DIRITTO Clausole campione

DIRITTO. La ricorrente allega di essere stata vittima di un raggiro messo in atto da un rappresentante di un’impresa che commercializza macchinari per uso estetico, il quale le avrebbe prospettato un contratto di affitto o noleggio di macchinari, liberamente risolvibile senza penale, ad un canone mensile di 000 xxxx, xx, xx modo ingannevole e creando artatamente confusione sulla tipologia contrattuale proposta, l’avrebbe poi indotta a sottoscrivere un contratto di leasing con la società di leasing [ZZ]. La ricorrente, pur avendo onorato il contratto di leasing in questione per circa due anni, versando i canoni previsti, ne rileva ora la “nullità”, chiedendo la condanna dell’odierna convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti per la condotta illegittima posta in essere da un rappresentante della società fornitrice [YY], legittimato dalla società di leasing [ZZ]. A suffragio della propria ricostruzione, la ricorrente produce due moduli contrattuali, non firmati e privi dell’indicazione del nome del cliente, in cui si descrivono i rapporti tra le parti. In particolare, in uno dei due documenti si fa riferimento ad un contratto di “affitto/noleggio”, che prevede altresì il passaggio di proprietà al cliente dopo 59 mesi di utilizzo dei macchinari e l’obbligo per il cliente di contrarre un apposito finanziamento con una banca locale. Nel secondo documento vi è regolata, invece, un’opzione di acquisto dei macchinari a favore del potenziale acquirente allo scadere del periodo di prova. Produce, inoltre, il contratto di leasing stipulato con la convenuta, recante la firma della stessa ricorrente in tutte le sue parti. L’asserito vizio del contratto prospettato dalla ricorrente evoca il dolo nella conclusione dei contratti (art. 1439 c.c.) e, benché nel ricorso tale vizio sia qualificato come “nullità”, dall’insieme delle allegazioni formulate, la domanda non può che essere interpretata come richiesta di “annullamento” del contratto per vizio del consenso, quale presupposto idoneo a fondare la richiesta di restituzione dei canoni di leasing versati. In questa prospettiva, si segnala che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia (provvedimento del 12.12.2011), Sez. I, § 4, 2° comma, stabiliscono che “All’ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di ...
DIRITTO. Il ricorso verte su un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione. Il Collegio, nel merito, disattesa, in conformità al costante orientamento dei Collegi ABF in materia, l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall’intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014; Collegio di Milano, decisione n. 7216/2014 e Collegio di Napoli, decisione n. 856/ 2015), richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commis- sioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anti- cipata dei contratti di finanziamento per la quota parte non maturata ovvero secondo il criterio proporzionale ratione temporis. Considerato che l’intermediario resistente non ha appli- cato detto criterio in sede di estinzione anticipata; tenuto conto che non si rinviene, nella documentazione in atti, una compiuta descrizione delle voci di costo oggetto di contestazione da parte della ricorrente; ritenuto che le medesime commissioni devono tutte qualificarsi recurring ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Codice del Consumo e dell’art. 1370 c.c.: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni di intermediazione (comunque denominate); (b) l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’inter- mediario è tenuto al rimborso a favore del cliente delle suddette voci, inclusi gli “oneri assicurativi” (Collegio di Coordinamento nn. 10035/2016, 10017/2016 10003/ 2016). Il Collegio richiama, più specificamente, l’approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordi- namento nelle recenti pronunce del 2016 sopra citate) con la quale il Collegio di coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro ces- sione del quinto della retribuzione/pensione ed opera- zioni assimilate, con riferimento al rimborso delle commissioni a vario titolo corrisposte e dei costi assi- curativi (criterio di distinzione tra costi up-front e recur- ring, eccessiva onerosità dei costi di mediazione e legittimazione passiva degli intermedi...
DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso antic...
DIRITTO. Sulla questione sollevata dal ricorrente è necessario precisare che, a norma dell’art. 1273 cod. civ., qualora intervenga un accollo tra il debitore ed un terzo “l’adesione del creditore importa liberazione del creditore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo”. Pertanto, il creditore, di regola, conserva appieno la facoltà di scegliere se determinare la liberazione del debitore originario (accollo liberatorio) ovvero di conservare l’obbligazione del debitore originario (accollo cumulativo). Infatti, “l’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, in mancanza della quale tale debitore - non potendo ritenersi liberato - conserva l’interesse ad agire nei confronti dell’accollante, per l’inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell’accollo, nei confronti del terzo creditore” (x. Xxxx., 24 giugno 2009, n. 14780). Ciò premesso in linea di principio e fermo restando che la banca non è obbligata ad accordare l’estromissione del ricorrente, si osserva che nella fattispecie quest’ultimo non ha prodotto alcun documento da cui risulti la volontà del coniuge separato di accollarsi l’intera quota del mutuo e in particolare non risulta, come rilevato dall’intermediario, che sussista l’effettiva e attuale volontà del coniuge di confermare l’accordo asseritamente intervenuto al momento della separazione consensuale. Pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.
DIRITTO. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito esposte. E’ necessario esaminare in primo luogo l’eccezione sollevata in rito da parte resistente circa la assenza di un preventivo reclamo indirizzato all’istituto emittente che renderebbe il ricorso improcedibile ai sensi delle Disposizioni che regolano il funzionamento dell’Arbitro. Essa va respinta perché infondata. Dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, la presentazione di un reclamo avanzato dalla ricorrente presso una dipendenza dell’intermediario convenuto e trasmesso da quest’ultimo all’istituto emittente la carta. Dall’esame del contratto di distribuzione concluso tra l’istituto emittente e la resistente, risulta, infatti, che tra i compiti di quest’ultima, quale banca collocatrice, fosse ricompreso anche quello dell’inoltro alla emittente di eventuali reclami e, in caso di furto, smarrimento, appropriazione indebita o uso non autorizzato della carta, alla società di assicurazione delle richieste di rimborso con la relativa documentazione. Appurato, per tale via, l’assolvimento della presentazione del preventivo reclamo all’istituto emittente, occorre valutare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta, secondo la quale eventuali responsabilità potrebbero far carico soltanto alla società emittente della carta di credito. A tale proposito, l’intermediario resistente eccepisce di non essere stato parte del rapporto sostanziale dedotto nel ricorso, essendosi limitato a collocare le carte prepagate ricaricabili emesse da altro istituto, nei confronti del quale soltanto avrebbe dovuto essere diretta la domanda. Tale eccezione, in linea con precedenti decisioni dell’ABF in simili casi, ad avviso di questo Collegio, merita accoglimento, in considerazione del diverso ruolo rivestito, nella fattispecie dell’emissione e del collocamento presso la clientela del peculiare tipo di carta oggetto della presente controversia, rispettivamente dalla banca convenuta e dall’intermediario emittente la carta. Osserva, infatti il Collegio che la domanda attiene alla richiesta di rimborso della somma di 874,32 euro addebitata alla ricorrente a seguito di un’operazione online a valere su carta di credito, disconosciuta dalla titolare; pertanto essa rientra nella tipologia delle pretese attinenti alla erogazione di servizi di pagamento. La banca convenuta non può essere parte del presente procedimento, in quanto l’addebito della somma oggi contestat...
DIRITTO. X. Xxxx’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale. L’intermediario ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato utilizzo della modulistica ufficiale da parte della ricorrente. Parte ricorrente ha precisato di avere utilizzato l’apposito modulo ABF integrandolo con degli allegati. Nelle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, sez. VI par. 1, è previsto che “Il ricorso è sottoscritto dal cliente (…). Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico”. Il ricorso è inizialmente pervenuto in data 27.2.2017 (n. prot. 260778/17), redatto su carta intestata della ricorrente, completo delle seguenti informazioni: residenza della ricorrente, data del reclamo, dichiarazione che la controversia non è stata sottoposta all’autorità giudiziaria. Successivamente, in data 24.4.2017, è pervenuta dalla ricorrente un’integrazione (n. prot. 543198/17) sul modulo compilato secondo le Disposizioni. L’integrazione è stata inoltrata all’intermediario con nota del 26.4.2017. Il Collegio ritiene che il ricorso sia ammissibile tenuto conto anche della giurisprudenza dell’ABF sul punto. Si richiama, ex multis, il Collegio di Napoli, decisione n. 442 del 19.1.2017 che, a proposito del mancato utilizzo della modulistica di accesso al procedimento dinanzi all’Arbitro bancario finanziario, che si trova disponibile sul relativo sito internet, ha ritenuto cheLa questione va risolta sul piano sostanziale, nel senso che la redazione del ricorso sulla modulistica ufficiale tende ad assicurare che le domande al Collegio abbiano tutti i requisiti essenziali, quali dati anagrafici, data e sottoscrizione, copia del reclamo, dichiarazione di mancata sottoposizione della controversia all’Autorità giudiziaria, documento di identità della parte ricorrente, copia del versamento del contributo spese”. Ove tutti questi elementi siano desumibili dall’istanza presentata da parte ricorrente, “una interpretazione eccessivamente formalistica dell’obbligo di utilizzare la modulistica dedicata si porrebbe in contrasto con la finalità di fornire uno strumento agevole e snello di risoluzione alternativa delle controversie, tutte le volte in cui la funzione dell’Arbitro può essere comunque adeguatamente svolta perché sono stati allegati gli elementi essenziali dell’atto di ...
DIRITTO. 1. La questione sottoposta all’Arbitro concerne il diritto della ricorrente alla riduzione delle garanzie concesse in presenza di una loro sproporzione ed il valore del credito garantito. Infatti, la ricorrente, che ha stipulato con la Banca resistente un mutuo fondiario a garanzia del quale è stata costituita un’ipoteca, rilasciate delle fideiussioni e concesso un pegno su titoli, assume l’esistenza di una “sproporzione genetica” tra il valore delle garanzie concesse e l’importo finanziato e quindi chiede che il Collegio dichiari la nullità per difetto della causa del contratto di pegno e delle fideiussioni, in quanto la funzione di garanzia sarebbe assolta, nel caso di specie, dall’ipoteca di primo grado costituita tenuto conto dell’importo per il quale è stata iscritta. La Banca resistente eccepisce che non vi è una sproporzione tra finanziamento concesso e garanzie, considerato che queste sono state richieste alla luce di una valutazione del merito creditizio del cliente, che al momento della concessione del mutuo risultava essere una società in fase di start up. Dall’esame delle previsioni negoziali relative alle garanzie, come risulta dal contratto agli atti, si trae che la somma mutuata, risulta pari ad euro 195.000 (art. 1) e l'ipoteca è stata concessa per il complessivo importo di euro 390.000 (art. 11, comma 2). Nello stesso contratto risulta altresì che le parti hanno dichiarato di attribuire all'immobile ipotecato il valore di euro 250.000, giusta quanto risulta dalla documentazione tecnica agli atti della Banca resistente (art. 13, comma 1). La fideiussione viene concessa da due soci, uno dei quali legale rappresentante della ricorrente, per l'importo di euro 390.000 (art. 19). La costituzione del pegno su titoli acquisiti dalla ricorrente (incontestata tra le parti) non è invece oggetto di contratto e, comunque, nessuna ulteriore documentazione contrattuale è allegata al riguardo. Il valore del pegno effettivamente acquisito, secondo quanto affermato dal ricorrente, sarebbe pari a euro 46.000,00 mentre, secondo quanto affermato dalla Banca resistente, pari a euro 44.000,00. Ciò posto, una prima considerazione riguarda la circostanza che il valore dell'immobile ipotecato è stato definito, consensualmente, in misura pari ad un importo inferiore rispetto ah quello per il quale era iscritta la garanzia ipotecaria. Ne consegue che, nell'intento delle parti, il valore del cespite non eguagliava quello della garanzia che era stata definita in modo p...
DIRITTO. L’indennità giornaliera viene erogata per ogni giorno civile di incapacità al lavoro accertata dal medico. Il diritto inizia dopo la scadenza del termine d’attesa. Il termine d’attesa decorre dal giorno dell’accertamento medico dell’incapacità al lavoro, al più presto tuttavia sette giorni prima della prima visita medica. Si conside- rano giorni di attesa i giorni con un’incapacità al lavoro certificata dal medico.
DIRITTO. Il diritto a un capitale di decesso sussiste se la persona assicurata decede prima del pensionamento. Il diritto non sussiste se non viene fatto valere entro un anno a partire dal momento del decesso.
DIRITTO. Se previsto nel piano di previdenza, la persona assicurata ha diritto a una rendita per figli d’invalidi se percepisce una rendita d’invalidità e ha figli aventi diritto a una rendita. Il diritto a una rendita per figli d’invalidi si estingue se • viene meno la condizione di avente diritto del figlio o • si estingue il diritto a una rendita d’invalidità.