Circolare n. 56 del 24.3.2010
Circolare n. 56 del 24.3.2010
OGGETTO: Stesura Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Il 10 marzo scorso è stata sottoscritta la Stesura dell’AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio, rinnovato – come è noto – il 16 febbraio 20091.
Tale obiettivo è stato portato a termine per la volontà concorde di tutte le parti stipulanti di chiarire alcuni dubbi interpretativi che erano emersi nel corso della fase di approfondimento dei contenuti del nuovo accordo, durante il suo primo anno di vigenza. Inoltre si è manifestata l’opportunità di apportare alcune specifiche di carattere sistematico dovute alla necessità di coordinare le disposizioni preesistenti con quelle introdotte dal nuovo testo.
Si è cosi sottoscritto un breve articolato che va coordinato con il testo integrale dell’AEC nella formulazione sottoscritta il 16 febbraio 2009.
Per comodità di illustrazione delle innovazioni apportate ed al fine di facilitarne la comprensione, abbiamo ritenuto utile riportare di seguito la versione testuale di tali innovazioni (in carattere corsivo) accompagnate immediatamente da una breve lettura esplicativa.
Sono riportati in allegato il testo della stesura sottoscritta e la riformulazione integrale degli articoli dell’AEC cui sono state apportate modifiche (riportate in carattere grassetto), così come risultano nella versione finale.
° ° °
Stesura 10 marzo 2010 dell’Accordo Economico Collettivo
per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio 16 febbraio 2009
Le parti contraenti dell’Accordo Economico Collettivo 16 febbraio 2009 si sono incontrate in Roma il 10 marzo 2010, al fine di procedere alla Stesura del nuovo testo unico, ed hanno convenuto le seguenti formulazioni a titolo di chiarimento ed integrazione ed anche con lo scopo di provvedere al coordinamento sistematico delle nuove disposizioni con quelle contenute nel precedente accordo economico collettivo.
• Al secondo alinea del comma 12 dell’articolo 2, l’espressione “provvigioni incassate” è sostituta da “provvigioni di competenza”.
Si tratta di una modifica di carattere sistematico che serve ad uniformare i criteri di calcolo che il medesimo articolo adotta anche per la determinazione dell’entità delle variazioni del contenuto del rapporto.
1 Il testo dell’accordo economico collettivo 16 febbraio 2009 – così come gli altri documenti cui si riferisce la presente documentazione sono disponibili nell’area consulenza – normative del lavoro del nostro sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
• Il comma 10 del paragrafo I dell’articolo 12 viene inserito quale terzo comma dell’articolo 12 nella seguente formulazione: “Fatta eccezione che per il primo emolumento denominato (indennità di risoluzione del rapporto), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente”.
Tale disposizione era stata erroneamente inserita al quintultimo comma del capo I riferendola a quella parte dell’indennità di fine rapporto che viene accantonata presso il FIRR (indennità risoluzione rapporto). Questo elemento, come si evince anche dalla dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12, ha carattere solidaristico è deve essere sempre garantito, anche quando si versi in una ipotesi di risoluzione del rapporto dovuta ad una colpa grave quale la ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente.
Gli importi che non spettano in caso di colpa grave sono quelli a carattere meritocratico e cioè indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
• All’art. 12 paragrafo II dopo il punto c) il paragrafo viene riformulato nella maniera seguente:
“L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:
invalidità permanente e totale;
per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;
conseguimento di pensione di vecchiaia Xxxxxxxx e/o Inps; per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);
in caso di decesso. In tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legittimi o testamentari.
Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela…..(omissis”)
• Dopo il terzo periodo del paragrafo III dell’articolo 12 è aggiunto il seguente periodo “Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’articolo 12, ai sensi dell’art. 1751 del codice civile l'indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:
1. quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
2. quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia”.
Queste due integrazioni del testo vanno considerate congiuntamente in quanti intimamente connesse. Con la seconda si è voluto precisare che la disciplina collettiva pattuita in merito al nuovo sistema di calcolo dell’indennità di fine rapporto, con particolare riferimento all’elemento meritocratico, non aveva inteso prescindere dai casi di non spettanza enunciati dall’art. 1751, come modificato dalla Direttiva Europea. Tali casi di esclusione sono stati espressamente riportati, con le relative eccezioni, nei precedenti punti 1 e 2 e sono stati aggiunti al terzo comma dell’art. 12 dell’AEC.
Per esigenza di coordinamento sistematico e stata anche integrata la serie delle eccezioni relative alla perdita del diritto alla indennità suppletiva di clientela, con l’aggiunta delle ipotesi di “infermità e malattie per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto”.
• Il terzo comma della dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 è modificato nel seguente modo: “Ciò premesso, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente non inferiore alle quote della indennità di risoluzione del rapporto, accantonate presso la Fondazione Enasarco, che vengono liquidate all’agente o rappresentante di commercio dalla Fondazione Enasarco nella misura e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo I, le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo convengono che le ulteriori quote dell’indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi II e III del presente articolo 12 (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto della presente dichiarazione a verbale n. 1”.
A questo proposito, si ricorderà quella che era stata l’impostazione dell’AEC, in merito al calcolo ed alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto, di voler garantire l’applicazione integrale delle nuove disposizioni collettive, migliorative rispetto a quelle precedentemente in vigore, purché accettate nel loro complesso da entrambe le parti, attraverso la procedura conciliativa all’uopo prevista.
In caso di disaccordo, i trattamenti previsti in materia dall’AEC non avrebbero più potuto essere invocati, rimanendo fermo, quale minimo di garanzia, il solo trattamento di carattere solidaristico rappresentato dall’”indennità risoluzione rapporto” accantonata presso il FIRR dell’Enasarco.
La precisazione attuale, che fa riferimento in tal senso ad un “importo complessivamente non inferiore”, sta a chiarirne ulteriormente la natura di “trattamento minimo di garanzia” non aggiuntivo ad eventuali altri valori riconosciuti attraverso ricorso in giudizio ma da considerare “complessivamente” utile, quindi concorrente, alla soddisfazione di questi altri riconoscimenti oppure da corrispondere aggiuntivamente per la sola parte eventualmente eccedente.
• Al quarto comma della dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 il termine di “30 giorni” è ampliato a “60 giorni”.
Si tratta, in questo caso, del solo prolungamento del termine utile per concludere la conciliazione eventualmente intrapresa, per consentirne l’espletamento nei tempi tecnici necessari.
• Alla dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 è inserito il seguente ultimo comma:
“Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si danno reciprocamente atto che , anche in presenza della mancata conciliazione o mancato accordo oppure in caso di mancata comparizione di una delle parti presso la commissione di conciliazione ciascuna delle parti potrà adire l'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modifiche, promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dall’articolo 18 bis del presente Accordo”.
L’esigenza espressa attraverso questa precisazione, che viene aggiunta in fine al percorso conciliativo prospettato dall’AEC per consentire soluzioni non conflittuali dei rapporti di agenzia, è quella di ribadire ancora una volta il principio, peraltro garantito dalla Costituzione, di poter fare comunque ricorso al giudice oppure anche al Collegio arbitrale previsto dallo stesso AEC.
• La tabella all’articolo 12 bis è modificata nel seguente modo
durata del rapporto | valore iniziale | valore finale |
per il primo anno di durata del rapporto | media del fatturato dei primi 3 mesi | media del fatturato degli ultimi 3 mesi |
per il secondo anno di durata del rapporto | media annua del volume del fatturato dei primi 2 trimestri | media annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri |
per il terzo anno di durata del rapporto | media annua del volume del fatturato dei primi 3 trimestri | media annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri |
dall’inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto | media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri | media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri |
dall’inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto | media annua del volume del fatturato dei primi 12 trimestri | media annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri |
dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto | media annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestri | media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri |
oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto | media annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestri | media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri |
Le innovazioni qui introdotte riguardano solo i periodi di anzianità fino a tre anni ove, al sistema di calcolo per quantificare i vantaggi apportati dall’agente e basato sul raffronto dei fatturati relativi ad uno o più anni iniziali e rispettivamente finali del rapporto, si è reso necessario sostituire il confronto tra periodi inferiori all’anno (uno o più trimestri).
Ciò in quanto, ad esempio, nei rapporti sino ad un anno di durata, la differenza di fatturato tra l’anno iniziale e quello finale sarebbe stata sempre pari a zero. Da questo sarebbe derivata la conseguenza, peraltro non voluta dalle parti all’atto del rinnovo dell’AEC, dell’esclusione dall’indennità meritocratica in tutti i casi di rapporti di durata fino ad un anno.
Similmente, negli altri casi dei due o tre anni, vi sarebbero state conseguenze non volute. Per questo i periodi temporali da raffrontare sono stati rivisti come indicato in tabella.
• Al terzo comma dell’articolo 12 bis, l’espressione “coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro” è sostituita dalla seguente: “coefficienti di rivalutazione ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati”.
Trattasi, in questo caso, di ritocco di carattere puramente pratico e sistematico, in quanto l’indice dei crediti di lavoro non sembrava mostrare più alcun riferimento con l’obiettivo enunciato nell’articolo
• La dichiarazione a verbale all’articolo 18 (Composizione delle controversie – Procedure) e la dichiarazione a verbale all’articolo 18 bis (Collegio arbitrale), in quanto disposizioni di carattere transitorio, hanno esaurito la loro funzione e pertanto sono abrogate.
Vengono così abolite due disposizioni che avevano solo carattere transitorio, in relazione al rinnovo del 2002.
• In applicazione di quanto previsto dagli 22, 23 e 24 dell’Accordo Economico collettivo del
16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.
• Viene aggiunto, infine, il seguente nuovo articolo 24:
“Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo convengono che il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all'art. 23 del presente Accordo Economico Collettivo nonché l’Ente Bilaterale previsto dall’art.22 del presente Accordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall'A.E.C. e agganciate al sistema dell'accantonamento del FIRR e della contribuzione assistenziale ENASARCO.”
• Tutte le modifiche di cui al presente accordo di stesura, decorrono dal 1° aprile 2010.
Nessun particolare commento necessità per queste ultime precisazioni che hanno evidentemente carattere impegnativo per le parti al fine della realizzazione completa di quanto previsto dall’AEC a proposito delle iniziative inerenti alla Bilateralità nonché, l’ultimo punto, dare indicazioni puntuali sulla decorrenza delle modifiche apportate all’AEC, specialmente ove le modifiche hanno riguardato le modalità di calcolo di alcuni elementi economici del contratto di agenzia.
Nel ricordare che i nostri Uffici Sindacali ai consueti riferimenti telefonici e di posta elettronica sono a Vostra disposizione anche per la consulenza normativa su queste tematiche, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
Area Mercato del Lavoro – Relazioni sindacali