COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) DENOZZA
Seduta del 02/12/2021
FATTO
Parte ricorrente espone che:
in data 08/04/2014, ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto, estinto anticipatamente con decorrenza dal 31/08/2019 dopo il pagamento di 63 rate su 120 complessive, senza che ricevesse l’integrale rimborso di commissioni e oneri non maturati. Inoltre, al cliente spetta anche il rimborso degli interessi, in quanto il modulo SECCI prevede che in caso di rimborso anticipato la quota da rimborsare venga determinata secondo il criterio proporzionale.
Chiede il rimborso di € 4.265,41, calcolati secondo il criterio pro rata o, in subordine, la minor somma determinata secondo il criterio della curva degli interessi.
Il tutto oltre spese legali, quantificate in € 200,00 e gli interessi legali dal reclamo.
L’intermediario:
- esclude l’applicabilità alla fattispecie della c.d. sentenza “Lexitor”.
- Il modulo del contratto oggetto di ricorso è stato costantemente riconosciuto dall’Abf come conforme alla legge e distingue chiaramente tra oneri rimborsabili e non rimborsabili. Pertanto, l’intermediario ha già provveduto in sede di conteggio estintivo a restituire al cliente tutte le somme dovute.
- Quanto alla richiesta di rimborso degli interessi secondo il criterio lineare, questa è manifestatamente infondata, in quanto il modulo SECCI fa chiaro riferimento a un piano di ammortamento alla francese e, inoltre, si prevede espressamente che in caso di rimborso anticipato il cliente dovrà rimborsare gli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato. Tale pattuizione è incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente con criterio lineare e conferma che detto criterio è applicabile solo agli oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi, come chiarito anche al punto 4 del modulo SECCI.
- Al cliente, inoltre, è stata consegnata copia del piano di ammortamento e del prospetto di liquidazione, da cui si ricava che il cliente ha aderito al criterio di rimborso degli interessi definito nel piano di ammortamento.
- I premi assicurativi, infine, sono stati già rimborsati dalla Compagnia assicuratrice, a norme delle CGA.
- Chiede il rigetto del ricorso.
DIRITTO
È in atti copia del conteggio estintivo, allegato da entrambe le parti, che riporta 63 rate scadute su 120 complessive, con decorrenza dal 31/08/2019. Risulta in atti anche la quietanza liberatoria, che conferma l’effettiva estinzione del finanziamento con decorrenza dal 31.08.2019.
Ciò premesso, il Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l’art. 125 sexies TUB.
La medesima legge di conversione prevede, con riferimento alla successione delle norme nel tempo, che:
“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Sulle implicazioni di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Ne deriva la necessità di distinguere nell’ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrente quelle relative al rimborso di costi up - front ( costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia
) e costi recurring ( costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell’intero sviluppo del rapporto).
Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti ovviamente , della quota non maturata.
Venendo al caso di specie, L’intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l’allegato al modulo SECCI, di cui il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto copia, da cui
risultano le attività svolte dagli intermediari del credito. L’intermediario allega l’accordo di distribuzione (doc. 4, CTD) e la fattura relativa alla provvigione dell’intermediario del credito (doc. 5 CTD).
Venendo alla qualificazione degli oneri controversi, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le Commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto (A) e le Provvigioni intermediario del credito (C), vanno considerate upfront; mentre le Commissioni mandataria per la gestione del contratto (B), vanno considerate recurring.
L’intermediario allega copia delle CGA relative all’assicurazione impiego e vita (all. 7), di cui risulta che il cliente abbia preso visione.
Per quanto riguarda entrambe le coperture, le condizioni di assicurazione descrivono i criteri di calcolo della quota di premio da restituire al cliente in caso di estinzione anticipata.
Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, con riguardo al rimborso dei premi assicurativi, si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo.
L’intermediario afferma che la Compagnia assicuratrice ha già provveduto al rimborso dei premi, determinato a norma delle CGA sopra riportate, per un totale di € 864,45. Allega evidenza contabile, comprensivo di codice CRO.
Il ricorrente chiede anche la restituzione della quota non maturata degli interessi, calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all’estinzione anticipata.
L’intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI.
Tuttavia, mentre alla sez. 2 del modulo SECCI è previsto che le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, alla sez. 4 dello stesso modulo, a cui fa espresso rinvio l’art. 11 del contratto, gli interessi sono inclusi tra le voci da rimborsare in caso di estinzione anticipata secondo il criterio pro rata temporis.
In merito all’applicabilità del criterio del pro rata temporis alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto in caso di anticipata estinzione del finanziamento, l’orientamento prevalente dei Collegi (cfr. decisioni del Collegio di Milano nn. 13473 del 27/05/2021, 23481 del 22/12/2020 e 3820 del 16/02/2021) è nel senso che - per l’ambiguità della clausola - si applichi il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi, se oggetto di specifica domanda, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall’altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.
Nel caso di specie risulta prodotto dall’intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi (non sottoscritto dal cliente), ed un prospetto di liquidazione (sottoscritto dal cliente “per accettazione”), indicante solo la quota capitale residuo - e non anche la quota interessi - dovuta dopo ciascuna rata di rimborso
Tutto ciò premesso, ribadito che secondo i principi espressi dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx nella decisione pocanzi ricordata, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato:
Dati di riferimento del prestito
Importo del prestito | € 26.098,39 | Tasso di interesse annuale | 6,70% |
Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 299,00 |
Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 47,50% |
Data di inizio del prestito | 01/06/2014 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 25,36% |
rate pagate | 63 | rate residue | 57 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
Oneri sostenuti | |||||||||
Commissioni per il perfezionamento (A) | 932,88 | Upfront | 0,00% | 0,00 | 0,00 | ||||
Commissioni per ila gestione (B) | 932,88 | Recurring | 47,50% | 443,12 | 443,37 | -0,25 | |||
Provvigioni Intermediario del credito( C ) | 1.435,20 | Upfront | 0,00% | 0,00 | 0,00 | ||||
Premi assicurativi (G-H) | 2.052,88 | Criterio contrattuale | 864,45 | 864,45 | 0,00 | ||||
Interessi | 9.781,61 | Recurring | 47,50% | 4.646,26 | 2.480,56 | 2.165,70 | |||
Totale | 15.135,45 | 2.165,45 |
L’importo da rimborsare è da arrotondare a E. 2.165,00.
Non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali in considerazione della natura del giudizio avanti all’ABF e della serialità del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.165,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1