CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA A CONTROVERSIA DI LAVORO
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA RELATIVA A CONTROVERSIA DI LAVORO
(ai sensi degli art. 2 e segg., d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14, come modificato dall’art. 9, d. lgs. n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021 e in vigore dal 28 febbraio 2023)
A valere ad ogni effetto di legge,
tra
il/la sig./sig.ra , c.f. , nato/a a , il residente in
, Via/Piazza , n. , (di seguito “il Lavoratore/la Lavoratrice”), assistito/a dall'avv. , c.f. , con studio professionale in , Via , n.
, con domicilio digitale pec. ,
(da una parte)
e
la società/Ditta individuale/Amministrazione pubblica P.IVA
con sede in via in persona di
C.F. , nato/a a , il
residente in , Via/Piazza , n. , in qualità di legale rappresentante pro tempore della società (di seguito “il Datore di Lavoro”), assistito/a dall'avv.
, c.f. , con studio professionale in , Via , n. , con domicilio digitale pec. ,
(dall'altra)
(Nota: in applicazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 132/14, “E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente”).
premesso
• che tra le parti è insorta una controversia avente ad oggetto diritti disponibili e segnatamente (NdR: inserire una breve descrizione dei fatti, con specificazione dell’oggetto della controversia);
• che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 2ter del D.L. n.132/14, conv. in L. n. 162/14; (NdR: qualora ci sia stato l’invito alla negoziazione seguito dall’adesione farne menzione nelle premesse);
• che sulla vicenda come sopra precisata non è in corso alcun procedimento giurisdizionale, al quale le parti, pur rese edotte della facoltatività della procedura stragiudiziale, non intendono dare inizio fino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;
• ciascuna parte deve essere assistita da almeno un/a avvocato/a, e potrà eventualmente anche essere assistita da un/una consulente del lavoro.
Tanto premesso,
le parti dichiarano di essere consapevoli:
(i) che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
(ii) che la procedura di negoziazione assistita non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
(iii) che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
(iv) che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dagli artt. 4 bis e 4 ter, d.l. n. 132/2014 in relazione all’attività istruttoria;
(v) che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, salvo quanto disposto dagli artt. 4 bis e 4 ter, d.l. n. 132/2014 in relazione all’attività istruttoria;
(vi) che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 c.p.p. in quanto applicabili;
(vii) che i difensori delle parti non possono essere nominati arbitri ai sensi dell’art. 810 c.p.c. nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse;
(viii) che dal momento della comunicazione dell'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita o della sottoscrizione della convenzione, sulla prescrizione si producono gli stessi effetti della domanda giudiziale e dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza;
(ix) (NdR: punto eventuale, da inserire solo nel caso in cui ci sia stato l’invito: “che qualora l’invito sia rifiutato o non sia accettato nei termini di trenta giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati”);
(x) che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
(xi) che tale accordo produce altresì gli effetti di cui all’art. 2113, ultimo comma, c.c.; Tutto ciò premesso e dichiarato,
le parti stipulano e convengono quanto segue:
1. Oggetto della convenzione
Le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli artt. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 164/2014, così come modificato dall’art. 9, D. Lgs. n. 149/2022.
2. Durata della procedura di negoziazione
Le parti concordemente fissano al (NdR: il termine non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre mesi) il termine ultimo per l'espletamento della presente procedura; tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 30 giorni su accordo delle parti.
Sempre nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l’impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.
[I CAPI 2 BIS E 2 TER SONO SOLO EVENTUALI]
2 BIS SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA IN MODALITÀ TELEMATICA
Le parti stabiliscono che la negoziazione del presente procedimento potrà svolgersi anche con modalità telematiche e gli incontri potranno svolgersi anche con collegamenti audiovisivi a distanza, ai sensi dell’art. 2 bis d.l. 132/2014
2 ter attività Istruttoria
Le parti stabiliscono che nel corso della procedura possano essere acquisite dichiarazioni confessorie o dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti ai fini della lite, nei limiti di quanto stabilito dagli artt. 4 bis e 4 ter del d.l. 132/2014
3. Mancato accordo
L’eventuale impossibilità di raggiungere un accordo dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti. Gli avvocati designati certificheranno l’autografia delle firme.
4. Conclusione di intesa conciliativa
In caso di raggiungimento di un’intesa le parti sottoscriveranno una scrittura riportante l’accordo raggiunto.
Gli avvocati procederanno a certificare con propria firma l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
5. Oneri professionali
A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta a sopportare l’onere dell’assistenza del difensore e – ove se ne sia avvalsa - del consulente del lavoro.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di una parte)
Io sottoscritto, avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra lavoratrice/lavoratore da me previamente identificato/a.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione dell'Avvocato/a)
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di altra parte)
Io sottoscritto, avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza per la società datrice di lavoro dal Sig./dalla Sig.ra Legale rappresentante pro tempore, da me previamente identificato/a.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione dell’avvocato/a)