SEzIoNE IVFallimento E Rapporti Giuridici • May 5th, 2020
Contract Type FiledMay 5th, 2020[1] Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il falli- mento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della pre- sente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto (2).