Con la presente scrittura privata tra SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. di seguito Cessionaria, e
Con la presente scrittura privata tra SPEFIN FINANZIARIA S.P.A. di seguito Cessionaria, e
IL CEDENTE | ||||||
Cognome | Nome | CF | Nato a | Il | ||
Residente | Domicilio per comunicazione (se diverso da residenza) | |||||
Dipendente di | Qualifica | Stipendio Mensile Lordo | Stipendio Mensile Netto | |||
Documento | N. | Rilasciato da | Data emissione | Data scadenza | ||
PROSPETTO ECONOMICO | ||||||
N. RATE MENSILI | IMPORTO RATA € | T.A.N. % | T.A.E.G. % | T.E.G. % | ||
CLM | CAPITALE LORDO MUTUATO (RATA PER DURATA) IL CLM RAPPRESENTA L’IMPORTO TOTALE DOVUTO DAL CONSUMATORE | |||||
TIS | TOTALE INTERESSI SCALARI AL T.A.N | |||||
VAP | VALORE ATTUALIZZATO DEL PRESTITO (CAPITALE FINANZIATO LORDO) | |||||
CST | COSTI TOTALI (=1+2+3+4+5+6+7) SOMMA DEGLI IMPORTI VERSATI DAL CEDENTE IN UNA UNICA SOLUZIONE MEDIANTE TRATTENUTA SUL CAPITALE NETTO MUTUATO | |||||
1 | SPESE DI ISTRUTTORIA: PARI A 2 % DEL CLM (FINO AD UN MASSIMO DI € 600) DOVUTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI PRELIMINARI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO | |||||
2 | SPESE DI ATTIVAZIONE: PARI A 0,5% DEL CLM DOVUTE PER LE PRESTAZIONI E GLI ONERI RELATIVI ALL’ATTIVAZIONE DEL PRESTITO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DALLA QUALE IL CEDENTE DIPENDE | |||||
3 | SPESE DI GESTIONE: DOVUTE PER TUTTE LE PRESTAZIONI E GLI ONERI CONNESSI, DURANTE L’INTERO PERIODO DI AMMORTAMENTO E PARI A: • € 2,14 / RATA PER LA TIPOLOGIA "PUBBLICO" E "STATALE"; • € 2,62 / RATA PER LA TIPOLOGIA "PARAPUBBLICO" E "PRIVATO" | |||||
4 | SPESE INCASSO RATA: PARI A UN IMPORTO FISSO PER RATA (VARIABILE A SECONDA DELLE CONVENZIONI VIGENTI CON LE ATC, AZIENDE TERZE CEDUTE) RICHIESTE DAL DATORE DI LAVORO PER LA GESTIONE DELLE TRATTENUTE E DEI PAGAMENTI | |||||
5 | ONERI ERARIALI (IMPOSTA SOSTITUTIVA ART. 17 DPR 601/73) | |||||
6 | COSTI DI INTERMEDIAZIONE DOVUTI ALL’INTERMEDIARIO DEL CREDITO (***) A CUI IL CEDENTE SI E’ DISCREZIONALMENTE E LIBERAMENTE RIVOLTO PER OTTENERE IL PRESTITO E CON CUI HA PATTUITO IL RELATIVO COMPENSO | |||||
7 | SPESE RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI PERIODICHE: GRATUITE PER L’INVIO IN MODALITA’ ELETTRONICA, GRATUITE PER L’INVIO IN MODALITA’ CARTACEA | |||||
TNR | TOTALE NETTO EROGATO (NETTO RICAVO DELL’OPERAZIONE AL LORDO DI EVENTUALI PREFINANZIAMENTI E/O ESTINZIONI DI ALTRI PRESTITI) | |||||
CTC | COSTO TOTALE DEL CREDITO [=INTERESSI (TIS) + COSTI TOTALI (CST) ] |
XXXXX DI MORA APPLICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO X DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO: TAN %
TDM
Premesso che:
1) Il Cedente è un Consumatore, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale svolta.
2) Il Cedente si è rivolto alla Cessionaria per l’erogazione di un prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della propria retribuzione mensile.
3) Il Cedente ha ricevuto dalla Cessionaria o dall'Intermediario del Credito cui si è rivolto per la ricerca della soluzione finanziaria di Suo interesse preliminarmente alla conclusione del contratto: a) il documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori (SECCI); b) la tabella contenente la "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura"; c) la Guida relativa all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario); d) la Guida sul credito ai consumatori.
4) Il Cedente ha ricevuto adeguati chiarimenti in merito alla documentazione precontrattuale consegnatagli di cui al precedente n. 3, alle caratteristiche del finanziamento proposto, anche al fine di verificare se lo stesso fosse adeguato alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, e agli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
5) ll Cedente è stato informato per iscritto e con separata nota ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, le finalità cui sono destinati e la natura obbligatoria o facoltativa del loro conferimento; il Cedente ha consentito con separato documento, al trattamento, alla comunicazione e cessione per le finalità indicate dei propri dati anche sensibili ad altri soggetti.
Il presente contratto è formato dal documento “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” consegnato al Cedente precedentemente alla
conclusione del contratto contenente le condizioni personalizzate del finanziamento, allegato al contratto e suo frontespizio per espressa volontà delle Parti, dalle condizioni particolari e dalle condizioni generali di seguito riportate. Il Cedente dichiara dopo adeguata ponderazione e verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite di confermare e accettare il presente contratto comprensivo di Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, condizioni particolari e condizioni generali. Il cedente dichiara inoltre di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità dei propri emolumenti, ovvero qualora ne esistano, qualunque ne sia la fonte, dichiara espressamente di volerne la revoca ovvero il recesso con decorrenza immediata per porre in essere la presente operazione di finanziamento.
Luogo , Data
IL CEDENTE
IL CESSIONARIO
FIRMA DI CHI PROCEDE ALL’IDENTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse e il prospetto economico costituiscono parte integrante del contratto.
I - Oggetto del contratto: con il presente contratto le parti convengono l’erogazione di un prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della propria retribuzione mensile, ai sensi del DPR 180/1950 e successive modifiche e integrazioni. Il presente contratto è formato dal documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori consegnato al Cedente precedentemente alla conclusione del contratto contenente le condizioni personalizzate del finanziamento, allegato al contratto e suo frontespizio per espressa volontà delle Parti, dalle presenti condizioni particolari, nonché dalle condizioni generali di seguito riportate.
II - Costituzione del mutuo: con la sottoscrizione del presente contratto, la Cessionaria concede al Cedente il prestito richiesto dell’importo (Capitale Lordo Mutuato) di € e, il Cedente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti della Cessionaria, a far tempo e con effetto dall’erogazione in suo favore, del Capitale Lordo Mutuato che si obbliga a restituire mediante “cessione pro-solvendo”, con gli effetti previsti dall’art. 1260 e ss. c.c. e D.P.R. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, di n quote della propria retribuzione, uguali, mensili e consecutive ciascuna di € comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. La durata del presente contratto è pari mesi.
III - Notifica del contratto e obblighi dell’amministrazione: il contratto verrà notificato all’Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. Per effetto della cessione l’Amministrazione sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo, a prelevare mensilmente e senza interruzione dalla sua retribuzione l’importo della rata pattuita a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente contratto, ed a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, tali importi mensili alla Cessionaria, o a suo mandatario/procuratore, nel c/c bancario n. XX00X0000000000000000000000, intestato a Spefin Finanziaria S.p.A, oppure a mezzo c/c postale n 77362705 intestato a Spefin Finanziaria S.p.A. La Cessionaria ha facoltà di modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l’anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.
IV - Condizioni Economiche del prestito: il prestito si intende concesso alle Condizioni Economiche indicate nel Prospetto Economico e ai punti 3 e 3.1 del documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori allegato al contratto e suo frontespizio per espressa volontà delle Parti, e di seguito riportate:
a) Tasso d’Interesse (TAN) e interessi: il prestito si intende concesso al Xxxxx Xxxxx Nominale del %, indicato nel Prospetto Economico e al punto 3 del modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, fisso per tutta la durata del finanziamento calcolato in base all’anno civile (365 giorni) a scalare mensilmente, secondo un piano di ammortamento alla francese, pari a complessivi € per l’intera cessione, trattenuti anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta ad €. Gli interessi pattuiti vanno a remunerare il capitale mutuato, le operazioni di reperimento della provvista, la copertura del rischio di andamento dei tassi di interesse, i costi e gli oneri gravanti sulla Cessionaria per le prestazioni relative alla esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriciclaggio, anagrafe e trattamento dei dati personali, segnalazioni di vigilanza e comunicazione all’Anagrafe Tributaria e ogni altro adempimento connesso all’esecuzione o estinzione del contratto.
b) Spese e costi a carico del Cedente: oltre agli interessi di cui alla precedente lettera a), in sede di liquidazione del prestito il Cedente, verserà in un’unica soluzione mediante trattenuta sul valore attualizzato dello stesso gli importi indicati nel Prospetto Economico e all punto 3.1 del modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori e precisamente:
1. Spese di Istruttoria complessivamente pari a €, per pratiche e formalità necessarie preliminari all'erogazione del prestito. Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata.
2. Spese di Attivazione pari a €, a titolo di apertura del contratto presso l’amministrazione. Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata.
3. Spese di Gestione pari a €, a titolo di gestione in itinere del rapporto contrattuale. Tali oneri sono rimborsabili pro rata al Cedente in caso di estinzione anticipata.
4. Spese incasso rata pari ad € a titolo di spese per regolare i pagamenti con l’amministrazione. Tali oneri sono rimborsabili pro rata al Cedente in caso di estinzione anticipata.
5. Oneri erariali: la rivalsa degli oneri erariali se e per quanto dovuti pari a ; tali oneri sono pagati dalla Cessionaria a soggetti terzi. Tali oneri non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata.
6. Costi di intermediazione: pari a € dovuti all’Intermediario del Credito, alla cui organizzazione il Cedente ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) ricercare e attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cedente, 2) concorrere all’attività di istruttoria del prestito, 3) assistenza sino all’erogazione del prestito e alla ricezione della somma erogata, 4) l’autentica delle sottoscrizioni del Cedente e le connesse attività, 5) per ogni altra attività afferente l’intermediazione del credito prodromica alla conclusione del contratto. Il Cedente prende atto che per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi l’Intermediario del Credito è remunerato dal Cedente per il tramite della Cessionaria, la quale in virtù del presente contratto è autorizzata dal Cedente a trattenere dalle somme erogate a titolo di finanziamento le provvigioni dell’Intermediario del credito e incaricato ad effettuarne il relativo versamento. Il Cedente prende atto e accetta che in virtù di quanto sopra nessun corrispettivo deve essere versato direttamente all’Intermediario del Credito neppure a titolo di rimborso spese. Tali oneri sono pagati dalla Cessionaria a soggetti terzi. Poiché le provvigioni dell’Intermediario del credito sono a fronte di prestazioni che si esauriscono con la stipula del contratto e non attengono ad attività che possono esplicarsi nel tempo, esse non sono rapportate alla durata del finanziamento, non maturano nel corso del rapporto e si intendono maturate integralmente all’atto di perfezionamento del contratto. Conseguentemente tali provvigioni non sono rimborsabili al Cedente in caso di estinzione anticipata.
7. Spese relative alle comunicazioni periodiche pari a:
[ ] gratuite per l’invio in modalità elettronica; [ ] gratuite per l’invio in modalità cartacea.
Si precisa che i suelencati costi NON possono essere modificati unilateralmente dalla Cessionaria.
V – Netto ricavo del prestito: per effetto delle detrazioni degli interessi e delle spese e costi indicati al precedente punto IV, il Netto Ricavo del prestito, ovvero la somma effettivamente erogata al Cedente, ammonterà ad € al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti e pignoramenti di cui ai successivi punti XIV e XV.
VI – Decorrenza del finanziamento: la decorrenza del finanziamento è 30 giorni dalla data di erogazione, ma può variare al variare della tempistica dell’Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.
XXX - XXXX (Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale): il TAEG relativo al presente contratto è pari al % ed è indicato nel Prospetto Economico e al punto 3 del modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori. Il TAEG è calcolato a norma del Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni su base anno calendario con mese pari a 30,416 gg. Il TAEG è comprensivo degli interessi di tutti i costi e spese di cui al precedente punto IV. Sono escluse dal calcolo del TAEG, e vanno pertanto considerati come ulteriori costi, le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora, di cui al successivo punto X, e gli eventuali importi relativi alle anticipazioni di cui al successivo punto XIV. VIII – TEG (Tasso Effettivo Globale): è il tasso valido ai fini dell’usura; il TEG relativo al presente prestito è pari a % ed è calcolato secondo le vigenti Istruzioni di
Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.
IX - Tabella di ammortamento: il Cedente ha diritto di ricevere, in ogni momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.
X - Interessi di mora: in caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento delle rate del prestito, a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti interessi di mora al TAN contrattuale, indicato nel Prospetto Economico e al punto 3.1 del modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla scadenza delle singole rate e sino all’effettivo pagamento e saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica. È comunque impregiudicata la facoltà della Cessionaria di considerare risolto il contratto ai sensi del successivo punto XI.
XI - Mancato pagamento delle rate: in caso di mancato pagamento di almeno n. 3 rate consecutive del prestito, così come nelle altre ipotesi previste dall’art. 7 delle condizioni generali, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. In tal caso, il Cedente dovrà restituire in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta di quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate e per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti.
XII - Diritto di recesso: il Cedente può recedere dal presente contratto, entro 14 giorni dalla data di conclusione, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. indirizzata alla Cessionaria, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec) indirizzata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione potrà essere inviata entro lo stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro le 48 ore successive. Il Cedente entro 30 gg dall’invio della comunicazione di recesso, dovrà rimborsare in un’unica soluzione quanto eventualmente ricevuto anche a titolo di prefinanziamento e/o per l’estinzione di precedenti altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte alla Pubblica Amministrazione. Per tale ipotesi non è prevista l’applicazione di interessi. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dalla Cessionaria oppure da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore.
XIII - Estinzione anticipata, indennizzo e oneri non rimborsabili: il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte l’importo dovuto. In tal caso il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito. In tutte le ipotesi in cui si procederà all’estinzione anticipata del prestito, ivi compreso per volontà del Cedente, viene espressamente convenuto che il Cedente dovrà versare alla Cessionaria quanto dovuto a quel momento in linea capitale, al netto dei soli oneri che maturano nel corso del rapporto, costituiti dagli interessi per il periodo di ammortamento non goduto, oltre ad un indennizzo, convenuto nei limiti di legge, pari all'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero pari allo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000,00 euro. E’ espressamente convenuto che in caso di estinzione anticipata gli importi indicati al precedente punto IV lettera b) n. 1) Spese di istruttoria; 2) Spese di Attivazione; 5) Oneri erariali; 6) Provvigioni dell’intermediario del credito, poiché maturati interamente all’atto di perfezionamento del contratto o in fase di esecuzione dello stesso, indipendentemente dall’estinzione del prestito, non saranno rimborsabili. E’ altresì espressamente convenuto che in caso di estinzione anticipata gli importi indicati al precedente punto IV lettera b n. 3) Spese di gestione; 4) Spese incasso rata, poichè maturano nel corso della durata del prestito in modo proporzionale al numero delle rate, saranno rimborsabili al Cedente pro-rata. La Cessionaria emetterà entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta in forma scritta del Cedente, il conteggio di anticipata estinzione elaborato come sopra.
XIV - Anticipazioni: qualora il Cedente richieda un finanziamento, da erogarsi prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito, e qualora la Cessionaria ritenga di concederlo, il prefinanziamento, da regolarsi con separato contratto, sarà restituito in un’unica soluzione all’atto di erogazione del finanziamento sulle somme da erogarsi a tale titolo. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali relative all’anticipazione il Cedente deve fare riferimento alla separata documentazione contrattuale e di trasparenza.
XV - Trattenute per estinzioni e anticipazioni: la Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal Netto Ricavo della cessione le somme corrisposte al Cedente a titolo di anticipazione, nonché nell’ipotesi di altri prestiti e pignoramenti gravanti sulla retribuzione tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.
XVI - Tempi di chiusura del rapporto: nel caso di rimborso anticipato o cessazione per qualunque causa del contratto, la Cessionaria provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di giorni 30 giorni. Tale termine decorrerà dal momento in cui il Cedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 Cessazione del rapporto di lavoro - TFR - Pensione: ai sensi degli artt. 43, 52 e 55 DPR 180/1950 in caso di cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà di diritto su quanto spetti al Cedente per effetto di tale cessazione. A tal fine, il Cedente autorizza il datore di lavoro e, per quanto occorra, conferisce a quest’ultimo, ora per allora, mandato irrevocabile a trattenere e versare alla Cessionaria l’importo necessario per l’estinzione della cessione, sulle somme che a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione – non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensioni e di soccorso – venissero corrisposte al Cedente, e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto al trattamento pensionistico. Il Cedente per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell’art. 2120 c.c., se ed in quanto a lui applicabile, per la quota non eccedente l’importo del debito residuo risultante alla data di esercizio. Qualora il versamento del TFR e delle altre indennità non estingua il residuo debito gli effetti del contratto proseguiranno per le somme residue nei confronti dell’eventuale nuovo datore di lavoro di cui al successivo art. 4, ovvero sulle prestazioni pensionistiche obbligatorie e complementari cui il Cedente abbia eventualmente diritto ai sensi del presente e del successivo articolo. A tal fine, il Cedente autorizza e dispone, ora per allora, che l’ente erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, al quale sia iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro, ovvero volontariamente, provveda alle trattenute mensili e al loro versamento in favore della Cessionaria fino all’estinzione del finanziamento. Qualora il proseguimento delle trattenute sullo stipendio del nuovo datore di lavoro o sulla pensione non fosse possibile, o comunque non venisse attuato, il Cedente è tenuto a provvedere personalmente alla estinzione del residuo debito.
Art. 2 Fondo Pensione: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cedente, sia iscritto ad un Fondo previdenziale, con il presente contratto autorizza la Cessionaria conferendo a quest’ultima, per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo e richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine, il presente contratto verrà notificato al Fondo Pensione indicato in epigrafe cui il Cedente dichiari di aderire.
Art. 3 Riduzione o sospensione della retribuzione: nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cedente – ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 6 - qualora la retribuzione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto così come previsto dagli artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/1950. Fatti salvi i diritti della Cessionaria di cui all’art. XI delle Condizioni Particolari e al successivo articolo 7, l’Amministrazione sarà comunque tenuta ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito, la cui durata potrà essere prorogata per il tempo necessario.
Art. 4 Cambiamento del datore di lavoro: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale, oppure di azienda privata,
il Cedente autorizza sin d’ora la Cessionaria a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione, perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile nonché di quanto previsto al punto II delle condizioni particolari. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a comunicare il suo trasferimento alla Cessionaria e all’Amministrazione da cui si allontana, perché quest’ultima possa inviare alla nuova Amministrazione, ove assumerà il servizio - anche se non compresa tra quelle indicate all’art. 1 del D.P.R. 180/1950 - il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.
Art. 5 Cambiamento di Fondo Pensione: nel caso in cui il Cedente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin d’ora la Cessionaria a notificare il presente contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti del precedente art.
2. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.
Art. 6 Assicurazioni: il prestito è per legge (DPR 180/1950 e successive modifiche e integrazioni) garantito contro il rischio impiego e il rischio vita del Cedente. Il Cedente prende atto che la Cessionaria stipula, con costi a suo carico e a beneficio della Cessionaria stessa, polizze assicurative a premio unico per l’ammontare complessivo delle quote cedute e per la durata di ammortamento del prestito. Il Cedente prende atto dell’esistenza di tali polizze e ha prestato il proprio assenso anche ai sensi dell’art. 1919 c.c. e ha fornito le indicazioni, della cui veridicità è responsabile, richieste dalla compagnia assicurativa sul suo stato di salute. In caso di intervento della Compagnia di Assicurazione per la garanzia rischio impiego, la stessa resterà surrogata in ogni diritto ragione, privilegio e azione della Cessionaria nei confronti del Cedente. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia di Assicurazione previa presentazione da parte degli eredi della documentazione richiesta, non ha diritto alla rivalsa. Nel caso di invalidità della suddetta polizza assicurativa, anche in conseguenza a titolo esemplificativo e non esaustivo di dichiarazioni inesatte e/o reticenti rilasciate dal Cedente sul suo stato di salute, così come della falsità e/o alterazione della documentazione presentata dallo stesso Xxxxxxx, la Cessionaria potrà rivolgersi nei confronti degli eredi per il soddisfacimento del proprio diritto. Per tutte le condizioni inerenti tali polizze il Cedente deve fare riferimento alla modulistica contrattuale e di trasparenza predisposta dalla Compagnia Assicurativa e consegnate al Cedente.
Art. 7 Decadenza beneficio del termine e risoluzione del contratto: in caso di mancato pagamento di almeno tre rate consecutive del prestito, nonché in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti nel presente contratto, è facoltà della Cessionaria considerare risolto ipso iure il presente contratto ai sensi dell’art. 1456
x.x. x, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx esigere il pagamento in unica soluzione, entro 30 giorni dalla data della lettera di richiesta di quanto dovuto per le obbligazioni scadute ed impagate e per il residuo capitale risultante dopo il pagamento degli insoluti.
Art. 8 Condizioni di erogabilità: il Cedente non potrà richiedere il versamento del Netto Ricavo della cessione se prima non saranno da lui forniti tutti gli atti e documenti richiesti e/o necessari per la garanzia e la validità della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare da parte dell’Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.
Art. 9 Quietanza dell’erogazione: il ricevimento dell’assegno o del bonifico di erogazione costituisce quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.
Art. 10 Spese e imposte di bollo: le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all’atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali, e le spese eventualmente richieste dall’Amministrazione ceduta, per ogni esigenza, anche successiva all’instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento del Cedente, sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, Amministrazione a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti, la somma che a tale titolo gli venisse richieste dalla Cessionaria. Tale trattenuta dovrà avvenire anche qualora superi la quota del quinto dello stipendio come disposto dall’art. 2 del D.P.R. n. 180/1950.
Art. 11 Comunicazioni alla clientela: la Cessionaria fornirà per iscritto alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intenderanno tacitamente approvati dal Cedente in mancanza di opposizione scritta che dovrà pervenire alla Cessionaria entro il termine di 60 giorni dal ricevimento delle comunicazioni medesime. Il Cedente potrà scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche alla clientela, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Cedente di accedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cedente al momento della richiesta fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Cessionaria ha sostenuto per la relativa produzione.
Art. 12 Luogo delle comunicazioni al Cedente: l’invio della corrispondenza o delle comunicazioni facoltative o quelle a cui la Cessionaria sia tenuta per legge, saranno effettuate al Cedente presso gli indirizzi indicati nel contratto o a quelli diversi che il cedente si impegna a comunicare tempestivamente alla Cessionaria. Art. 13 Cessione del contratto o del credito: il Cedente autorizza sin da ora la Cessionaria a cedere il presente contratto o il relativo credito a terzi. La cessione sarà notificata al Cedente, ove previsto dalla legge, con le modalità ivi indicate. Il Cedente può sempre opporre al terzo Cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre alla Cessionaria.
Art. 14 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie: per eventuali contestazioni, il Cedente può presentare reclamo in forma scritta all’Ufficio Reclami della Cessionaria appositamente istituito. I reclami dovranno pervenire presso la sede della società ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo sarà cura dell’Ufficio reclami provvedere a dare risposta. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte della Cessionaria, potrà decidere di rivolgersi all’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare l’apposita Guida che è stata consegnata oppure il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Ai fini dell’obbligo di cui all’art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto all’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie ADR, in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le parti, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, potranno concordare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In ogni caso il tentativo di conciliazione può essere esperito dalle parti anche rivolgendosi all’ABF, secondo la specifica normativa di riferimento. Il ricorso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica per il Cedente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’Ordinamento.
Art. 15 Foro competente: per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del cedente.
Art. 16 Portabilità: il Cedente ha diritto all’esercizio della facoltà di surrogazione del presente contratto ai sensi dell’art. 120 quater T.U.B. Nel caso di surrogazione
ex art. 1202 c.c. l’Intermediario Finanziario surrogato subentra nella garanzia del credito senza penalità ne oneri alcuni nei casi previsti dalla legge.
Art. 17 Controlli sulla Cessionaria: il Cedente prende atto che la Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx.
Ai sensi degli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente:
Condizioni particolari:
II - (Costituzione del mutuo); IV - (Condizioni economiche del prestito); V - (Netto Ricavo del prestito); VI - (Decorrenza del finanziamento); X - (Interessi di mora); XI - (Mancato pagamento delle rate); XIII - (Estinzione anticipata, indennizzo e oneri non rimborsabili); XV - (Trattenute per estinzioni e anticipazioni); XVI (Tempi di chiusura del rapporto).
Condizioni generali:
Art. 1 Cessazione del rapporto di lavoro - TFR - Pensione; Art. 2 Fondo Pensione; Art. 3 Riduzione o sospensione della retribuzione; Art. 4 Cambiamento del datore di lavoro; Art. 5 Cambiamento di Fondo Pensione; Art. 6 Assicurazioni; Art. 7 Decadenza beneficio del termine e risoluzione del contratto; Art. 8 Condizioni di derogabilità; Art. 9 Quietanza dell’erogazione; Art. 10 Spese e Imposte di bollo; Art. 11 Comunicazioni alla clientela; Art. 12 Luogo delle comunicazioni al Cedente; Art. 13 Cessione del contratto o del credito; Art. 14 Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie; Art. 15 Foro competente; Art. 16 Portabilità.
Luogo _, Data _ _ il Cedente / Mutuatario X
Dichiaro di aver ricevuto preliminarmente alla conclusione del contratto: a) il documento Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori; b) la tabella contenente la Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura; c) la Guida relativa all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario), d) la Guida sul credito ai consumatori.
Luogo _, Data _ _ il Cedente / Mutuatario X
Dichiaro di aver ricevuto adeguati chiarimenti in merito alla documentazione precontrattuale fornita, alle caratteristiche essenziali del prodotto offerto, e agli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento, anche al fine di valutare l’adeguatezza alle mie esigenze e alla mia situazione finanziaria
Luogo _, Data _ _ il Cedente / Mutuatario X
Dichiaro di [ ] non aver richiesto ovvero di [ ] aver richiesto e ricevuto gratuitamente preliminarmente alla conclusione del contratto la copia del testo contrattuale idonea per la stipula.
Luogo _, Data _ _ il Cedente / Mutuatario X
Dichiaro ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle Condizioni Generali di contratto di scegliere quale modalità di invio per le comunicazioni periodiche alla clientela:
[ ] la modalità cartacea all’indirizzo indicato in contratto
[ ] su altro supporto durevole (posta elettronica al seguente indirizzo )
Luogo _, Data _ _ il Cedente / Mutuatario X
Dichiaro di aver ricevuto in data odierna la copia del contratto di mia pertinenza.
Luogo _, Data _ _ il Cedente / Mutuatario X
Imposta di bollo assolta sull’originale