Cauzione definitiva Clausole campione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in orig...
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali). 2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali 8. Qualora l’ammontare della cauzione d...
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 6. La garanzia fideiussoria è tempestivamen...
Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
Cauzione definitiva. Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, e comunque entro il termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (parametrato alla durata della concessione: 1 anno + 1 rinnovabile). La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa di primario istituto ovvero mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o di ogni altra eventuale somma di cui il Comune avesse diritto o che il Comune avesse corrisposto senza titolo. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l’Amministrazione comunale e il concessionario, sempre che all’Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. L’atto fidejussorio deve esplicitare che la liberazione della garanzia potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito della dichiarazione scritta da parte del Comune che il contraente ha adempiuto agli obblighi garantiti. In ogni caso, resta all’Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà dell’Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra l’Amministrazione Comunale e il concessionario e sempre che all’Amministrazione Comunale non competa il diritto di incameramento dell’intera cauzione o di parte della stessa. La cauzione definitiva potrà essere incamerata dal Comune...
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
Cauzione definitiva. A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
Cauzione definitiva. L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo di aggiudicazione. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene posta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltante, a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all'appaltante. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.