Mancato accordo. Dell’eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.
Mancato accordo. 1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
Mancato accordo. L’impossibilità del raggiungimento di un accordo sarà fatta constare con verbale sottoscritto dalle Parti, accompagnato da certificazione di autografia delle sottoscrizioni apposta dai rispettivi legali.
Mancato accordo. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
Mancato accordo. A - Mancato accordo al 1° incontro (C.D INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE)
Mancato accordo. In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo arbitro sarà nominato dalla Camera arbitrale di Cremona. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’eventuale arbitro di parte mancante.
Mancato accordo. Se le parti non raggiungono un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, il Mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti e la loro impossibilità di sottoscrivere. Il relativo verbale viene depositato presso la Segreteria dell’Organismo. Il verbale di mancato accordo può essere sottoscritto da un Mediatore dell’Organismo differente da quello nominato , su incarico del Responsabile dell’Organismo. Copia del verbale è rilasciato dalla Segreteria alle parti che ne fanno richiesta, solo se sono state interamente versate le indennità dovute.
Mancato accordo. Il verbale di mancato accordo puo` giungere sia al termine della trattativa (le parti, dopo discussioni piu` o meno lun- ghe non hanno sottoscritto al- cun verbale conciliativo) che per mancata presentazione di una delle parti alla riunione convocata, senza che sia stato richiesto, per un motivo vali- do, un rinvio (che, in genere, si concede). Cio` comporta per il servizio di vigilanza della Direzione provinciale del lavoro la necessita` di met- tere ‘‘a visita’’ con urgenza la richiesta di intervento, soprat- tutto perche´ il datore di lavoro si attende l’ispezione e po- trebbe, in un certo senso, pre- costituirsi alcune prove. Ov- viamente, l’accesso del perso- nale di vigilanza puo` essere ‘‘a tutto campo’’, non doven- dosi, in alcun modo, limitare alle sole richieste avanzate dal lavoratore. Alla verbalizzazione del man- cato accordo dopo la trattativa seguono alcuni effetti impor- tanti: la richiesta e` messa ‘‘a visita’’ e le dichiarazioni ver- balizzate, pur non costituendo un elemento di prova, in quan- to ‘‘non incardinate’’ in un procedimento ispettivo, posso- no essere un elemento utile per l’espletamento dell’attivita` di vigilanza. Su questo argomento la circo- lare n. 36/2009 e` chiara: se e` il lavoratore a non presentarsi (e, quindi, il mancato accordo e` conseguente all’assenza del- lo stesso), senza alcuna giusti- ficazione, l’Ufficio potrebbe non dare corso all’azione ispettiva, utilizzando proprio quei poteri discrezionali sotto- lineati, a piu` riprese, dalla Di- rettiva del Ministro del lavoro del 18 settembre 2008. Se, in- vece, e` il datore di lavoro a non intervenire, xxxx` importan- te mettere, con dovuta urgen- za, la richiesta a ‘‘visita’’, pro- prio perche´ (come sottolineato in precedenza) il datore, essen- do venuto a conoscenza della denuncia, potrebbe precosti- tuirsi alcune ‘‘situazioni’’ a lui favorevoli. A differenza di quanto previ- sto, ad esempio, dal D.Lgs. n. 165/2001 relativamente alle controversie del settore pub- blico, non e` prevista alcuna proposta bonaria di concilia- zione della controversia da parte del funzionario (in quel caso, tuttavia, lo stesso presie- de un organo collegiale). L’as- senza di tale previsione si giu- stifica con il fatto che la conci- liazione monocratica non e` una semplice transazione che investe le posizioni economi- che di due parti. Ci sono gli in- teressi degli Istituti previden- ziali, c’e` l’interesse dello Stato a veder rispettate le norme sul- la tutela del lavoro, c’e`, non ...
Mancato accordo. Qualora le parti non raggiungono spontaneamente l’accordo o non richiedono al mediatore di formulare la proposta o questi non ritenga di formularla di sua iniziativa, il procedimento si conclude con la redazione di un verbale nel quale il mediatore dà atto della mancata conciliazione.
Mancato accordo. ART. 37 –