo III, Capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
− le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
− le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
− le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I.,
− Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull’inquinamento acustico;
− Norme in materia di prevenzione infortuni:
− Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 19/08/1996
− Norme relative alle prescrizioni di sicurezza nei cantieri: D.L. 14 agosto 1996 n.494 s.m.i., D.Lgs. 81/08;
− Norme relative alla sicurezza dei lavoratori: D.L. 626/94;
− Leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e regolamenti di applicazione e normativa e circolari interne del Ministero per i Beni e Attività Culturali;
− D. Lgs. n. 30/2004 “Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali”;
− Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro l'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
− Quant’altro indicato nel presente C.S.A. e nel C.S.A. – Parte II – Norme Tecniche.
Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato d’appalto, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 358/92, D.Lgs.402/98, Direttiva 93/36/CEE e al codice civile.
2.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)
L’amministrazione ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento.
Il Responsabile Unico del Procedimento: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.
Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva):
- coordinare ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compiere, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle nomine sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- trasmettere, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
a. copia degli atti di gara;
b. copia del contratto;
c. documenti contabili;
d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
- verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.
L’Amministrazione si riserva di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto.
il Direttore dell'esecuzione del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge attività di controllo e di verifica.
Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore nella propria offerta. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le
previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
- la qualità delle prestazione (conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto c/o nel capitolato);
- l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.
Durante l'esecuzione del contratto il Direttore, oltre alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, inoltre (elencazione esemplificativa e non esaustiva):
1. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Si
ricorda che, al fine di poter procedere con i pagamenti all'affidatario, è necessario un previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma anche la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
2. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. L'importanza di tale compito emerge considerando che le penali servono a ridurre il rischio di "moral hazard" spesso presente nei contratti, attraverso due vie: la riduzione delle somme erogate come corrispettivo delle prestazioni eseguite; la difficoltà a partecipare a gare successive bandite dalla stessa stazione appaltante (v. art. 80,
comma 5 lett. c) del Codice);
3. comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
4. trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
5. al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio ed evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice). Analoghi controlli debbono essere effettuati anche in merito alla messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'eventuale impresa ausiliaria.
2.4 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
(D.U.V.R.I.)
Il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (da ora DUVRI), ex d.lgs. 81/2008, forma parte integrante del contratto di Appalto di cui l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni.
I subappaltatori e i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni e alle direttive del DUVRI.
Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’opera, è tenuto a osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo n. 626/1994, e a curare, in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l’adeguamento in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno e in prossimità del cantiere.
L’Appaltatore, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è tenuto inoltre a:
- adottare misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Committente o il Responsabile dei Lavori;
- curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
L’accettazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, secondo quanto definito dal d.lgs. 81/2008, costituisce adempimento delle norme previste.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
2.5 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE RELATIVE
L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione (si veda l'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016).
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.
2.6 CAUZIONI – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
A) Garanzia Provvisoria -
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva del 10% dell’importo dei lavori stessi qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
B) Garanzia Definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del 10%.-
Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria.
Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
C) Garanzie e coperture assicurative:
l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza R.C.T. per i seguenti massimali, da intendersi come minimi inderogabili: Euro
2.000.000 per danni a persone ed Euro 2.000.000 per singolo sinistro e per anno assicurativo, nonché Euro 2.000.000 per danni a cose e/o animali.
La polizza R.C.T. deve essere estesa alla colpa grave dell'Appaltatore, portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data d’inizio delle attività oggetto dell’appalto fino alla data di regolare esecuzione e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale alla stazione appaltante; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori.
2.7 SUB-APPALTO
Il subappalto sarà consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105, d.lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto al fornitore di subappaltare a terzi, anche parzialmente, la fornitura oggetto di acquisizione da parte dell’Amministrazione senza l’autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, pena la risoluzione del contratto, come previsto dall’art. 1656 c.c.. Per la fornitura la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale. In caso di mancata indicazione in sede di offerta, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 51/2016, non sarà ammesso il subappalto.
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi rispettando i limiti di legge.
Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato dall’Appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Committente da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere e/o lavorazioni subappaltate.
2.8 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati nell’importo contrattuale, e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti. Oneri generali
Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto di seguito riportato.
1. Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
2. Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
3. Tutti gli oneri previsti nel presente capitolato e in tutti i documenti di appalto (vedi articolo “Documenti che fanno parte del contratto”).
Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Committente sulla fornitura in opera:
4. Esecuzione di modelli e campioni dei diversi elementi costituenti la fornitura a insindacabile giudizio del D.E.C., fermo restando che l’Appaltatore dovrà sempre ottenere l’approvazione delle forniture impiegate.
5. Campionatura dei diversi materiali.
6. Prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dal D.E.C. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni.
7. Spese per l'approntamento delle prove di richieste dal D.E.C., sia in corso d'opera che in sede di collaudo, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:
8. Spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo.
9. Spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera.
10. Spese correlate alle assicurazioni previste da legge.
11. Spese e qualsiasi onere per garantire la piena funzionalità dell’intero allestimento fino allo smontaggio a fine mostra previsto per il 2 aprile 2017, salvo eventuali proroghe che l’Amministrazione si riserva di poter dare senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire, in quanto suo onere.
12. Riparazione o il rifacimento delle forniture relative a eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Committente, il D.E.C. e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità. Se l'Appaltatore avrà provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee, intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi sarà tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa. Qualora l'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere costruite causino detti danni, l'Appaltatore stesso dovrà provvedere a segnalare immediatamente il sinistro all'Istituto assicuratore e dovrà inoltre fattivamente collaborare per un’esatta definizione dei danni e delle cause. E' peraltro facoltà della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque vengano a insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere direttamente a indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul successivo pagamento all'Appaltatore. L'Appaltatore avrà poi diritto all’indennizzo accordato dall’Assicurazione.
13. collaborare con altre Ditte incaricate dall’Amministrazione a realizzare e posare elementi di allestimento nella stessa area di cantiere e nello stesso periodo di allestimento e comunque secondo le indicazioni del D.E.C, non ostacolando mai le diverse lavorazioni.
14. Collaborare con altre Ditte incaricate dall’Amministrazione per fornire e installare all’interno delle strutture allestitive oggetto del presente appalto il sistema multimediale di video-proiezione e gli elementi di grafica, in modo da definire
le diverse parti della fornitura, congiuntamente con il D.E.C., per tipologia, forma, dimensione e quant’altro si ritenga necessario in modo da permettere il prefetto funzionamento del sistema di videoproiezione e audio e la perfetta posa della grafica. Pertanto se l’arredo non fosse adeguato a quanto necessario per mancanza di informazioni e di indicazioni da parte dell’Appaltatore, quest’ultimo sarà tenuto alla modifica e/o rifacimento dell’arredo, in quanto onere dell’Appaltatore.
15. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire assistenza perché la Ditta incaricata per la fornitura e posa dei sistemi multimediali possa montare le diverse tecnologie all’interno degli allestimenti oggetto del presente appalto e completare l’allestimento a tecnologie installate dopo le diverse tarature dell’impianto.
16. Approntamento di cronoprogramma della fornitura in opera da sottoporre al D.E.C..
17. L’Appaltatore ha l’obbligo di controllare preventivamente il quantitativo esatto delle forniture e di verificare in loco la situazione e le dimensioni dei locali interessati dalla fornitura stessa. Sono a carico di quest’ultimo gli inconvenienti di ogni genere che dovessero derivare dalla omissione, incompletezza ed omissione del suddetto controllo. L’Appaltatore è responsabile degli errori e delle omissioni degli elaborati del Committente facenti parte del presente appalto e la documentazione prodotta dall’Appaltatore, completerà o sostituirà quella prodotta dal Committente e dovrà essere presentata per approvazione. Sono quindi a carico dell’Appaltatore le modifiche necessarie per l’eliminazione degli errori e delle omissioni negli elaborati prodotti dal Committente.
18. Spese correlate alla verifica in loco delle misure e delle condizioni dei locali (con rilievi metrici e quant’altro necessario).
19. Verifica della compatibilità tra gli allestimenti in appalto e le opere già realizzate.
20. Spese correlate all’ignifugazione di qualsiasi elemento facente parte della fornitura.
21. Spese correlate allo sviluppo dei disegni di progetto a livello “costruttivo” per la realizzazione di tutti i manufatti oggetto di appalto.
22. Spese per eventuali modifiche ai disegni di progetto per gli elementi appaltati che in fase di redazione dei disegni costruttivi, della campionatura, ecc…, non risultassero più rispondenti ai requisiti della Committenza, a insindacabile giudizio del D.E.C. (tali modifiche potranno essere parziali o totali dell’oggetto in questione).
23. Spese per l’esecuzione di dime, e quant’altro necessario per la realizzazione degli elementi di arredo a misura a regola d’arte.
24. Tracciamenti in sito per la corretta collocazione e dimensione degli allestimenti.
25. Verifiche di tipo statico, dimensionamento di sistemi e componenti, eventualmente relazioni di calcolo, per gli allestimenti che presentano caratteristiche costruttive particolari o in relazione alla tipologia e all’uso.
26. Spese correlate alla messa in produzione e fornitura, degli elementi oggetto di appalto e delle eventuali successive variazioni attuate dalla Committente in fase esecutiva, comprese le spese di imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti alla consegna in cantiere.
27. Spese di imballaggio e trasporto ed eventuali oneri connessi alle spedizioni.
28. Trasporto dei materiali in cantiere a piè d’opera; ricevimento e verifica dell’integrità esterna dei colli all’arrivo del materiale.
29. Scarico in luogo indicato dal D.E.C. e se necessario successivo spostamento.
30. Tiro in alto con distribuzione ai piani, fino al sito di collocamento.
31. Mezzi di sollevamento ordinari e straordinari per carico e scarico, movimentazione e sollevamento materiali; qualsiasi opera provvisionale di protezione e mezzo d’opera occorrente.
32. Spostamento della fornitura a insindacabile giudizio del D.E.C. in caso di intralcio a passaggi o altre lavorazioni in atto da parte della Committenza.
33. Qualora le lavorazioni fossero ad altezze tali da richiedere l'utilizzo di scale, trabattelli, ponteggi e similari, s’intende che l’Appaltatore dovrà provvedere a proprio carico all'installazione degli stessi ai fini di potere realizzare l'opera in conformità al progetto e alle norme di sicurezza.
34. Mano d’opera specializzata, qualificata e comune, necessaria per dare quanto oggetto di appalto finito in ogni parte fino alla regolare esecuzione compresa, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
35. Montaggio in opera di tutti i componenti compresa fornitura di tutta la ferramenteria e qualsiasi altro elemento necessario per il montaggio in ogni parte a regola d’arte.
36. Eventuali interventi sulle opere xxxxxxx quando non siano perfettamente idonee a ricevere i manufatti da posare in opera.
37. Custodia e protezione, con qualsiasi elemento atto a garantirne la perfetta integrità, dei manufatti stivati e di quelli parzialmente o totalmente in opera.
38. Pulizia giornaliera delle aree di lavoro.
39. Sgombero, trasporto e smaltimento a discariche autorizzate dei materiali di risulta.
40. Accurata pulizia finale dei manufatti posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte della Stazione Appaltante.
41. Regolare esecuzione della fornitura.
42. Lo smontaggio e lo smaltimento degli allestimenti, salvo diverse indicazioni eventualmente fornite dall’Ente Appaltante. Al termine dello smontaggio i locali dovranno essere consegnati all’Ente Appaltante puliti sgombri da ogni rifiuto o imballaggio. Dovrà essere ripristinato lo stato delle sale così come ricevuto al momento della consegna dei lavori.
43. Predisposizione delle certificazioni richieste dal Progettista, dal D.E.C. e previste da Xxxxx.
44. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni, compresi quelli necessari per il prelievo, confezionamento, trasporto e scarico in sito dei campioni di materiale da sottoporre a prove o ad approvazione del Progettista e della D.E.C, nonchè i costi d’esecuzione di questi ultimi.
45. Redazione del Piano di manutenzione, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
46. Prestazione delle garanzie secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
47. Spese per la completa esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto (arredi, impianti e accessori). I prezzi stabiliti dal contratto e indicati nell’elenco delle opere e allegato alla gara d’appalto e parte integrante del presente capitolato, si intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell'appalto.
48. Installazione di attrezzature e impianti necessari allo svolgimento delle opere.
49. L'Appaltatore, nell'esecuzione della fornitura in opera , dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e dimensionali prescritte dalle specifiche contenute nel presente Capitolato e negli elaborati grafici di progetto, oltre che dalle istruzioni tecniche dei componenti impiegati.
50. Qualora durante la messa in opera degli arredi dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili preesistenti e/o ad apparati impiantistici, l’appaltatore ha l’obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.
51. Assicurazione verso terzi per qualunque rischio derivante dal trasporto, dalla sistemazione e dalla posa in opera delle forniture nonché ogni obbligo nei confronti del personale impiegato per il trasporto, l’immagazzinamento, lo spostamento e la posa in opera delle forniture.
52. Quanto non espressamente indicato, ma necessario alla corretta posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura e quanto definito in tutti i documenti facenti parte del presente appalto.
53. In loco è consentito l’esclusivo montaggio di elementi già finiti (completi di ignifugazione, ecc…), qualsiasi altra operazione deve essere svolta dall’Appaltatore in officina. E’ VIETATA QUALSIASI LAVORAZIONE CHE CREI POLVERE, GAS E QUALSIASI FATTORE CHE POSSA ROVIMARE IN QUALSIASOI MODO L’EDIFICIO E LE OPERE IVI ESPOSTE, CHE RIMARRANNO IN OPERA IN ALCUNE SALE OGGETTO DI ESPOSIZIONE (per es. Sale 04-Veronese; Sal 05 – Bassano; Sala 08 – Caravaggeschi; 09 – Lombardi, ecc...) e in tutte le altre sale del percorso di visita permanente. Si segnala che non esistono elementi di separazione e chiusura tra i diversi ambienti. Qualsiasi lavorazione in loco dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal D.E.C. inoltre i locali dovranno essere adeguatamente accessoriati e protetti sia a pavimento che a parete che a soffitto in modo adeguato a garantire lo stato attuale dei luoghi. Qualsiasi danno dovrà essere ripristinato a cura e spese da parte dell’Appaltatore con Ditte specializzate in opere di restauro da sottoporre ad approvazione da parte dell’Ammionistrazione.
Oneri derivanti dall’applicazione di norme in materia di sicurezza
54. Esecuzione di tutte le opere e tutti gli adempimenti di sicurezza previsti dal D.U.V.R.I. allegato al contratto d’appalto e quant’altro in materia secondo le normative vigenti (formazione cantiere, esecuzione delle opere di recinzione e protezione, segnaletica, ecc...).
55. Sono altresì comprese le eventuali variazioni al D.U.V.R.I. introdotte durante il corso dei lavori da parte del Responsabile della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell’Appaltatore, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Committente.
2.9 TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore é obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e le normative stabilite nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il semestre, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L‘Appaltatore e altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 36 l. 300/1970 e art. 105 d.lgs.50/2016).
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 (quindici) giorni dal mese di competenza, la Committente ordinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d’ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% (cinque per cento) delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non sarà restituita, salvo i sequestri già concessi.
2.10 TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore, e per suo tramite i Subappaltatori, trasmetteranno alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi, e quelli dovuti agli organismi paritetici, fino all’ultimazione dei lavori.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esse (art. 19 Cap. Gen.).
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando i suddetti enti non comunicheranno l'avvenuto adempimento degli oneri contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici.
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore segnalerà loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.
La Committente, ai sensi dell’art. 24 comma l del d.lgs. 406/1991, precisa che le autorità competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle disposizioni di legge nelle materie di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza sono:
- INPS sede di Torino
- INAIL sede di Torino
- ASL sede di Torino
- CASSA EDILE sede di Torino
- ISPETTORATO PROVINCIALE DEI LAVORI sede di Torino
- ENTE SCUOLA sede di Torino
2.11 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal DPR 05.10.2010 n. 207.
2.12 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, nel luogo ove si svolgono i lavori. Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla persona dell’Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al domicilio eletto.
Tuttavia, durante l’esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto potrà essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.
Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti saranno validamente indirizzate al domicilio dell’impresa mandataria, individuato come al comma precedente.
2.13 PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo.
Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente notificata alla Committente.
2.14 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI
L’Appaltatore è tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un Direttore tecnico di provata esperienza, al quale saranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni contenute nell'articolo 11 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, che qui di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrivono con le opportune integrazioni e Modifiche.
L'impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.
Il mandato deve essere depositato presso la Committente, il quale giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla sua conseguente accettabilità.
L’Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al D.E.C., deve, per tutta la durata dell’appalto, disporre di un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.
La Committente ha diritto di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennità di sorta all’Appaltatore o al suo rappresentante.
3 INIZIO DELLA FORNITURA IN OPERA E DOCUMENTAZIONE
3.1 CONSEGNA DELLA FORNITURA IN OPERA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la consegna della fornitura in opera dopo l’aggiudicazione, nelle more di acquisizione della documentazione per la sottoscrizione del contratto.
La consegna della fornitura in opera avverrà nel giorno e ora stabiliti dalla Committente. Qualora l’Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Committente potrà rescindere il contratto, o procedere all’esecuzione in danno.
Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro il termine di cui sopra, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto:
− nel caso di accoglimento della domanda di recesso l'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori;
− nel caso di rifiuto della domanda di recesso l’Appaltatore ha diritto a un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza che l'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione d’indennità per maggiori oneri.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del D.E.C., che riferisce sulla verificazione del progetto e sull’esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alla fornitura in opera, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.
Spetterà al D.E.C. procedere alla della fornitura in opera considerando le caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono comportare, a giudizio esclusivo del D.E.C., un criterio di precedenza nell’esecuzione degli stessi; resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verrà fatta in unica soluzione per tutte le opere. Quando il
D.E.C. avrà consegnato la fornitura in opera, l'Appaltatore dovrà subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni di legge e del presente Capitolato.
3.2 REDAZIONE DEI DISEGNI COSTRUTTIVI E DOCUMENTAZIONE
Come indicato al precedente articolo “Xxxxx, obblighi e responsabilità dell’appaltatore”, è a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività (ad avvenuta aggiudicazione definitiva) di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del D.E.C., a:
− rilievi metrici e quant’altro necessario, connesso all’attuazione di quanto previsto nel presente appalto e successive integrazioni;
− sviluppo dei disegni costruttivi necessari, a insindacabile giudizio del D.E.C., per la realizzazione dei diversi elementi di arredo del presente appalto (per la descrizione si rimanda al “Capitolato Xxxxx Xxxxxxxx” e agli “Elaborati Grafici”). Lo
sviluppo dei disegni costruttivi dovrà avvenire in totale collaborazione con il D.E.C. il quale ha piena autorità a farne apportare le opportune modifiche/integrazioni fino all’approvazione delle relative campionature, di cui al successivo articolo;
− schede tecniche dei materiali;
− certificazione secondo quanto previsto in materia di prevenzione incendi (ignifugazione, ecc…);
− quanto necessario per la perfetta esecuzione dei diversi elementi costituenti la fornitura a insindacabile giudizio del D.E.C.
Gli elaborati costruttivi e di cantiere dovranno essere redatti su supporti digitali da concordare con il D.E.C. (autocad, Photoshop, ecc…), dovranno essere rispondenti fedelmente a quanto contenuto nei diversi documenti di appalto e dovranno contenere eventualmente osservazioni, modificazioni e integrazioni richieste dall’Amministrazione e/o X.XX..
All’appaltatore è concesso modificare gli elaborati di Progetto (schede grafiche e norme tecniche del C.S.A.) durante la fase contrattuale, qualora ciò sia strettamente giustificato dallo stato dei luoghi o dall’insorgere di situazioni non previste, senza che lo stesso possa chiedere compenso alcuno.
In tal caso qualsiasi modifica dovrà essere sottoposta all' autorizzazione del D.E.C.
In particolare i disegni redatti dall’Appaltatore dovranno essere completi di piante sezioni e prospetti, redatti in scala 1:10 e dettagli in scala 1:1. Tali elaborati dovranno evidenziare:
− il sistema costruttivo impiegato;
− le dimensioni dei manufatti in tutti i suoi componenti, le condizioni di interfaccia tra i diversi elementi di allestimento e l’inserimento nel sito in cui saranno collocati;
− come si prevede l’ispezione per la manutenzione degli impianti integrati negli arredi;
− metodo di montaggio e smontaggio delle strutture;
− metodo di cambio grafica ove prevista in appalto e indicato dal D.E.C.;
− le tecnologie e i materiali impiegati, i dettagli e la componentistica;
− l’ignifugazione dei diversi oggetti in appalto;
− le finiture, i colori, i trattamenti protettivi;
− le prescrizioni per la manutenzione;
La Committenza si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza alcun compenso integrativo e/o ritardo nel programma lavori, di fare eseguire all'Appaltatore, in fase di redazione dei disegni costruttivi e/o produzione delle campionature, quelle modifiche rispetto al presente appalto (di forma, dimensioni, finitura, tecnica esecutiva, ecc…) onde ottenere miglioramenti rispetto alla funzionalità e all'estetica della fornitura.
L’Appaltatore ha l’obbligo di controllare preventivamente il quantitativo esatto delle forniture e di verificare in loco la situazione e le dimensioni esatte dei locali interessati dalla fornitura stessa. Sono quindi a carico dell’Appaltatore gli inconvenienti di ogni genere che dovessero derivare dalla omissione, incompletezza ed omissione del suddetto controllo. L’Appaltatore è responsabile degli errori e delle omissioni degli elaborati del Committente facenti parte del presente appalto, e la documentazione prodotta dall’Appaltatore, completerà o sostituirà quella prodotta dal Committente e dovrà essere presentata per approvazione. Sono quindi a carico dell’Appaltatore le modifiche necessarie per l’eliminazione degli errori e delle omissioni negli elaborati prodotti dal Committente.
3.3 CAMPIONATURE
Come indicato al precedente articolo “Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore”, è a carico dell’Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto, e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del D.E.C., alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura, da parte del D.E.C..
I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal D.E.C. e dall’Appaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dal D.E.C.. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l’accettabilità dei materiali occorrenti per l’esecuzione delle opere, l’Appaltatore dovrà dare corso all’esecuzione di tutte quelle prove e test sui materiali, colori, particolari costruttivi anche mediante la realizzazione di prototipi al vero di elementi costruttivi significativi secondo le richieste dal R.E.C. e/o della Committente.
I principali componenti di cui effettuare campionature, nella misura necessaria fino all’approvazione finale a esclusivo giudizio del D.E.C., saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
campionatura richiesta dal D.E.C.:
Per la campionatura specifica richiesta si rimanda a quanto prescritto nei diversi articoli descrittivi della fornitura del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche e inoltre:
ـ complementi di arredo
ـ qualsiasi materiale facente parte degli arredi e/o allestimenti
ـ rivestimenti
ـ pannelli completi di laccatura RAL a scelta della D.L.
ـ vetri
ـ componenti accessorie (ferramenteria, ecc…)
ـ sistema di illuminazione (corpi illuminanti, e quant’altro oggetto di fornitura)
ـ grafica
ـ espositori
Il D.E.C. si riserva la facoltà di richiedere ulteriori campionature, anche se non sono qui elencate, ma necessarie al raggiungimento dell’obbiettivo prefissato e comunque si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non effettuare la fornitura qualora gli stessi non risultassero soddisfacenti.
Le campionature dovranno essere accompagnate, a cura e spese dell’Appaltatore, da: tutte le schede tecniche; certificati delle prove di laboratorio rilasciati da Istituti autorizzato. L'Appaltatore non dovrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata data l'approvazione da parte della Stazione Appaltante (vedi Articolo “Documentazione tecnica da consegnare al D.E.C. Per approvazione alla messa in produzione”).
I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti e i materiali impiegati nelle opere.
La Committente potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
3.4 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CONSEGNARE AL R.E.C. PER “APPROVAZIONE ALLA MESSA IN PRODUZIONE”
L’Appaltatore dovrà adempiere a quanto previsto nei due articoli precedenti, per qualsiasi elemento facente parte del presente appalto, fino al raggiungimento di ”Approvazione alla messa in produzione” (di seguito “Approvazione”) a insindacabile giudizio del D.E.C.. I documenti e/o le campionature da sottoporre ad “Approvazione” dovranno essere presentate dall’Appaltatore anche con consegne parziali. La documentazione finale prima della messa in produzione della fornitura, dovrà essere presentata al D.E.C. almeno 1 giorno prima della data in cui si richiede l'approvazione, al fine di consentirne integralmente l’approvazione e l’apposizione del visto da parte del D.E.C.. In assenza di tutta o parte di tale documentazione, il D.E.C. non darà autorizzazione alla messa in produzione dei diversi elementi in appalto, senza la quale nulla verrà riconosciuto all’Appaltatore.
E’ da intendersi che tali documenti prodotti dall’Appaltatore dovranno essere firmati da tecnici abilitati.
3.5 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti (ad esclusione degli oggetti esposti al pubblico), dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 569 del 20/05/1992 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) si rimanda al “C.S.A. Norme Tecniche”.
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato su richiesta della Committenza o del D.E.C. dovranno essere forniti i documenti di provenienza; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata un’adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.
Tutti i materiali dovranno essere di produzione delle migliori ditte del settore e dovranno essere corredati da certificazioni di qualità ufficiali e riportanti il marchio CE.
Tutte le forniture oggetto dell’appalto saranno prodotte in stabilimenti che possano offrire idonea garanzia di possedere adeguate capacità a fornire le stesse in conformità alle previsioni delle norme vigenti e delle specifiche tecniche contenute nel presente Capitolato e nel “C.S.A.- Norme Tecniche”.
Il fornitore ha l’obbligo di effettuare, sia nello stabilimento che in cantiere, tutti i controlli necessari ad assicurarsi che la produzione sia della migliore qualità e conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato e nelle norme specifiche vigenti (UNI, CEI, ICITE, CNR, ecc.). L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i suddetti controlli ogni volta che lo riterrà opportuno e l’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare al D.E.C. la libertà di accesso agli stabilimenti di produzione e tutta l’assistenza necessaria all’espletamento dei controlli, senza riserva alcuna.
Qualora, senza opposizione della Committente, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
3.6 DOCUMENTAZIONE “AS BUILT”
La documentazione “as built” deve completare e aggiornare quanto prodotto dall’Appaltatore e descritto agli artt.25-26-27 in modo da risultare conformi alla fornitura nella sua edizione finale “come costruito”. La documentazione deve essere presentata per la regolare esecuzione dell’opera deve essere completa della seguente documentazione:
- disegni finali “come costruito” in cui si evidenzia anche: come si prevede l’ispezione per la manutenzione degli impianti integrati negli arredi; metodo di montaggio e smontaggio delle strutture; metodo di cambio grafica ove prevista in appalto e indicato dal D.E.C.; manutenzione degli arredi e/o allestimenti.
- schede tecniche dei materiali
- schede tecniche delle finiture
- certificazioni secondo legge
- prove, controlli, collaudi sui prodotti finiti
Tutti gli impianti dovranno essere conformi alla Legge 46/1990 e certificati.
I documenti da consegnare per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco (materiali di rivestimento ed arredo, ecc.) sono i seguenti:
− dichiarazione di corretta posa in opera, su modello DICH. POSA OPERA-2004, a firma dell’installatore.
− relazione descrittiva dei materiali di rivestimento ed arredo con indicazione dell’ubicazione, della quantità, della qualità e dei sistemi di posa in opera.
− dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del produttore (utilizzare eventualmente modello DICH.CONF.-2004);
− dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del/i fornitore/i (utilizzare eventualmente modello DICH.CONF.-2004);
− certificato di prova del prodotto;
− omologazione ministeriale del prototipo;
− dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte redatta su modello DICH. PROD.-2008, a firma di tecnico abilitato.
Per i prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi, gli installatori sono tenuti a rilasciare una attestazione di applicazione del prodotto a regola d'arte e nel rispetto delle indicazioni contenute nella dichiarazione del produttore di cui alla norma UNI/9796/CNVVF/CCI.
Per l’impianto elettrico di allestimento di seguito elencati dovrà essere consegnata la dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 22/01/2008 n. 37 ed il progetto:
3.7 REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire all’Amministrazione un PIANO DI MANUTENZIONE costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.
4 POSA IN OPERA DELLA FORNITURA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1 ORARIO DI LAVORO
L’Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del D.E.C.. Qualora l’approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare la Committente per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.
Qualora la Committente ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato a uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva l’eventuale formazione di nuovi prezzi.
4.2 SITUAZIONE GENERALE E GESTIONE DEL CANTIERE
L’Appaltatore dovrà fornire e posare gli allestimenti, da realizzare a misura, per la mostra temporanea
L’Appaltatore dovrà fornire e posare gli di allestimenti, da realizzare a misura, per la mostra temporanea “DALLE REGGE D’ITALIA. TESORI E SIMBOLI DELLA REGALITÀ SABAUDA”, presso le Sale del Secondo Piano delle Sale delle Arti della Reggia di Venaria Reale.
Le Sale delle Arti hanno parti di passaggio con pubblico pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere a realizzare sempre chiusure dell’area di intervento secondo le orme di sicurezza sul lavoro.
Dovrà essere posta particolare cura e cautela durante le fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti al fine di tutelare pareti, volte e pavimenti, evitando tassativamente l’impiego di tasselli a muro, chiodi o viterie a pavimento, impiego di solventi o vernici che possono danneggiare le superfici murarie e lignee, anche durante le fasi di trasporto degli utensili e dei materiali. Dovrà essere porta attenzione affinché l’allestimento non pregiudichi il normale funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti all’interno del locale. Una volta rimosso l’allestimento tutte le superfici dovranno risultare integre, non dovranno quindi restare tracce di colla, fori ecc…. Se ciò dovesse accidentalmente succedere le superfici dovranno essere ripristinate a opera di restauratori qualificati.
Si fa presente che il Complesso monumentale dei Reggia di Venaria è sede museale e di altre attività in essere, quindi qualsiasi ingresso nel Complesso dovrà essere preventivamente approvato e autorizzato dal D.E.C.
La Committente, stante l’importanza e il valore di alcune opere contenute all’interno degli edifici, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica attraverso badge individuali che saranno rilasciati a chi accede al cantiere previa segnalazione dell’Appaltatore stesso al D.E.C..
La Committente si riserva di centralizzare la zona dei parcheggi che gli addetti potranno utilizzare in area anche non adiacente alla recinzione del cantiere.
Il percorso di accesso all’area di cantiere sarà indicato giornalmente dalla Committente e sarà l’unico accesso consentito.
Durante il periodo di cantiere, in tutti gli edifici della Reggia di Venaria continueranno a svolgersi le attività normalmente programmate: si avrà quindi un flusso di visitatori, impiegati e personale addetto che si sposterà a piedi o con altri mezzi.
Si sottolinea quindi la necessità di prestare estrema attenzione durante la fase di trasporto e di movimentazione di mezzi e di manufatti verso e intorno alla Reggia di Venaria.
A causa della presenza di numerose ed eterogenee persone nell’intorno del cantiere, si prescrive l’obbligo di introdurre immediatamente i manufatti trasportati in loco all’interno dell’edificio, in luogo indicato dal D.E.C. e il divieto di depositarli nell’area esterna.
L’Appaltatore nell’esecuzione delle opere è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, compreso il caso in cui particolari disposizioni normative vengano emanate durante l’esecuzione dei lavori, in particolare in ordine alle disposizioni relative all’assunzione dei lavori, alla tutela antinfortunistica delle maestranze. Si ricorda altresì la necessità, durante le fasi di trasporto dei materiali, di predisporre tutte le precauzioni, quali coperture e ripari oltre l’uso di carrelli gommati per non rovinare i pavimenti e le pareti.
Si raccomanda l’organizzazione di queste operazioni concordando ogni fase con il D.E.C. al fine di non intralciare le attività presenti nella Reggia di Venaria. L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.
Il R.E.C. si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, anche senza specificare il motivo, ciò a totale interesse dell’Amministrazione.
All’interno del cantiere è vietato accendere fuochi, accendere fornelli, fumare, accendere stufe, produrre fonti di calore di qualsiasi tipo ecc... .
Durante l’eventuale uso di attrezzature necessarie per particolari lavorazioni (saldature materiali di lattoneria, uso di attrezzi elettrici ecc. ), il posto deve essere costantemente presidiato dal responsabile preposto con adeguati mezzi antincendio
immediatamente disponibili e adatti.
L'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nei locali ove siano in fase di realizzazione gli allestimenti; ove essi dovessero risultare in tutto e/o in parte danneggiati per l'intervento abusivo di persone e/o altre cause, il R.E.C provvederà a prenderne nota e a comunicarlo alla Committenza.
4.3 IMBALLAGGIO
I materiali dovranno essere protetti in modo idoneo, con imballaggi protetti e sigillati onde evitare lesioni e danni di qualsiasi natura. Il materiale dovrà essere opportunamente suddiviso e confezionato in modo da consentire la sua trasportabilità manuale nel luogo di posa.
4.4 STOCCAGGIO IN CANTIERE
Ogni singola parte della fornitura dovrà essere scrupolosamente pulita e adeguatamente protetta ed imballata per il trasporto, nonché in previsione di un prolungato immagazzinamento in cantiere. L’Appaltatore sarà responsabile, a tutti gli effetti, di qualsivoglia perdita, danno o deterioramento, di qualsivoglia specie, della fornitura o di parte di essa in conseguenza dell’imballo difettoso o inadeguato.
4.5 APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Il fornitore ha l’obbligo di sottoporre tutte le forniture all’esame del Responsabile della Stazione Appaltante e a tal fine dovrà tempestivamente avvisare per iscritto il Responsabile stesso dell’arrivo sul posto delle forniture, anche se si tratti di consegna parziale.
Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto del D.E.C., nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali già presenti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del D.E.C. L'accettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali con verifica positiva da parte del D.E.C.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il D.E.C. ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.
Le forniture che non presentino i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti saranno rifiutate e dovranno essere immediatamente rimosse dal cantiere a cura e spese del fornitore.
Il fornitore dovrà provvedere a sostituire, a sua cure e spese, le forniture che (fino all’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante): non corrispondano alle caratteristiche e alle prove richieste; manifestino difetti, guasti, degradi e vizi sfuggiti agli esami preliminari; risultino non conformi alle norme e alle specifiche richiamate nei diversi documenti d’Appalto e agli ordini impartiti; nonché tutte le parti che presentino fenditure, screpolature, svergolamenti, incurvamenti o guasti di qualsiasi genere. In tale ipotesi, il fornitore dovrà eseguire a propria cura e spese ogni opera di ripristino di quanto dovuto, salvo il risarcimento degli eventuali danni.
L’Appaltatore, su semplice richiesta scritta, della Stazione Appaltante è tenuto a reintegrare, sostituire o riparare, nel minor tempo possibile, e comunque entro 5 giorni, ed a sue totali cure e spese, tutti i componenti della fornitura che, da una prima verifica, risultassero mancanti, danneggiati ovvero non rispondenti alle specifiche richieste.
4.6 PROVE TECNICHE SUI MATERIALI APPROVIGIONATI
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, il R.E.C. può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.
E' altresì a carico dell'Appaltatore l’onere per l'esecuzione, presso istituti di gradimento della Committente, delle prove richieste dal D.E.C. per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.E.C., per l'ottenimento dei relativi certificati.
Xxxxxx accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dal D.E.C.
Sugli impianti e sui diversi elementi della fornitura verranno eseguite in corso d'opera, attività di verifica, controllo e prove preliminari intese ad accertare che:
- la fornitura a piè d’opera e in opera dei materiali e/o dei componenti costituenti l'impianto e la fornitura, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali e non rechi pregiudizio o danno agli edifici monumentali;
- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
- il funzionamento a regola d'arte di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.
- ogni impianto dovrà risultare collaudabile a norma di legge.
L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali e apparecchiature alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.E.C. in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.
Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.
L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto alla Committente.
4.7 DIFETTI DELLE FORNITURE
L’Appaltatore dovrà rimuovere o sostituire, a propria cura e spese, le forniture che a giudizio della Stazione Appaltante risulteranno essere state eseguite senza i requisiti di qualità e di lavorazione richiesti o con materiali diversi da quelli prescritti in appalto. Qualora il fornitore non ottemperi nei tempi stabiliti, la Stazione Appaltante potrà procedere direttamente o per mezzo di terzi alla rimozione e alla sostituzione delle forniture suddette detraendo le relative spese dal corrispettivo dovuto e potrà, in ogni caso, escludere dal corrispettivo le forniture difettose o non corrispondenti alle caratteristiche o prove richieste.
4.8 MODALITÀ DI COLLOCAMENTO IN OPERA
In loco è consentito l’esclusivo montaggio di elementi già finiti (completi di ignifugazione, ecc…), qualsiasi altra operazione deve essere svolta dall’Appaltatore in officina. E’ VIETATA QUALSIASI LAVORAZIONE CHE CREI POLVERE, GAS E QUALSIASI FATTORE CHE POSSA ROVIMARE IN QUALSIASOI MODO L’EDIFICIO E LE OPERE IVI ESPOSTE, CHE RIMARRANNO IN OPERA IN ALCUNE SALE OGGETTO DI ESPOSIZIONE (per es. Sale 04-Veronese; Sal 05 – Bassano;
Sala 08 – Caravaggeschi; 09 – Lombardi, ecc...) e in tutte le altre sale del percorso di visita permanente. Si segnala che non esistono elementi di separazione e chiusura tra i diversi ambienti.
Qualsiasi lavorazione in loco dovrà essere preventivamente concordata e autorizzata dal D.E.C. inoltre i locali dovranno essere adeguatamente accessoriati e protetti sia a pavimento che a parete che a soffitto in modo adeguato a garantire lo stato attuale dei luoghi. Qualsiasi danno dovrà essere ripristinato a cura e spese da parte dell’Appaltatore con Ditte specializzate in opere di restauro da sottoporre ad approvazione da parte dell’Ammionistrazione.
Il pavimento delle sale oggetto dell’allestimento dovrà essere protetto durante i lavori con nylon pesante e sottostante cartone e qualsiasi altro elemento atto a garantire il perfetto stato dei luoghi.
Fermo restando l’utilizzo di tutti i mezzi per la protezione degli ambienti in cui si lavora, nel caso fossero danneggiati pavimenti o pareti, al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà consegnare le sale perfettamente ripristinate facendo riferimento alle stesse procedure utilizzate per il restauro, in modo da rendere perfettamente mimetici tali interventi.
L’Appaltatore dovrà aver cura che le forniture non subiscano guasti o lordure durante la giacenza in cantiere dei materiali e durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in opera; a tal fine l’Appaltatore dovrà proteggerle dagli urti, dalla calce, etc. sia nelle superfici che negli spigoli.
Ogni guasto arrecato alle forniture durante il loro collocamento in opera dovrà essere riparato a spese dell’Appaltatore.
Il fornitore è obbligato alla rimozione dei materiali già in opera per i quali vengano richieste le prove, i controlli e le verifiche. Nell’esecuzione del montaggio è fatto obbligo al fornitore di proteggere i materiali già posti in opera da altre ditte nelle adiacenze, quali ad esempio le pavimentazioni, onde evitare qualsiasi deterioramento o danneggiamento.
Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e a spese dell’Appaltatore. Sono compresi altresì negli oneri della fornitura in opera la custodia dei manufatti stivati e di quelli parzialmente o totalmente in opera, nonché la definitiva ed accurata pulizia finale dei manufatti posti in opera, per consentirne un immediato utilizzo da parte dell’a Stazione Appaltante.
La natura architettonica della Reggia di Venaria Reale e la sua posizione, quindi l’insieme degli accessi esterni e interni, oltre allo stato di fatto dei locali interni (finiti in ogni loro parte) impongono estrema attenzione alla programmazione della posa in opera e, a monte di questa, alla metodologia di realizzazione dei manufatti.
Si tratta di realizzare, tutto dove possibile, elementi prefinti in officina, di dimensioni ridotte e facili da trasportare. Non sono ammesse lavorazioni a caldo nelle sale della Reggia di Venaria Reale.
I lavori di montaggio degli allestimenti dovranno essere realizzati usando la massima attenzione a contenere non solo danni accidentali ma anche disturbi dovuti a polvere e rifiuti vari.
Durante le fasi di posa in opera degli allestimenti, si richiede la presenza costante sul cantiere di un tecnico di comprovata esperienza, con funzione di capocantiere, per tutta la durata del montaggio dell’allestimento.
Si precisa, inoltre, che l’Appaltatore dovrà realizzare l’allacciamento, il cablaggio, il montaggio di corpi illuminanti (quanto previsto Capitolato-Norme tecniche), dovrà quindi essere prevista la presenza su cantiere di elettricisti di comprovata esperienza.
4.9 SOSPENSIONE E RIPRESA DELA FORNITURA
Secondo la normativa di legge.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità, o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il D.E.C., di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche, ovvero per pubblico interesse o per necessità ( nei limiti previsti dall’art. 158 del DPR 207/2010) non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Durante la sospensione disposta per i motivi di cui sopra e a termini di legge l’Appaltatore dovrà assicurare la guardianeria e la manutenzione della fornitura posata; qualora la sospensione superi i limiti previsti dal Capitolato Generale d’Appalto, saranno riconosciuti all’Appaltatore gli indennizzi di legge.
La durata della sospensione non é calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione della fornitura e pertanto verrà aggiunta a tale data.
I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal D.E.C. e dall'Appaltatore e inviati alla Committente.
Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.
Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.
La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.
4.10 PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dalla Committente purché le domande pervengano prima della scadenza del termine fissato per l’ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla Committente.
Nel periodo di proroga è sempre a carico dell’Appaltatore la sorveglianza dell’intero cantiere.
4.11 TERMINE ULTIMO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il montaggio della fornitura in opera dovrà essere ultimata entro e non oltre il
24 marzo 2016 apertura al pubblico
Lo smontaggio a fine mostra è previsto per il 2 luglio 2017, salvo eventuali proroghe che l’Amministrazione si riserva di poter dare senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire, in quanto suo onere.
L’Appaltatore dovrà inoltre garantire la piena funzionalità dell’intero allestimento fino allo smontaggio, anche con interventi di manutenzione a chiamata.
5 VARIANTI AGGIUNTE ED IMPREVISTI
5.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
Qualora si rendesse necessario redigere una perizia di variante si provvederà ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 .
5.2 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Considerato che il lavoro si svolge su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, l'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, l'Appaltatore ne da’ denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal D.E.C. e dall’Appaltatore. Il D.E.C. redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. Per i casi di forza maggiore si applicheranno le disposizioni dell'art. 348 della Legge sulle Opere Pubbliche 20/3/1865 n. 2248 allegato F.
I conseguenti danni saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 25 del Regolamento per la contabilità dei lavori dello Stato, restando peraltro ferme le disposizioni previste per quanto riguarda la eventuale negligenza dell'Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sue cure e spese.
In ogni caso, ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibile l'equo risarcimento dei danni, l'ammontare dei ripristini dovrà risultare da contabilità redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi dell'elenco.
Non verrà in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte del D.E.C. per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori e l'esecuzione dei collaudi e si provvederà attraverso l’autorità giudiziaria secondo termini di legge, a recuperare il danno che dovrà essere risarcito dall’Appaltatore e comunque ripristinato secondo le direttive deL D.E.C. con personale specializzato conosciuto dalla stessa.
5.3 PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI
La fornitura in opera non prevista, di importo fino alla concorrenza di un quinto in più dell'importo del contratto, sarà valutata alle condizioni e prezzi del contratto.
Per l'esecuzione della fornitura non prevista o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'Elenco allegato al Contratto, si procederà alla sua determinazione con le modalità previste dall’art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto.
5.4 PREZZO DEI LAVORI IN ECONOMIA E A CORPO
Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nel contratto, con la preventiva approvazione della Committente, saranno contabilizzati ai sensi del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Per le opere in economia relativamente alla mano d’opera, il ribasso medio si applicherà solo sulla percentuale d’utile e spese generali.
Per lavori da contabilizzarsi a corpo, l’Appaltatore non potrà chiedere compensi per quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per questi il prezzo contrattuale è fisso e invariabile. Eventuali lavori non previsti richiesti dalla Committente, dei quali non si abbia il prezzo nell’elenco, sono obbligatori per l’Appaltatore, fino al maturare del sesto in più dell’importo contrattuale, compensando aumenti e diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.
6 CONTABILITA’ DEI LAVORI
6.1 CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere a misura dell’appalto le quantità eseguite saranno determinate con misure geometriche, o numeriche escluso ogni altro metodo.
Per tutte le opere a corpo dell’appalto le quantità eseguite saranno determinate con percentuali rispetto all’avanzamento dei lavori determinati dal D.E.C. in contraddittorio con l’Appaltatore, escluso ogni altro metodo.
I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto esecutivo, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del D.E.C.
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.
L'Appaltatore è tenuto ad avvisare il D.E.C. quando, per il progredire della fornitura in opera, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
7 PAGAMENTI E COLLAUDO
7.1 PAGAMENTI
La prestazioni saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento (SAL) nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto.
L’Appaltante, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l’avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d’asta, non inferiore ad Euro 60.000,00 (diconsi Euro sessantamila
/ 00 centesimi).
Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.
Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l’Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, alla cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
7.2 ANTICIPAZIONI DELLA COMMITTENTE ALL'APPALTATORE.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
7.3 PENALI PER RITARDO LAVORI
L'Appaltatore per il tempo che impiegasse nella fornitura del materiale e nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all’Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a una penale pecuniaria pari al 0,05% dell’importo posto a base di gara per ogni giorno di ritardo; fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto.
Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, e anche in misura superiore della penale stessa.
L’ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.
7.4 REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La Regolare esecuzione della fornitura e l’emissione del relativo certificato dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione, da parte della Ditta, di avvenuta consegna e posa dei beni forniti; tale dichiarazione dovrà essere corredata di tutti i documenti di trasporto ai sensi del DPR 472 del 14/08/96 e di quanto previsto all’art.”Documentazione as built” del presente capitolato e da quant’altro previsto da legge.
L'Appaltatore è responsabile, ai sensi e nei termini di cui all'art. 1667 x.x., xxx xxxx xxxxxxx xxxx'xxxxx.
0.0 XXXXXXX REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Salvo diversa indicazione contrattuale, l’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati entro 5 giorni dalla data del verbale del D.E.C. da cui risulti l’avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata dell’Amministrazione di notifica del rifiuto.
Decorso inutilmente tale termine, l’Amministrazione ha facoltà di spedire all’Appaltatore i beni rifiutati, addebitando all’appaltatore tutte le spese di facchinaggio e spedizione ovvero di trattenerli nei magazzini o nei locali della stazione appaltante; in tal caso, verrà applicato una somma pari all’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di custodia.
I magazzini o gli uffici non rispondono dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate né dell’eventuale incendio.
La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull’ammontare dei pagamenti dovuti all’Appaltatore o sulla cauzione o sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con l’Amministrazione.
8 GARANZIE, CONTROVERSIE, ARBITRATO
8.1 GARANZIA
La Appaltatore garantirà che la fornitura oggetto di appalto sia idonea all’uso ed esente da vizi e difetti di qualsiasi natura che la renda inidonea all’uso o che possono recare danno o pericolo alla sicurezza delle persone.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2, C.C. . L’Appaltatore resterà responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto per un periodo di anni due dall’emissione del certificato di Regolare esecuzione. Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino delle caratteristiche funzionali ed estetiche dei manufatti restaurati, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 C.C.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
L’Appaltatore è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo dei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera della Committenza con la quale si notificano i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli, l’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tale obbligo. Entro lo stesso termine l’Appaltatore deve, ove necessario, sostituire le parti logore, rotte o guaste e se ciò ove non fosse sufficiente alla sostituzione dei beni. Qualora, trascorso il citato termine, l’Appaltatore non avesse adempiuto al suo obbligo, l’Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire, da altre Ditte, i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l’importo all’Appaltatore stesso.
Ove i vizi di costruzione o i difetti di materiali si manifestassero in misura superiore al 20% dei pezzi forniti, l’Appaltatore ha l’obbligo, su richiesta dell’Amministrazione, di sottoporre a verifica i rimanenti pezzi della fornitura, per eliminare, sempre a sue spese, vizi, difetti, guasti e ove necessario, sostituire le parti difettose. In tale caso, il periodo di garanzia può essere spostato dello stesso periodo dichiarato in sede di gara per consentire all’Appaltatore le operazioni di verifica e di eliminazione dei difetti sulla intera fornitura. A garanzia di tale obbligo, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti, ovvero, i pagamenti dovuti all’Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso con l’Amministrazione.
8.2 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTI
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili per la realizzazione dell’appalto, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Nel corso dell’esecuzione del contratto nel caso di cessioni di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a imprese che eseguono opere pubbliche nonché per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà Decreto Legislativo 50/2016 e la normativa vigente..
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell’Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, la Stazione Appaltante può dichiarare senz’altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell’Appaltatore, alcun compenso per la parte del contratto non ancora eseguita.
8.3 RESCISSIONE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE D’UFFICIO
Quanto per frode, per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Appaltatore comprometta la buona riuscita dell’opera, la Committente potrà esercitare la facoltà di dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all’Appaltatore (art. 26, 27 e 28 Reg. 350/1895). In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, la Committente potrà procedere ai sensi dell’art. 28 R.D. 350/1895.
Nel caso di frode dell’Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, la Committente, in attesa della definizione dei danni conseguiti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.
Le ripetute violazioni del DUVRI, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.
8.4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto l’Appaltatore di cedere in tutto o in parte, l’oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita del deposito cauzionale versato, nonché il risarcimento di ogni danno conseguente.
8.5 INADEMPIMENTO
L’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inosservanza di quanto contenuto nei diversi documenti di appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del precedente punto, sorgerà nella stazione appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, addebitandone i relativi costi all’Appaltatore.
L’affidamento a terzi verrà notificato all’Appaltatore, con l’indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture e degli importi relativi
All’Appaltatore inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dalla stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Appaltatore.
Nel caso di minor spesa nulla competerà all’appaltatore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esimerà l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge.
8.6 RISERVATEZZA
La stazione appaltante si impegna a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni, secondo le disposizioni di cui alla legge 196/2003.
8.7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Ove insorgano controversie e non si proceda ad una transazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
8.8 NORME FINALI
Per quanto non esplicitamente detto nel presente C.S.A., si fa riferimento a quanto riportato dal Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000 e da quanto previsto dalla Normativa vigente in materia di opere pubbliche e dal Codice Civile.