DIRITTO. La questione concerne la responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione, dopo la presentazione all’incasso. Nel merito della controversia, si rileva che i fatti a fondamento della stessa sono sostanzialmente pacifici tra le parti: l’avvenuta emissione del titolo, da parte dell’intermediario A, su richiesta del cliente, in data 16/05/2018; il fraudolento incasso presso B del titolo tramite presentazione di clone da parte del beneficiario in data 17/05/2018;la negoziazione del titolo tramite a mezzo procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT); la ripresentazione del titolo originale all’emittente (A) da parte della cliente in data 28/05/2018 e contestuale segnalazione di impagato tardivo del titolo da parte dell’emittente (A). Il Collegio ritiene che deve, anzitutto, essere valutato il comportamento della società che ha richiesto l’emissione del titolo, la quale, con imprudenza, ha inviato la fotografia dello stesso (come emerge dalla denuncia alle autorità di P.S.) o, perlomeno, i dati identificativi (come, poi, si afferma in sede di ricorso) al presunto venditore, a seguito dell’adesione ad una proposta di vendita, semplicemente appresa da un’inserzione on line, senza aver effettuato le necessarie verifiche. Tale contegno ha sicuramente inciso, sotto il profilo causale, alla verificazione dell’evento dannoso, quanto meno ai sensi dell’art. 1227, comma 1, C.C. Il Collegio ha più volte ravvisato il concorso di colpa del danneggiato per avere inviato una copia fotostatica dell’assegno a terzi. Questo Collegio non può, dunque, ignorare la circostanza, anch’essa pacifica tra le parti, che la contraffazione dell’assegno circolare è stata agevolata dall’invio per via telematica da parte della ricorrente a soggetto sconosciuto di copia dello stesso. La stessa ricorrente ha, quindi, contribuito, con il proprio negligente contegno, alla perpetrazione della truffa di cui è caduta vittima, laddove ha volontariamente fornito al malfattore copia dell’assegno che ha consentito la contraffazione. Quanto alla responsabilità degli intermediari, si rappresenta che una recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 7283 del 05 aprile 2018) ha risolto i contrasti sorti sul punto tra i vari Collegi, individuando quali siano i comportamenti che devono tenere le gli intermediari emittenti e negoziatori di assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità, nell’ipotesi di contra...
DIRITTO. Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 2265 c.c in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo, sul ritenuto patto leonino, che l’intera motivazione svolta dalla Corte del merito era basata su assiomi, non essendo stato riguardato il complesso dei patti, né sotto il profilo soggettivo, né sotto quello oggettivo. Sostiene la ricorrente che se la Corte del merito avesse valutato il complesso delle clausole delle pattuizioni in esame, anziché limitarsi ad isolare le sole ipotesi conseguenti all’inadempimento, avrebbe rilevato che la Friulia era entrata nella compagine sociale come “socio d’impulso”; la Friulia, cioè, non era entrata nella s.p.a. Laminatoio di Buttrio per finanziarla con l’acquisto di azioni, ma per assisterla dal di dentro con le proprie capacità (non esclusivamente, ma anche finanziarie) e concorrere a risollevarne la condizione economica di impresa, unitamente agli altri soci. In questa prospettiva, che è coerente con la finalità della finanziaria regionale secondo la legge regionale di previsione, le clausole esaminate dalla Corte non avrebbero costituito patto leonino, ma clausola “penale” a favore di una parte in caso di inadempimento e clausola “premiale” per l’altra parte in caso di adempimento. In questa prospettiva né l’una né l’altra clausola costituirebbero patto leonino. Non la prima perché non si esclude la sopportazione di perdite da parte della Friulia, in caso di gestione negativa per cause diverse dall’inadempimento. Non la seconda che conferma il diritto della Friulia, finché socia, alla percezione degli utili, la cui detrazione opera soltanto in funzione della determinazione del prezzo della eventuale cessione delle azioni ai soli soci Galotto.
DIRITTO. Il Collegio deve anzitutto rigettare l’eccezione di irricevibilità per non corrispondenza fra i motivi di reclamo e i motivi di ricorso, stante la sostanziale coincidenza della richiesta espressa dalla ricorrente in sede di reclamo e di ricorso, in quanto è orientamento ormai consolidato dell’ABF (e v., per tutte, dall’ABF Napoli, n. 5814/2015) che il ricorrente “può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo”. Venendo all’esame del merito del ricorso, il Collegio deve anzitutto rilevare che, come correttamente eccepito dalla resistente, il contratto di finanziamento in esame prevede la restituzione del finanziamento mediante il versamento di n° 47 rate, e non già n. 72, come asserito dalla ricorrente. Tanto premesso, il Collegio ritiene infondata la principale contestazione mossa da parte attrice vertente sulla presunta usurarietà del finanziamento in esame, in quanto la ricorrente, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia, ha erroneamente incluso il tasso di mora nel calcolo del TEG. Questo Xxxxxxxx ritiene infatti di aderire all’orientamento ormai consolidato dell’ABF, consacrato anche da alcune pronunce del Collegio di coordinamento (e v., ad es., n. 2666/2014), che nega l’effetto usurario derivante dall’operazione di “sommatoria” del tasso degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, in vista del relativo confronto col “tasso soglia” individuato con riguardo al momento della stipulazione del mutuo e delle conseguenze che se ne intendono trarre sotto il profilo dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2°, c.c. Questa impostazione risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, 2° paragrafo, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 87/102/CEE, che prescrive che “al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi”. In termini ana...
DIRITTO. Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione, preliminarmente prende atto della dichiarazione del ricorrente di aver avuto accesso parziale alla documentazione richiesta e non può che ritenere cessata la materia del contendere con riferimento alla stessa. Procedendo alla verifica della sussistenza di un interesse del ricorrente all’accesso la Commissione osserva quanto segue. La citata sentenza n. …../13 ha dichiarato la nullità del testamento olografo esistente del sig. ….. con conseguente apertura della successione ab intestato e devoluzione dell’asse ereditario agli eredi legittimi, dichiarando altresì l’indegnità a succedere del sig. ….., anch’egli prozio dell’istante e morto in corso di causa. Pertanto, in virtù del grado di parentela che lega il sig. ….. ai defunti della cui successione si tratta, egli rientra, in astratto, nella categoria dei successibili ex lege e ciò vale ad individuare, in capo al medesimo, un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti. Il diritto all’accesso infatti si qualifica come “astratto” e “acausale” e prescinde da un sindacato, nel merito, sulla concreta spettanza del bene della vita cui l’accedente aspira: ciò che rileva è la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale nonché la strumentalità tra il diritto fatto valere e la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. Non spetta, infatti, a questa Commissione la verifica concreta dell’effettiva spettanza di una quota di eredità al ricorrente ma tale diritto dovrà essere accertato e sancito nelle sedi a ciò deputate. Per tutto quanto sopra esposto la Commissione ritiene sussistente il diritto del sig. ad accedere a tutta la documentazione richiesta.
DIRITTO. Il ricorso merita di essere accolto. L’istanza di accesso ai documenti di cui alle lettere b), c) e d) del punto 1) del ricorso veniva giustificata dall’esigenza del dottor B.F., uti singulus, di acquisire la documentazione richiesta al fine di meglio documentare le pretese risarcitorie vantate dallo stesso nei confronti dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241/90. Tale documentazione consiste nei curricula, schede informative, appunti e similia predisposti e/o valutati dall’Amministrazione per pervenire all’adozione dei provvedimenti di mobilità menzionati nella narrativa in fatto, in analoghi documenti relativi a funzionari direttivi della Polizia di Stato che attualmente prestano attività lavorativa presso gli uffici, organismi e/o amministrazioni specificamente indicati dai ricorrenti (autorità amministrative indipendenti, commissioni e/o uffici parlamentari, uffici studi, ricerche e consulenza e legislazione e affari parlamentari presso il Dipartimento della P.S., Servizio ordinamento e contenzioso c/o il Dipartimento della P.S., altre amministrazioni pubbliche), in atti e documenti dai quali sia possibile evincere quanto indicato nella nota dell’Amministrazione del 22.7.2010 in ordine alle difficoltà di carattere tecnico-applicativo per cui era stato sospeso lo svolgimento della procedura informatizzata per la gestione della mobilità, nonché ai programmi ed obiettivi dell’Amministrazione, di cui al comma 1, dell’art. 58 del d.P.R. n. 334/2000, valevoli dal maggio 2006 fino alla data di presentazione dell’istanza di accesso, con particolare riferimento agli incarichi cui aspirava il dottor B.F.. La partecipazione alla formulazione dell’istanza di accesso da parte della Federazione sindacale CONSAP Italia sicura ANIP veniva giustificata con riferimento all’interesse dell’organizzazione sindacale in questione alla tutela di un proprio dirigente sindacale oltreché del complesso dei suoi iscritti, interessati al buon andamento dell’Amministrazione di appartenenza. Non appare seriamente contestabile l’interesse diretto, concreto ed attuale del dipendente – che aspira a prestare servizio presso gli uffici direttivi dell’Amministrazione dell’Interno e presso gli altri organismi ed Amministrazioni specificamente indicati alle lettere b) e c) del punto 1 del ricorso – ad acquisire la documentazione relativa ad altri funzionari direttivi presa in considerazione e valutata dall’Amministrazione sia ai fini dell’adozione dei provvedi...
DIRITTO. La controversia verte sulla responsabilità per l’esecuzione fraudolenta di una operazione di pagamento disconosciuta dalla parte ricorrente. Si tratta nello specifico di un bonifico istantaneo dell’importo di € 4.000,00, disposto tramite home banking in data 7.6.2019, e quindi antecedentemente al 14.9.2019, data di decorrenza dell’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/389, in tema di autenticazione “forte”. Il ricorrente eccepisce che l’intermediario resistente ha attivato sul proprio home banking, diversamente da quanto inizialmente concordato, il servizio di “bonifico istantaneo”, modificando “la natura contrattuale che non prevedeva assolutamente uno strumento di pagamento istantaneo e irrevocabile” e rendendo possibile la truffa, nonostante il suo tempestivo intervento per bloccare la transazione, che non ha avuto esito a causa dell’irrevocabilità del pagamento. L’intermediario resistente evidenzia che il "bonifico istantaneo", che implica l’immediato accredito sul conto del beneficiario dell’importo della transazione ed è quindi irrevocabile, è una modalità di pagamento introdotta a far data dal 21.11.2017 mediante proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente (di seguito anche PMUC) inviata alla clientela ai sensi dell’art. 126-sexies del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), in allegato all'estratto conto al 30.9.2017. Occorre quindi valutare preliminarmente quanto lamentato da parte ricorrente, poiché, ove la doglianza sia fondata, l’operazione disconosciuta va ritenuta non autorizzata, in quanto effettuata senza il consenso del pagatore, che deve essere prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento (art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e successive modificazioni). Ne deriva, in tal caso, la responsabilità dell’intermediario per l’esecuzione di ordini di pagamento secondo modalità non previste dal contratto con il conseguente obbligo di rimborso dell’operazione non autorizzata, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. Ai fini dell’esame della questione occorre far riferimento all’articolo 126-sexies del T.U.B., (Titolo VI, Capo II-bis “Servizi di pagamento”), rubricato “Modifica unilaterale delle condizioni”, nella versione in vigore all’epoca della proposta delle contestate modifiche contrattuali, che si colloca anteriormente al 13.1.2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 2017, ...
DIRITTO. In via preliminare, il Collegio non può che censurare e stigmatizzare il contegno tenuto dall’intermediario resistente, che esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell’Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio. Sempre in via preliminare e come correttamente evidenziato dall’ordinanza di rimessione, il Collegio rileva l’inammissibilità della domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e diretta al rimborso delle commissioni e degli oneri accessori e del premio assicurativo secondo il criterio pro rata temporis, in quanto domanda avanzata per la prima volta con il ricorso. Come noto, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia, “Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo” (Sez. VI, par. 1). La controversia sottoposta all’esame del Collegio si limita, pertanto, al solo accertamento della nullità del contratto di finanziamento concluso con l’intermediario resistente per la violazione, lamentata dal ricorrente, delle previsioni di cui agli artt. 1, 2, 5, 39 e 40 del d.P.R. n. 180/1950. Al riguardo, come opportunamente rammentato dall’ordinanza di rimessione, questo Collegio ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla violazione dei termini di cui all’art. 39 d.P.R. n. 180/1950, in caso di estinzione anticipata di un precedente contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) per tramite della conclusione di un nuovo finanziamento stipulato prima del decorso, per l’appunto, del termine biennale o quadriennale stabilito dall’art. 39, comma 1, d.P.R. n. 39/1950. In tale circostanza, il Collegio ha chiarito che la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 180/1950 integra “la violazione di norme comportamentali da parte dell’intermediario, e non [può] comportare, pertanto, un’ipotesi di nullità del contratto in base al disposto dell’articolo 1418 c.c., con particolare riferimento all’ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative prevista dal primo comma di tale disposizione, in relazione alla quale il Collegio conosce e condivide pienamente l’insegnamento della Giurisprudenza di legittimità in materia di nulli...
DIRITTO. Circa la domanda di accertamento della “debenza di eventuali crediti”. 522/2015; ABF Milano, nn. 1897/2014 e 4404/2015)” (cfr. in tal senso il Collegio di Bologna, con la decisione n. 5230/17, Pres. Marinari). credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”. può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici” (Cass. civ., sez. III, 18.9.2009, n. 20106). Tanto rammentato, va però rilevato che, nel caso di specie – per quanto, in assenza di controdeduzioni dell’intermediario, non sia possibile ricostruire con esattezza i termini della vicenda –, l’assunto intorno al quale ruota la narrazione del ricorrente non è in alcun modo provato (…)”. La valutazione della segnalazione in C.R. Collegio di Roma, decisione n. 1452/13)». (così Collegio di Roma, decisione n. 3140/16; nello stesso senso Collegio di Roma, decisione n. 1927/17). Richiesta documentale ex art. 119 TUB. ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese». 11004), a maggior ragione qualora si tratti di ricostruire una situazione pregressa ignota al successore e della quale non è stato parte (cfr. Coll. Centro, 2/08/2013 n. 4219; Cass. 22/05/1997, n. 4598”), si ritiene tuttavia che la sopracitata istanza, così come formulata, risulti obiettivamente inidonea a consentire all’intermediario un pieno soddisfacimento.
DIRITTO. La Commissione osserva che i documenti richiesti dal ….. si riferiscono in particolare a soggetti nominativamente indicati nei confronti dei quali, però, il ….. ricorrente non ha provveduto a notificare il gravame presentato. Pertanto il ricorso deve dirsi inammissibile per mancata allegazione dello stesso ai terzi controinteressati, ex art. 12 comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) del DPR 184/2006. Tanto vale non solo per l’accesso ai provvedimenti n.1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 ma anche per i rimanenti nn. 7, 8, 9 e 10 della richiesta, anch’essi riferiti a singoli soggetti. Con riferimento alla richiesta delle graduatorie, poi, appare altresì carente l’esplicitazione del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse fatto valere. Qualora invece i menzionati soggetti, nominativamente individuati, siano militari rappresentati del Partito istante e l’accesso sia richiesto nell’interesse degli stessi – circostanza questa in nessun modo ricavabile dalla narrativa e dalla documentazione allegata – il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto di delega all’esercizio dell’accesso ed alla presentazione del ricorso de quo. Per completezza di analisi si osserva che il diniego opposto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si fonda sulle norme regolamentari dei cui agli artt. 1048 e 1050 del TUOM ed a tale riguardo osserva che la Commissione non ha il potere di disapplicare le norme regolamentari, potere viceversa attribuito al Giudice Amministrativo. Pertanto con riferimento a tali parti il ricorso non potrebbe comunque essere accolto.
DIRITTO. L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civi- le di incapacità al lavoro almeno del 25 per cento accerta- ta dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del perio- do di attesa contrattuale. Il periodo di attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside- rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro almeno del 25 per cento, certificata dal medico.