ACCORDO IN ORDINE ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI AMBIENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
ACCORDO IN ORDINE ALL’IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEGLI AMBIENTI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
Il giorno 13 ottobre 2017 presso la Sala Consiliare del Rettorato dell’Università degli Studi di Siena, in Via Banchi di Sotto, n. 55 si sono incontrate le sottoscriventi delegazione di Parte Pubblica e delegazione di Parte Sindacale le quali
PREMESSO
- che l’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) stabilisce le modalità per l’installazione delle apparecchiature in ordine alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro, prevedendo che “1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
- che l’art. 45 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n.
35, detta una nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- precisato che l'utilizzo degli strumenti indicati nel presente accordo, qualora dovesse integrare, anche potenzialmente, i presupposti del controllo a distanza dell'attività svolta dai lavoratori, non è finalizzato a tale scopo e pertanto non potrà portare alla instaurazione di procedure disciplinari e alla misurazione della produttività individuale;
Le Parti convengono:
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità
1. Il presente documento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante impianti di videosorveglianza collocati all’interno degli spazi occupati dall’Università degli Studi di Siena.
2. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa installate al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari, tutelare il patrimonio dell’Ateneo, prevenire atti vandalici, ovvero per indagini di polizia giudiziaria.
3. Il presente documento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di impianto di videosorveglianza negli ambienti dell’Università degli Studi di Siena, si
svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Le immagini e i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente documento e nei registri delle attività di trattamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto.
5. L’Università degli Studi di Siena garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale docente e tecnico-amministrativo, degli studenti e comunque di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli ambienti universitari.
6. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono configurati riducendo al minimo indispensabile e solo in caso di necessità l’utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente documento si intende:
a. per "archivio", il complesso di dati personali prodotti esclusivamente mediante videoriprese, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
b. per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio dei mezzi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
c. per "dato personale", qualunque informazione riguardante un soggetto fisico o giuridico o un mezzo di trasporto identificato o identificabile, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
d. per “misure minime”: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;
e. per "titolare", l’Università degli Studi di Siena, nella persona del Rettore pro tempore;
f. per "responsabile", responsabile di struttura organizzativa dell’Università degli Studi di Siena preposto al trattamento dei dati acquisiti tramite impianti di videosorveglianza. I responsabili di cui alla presenza lettera sono individuati nell’allegato 1, che potrà essere aggiornato con provvedimento del direttore generale;
g. per “incaricato” la persona fisica autorizzata dal Responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;
h. per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
i. per “destinatario”, la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali;
j. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
k. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
l. per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
m. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
Art. 3 - Principi generali
1. I dati personali acquisiti tramite impianti di videosorveglianza dell’Università degli Studi di Siena sono acquisiti e trattati secondo i seguenti principi:
a) principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all’esercizio di pubblici poteri di cui l’Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
b) principio di necessità: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell’Università degli Studi di Siena è escluso ogni utilizzo superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;
c) principio di proporzionalità: l’istallazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell’Università degli Studi di Siena è fondata su una ponderata valutazione circa l’insufficienza e l’inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all’esercizio dei pubblici poteri.
Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati
1. Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 24 ore dalla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
2. In caso di cessazione di un trattamento per qualsiasi causa, i dati personali sono comunque distrutti.
Art. 5 - Modalità di raccolta dati personali
1. I dati personali sono ripresi attraverso telecamere ad immagine fissa dell'impianto di videosorveglianza dichiarato dall’installatore conforme alle misure minime e alle norme previste dalla normativa.
2. I soggetti incaricati al trattamento, autorizzati ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal responsabile del trattamento.
4. Il responsabile del trattamento informerà per iscritto le persone incaricate al trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e agli altri obblighi di legge. Tali istruzioni dovranno essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.
Art. 6 - Comunicazione dati
1. La comunicazione dei dati personali raccolti presso le strutture dell’Università è consentita nei limiti di legge.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.
Art. 7 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati
1. Il responsabile del trattamento di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) svolge i seguenti compiti:
a) nomina con atto scritto gli incaricati al trattamento;
b) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
c) ha la responsabilità del procedimento volto all’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato e/o delle autorità competenti;
d) collabora, quando necessario, con il Responsabile della protezione dei dati per la valutazione d’impatto;
e) redige la scheda di rilevamento dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti incaricati.
2. Il soggetto incaricato di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) è autorizzato a prendere visione delle immagini nell’espletamento della propria attività lavorativa e collabora nella redazione della scheda di rilevamento dei dati.
3. La scheda di rilevamento dati contiene:
a) l’elenco delle telecamere installate;
b) l’elenco dei trattamenti dei dati;
c) la distribuzione dei compiti dei soggetti che a vario titolo partecipano all’attività della videosorveglianza all’interno della struttura di competenza;
d) l’analisi dei rischi;
e) l’indicazione delle misure per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati;
f) i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
g) la previsione degli interventi formativi degli incaricati al trattamento.
3. L’accesso alle apparecchiature in cui sono conservate le videoregistrazioni è consentito ai responsabili del trattamento, agli incaricati del trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali. Tutti sono tenuti al segreto professionale.
Art. 8 - Informativa agli utenti
1. In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa, in prossimità delle postazioni in cui sono state installate le telecamere è affissa adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione e l’avvertimento al pubblico (utenti e intera comunità accademica) delle finalità e delle modalità di ripresa in modo da renderle conoscibili a tutti.
Art. 9 - Diritti dell’interessato
1. L’interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà:
a. ottenere la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b. essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati;
c. opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al titolare o al competente responsabile del trattamento in forma scritta.
Art. 10 – Accordo sindacale
1. Ai sensi dell’art. 4, legge n. 300/1970, nel caso in cui dall’installazione di impianti di videosorveglianza derivi, direttamente o indirettamente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, gli impianti stessi possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali unitarie di Ateneo. A tal fine, ogniqualvolta si verifichi tale ipotesi, il responsabile della struttura interessata deve darne comunicazione scritta, preliminare all’installazione, al Rettore.
Art. 11 - Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente documento, si applicano le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. PER L’AMMINISTRAZIONE:
IL RETTORE Firmato
IL DIRETTORE GENERALE Xxxxxxx
PER LE XX.XX.:
F.L.C.-X.X.X.X Xxxxxxx _
C.I.S.L. Università Firmato
U.I.L. – RUA Scuola Firmato _ C.O.N.F.S.A.L. – S.N.A.L.S. Università C.I.S.A.P.U.N.I. Firmato
C.I.S.A.L. Università Siena Firmato
U.S.B. Pubblico Impiego
PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA: Firmato _
Dichiarazione a verbale.
Le Parti si danno atto che ogni qualvolta venga predisposto un progetto di nuova istallazione di impianti di videosorveglianza, vengano preliminarmente sottoposte alle OOSS e RSU le planimetrie con le localizzazioni degli impianti di ripresa, le loro caratteristiche tecniche e le capacità di ripresa.