FOGLIO INFORMATIVO
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(D.LGS. 385/1993 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO.
SEZIONE I - Informazioni su BANCA PRIVATA LEASING SPA
La Banca Privata Leasing S.p.A. è una banca con sede legale, direzione generale e amministrativa in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0/X, con indirizzo telematico xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, capitale sociale di Euro 60.000.000,00= interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx 01307450351, Codice ABI n. 3417.3, indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx.
SEZIONE I BIS - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
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Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:
- l’avviso contenente le principali norme di trasparenza
- il presente foglio informativo
Luogo data firma
SEZIONE II - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e con facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il Concedente la proroga del contratto a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento
di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’Utilizzatore è tenuto per legge (art. 122 Cod. assicurazioni private) ad assicurare il veicolo per la responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi dalla sua circolazione, mentre ai sensi del contratto di locazione finanziaria assume l’obbligo di assicurarlo contro i rischi di incendio, furto e per danni arrecati al veicolo stesso.
Dette polizze dovranno essere vincolate a favore del Concedente, al quale spetteranno gli indennizzi liquidati dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di risarcimento. Il Concedente riconoscerà tali indennizzi, in tutto o in parte, all'Utilizzatore qualora le riparazioni siano state compiutamente effettuate a regola d'arte ed, ad avviso del Concedente, abbiano integralmente ripristinato il Bene nelle condizioni preesistenti al sinistro.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta di servizi aggiuntivi, quali:
coperture assicurative per R.C. per la circolazione dei veicoli, furto/incendio/eventi speciali, furto/incendio/eventi speciali/Kasko
prestazioni di manutenzione ordinaria / usura, guasti meccanici, assistenza stradale, tutela giudiziaria (full leasing)
in forza di apposite convenzioni stipulate da Banca Privata Leasing con primarie Compagnie. Pertanto, in alternativa all’assicurazione diretta l’Utilizzatore può aderire al servizio accessorio della copertura assicurativa offerta dal Concedente mediante l’adesione a Polizze collettive/in convenzione alle condizioni stabilite dalla polizza stessa e riportate nella specifica documentazione contrattuale, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale, a cui si rimanda e in particolare all’estratto di polizza ed alle informazioni all’uopo fornite in caso di adesione nel rispetto della normativa di settore.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purchè esse non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’Utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
SEZIONE III - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell’operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d’Italia per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing dell’operazione”, definito come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto (“data di inizio”).
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo del bene locato | fino a 25.000 Euro | oltre 25.000 Euro |
Tasso massimo fisso o variabile praticato nominale annuo | 10 | 8 |
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
I “tassi effettivi globali medi" (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell’art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio informativo (All.A), nonché consultabili sul sito web della Banca. Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il “TEGM x 1,25 + 4%” e il “TEGM + 8%”).
Parametri e criteri di indicizzazione
Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l’andamento del parametro stesso. L’adeguamento al parametro prescelto può comportare per il cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione viene assunto l’Euribor 3 mesi 365, arrotondato allo 0,10% superiore, salvo diversa richiesta del cliente approvata da Banca Privata Leasing. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” il venerdì di ogni settimana, arrotondati allo 0,10% superiore e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.
Il Concedente conteggerà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:
CR x ( Tp – Tr ) x g Var = ————————————
36500
dove:
Var è la misura della variazione del canone n-esimo
CR è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone “n–1” (se “n-1” è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma)
Tp è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto
Tr è il tasso di riferimento concordato fra l’Utilizzatore e il Concedente
g è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.
Le “date di revisione” vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.
Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni “data di revisione”. Il Concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all’emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.
Oneri per servizi aggiuntivi
Assicurazione R.C. per la circolazione dei veicoli
per veicoli assicurabili si intendono esclusivamente: autovetture destinate al trasporto di persone , ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, con il massimo di nove posti auto compreso il conducente - autocarri e relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx, in conto proprio o conto terzi - sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, gas tossici e materie esplosive
autovetture: massimale Euro 25.822.844,95 - tariffa bonus/malus oppure con franchigia fissa di Euro 258,22 - le tariffe applicate sono determinate in funzione dei CV. fiscali del veicolo e della residenza o sede legale dell’Assicurato
autocarri fino a 35 x.xx : massimale Euro 25.822.844,95 - tariffa con franchigia fissa Euro 258,22 - le tariffe applicate sono determinate in funzione del peso complessivo a pieno carico del veicolo e della residenza o sede legale dell’Assicurato;
Assicurazione Furto/Incendio/Eventi Speciali – Furto/Incendio/Eventi Speciali/Kasko
per veicoli assicurabili si intendono esclusivamente: autovetture destinate al trasporto di persone , ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, con il massimo di nove posti auto compreso il conducente - autocarri e relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose in conto proprio o conto terzi, camper, motorcaravan, motorhome
valore massimo assicurabile Euro 80.000,00 (ottantamila/00)
scoperto a carico dell’Assicurato da un minimo del 10% (diecipercento) ad un massimo del 20% (ventipercento) dell’importo di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza con minimi da Euro 400,00 a Euro 800,00 – in caso di furto totale per i veicoli dotati di sistema antifurto satellitare non è applicato alcuno scoperto
tariffe applicate: costo annuo da un minimo di 12,50 pro-mille per furto/incendio/eventi speciali ad un massimo di 47,00 pro mille per furto/incendio/eventi speciali/Kasko
Full Leasing
assicurazione di assistenza stradale, guasti meccanici e tutela giudiziaria e ritiro patente, unitamente ad un servizio di manutenzione ordinaria/usura ed opzioni eventuali - solo per autoveicoli nuovi, di peso massimo fino a 35 quintali, con targa italiana - le tariffe applicate sono determinate in funzione della marca e modello del veicolo, del chilometraggio annuale, dei servizi e prestazioni prescelti.
L’Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicurative non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.
Tasso per il calcolo del canone di prelocazione: Euribor 3 mesi 365 tempo per tempo in vigore e maggiorato di 5 punti
Tasso di attualizzazione: Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula contratto, salvo diverso accordo tra le parti
Tasso d’interesse di mora: Euribor 3 mesi 365 tempo per tempo in vigore e maggiorato di 5 punti
Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA se e nella misura dovuta)
Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti | Euro | 500 |
Supplemento per contratti agevolati | Euro | 500 |
Supplemento per contratti con importazione | Euro | 500 |
Supplemento per contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo) | Euro | 300 |
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio) | Euro | 10 |
Spese gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all'importo della contravvenzione o sanzione) | Euro | 250 |
Spese per gestione sinistri e furti (per sinistro/furto) | Euro | 500 |
Spese per insoluto | Euro | 100 |
Spese per recupero crediti e beni al costo +10% su importo da recuperare e/o valore bene | ||
Variazioni amministrative (anagrafiche e domiciliazione banca – oltre ai puri costi sostenuti) | Euro | 100 |
Spese invio comunicazioni periodiche | Euro | 10 |
Spese rilascio copia documenti | Euro | 50 |
Spese per registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti) | Euro | 200 |
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni, trasformazioni societarie, proroghe) Euro | 1.000 | |
Spese per liquidazione contributo agevolato Euro | 100 | |
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP Euro | 20 | |
Spese notarili (oltre i puri costi sostenuti) Euro | 300 | |
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal cliente o da norme di legge) Euro | 300 | |
Pagamento imposte e tasse inevase (oltre all'importo delle imposte e tasse inevase e relative sanzioni) Euro | 300 | |
Spese per conteggio chiusura anticipata contratto Euro | 100 | |
Spese chiusura contratto alla scadenza Euro | 500 | |
Spese chiusura anticipata contratto Euro | 500 | |
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula Euro | 200 |
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.
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SEZIONE IV - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il modello del contratto di locazione finanziaria è suddiviso tra Condizioni Particolari e Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dal Concedente contenenti, tra l’altro, clausole che ai sensi dell’art.1341, 2° comma c.c. derogando ai principi generali dell’ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la loro doppia sottoscrizione. Le Condizioni Particolari contengono le condizioni economiche del rapporto, sopra riportate; mentre le Condizioni Generali di Contratto contengono la regolamentazione del rapporto in termini di adempimenti, obblighi e facoltà delle parti contraenti.
Si riporta di seguito la sintesi o l’intero contenuto delle principali clausole contrattuali delle Condizioni Generali di Contratto:
A) Bene: Il bene oggetto della locazione finanziaria (il “Bene”) è scelto dall’Utilizzatore in relazione alle proprie esigenze e viene, pertanto, acquistato dal Concedente al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all’Utilizzatore. L’acquisto del Bene da parte del Concedente avviene al prezzo, alle condizioni di pagamento ed alle altre condizioni direttamente concordate dall’Utilizzatore con il Fornitore.
La consegna del Bene verrà effettuata direttamente dal Fornitore all’Utilizzatore, secondo le modalità tra loro concordate e, comunque, non potrà avvenire prima che si siano verificati tutti i presupposti (quali l’avvenuta immatricolazione e la stipulazione dell’assicurazione) che ne consentano l’utilizzo; l’Utilizzatore è tenuto a prendere in consegna il Bene non appena esso sia pronto per il ritiro, tenendo indenne il Concedente per ogni responsabilità derivante dal ritardo nel ritiro stesso.
Dal momento della consegna il Bene si intende integralmente accettato da parte dell’Utilizzatore, anche per ciò che concerne l’inesistenza di vizi e/o difetti e la completezza della documentazione. Eventuali contestazioni dell’Utilizzatore dovranno essere formulate per iscritto da questi al Fornitore e al Concedente al momento del ritiro.
La data di sottoscrizione della dichiarazione di consegna si considera normalmente – e salvo quanto previsto più specificamente nell’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto – come inizio della locazione finanziaria.
In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti delle somme dovute dall’Utilizzatore al Concedente matureranno gli interessi di mora, nella misura contrattualmente prevista.
Il corrispettivo periodico inizialmente pattuito può subire modifiche nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx cui le parti abbiano pattuito la sua indicizzazione ad un parametro finanziario che, pertanto, viene indicato nelle condizioni economiche.
D) Assicurazione: l’Utilizzatore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di coprire il Bene con apposita polizza assicurativa, con clausola di vincolo a favore del Concedente, contro i rischi di responsabilità civile, incendio e furto, nonché danni arrecati e/o occorsi al Bene stesso (polizza kasko) nel caso in cui una simile copertura sia espressamente richiesta dal Concedente, per l’intero suo valore.
In caso di sinistro l’Utilizzatore dovrà effettuare nei termini previsti regolare denuncia alla compagnia d’assicurazione inviandone immediatamente copia al Concedente. Qualora per inosservanza di tale obbligo, la compagnia d’assicurazione non dovesse rispondere dei danni riportati dal Bene e/o dai terzi, di tali danni risponderà comunque per intero l’Utilizzatore.
L’Utilizzatore dovrà adoperarsi a fare tutto quanto necessario per mantenere in vigore le polizze di assicurazione per tutta la durata del Contratto affinché nessuna riserva e/o eccezione possa essere avanzata dalla compagnia di assicurazione. In ogni caso, qualora l’Utilizzatore non abbia diligentemente curato le disposizioni della compagnia assicuratrice, l’Utilizzatore sarà responsabile nei confronti del Concedente per le perdite e/o i danni subiti e/o arrecati al Bene o parti di esso.
In ogni caso in cui, per qualsiasi ragione, l’indennizzo ottenibile non coprisse il totale valore di sostituzione del Bene, l’Utilizzatore dovrà integrare il valore residuo del contratto a sue spese, od altrimenti proseguire regolarmente nel pagamento dei canoni di locazione fino all’integrale risarcimento del Concedente fornendo, ove richiesto, idonee garanzie per l’adempimento di tale obbligo.
Al verificarsi di casi per i quali la compagnia di assicurazione esclude ogni copertura, il Concedente avrà ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore nella misura del danno patito e/o dei risarcimenti richiestigli e/o pagati e delle eventuali spese sostenute dal Concedente medesimo. In caso di mancato puntuale pagamento del premio da parte dell’Utilizzatore, il Concedente, potrà sostituirsi a lui provvedendovi direttamente. In tal caso l’Utilizzatore sarà obbligato a versare al Concedente, immediatamente dietro richiesta scritta, quanto da questi speso maggiorato degli interessi di mora indicati nelle Condizioni Particolari.
In alternativa all’assicurazione diretta del Bene, l’Utilizzatore che ne faccia espressa richiesta può aderire alla “polizza collettiva” stipulata dal Concedente con primaria compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 1891 c.c. e, quindi, per conto dell’Utilizzatore aderente, a valere per l’intera durata della locazione finanziaria. In questo caso, il Concedente è “contraente” e “beneficiario” della clausola di vincolo, mentre l’Utilizzatore è l’“assicurato” per le coperture della responsabilità civile da circolazione ovvero per incendio e furto ovvero incendio, furto e kasko. In caso di adesione, il Concedente anticiperà il premio assicurativo, che sarà rimborsato dall’Utilizzatore in unica soluzione o attraverso la maggiorazione dei canoni della locazione finanziaria. Le condizioni di assicurazione previste da tali polizze saranno specificate negli “estratti di polizza” sottoscritti per accettazione e conoscenza dall’Utilizzatore e
formeranno parte integrante e sostanziale del contratto. L’assicurazione regolata da dette polizze non modificherà in nulla il regime di rischio e di responsabilità convenuto fra l’Utilizzatore ed il Concedente previsto nelle Condizioni Generali di Contratto.
L’Utilizzatore dovrà provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Bene, a tutte le sue riparazioni e sostituzioni, senza alcun diritto alla riduzione dei canoni o ad altra indennità in caso di fermo dovuto a causa non imputabile al Concedente.
L’Utilizzatore non potrà procedere ad innovazioni del Bene che ne mutino l’aspetto, le caratteristiche tecniche o le prestazioni e non potrà partecipare col Bene ad alcuna gara e/o competizione né alle relative prove.
I documenti per la circolazione, ad eccezione del certificato di proprietà e relativi all’assicurazione del Bene sono conservati a cura dell’Utilizzatore, il quale – ove si rendessero necessarie delle variazioni ai primi - dovrà provvedervi a proprie spese, inviando tali documenti al Concedente.
L’impossibilità totale o parziale di detenzione e/od utilizzo del Bene non esclude il diritto del Concedente al versamento dei canoni e degli altri accessori così come non comporta l’obbligo di pagamento di alcuna indennità nei confronti dell’Utilizzatore, il quale non può peraltro chiedere la riduzione del canone né lo scioglimento o la modifica del contratto di locazione finanziaria.
G) Facoltà di azione dell’Utilizzatore: All’Utilizzatore vengono estese tutte le eventuali garanzie relative al Bene prestate dal Fornitore al Concedente, quale acquirente dello stesso; l’Utilizzatore può far valere le proprie ragioni, in relazione alle garanzie del Fornitore, direttamente nei confronti di quest’ultimo.
H) Cessione del contratto di locazione finanziaria: A differenza dell’Utilizzatore il Concedente può cedere il contratto di locazione finanziaria a terzi soggetti senza necessità di un ulteriore successivo consenso dell’Utilizzatore.
I) Risoluzione del contratto : In caso di inadempimento dell’Utilizzatore, il Concedente ha diritto di risolvere il contratto nelle forme di legge, ovverosia attraverso la proposizione di un’apposita azione giudiziale o fissando all’Utilizzatore, con apposita comunicazione scritta, un termine perentorio per l’adempimento non inferiore a sette giorni, con conseguente risoluzione del contratto nel caso in cui l’Utilizzatore non provveda ad adempiere nel termine fissato.Il Concedente può altresì risolvere il contratto immediatamente, mediante apposita comunicazione scritta, nei casi specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, ovvero avvalendosi, sempre con comunicazione scritta, delle condizioni risolutive indicate nel medesime condizioni.
Qualora il contratto di locazione finanziaria si dovesse risolvere o dovesse cessare antecedentemente la consegna del Bene all’Utilizzatore, l’Utilizzatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri e costi contratti e/o affrontati dal Concedente in relazione ai contratti di fornitura e di locazione finanziaria.
Qualora la risoluzione o la cessazione del contratto di locazione finanziaria avvenga dopo la consegna del Bene, l’Utilizzatore deve immediatamente restituire al Concedente il Bene e tutti i documenti relativi allo stesso ed è tenuto a corrispondere al Concedente ogni somma che risulti maturata a suo carico fino alla data di effettiva restituzione del Bene (ad esempio per canoni insoluti, interessi di mora e spese), la quale rimane acquisita al Concedente unitamente a quanto già corrisposto dall’Utilizzatore, oltre al risarcimento del danno patito dal Concedente e predeterminato in misura pari alla differenza fra l’importo derivante dall’attualizzazione, al tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, di tutto quanto ancora dovuto dall’Utilizzatore e l’ammontare che il Concedente ritragga dalla vendita o dal riutilizzo del Bene ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da terzi, in modo tale che il Concedente non ritragga nulla di più di quanto avrebbe ottenuto dalla corretta esecuzione del contratto di locazione finanziaria; rimane comunque salvo il diritto del Concedente al maggior danno. Il Concedente sarà peraltro tenuta ad informare l’Utilizzatore delle condizioni dell’eventuale rivendita od utilizzo affinché l’Utilizzatore possa proporre un altro acquirente/Utilizzatore nei termini e modi di cui alle Condizioni Generali di Contratto.
L) Opzione finale di acquisto e obbligo di restituzione del Bene: Al termine del contratto l’Utilizzatore che abbia adempiuto regolarmente a tutte le obbligazioni del contratto di leasing ha la facoltà di acquistare il Bene al prezzo predeterminato e nei modi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto; l’Utilizzatore che non eserciti tale facoltà d’acquisto ha l’obbligo di restituire il Bene al Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati.
N) Spese e tasse: L’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, e di qualsiasi onere e tributo o maggiorazione relativo al Contratto e/o al Bene. Le spese eventualmente anticipate dal Concedente dovranno essergli rimborsate dall’Utilizzatore.
O) Reclamo – Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: L’Utilizzatore può presentare un reclamo al Concedente, sia per lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Banca Privata Leasing SPA – Area Legale Ufficio Reclami – Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0/X – 00000 Xxxxxx Xxxxxx, che per via telematica all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Il Concedente deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, l’Utilizzatore potrà ricorrere al giudice oppure in alternativa:
a) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Concedente, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione dell’Utilizzatore la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario;
b) alla società “INMEDIO S.R.L.” con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all’organismo di mediazione si può consultare il sito xxx.xxxxxxx.xx, oppure chiedere al Concedente.
Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui l’Utilizzatore non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Rimane altresì impregiudicato il diritto dell’Utilizzatore di presentare esposti alla Banca d’Italia.
P) Foro competente: In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile per ogni causa derivante dal contratto è sempre competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
Il Concedente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, 0/X.
Legenda
- concedente: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il bene in locazione finanziaria;
- utilizzatore: è il cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria;
- tasso leasing : il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione III;
- opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
- soggetto convenzionato: è l’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti;
- valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore;
- canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- tasso d’interesse di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate;
- foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.