CONTRATTO DI CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI DI IMPOSTA
CONTRATTO DI CESSIONE PRO SOLUTO DI CREDITI DI IMPOSTA
(il “Contratto”)
TRA
Euregio Plus SGR S.p.A. (C.F. e P.IVA 02223270212), con sede legale in 39100 – Bolzano (BZ), Via della Mostra nn. 11/13, capitale sociale pari ad Euro 9.868.500,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta alla CCIAA di Bolzano, REA n. BZ - 163922, in persona del delegato a cui sono stati conferiti i poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, in nome e per conto del Fondo “Euregio+ Green Economy
(“Euregio” o “SGR” o “Cedente”);
E
[●], (C.F. e P.IVA [●]) con sede in [●];
(“Cessionario”)
(Euregio e il Cessionario sono di seguito congiuntamente identificate anche come le “Parti” o, ciascuno singolarmente, la “Parte”)
PREMESSO CHE
A. Euregio è una società di gestione del risparmio ed ha come obiettivo il sostegno e lo sviluppo del territorio ed ha istituito in data 30/11/2020 il Fondo Investimenti Alternativi (anche “FIA” o “Fondo”) denominato “Euregio+ Green Economy” per l’acquisto e successiva cessione dei crediti d’imposta di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020 e xx.xx. ii.
B. Il Cedente è titolare del credito d’imposta (il “Credito”) meglio definito nell’Allegato 1. Il Credito è composto da xxx crediti acquistato/i dalla SGR in data gg/mm/aaaa e in data gg/mm/aaaa, a seguito di verifica sulla documentazione relativa agli interventi ed ai soggetti convolti nella maturazione del Credito.
C. Il Cessionario è [inserire tipologia acquirente] e può acquistare il Credito ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legge Decreto Legge n. 4 del 27/01/2022 (“DL Sostegni ter” o “DL 4/2022”) che, per i crediti esistenti alla data del 17/2/2022, non pone vincoli sulla tipologia di soggetto acquirente.
D. Con la sottoscrizione della presente scrittura privata (il “Contratto”), il Cedente intende cedere al Cessionario, e quest’ultimo intende acquistare dal Cedente, il Credito pro soluto indicato nell’Allegato 1, ai termini e condizioni di seguito previsti.
Tutto ciò premesso le Parti stipulano e convengono quanto segue
1. Premesse ed Allegati
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 ("Decreto anti-frodi") prevede che gli intermediari finanziari (tra i quali rientra la SGR), che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del Decreto Rilancio, non possono procedere all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti relativi all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ed inoltre devono astenersi dal compimento delle operazioni nel caso di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.
Per tale ragione il Cessionario dovrà compilare e inviare tramite PEC (con i relativi allegati) ad Euregio il "Questionario adeguata verifica clientela" di cui all'Allegato 3 del presente Contratto.
Euregio Plus SGR S.p.A. - Euregio Plus SGR AG
Sede legale - Rechtssitz • Xxx xxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxxxx, 00/00 • X-00000 Xxxxxxx - Xxxxx Sede second. - Zweitsitz • Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 • X-00000 Xxxxxx - Trient
Tel.: +39 / 0000 000 000 • Fax +39 / 0000 000 000 • E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx • PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xx • Web: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
Albo Banca d’Italia: gestori di OICVM n. 29 - gestori di FIA n. 43 - Verz. der Banca d’Italia: Verwalter von OGAW Nr. 29 - Verwalter von AIF Nr. 43
Cap. Soc. - Ges. kap. 9.868.500 € i.v. - voll eingez. • P. IVA, cod. fisc. e n. iscr. Registro Imprese Bolzano - MwSt. Nr., Steuernr. und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen 02223270212 Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Pensplan Centrum S.p.A. - Gesellschaft unter der Leitung und Koordination der Pensplan Centrum AG
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Mitglied des Nationalen Garantiefonds
2. Definizioni
1. In aggiunta ai termini definiti nel testo del presente contratto e utilizzati con lettera iniziale maiuscola, i seguenti termini hanno, per convenzione tra le Parti al singolare od al plurale in relazione al contesto in cui ha luogo l’utilizzo, il significato qui di seguito specificato:
- “Altri Interventi”: indica gli interventi di cui all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio con esclusione degli Interventi Trainanti e Trainati.
- “Codice Tributo”: indica i codici istituiti dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
- “Comunicazione”: indica l’onere informativo, necessario ai fini di dare efficacia alla cessione del Credito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e per la fruibilità del Credito da parte del Cessionario, da eseguire a cura della SGR (o da altro soggetto delegato) mediante il portale web dedicato tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
- “Credito”: indica l’insieme delle detrazioni fiscali di cui beneficia la SGR, identificato dal Codice Tributo e derivante dall’esecuzione di Interventi Trainanti, Interventi Trainati o di Altri Interventi da parte di terzi soggetti;
- “Data di Sottoscrizione”: indica la data di sottoscrizione del presente Contratto.
- “Decreto Rilancio”: indica il decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n.
77/2020, e successive modifiche ed integrazioni.
- “Fondo Euregio+ Green Economy”: fondo comune di investimento italiano chiuso e riservato, istituito e gestito da Euregio Plus SGR S.p.A. ed avente ad oggetto l’acquisto e la successiva ricessione dei crediti d’imposta di cui agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio.
- “Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
- “Interventi Trainanti”: indica gli interventi di cui all’art. 119. commi 1 e 4 del Decreto Rilancio che permettono di fruire del Superbonus.
- “Interventi Trainati”: indica gli interventi che, se eseguiti congiuntamente con almeno uno degli Interventi Trainanti, permettono, nei limiti ed alle condizioni previste dal Decreto Rilancio, di fruire del Superbonus.
- “Piattaforma Cessione Crediti”: indica il portale web accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all'Agenzia l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.
- “Prezzo”: indica il prezzo di acquisto del Credito corrisposto alla SGR dal Cessionario.
- “Procedura Giudiziale”: indica qualsivoglia procedura giudiziale di qualunque tipo, genere o grado, avente ad oggetto la validità e l’esistenza del Credito o in cui sia discussa la fondatezza di qualsiasi diritto nascente o dipendente dal Credito.
- “Spese ed Oneri”: indica ogni costo, di qualunque tipo, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, spese legali e giudiziali, diritti, compensi ed onorari di avvocato e/o di consulenti esterni e/o di ogni altro soggetto terzo, sostenuto e da sostenersi in relazione al Credito, alle relative Procedure Giudiziali, nonché alla loro gestione e riscossione.
- “Superbonus”: indica il bonus previsto dall’art. 119 del Decreto Rilancio.
- “Valore nominale”: indica il valore nominale del Credito.
3. Oggetto
1. Con il presente Contratto, il Cedente cede pro soluto al Cessionario, che accetta, il Credito indicato all’Allegato 1.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Credito ceduto con il presente Contratto e le relative condizioni economiche sono indicati nell’Allegato 1.
3. La cessione del Credito non configura, per il Cessionario, un primo acquisto, intendendosi per tale, l’acquisto del Credito dal soggetto che ha maturato l’originaria detrazione a seguito del sostenimento delle spese per l’esecuzione di Interventi Trainanti, Altri interventi o dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 c. 1 lett. a) del Decreto Rilancio. Infatti, il Credito oggetto della cessione è stato precedentemente acquistato dal Cedente.
4. Il Valore nominale del Credito ammonta complessivamente ad € [●] (euro [●]/00), mentre il Prezzo risulta pari a complessivi € [●] (euro [●] /00).
5. La cessione del Credito è regolata dalle disposizioni normative di seguito indicate nonché dalle condizioni economiche riportate nell’Allegato 1.
6. Il Cedente consegna al Cessionario i documenti relativi al Credito, laddove espressamente richiesto dallo stesso Xxxxxxxxxxx, tramite PEC all’indirizzo indicato all’Articolo 12.
4. Garante della compravendita
1. A garanzia del corretto regolamento tra le Parti dell’operazione di trasferimento del Credito oggetto del presente Contratto, viene introdotto un soggetto terzo (di seguito definito il “Garante”) a cui è affidato il compito di assicurare il rilascio delle somme pattuite a favore della SGR solamente dopo aver accertato che il corrispondente Credito sia stato correttamente e regolarmente trasferito al Cessionario.
2. Euregio individua il Depositario del Fondo quale soggetto adeguato a svolgere il ruolo di Xxxxxxx, in quanto ente istituzionale vigilato, dotato di imparzialità e avente un ruolo di controllo nei confronti dell’operato della stessa SGR a tutela dei quotisti del Fondo e a garanzia della tenuta del sistema finanziario. I dati del Garante sono i seguenti: BFF Bank S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx 07960110158, partita IVA 07960110158, iscritta all’Albo delle Banche al n. 5751.
3. La SGR, ai fini indicati, ha provveduto ad aprire un conto corrente dedicato, intestato alla SGR stessa e rubricato a favore del Fondo (“il “Conto di Garanzia”), su cui il Cessionario destinerà le somme della compravendita, ossia il Prezzo, in attesa del completamento dell'operazione sul cassetto fiscale, in base a quanto stabilito dall’Articolo seguente. Una volta raccolta l’evidenza del completamento dell’operazione, il Garante è autorizzato a rilasciare le somme a favore della SGR (tramite autorizzazione sul Corporate Banking) come da disposizioni ricevute. Nel caso in cui non vi sia comprova del buon esito dell'operazione, le Parti si dichiarano consapevoli che il Garante non procederà al rilascio delle somme salvo quanto previsto all’Articolo 5.
5. Modalità di cessione del Credito
1. Il Cedente cede e trasferisce irrevocabilmente al Cessionario, che accetta, il Credito di cui all’Allegato 1.
2. La cessione del Credito oggetto del presente Contratto è da intendersi ad ogni effetto pro soluto, con assunzione da parte del Cessionario di ogni rischio inerente la solvibilità di qualunque obbligato in relazione al Credito, nonché la fruibilità delle detrazioni fiscali portate dal Credito stesso.
3. A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Cessionario si obbliga, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto, a depositare il Prezzo sul conto corrente sorvegliato dal Garante (IBAN [●] intestato a [●]). Ad avvenuta operazione, il Cessionario ne dà pronta comunicazione alla SGR e al Garante (la “Comunicazione di Pagamento”), a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati all’Articolo 12.
4. Ricevuta la Comunicazione di pagamento da parte del Cessionario, la SGR, secondo le tempistiche di cui al Provvedimento della Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020 e xx.xx. e al massimo entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal momento in cui l’operazione risulta possibile, procederà con la cessione del Credito attraverso la Piattaforma Cessione Crediti dell’Agenzia delle Entrate e ne darà pronta comunicazione al Cessionario ed al Garante (la “Comunicazione di Cessione”) dimostrando lo scarico del proprio cassetto fiscale e
inviandone prova, entro 3 (tre) Giorni Lavorativi, a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all’Articolo 12.
5. Entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della Comunicazione di Cessione, il Cessionario, mediante le procedure messe a disposizione dalla Piattaforma Cessione Crediti, provvederà ad accettare il Credito d’imposta ricevuto dalla SGR e a comunicare l’avvenuta accettazione del credito al Garante e alla SGR stessa (la “Comunicazione di Accettazione”), fornendo relativa evidenza del carico nel proprio cassetto, a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all’Articolo 12.
6. Il Garante, una volta ricevuta dalla SGR la Comunicazione di Cessione e dal Cessionario la Comunicazione di Accettazione, provvede tempestivamente allo smobilizzo del Prezzo (il “Trasferimento del Prezzo”), corrispondendolo a favore della SGR, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente, identificato come segue: IBAN [●] intestato a [●].
7. Il Trasferimento del Prezzo deve essere effettuato entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla ricezione, da parte del Garante, della Comunicazione di Accettazione da parte del Cessionario.
8. Nel caso in cui, dopo 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla Comunicazione di Cessione che attesta il trasferimento del Credito da parte della SGR, il Cessionario non abbia trasmesso la Comunicazione di Accettazione che dia evidenza dell’accettazione del Credito, la SGR provvede a trasmettere un sollecito al Cessionario a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi indicati all’Articolo 12 (il “Sollecito”).
9. Qualora, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla trasmissione del Sollecito, il Cessionario non proceda all’accettazione del Credito come previsto dal precedente comma 5, le Parti stabiliscono, sin da ora, che la SGR ha la facoltà di richiede al Garante, che accetta, di corrispondere irrevocabilmente il Prezzo a favore della SGR, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente intestato alla stessa SGR.
10. La SGR e il Cessionario si impegnano a porre in essere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza ai sensi dalla disciplina normativa e regolamentare e di ogni eventuale disposizione delle autorità di vigilanza agli stessi applicabili, e ciascuno sostenendone i relativi costi, ogni eventuale ulteriore formalità pubblicitaria e/o comunicazione richiesta per effetto e/o in dipendenza della intervenuta cessione del Credito o comunque in relazione alla stessa.
6. Dichiarazioni e garanzie
1. La SGR rilascia al Cessionario le dichiarazioni e le garanzie di seguito indicate, che dichiara essere veritiere e corrette alla data in cui la SGR cede il Credito e trasmette la Comunicazione di Cessione.
2. Le dichiarazioni e le garanzie sono rilasciate per il periodo riconosciuto all’Agenzia delle Entrate per l’effettuazione di accertamenti sul Credito e sulla cessione.
3. Ai sensi e agli effetti di quanto sopra previsto, la SGR dichiara e garantisce:
3.1 Con riferimento alla SGR
a. Il Cedente è una Società di Gestione del Risparmio esistente e regolarmente costituita ai sensi delle Leggi della Repubblica Italiana, iscritta al registro delle imprese di Bolzano con il numero 02223270212, coincidente con il codice fiscale e la partita IVA, autorizzata all’esercizio della gestione collettiva del risparmio ed iscritta all’albo tenuto da Banca d’Italia con il n. 29 della sezione gestori di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e con il n. 43 della sezione gestori di fondi d’investimento alternativi (FIA).
b. La SGR ha posto in essere tutte le attività e ha ottenuto tutti i permessi, le licenze e le autorizzazioni eventualmente necessarie per: (i) concludere ed eseguire il presente Contratto; e (ii) assicurare che tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto siano per esse legittime e vincolanti.
c. Per quanto concerne la SGR, la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto non contravvengono né costituiscono inadempimento alla SGR relativamente a: (i) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (ii) il Regolamento del Fondo; (iii) leggi e regolamenti vigenti ad esso applicabili; (iv) contratti, atti, accordi o altri documenti per esso vincolanti; ovvero (v) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti o altri atti giudiziali per esso vincolanti o incidenti sul suo patrimonio.
d. La sottoscrizione del presente Contratto è stata debitamente approvata dai competenti organi deliberanti del Cedente e i firmatari del presente Contrato sono muniti dei necessari poteri e deleghe a tal fine.
e. Per quanto a conoscenza della SGR, non sono stati proposti né preannunciati procedimenti giudiziari, arbitrati o procedure amministrative, né sono state avanzate pretese, rivendicazioni o contestazioni incidenti sul patrimonio del Fondo in misura tale da compromettere la possibilità della SGR di trasferire a pieno titolo il Credito ai sensi del presente contratto o che possano pregiudicare la capacità della SGR di adempiere alle obbligazioni assunte con esso.
f. La SGR ha effettuato le verifiche antiriciclaggio così come indicato dalla normativa di settore e dall’art. 122bis del D.L. 19.5.2020 n. 34 sui soggetti cedenti il Credito.
g. Fermo quanto previsto all’Articolo 5, la SGR si impegna ad indennizzare il Cessionario per ogni danno che quest’ultimo abbia sopportato quale conseguenza immediata e diretta della non veridicità di una o più delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla SGR ai sensi del presente Articolo 6 punti 3.1 e 3.2.
3.2 Con riferimento al Credito
a. Il Credito è esistente per un importo pari a quanto indicato nell’Allegato 1 e che lo stesso è nella piena ed esclusiva titolarità e nell’incondizionata e libera disponibilità della SGR e non è soggetto ad alcun pignoramento, sequestro, pegno o altro gravame a favore di terzi.
b. Il Credito non è sorto per effetto del riconoscimento, da parte della SGR, di uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 121 comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio ed è stato oggetto di precedenti cessioni, come risulta dai documenti eventualmente richiesti di cui all’articolo 3.6 e relativi alla precedente cessione del Credito.
c. Le informazioni riportate nell’Allegato 1 sono corrette.
d. Il Credito è stato acquisito dalla SGR a normali condizioni di mercato, nel rispetto della procedura interna utilizzando la migliore diligenza e in buona fede, tramite contratti di acquisto in cui il Cedente ha presentato tutta la documentazione richiesta e ha garantito l’insussistenza di circostanze che possano influire sulla validità e l’esistenza del Credito oggetto di cessione.
e. La SGR, prima dell’acquisto e per il Credito in cessione, ha effettuato verifiche puntuali sulla documentazione relativa alla formazione del Credito, raccogliendo in particolare i documenti indicati all’Allegato 2.
f. La SGR, prima dell’acquisto e per tutti i crediti sorti dopo la pubblicazione del DL 157/2021, ha effettuato tutte le verifiche previste dalle norme di riferimento con particolare riferimento al D. Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
g. La SGR, per tutti gli acquisti, non ha in alcun modo causato e/o concorso in violazioni che possano determinare fattispecie di responsabilità solidale ai sensi dell’art. 121, commi 5 e 6 e dell’articolo 122 bis, Decreto Rilancio.
h. Il Credito, alla data dell’acquisto, non risulta sottoposto a Procedimenti Giudiziali.
i. La SGR si impegna nei confronti del Xxxxxxxxxxx a non cedere o trasferire a terzi e non porre in essere alcun atto dispositivo di diritti, prerogative o facoltà aventi ad oggetto il Credito e a non costituire su di esso vincoli, se non ai sensi del presente Contratto, fino al perfezionamento della cessione oggetto del presente Contratto.
4. Ai sensi e agli effetti di quanto sopra previsto, il Cessionario dichiara e garantisce che:
a. Il Cessionario è [inserire tipologia acquirente] e può acquistare il Credito ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DL 4/2022 che, per i crediti esistenti alla data del 17/2/2022, non pone vincoli sulla tipologia di soggetto acquirente.
b. Il Cessionario ha la facoltà di esaminare la documentazione relativa al Credito;
c. Il Cessionario ha posto in essere le attività e ha ottenuto i permessi, le licenze e le autorizzazioni eventualmente necessarie i) poter concludere ed eseguire il presente Contratto e ii) per assicurare che le obbligazioni assunte con il presente Contratto siano per esso legittime, valide e vincolanti.
d. La sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto non contravvengono né costituiscono inadempimento relativamente a: (i) il suo atto costitutivo e il suo statuto; (ii) leggi e regolamenti vigenti ad esso applicabili; (iii) contratti, atti, accordi o altri documenti per esso vincolanti; ovvero (v) eventuali ordinanze, citazioni, sentenze, lodi arbitrali, decreti o altri atti giudiziali per esso vincolanti o incidenti sul suo patrimonio.
e. Non sono stati proposti né annunciati procedimenti giudiziari, arbitrati o procedure amministrative, né sono state avanzate pretese, rivendicazioni o contestazioni in danno al Cessionario tali da compromettere la sua attività ovvero la possibilità del Cessionario di adempiere le obbligazioni dallo stesso assunte con il presente Contratto.
f. Il Cessionario non risulta essere sottoposto a procedimento e/o provvedimenti interdettivi ai sensi del D.Lgs. 159/2011 (c.d. “Codice delle leggi antimafia).
7. Ulteriori impegni delle Parti
1. Con effetto dalla data della Comunicazione di Accettazione, la SGR si impegna:
a. a non intraprendere, in relazione al Credito, alcuna azione che possa compromettere in qualsivoglia maniera il relativo Valore nominale;
b. a trasferire, qualora richiesto, al Cessionario ogni atto, documento o informazione, comunque riferiti al Credito, che dovessero pervenire alla SGR anche successivamente alla cessione;
c. ad informare senza indugio il Cessionario in caso di eventuali pretese, eccezioni o contestazioni avanzate dall’Agenzia delle Entrate o da altri soggetti terzi in relazione al Credito;
d. nel caso in cui dovessero essere avanzate pretese, eccezioni o contestazioni nei confronti del Cessionario da parte dell’Agenzie delle Entrale o terzi in relazione al Credito e/o alla relativa cessione, ad ottenere e fornire al Cessionario tutti i documenti e le informazioni necessari, atti a verificare l’effettiva esistenza del Credito, al fine di consentire al Cessionario stesso di tutelare, in qualsiasi sede e in qualunque forma, i diritti acquisiti dalla SGR;
e. a non disporre in alcun modo, neanche in parte, del Credito, né in compensazione, né attraverso la cessione a terzi soggetti, fino al perfezionamento della cessione al Cessionario.
8. Obblighi di indennizzo
1. Ciascuna Parte sarà tenuta a risarcire e tenere manlevata l’altra Parte per ogni danno, perdita, passività, costo, imposta e spesa, ivi incluse eventuali spese legali, sia conseguenza del proprio inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto o, comunque, dipendente dalla non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi del presente Contratto.
2. Le Parti rinunciano espressamente ad avanzare qualsivoglia richiesta, ai sensi di quanto previsto dal comma che precede, laddove l’entità del danno sia contenuta entro un limite pari al 2 (due) % del Prezzo di Acquisto, fermo restando, in ogni caso, che nell’ipotesi in cui l’entità del danno superi tale importo, il risarcimento e/o l’indennizzo saranno dovuti per l’intero importo del danno.
9. Consegna della documentazione e gestione dell’archiviazione
1. Qualora richiesto ai sensi dell’articolo 3.6, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di richiesta, il Cedente metterà a disposizione del Cessionario, anche tramite strumenti informatici, la documentazione probatoria, contabile e contrattuale, relativa al Credito.
2. Ove richiesto dalla SGR per ottemperare a qualsiasi adempimento previsto da disposizioni normative o regolamentari o per far fronte a qualsiasi verifica o controllo disposto dalle autorità competenti, il Cessionario si impegna a rimettere a disposizione del Cedente la documentazione di cui al comma precedente entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di richiesta.
10. Regime delle spese di registrazione
1. Fatto salvo quanto espressamente previsto dall’art. 5.10 del presente Contratto, le spese di registrazione del presente atto sono da considerare interamente a carico della Parte che, con la propria condotta, ne abbia determinato la necessità.
11. Risoluzione del contratto
1. Il Cessionario potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, nel caso in cui la SGR sia inadempiente rispetto agli obblighi di cui al presente Contratto.
2. Qualora il Cessionario intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma precedente, ne darà apposita comunicazione alla SGR, con le modalità indicate nell’art. 12 del presente Contratto. Quest’ultimo si intenderà risolto di diritto alla data di ricevimento della suddetta comunicazione.
12. Pattuizioni finali
1. La SGR non assume alcuna responsabilità, né obbligo di qualsivoglia natura, verso terzi soggetti, né può essere in alcun modo coinvolto in relazione a qualunque operazione che il Cessionario intenda porre in essere relativamente al Credito, ivi inclusa ogni eventuale cartolarizzazione od emissione di titoli o strumenti finanziari in Italia o all’estero, intendendosi qualunque attività posta in essere dal Cessionario dopo la cessione riferibile esclusivamente alla sua responsabilità e senza alcun possibile coinvolgimento della SGR, neppure quale xxxxx causa del Cessionario, o responsabilità della SGR nei confronti di qualunque avente causa del Cessionario relativamente al Credito o ad operazioni collegate, a qualsivoglia titolo.
2. Il presente Contratto contiene ed esaurisce tutti gli accordi intervenuti tra la SGR e il Cessionario in relazione al Credito e alla cessione dello stesso. Di conseguenza, esso rappresenta l’unico valido accordo intervenuto tra le Parti e qualsivoglia altro documento preliminare deve intendersi sostituito dal presente Contratto e del tutto privo di ogni effetto anche ai fini interpretativi.
3. Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulti da atto scritto e firmato da entrambe le Parti.
4. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita da disposizione del presente contratto, ed eventuali notifiche e azioni giudiziarie, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita se effettuata tramite PEC ai seguenti indirizzi:
- Cessionario: [●]
- SGR: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
- Garante:xxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx;xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx
5. Le Parti, nel riconoscere che tutti gli atti qui contemplati costituiscono un’operazione economica e che sono pertanto uniti da vincolo di inscindibilità, si impegnano reciprocamente a prestare diligente collaborazione per la più efficiente e rapida attuazione delle obbligazioni qui contemplate in capo ad esse.
6. La sopravvenuta invalidità o inefficacia di una clausola del presente contratto non comprometterà la efficacia e/o validità dello stesso nel suo complesso e le Parti si adopereranno in buona fede per sostituire detta clausola al fine di rispettare l’originario intendimento di esse.
7. Il mancato esercizio di una o dell’altra Parte di diritti o facoltà previsti dal presente Contratto o dalla legge applicabile non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo pregiudicare il diritto di ciascuna delle Parti alla perfetta esecuzione di quanto contemplato nel presente Contratto.
13. Tutela della riservatezza dei dati personali
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, per effetto del Contratto, il Cessionario acquista titolo alla gestione e al trattamento dei dati relativi al Credito e si obbliga, allo stesso tempo, al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come successivamente modificato e/o integrato, e alle relative disposizioni attuative. In considerazione di ciò, il Cedente, anche attraverso propri incaricati, si impegna a cooperare con il Cessionario affinché quest’ultimo possa rispettare tale normativa.
14. Obblighi di Riservatezza
1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte quelle informazioni di cui siano venute a conoscenza, a qualsiasi titolo, durante la fase delle negoziazioni o di cui vengano a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente Contratto (le “Informazioni Riservate”). Le Parti si impegnano, altresì, a non rivelare le Informazioni Riservate, in assenza del consenso scritto dell’altra Parte, ad alcun soggetto terzo se non nell’ipotesi in cui ciò sia necessario ai tini dell’adempimento del presente Contratto, ovvero sia richiesto per legge, normativa secondaria o regolamentazione di borsa.
2. Le Parti convengono che ciascuna delle Parti possa fornire ogni e qualsiasi informazione, incluse eventuali Informazioni Riservate, ai propri consulenti e ai soggetti incaricati della riscossione del Credito, a società controllate e/o controllanti; la Cedente (anche per conto delle proprie società collegate, società controllate, società controllanti e i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, mandatari, agenti e/o rappresentanti con qualsivoglia funzione) si impegna all’uopo assumendo appositi obblighi di indennizzo e manleva a mantenere riservate tutte le informazioni in qualunque modo relative alle operazioni previste dal presente Contratto, inclusa l’identità delle parti e i relativi termini e condizioni, fatta eccezione per le informazioni di cui è richiesta la divulgazione ai sensi della legge e dei regolamenti vigenti in materia.
15. Legge regolatrice e foro competente
1. Il presente Contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
2. Fatti salvi i procedimenti di conciliazione e/o di mediazione eventualmente previsti dalla legge quali condizioni di procedibilità dell’azione, qualsivoglia controversia tra le Parti comunque originata dal presente Contratto, dalla sua interpretazione ed esecuzione e dagli atti che dello stesso siano attuativi o comunque conseguenti si intende soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Cedente.
16. Negoziazione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato oggetto di specifica negoziazione tra le stesse in ogni sua disposizione.
Timbro e firma SGR Timbro e firma Cessionario
La SGR e il Cessionario dichiarano di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2, c.c. le seguenti clausole:
Art. 5 – Modalità di Cessione del Credito Art. 6 - Dichiarazioni e garanzie
Art. 7 – Ulteriori impegni delle Parti;
Art. 10 – Regime delle spese di registrazione; Art. 11 – Risoluzione del Contratto;
Art. 12 – Pattuizioni finali;
Art. 15 – Legge regolatrice e foro competente.
Timbro e firma SGR Timbro e firma Cessionario
Allegati:
1. Informazioni sul Credito
2. Documentazione relativa alla maturazione del Credito
3. Questionario adeguata verifica clientela
Allegato 1: Informazioni sul Credito
Tipologia credito | Data di acquisto da parte della SGR (arrivo su cassetto fiscale) | Annualità di utilizzo del credito | Valore nominale credito ceduto (€) | Prezzo in % | Prezzo (€) |
Superbonus | 2022 | - | 0% | - | |
Ecobonus e impianti fotovoltaici | 2022 | - | 0% | - | |
Sismabonus | 2022 | - | 0% | - | |
Colonnine ricarica | 2022 | - | 0% | - | |
Bonus Facciate | 2022 | - | 0% | - | |
Recupero patrimonio edilizio | 2022 | - | 0% | - | |
- | - |
Allegato 2: Documentazione relativa alla maturazione del Credito
Tipologia di credito
Data di acquisto della SGR Documentazione
- Fatture
- Bonifici
- Asseverazione (laddove prevista per norma)
- Visto di conformità (laddove previsto per norma)
- Auto dichiarazioni
- Verifiche anti riciclaggio (laddove previste per norma)
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