Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie Clausole campione

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per ogni contestazione riguardante rispettivamente il Contratto o la fideiussione, il Cliente o il Fideiussore possono presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della Società. Il reclamo va fatto per iscritto e può essere inviato a mezzo raccomandata alla sede della Società: Via dell’Unione Europea, 4, CAP 20097, San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) oppure con fax al n.° 0000000000 oppure con e.mail a xxxxxxxxxxxxx.xx@xxx.xx od anche via PEC a xxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. La Società risponde entro le tempistiche previste dalla normativa vigente in materia. Se non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro 60 giorni – a condizione che il reclamo abbia ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà oppure il pagamento di una somma di denaro che non supera gli Euro 200.000,00 - il Cliente o il Fideiussore, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria , possono presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, demandato a un Collegio arbitrale e sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Ai sensi del D.lgs. 4/03/2010 n. 28, l’esperimento della procedura dinanzi all’ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di Mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle relative disposizioni (maggiori informazioni su xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx , nonchè sulla già offerta Guida Pratica "Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti"). In alternativa al menzionato ricorso all’ABF, il Cliente resta libero di esperire la procedura di Mediazione, ossia l’attività stragiudiziale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, e ciò presentando apposita domanda al Conciliatore Bancario e Finanziario (CBF), organismo di mediazione specializzato nelle controversie in materia bancaria e finanziaria (maggiori informazioni su xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). Le parti comunque potranno concordare in ogni momento nel corso della durata del Contratto, un diverso organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il cliente può presentare reclami alla banca: - con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso la Filiale in cui intrattiene il rapporto; - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare a Unione di Banche Italiane - reclami, Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX); - con posta elettronica, all'indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxxxx.xx; - con posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. La banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può rivolgersi a:
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Art. 27 Legge applicabileForo competente
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare reclamo, in forma scritta, al Servizio Reclami della Banca, anche via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx (ovvero quello che successivamente fosse pubblicato sul sito internet della Banca) e secondo le modalità indicate nella sezione “Reclami, ricorsi e conciliazioni” del sito internet della Banca. Quest’ultima fornisce riscontro al Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo, se lo stesso riguarda Servizi d’Investimento o prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V ed entro quarantacinque giorni se riguarda prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta della Banca o nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro entro i predetti termini, lo stesso, relativamente ai Servizi d’Investimento o a prodotti d’investimento assicurativi di ramo III o V potrà, qualora ne sussistono i presupposti e qualora la controversia sia relativa alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016. Il ricorso dovrà essere presentato con le modalità pubblicate sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx. Relativamente ai prodotti d’investimento assicurativi di ramo I o multiramo, il Cliente potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può presentare un reclamo all’Intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica a Banca PSA Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 XXXXXX - reclami-bancapsaitlia@psa- xxxxxxx.xxx . L’Intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all’Intermediario .
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all’interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca tramite comunicazione scritta da invia- re mediante posta ordinaria, posta elettronica cer- tificata o lettera raccomandata ai rispettivi indirizzi indicati nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”. 2. La Banca risponderà al reclamo del Cliente entro 60 giorni dal ricevimento se relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari. Se il reclamo è relativo ai servizi di pagamento, di cui alla Direttiva 2015/2366/UE cd. PSD2, la Banca risponderà entro 15 Giornate Opera- tive dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate Ope- rative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indican- do chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera 35 Giornate Operative. 3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto ri- sposta entro i termini sopra indicati, può rivolger- si all’Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro il Cliente può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. 4. In relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca concorda- no di sottoporre le controversie che dovessero sorge- re dal Contratto all’Organismo di conciliazione ban- caria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo spe- cializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di mediatori diffusa sul ter- ritorio nazionale. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, il Cliente e la Banca potranno concor- dare di rivolgersi ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. 5. Fermo quanto precede, il Cliente ha la facoltà di presentare esposti alla Banca di Italia per segnalare co...
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente può inoltrare i propri reclami alla sede di Creditis – Via G. D’Annunzio 101 – 00000 Xxxxxx – e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può:
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. 14.1. Per eventuali contestazioni o reclami connessi alla sottoscrizione dei CD, il Cliente che, alla data di presentazione della contestazione o del reclamo mantenga un conto corrente presso CheBanca! per il regolamento dei flussi finanziari relativi al CD oggetto della contestazione o del reclamo, può rivolgersi all’Ufficio Reclami di CheBanca! all’indirizzo di seguito riportato: CheBanca! S.p.A. Viale Bodio 37 Palazzo 4 –00000 Xxxxxx Alla c.a.: Ufficio Reclami E-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Qualora invece la contestazione o il reclamo facciano riferimento ad un CD per il cui regolamento non si utilizza un conto corrente di CheBanca!, il Cliente potrà rivolgersi all’Ufficio Complaints Department di Mediobanca all’indirizzo di seguito utilizzato: Mediobanca – Banca di credito Finanziario S.p.A. Xxx Xxxxx, 0 00000 - Xxxxxx Mod. 2 – (07-12 – MB) Alla c.a.:Complaints Department E-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il Cliente potrà presentare reclamo al Concedente inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.