FOGLIO INFORMATIVO Clausole campione

FOGLIO INFORMATIVO. Il presente Foglio Informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
FOGLIO INFORMATIVO. (ai sensi degli artt. 115 e ss. del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche)
FOGLIO INFORMATIVO. Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari D.Lgs. del 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.) – Provvedimento Banca d’Italia del 29/07/2009 e successive modifiche
FOGLIO INFORMATIVO. PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA VEICOLI (LEASING) CON OPZIONE DI RISCATTO LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO LEGENDA
FOGLIO INFORMATIVO. Il venditore e l’acquirente potranno sottoporre le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso (ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione): • al procedimento di negoziazione assistita (di cui all’art. 2 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162); • al procedimento di conciliazione paritetica (se applicabile); • al tentativo di mediazione presso gli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio o altri Organismi di mediazione riconosciuti ai sensi del D.lgs 28/2010. In caso di scelta di uno dei suddetti strumenti di risoluzione stragiudiziale, venditore e acquirente si impegnano a farvi ricorso prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.
FOGLIO INFORMATIVO. PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO.
FOGLIO INFORMATIVO. Il venditore e l’acquirente potranno sottoporre le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso (ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione): • al procedimento di negoziazione assistita (di cui all’art. 2 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162); • al procedimento di conciliazione paritetica (se applicabile); • al tentativo di mediazione presso gli Organismi istituiti presso le Camere di Commercio o altri Organismi di mediazione riconosciuti ai sensi del D.lgs 28/2010. In caso di scelta di uno dei suddetti strumenti di risoluzione stragiudiziale, venditore e acquirente si impegnano a farvi ricorso prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. In caso di esito negativo, la controversia tra professionisti sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di SEDE LEGALE Xxx Xxxxxxxxx, 0/x 00000 Xxxxxx Tel +39 02.8515.1 xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
FOGLIO INFORMATIVO. PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA IMMOBILIARE IMMOBILE COSTRUITO ( IN VIGORE DAL 01/01/2020) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
FOGLIO INFORMATIVO. PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA NAUTICA DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO ( IN VIGORE DAL 01/01/2020) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
FOGLIO INFORMATIVO. PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE VEICOLI c.d. "XXXXXXXX-TER" ai sensi del D.L. n. 69/2013 (e successive modifiche), della ConvenzioneBeni Strumentali” e del D.M. del 25 gennaio 2016 ( IN VIGORE DAL 01/01/2020) LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO