Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in orig...
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione d...
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base di gara in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, in conformità all’art. 103, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamen...
Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.
Cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla PROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di reintegrare la cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
Cauzione definitiva. A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore medesimo ha consegnato al Committente la seguente garanzia definitiva: …………….. L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dal Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo ”Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa”.
Cauzione definitiva. 2. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
4. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fideiussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei mesi). Essa è presentata in originale cartacea o con sottoscrizione digitale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
6. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
7. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.
10. Il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del concessionario stesso.
Cauzione definitiva. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale, l’appaltatore si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c. La garanzia fideiussoria garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche qualora venissero applicate le penali di cui al successivo art. 16. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedeiussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione provvisoria.