Definizione di Altre assicurazioni

Altre assicurazioni il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all’investimento finanziato
Altre assicurazioni la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi garantiti dalla presente polizza siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. L’Assicurato è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate.
Altre assicurazioni il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all’investimento finanziato saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.

Examples of Altre assicurazioni in a sentence

  • Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

  • Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

  • Altre assicurazioni - A parziale deroga di quanto previsto all’Art.

  • Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

  • VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI NORME COMUNI - Altre assicurazioni; - Fabbricati in comproprietà o condominio; - Estinzione anticipata del mutuo; - Modifiche dell’assicurazione; - Recesso bilaterale in caso di sinistro; - Rinegoziazione del mutuo; - Portabilità del mutuo; - Buona fede; - Dolo e colpa grave; - Onorari periti; - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza; - Primo rischio assoluto; - Mandato dei periti; - Onorari dei periti.

  • Il Contraente dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 2) Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - 3) Durata del contratto e rescindibilità - 4) Anticipata risoluzione del contratto – recesso in caso di sinistro - 6) Comunicazioni alla Società - 8) Altre assicurazioni - 14) Foro competente - 17) esclusioni - 23) Gestione del sinistro - responsabilità di Legali e periti - 24) Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato.

  • Altre assicurazioni.....................................................................................................

  • Il miglioramento dell’indice è riconducibile principalmente alle Aree di attività (Lob) Non Auto, caratterizzate da alcuni sinistri di eccezionale gravità che hanno interessato la Lob Assicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni nel 2017, ed in misura minore al settore Auto (Lob Assicurazione responsabilità civile autoveicoli e Altre assicurazioni auto).

  • Altre assicurazioni: L’Assicurato o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art.

  • Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all’Art.1.9 – Altre assicurazioni - delle Norme che regolano il contratto in generale.


More Definitions of Altre assicurazioni

Altre assicurazioni la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. La Società Assicuratrice procederà alla liquidazione solo se la somma non è coperta da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate. Gli indennizzi spettanti in base alle Polizze Collettive di cui al presente documento non saranno gravati di interessi, a meno che la relativa liquidazione non sia stata ritardata senza motivo nonostante la Società Assicuratrice abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni. L’ Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato e qualunque altra informazione o documentazione sia ragionevolmente richiesta dalla Società Assicuratrice. L’ Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato: INFORMAZIONI NECESSARIE
Altre assicurazioni. ▪ in caso di Morte per incidente stradale dell’Assicurato: la somma assicurata si intende incrementata del 50%; ▪ in caso di Morte contemporanea per incidente stradale dell’Assicurato con il proprio coniuge (o convivente “more uxorio”) in presenza di figli minori e/o portatori di handicap (con invalidità superiore al 50%) della coppia: la somma assicurata si intende incrementata del 100%. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della presente Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari, o in difetto di loro designazione agli eredi legittimi in parti uguali, la somma assicurata prevista per il caso di Morte. La Liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che se dopo il pagamento dell’Indennizzo dovesse emergere che l’Assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto all’integrale restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, I’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.