Definizione di Altre assicurazioni

Altre assicurazioni il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all’investimento finanziato
Altre assicurazioni. ▪ in caso di Morte per incidente stradale dell’Assicurato: la somma assicurata si intende incrementata del 50%; ▪ in caso di Morte contemporanea per incidente stradale dell’Assicurato con il proprio coniuge (o convivente “more uxorio”) in presenza di figli minori e/o portatori di handicap (con invalidità superiore al 50%) della coppia: la somma assicurata si intende incrementata del 100%. Qualora, a seguito di Infortunio indennizzabile a termini della presente Polizza, il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai Beneficiari, o in difetto di loro designazione agli eredi legittimi in parti uguali, la somma assicurata prevista per il caso di Morte. La Liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di Morte Presunta a termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che se dopo il pagamento dell’Indennizzo dovesse emergere che l’Assicurato è vivo, la Compagnia avrà diritto all’integrale restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, I’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Altre assicurazioni il costo di eventuali ulteriori coperture assicurative (ove richieste) relative all’investimento finanziato saranno regolate dal cliente con la compagnia assicurativa da lui scelta.

Examples of Altre assicurazioni in a sentence

  • Altre assicurazioni - Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

  • Altre assicurazioni - A parziale deroga di quanto previsto all’Art.

  • Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

  • Altre assicurazioni - Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

  • Il Contraente dichiara di approvare espressamente il contenuto dei seguenti articoli: 2) Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - 3) Durata del contratto e rescindibilità - 4) Anticipata risoluzione del contratto – recesso in caso di sinistro - 6) Comunicazioni alla Società - 8) Altre assicurazioni - 14) Foro competente - 17) esclusioni - 23) Gestione del sinistro - responsabilità di Legali e periti - 24) Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - arbitrato.

  • Altre assicurazioni.....................................................................................................

  • Il miglioramento dell’indice è riconducibile principalmente alle Aree di attività (Lob) Non Auto, caratterizzate da alcuni sinistri di eccezionale gravità che hanno interessato la Lob Assicurazione contro l’incendio e altri danni ai beni nel 2017, ed in misura minore al settore Auto (Lob Assicurazione responsabilità civile autoveicoli e Altre assicurazioni auto).

  • Il Contraente che dolosamente ometta di comunicare, ai sensi dell’art.2 - Altre assicurazioni, I’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, decade dal diritto all’indennizzo.

  • VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI NORME COMUNI - Altre assicurazioni; - Fabbricati in comproprietà o condominio; - Estinzione anticipata del mutuo; - Modifiche dell’assicurazione; - Recesso bilaterale in caso di sinistro; - Rinegoziazione del mutuo; - Portabilità del mutuo; - Buona fede; - Dolo e colpa grave; - Onorari periti; - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza; - Primo rischio assoluto; - Mandato dei periti; - Onorari dei periti.

  • Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all’Art.1.9 – Altre assicurazioni - delle Norme che regolano il contratto in generale.


More Definitions of Altre assicurazioni

Altre assicurazioni la presente copertura vale unicamente per gli eventi non coperti da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. La Società Assicuratrice procederà alla liquidazione solo se la somma non è coperta da altre assicurazioni o previdenze pubbliche o private. Qualora uno o più rischi oggetto della presente copertura siano coperti da altre assicurazioni da chiunque contratte, la presente assicurazione viene prestata in secondo rischio e cioè per l’eccedenza rispetto a quanto dovuto da tali altre polizze. Lei è tenuto a fornire tali informazioni alla Società Assicuratrice e prestare assistenza al fine di chiedere il rimborso nelle sedi appropriate. Gli indennizzi spettanti in base alle Polizze Collettive di cui al presente documento non saranno gravati di interessi, a meno che la relativa liquidazione non sia stata ritardata senza motivo nonostante la Società Assicuratrice abbia ricevuto tutte le necessarie informazioni. L’ Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato e qualunque altra informazione o documentazione sia ragionevolmente richiesta dalla Società Assicuratrice. L’ Assicurato è tenuto a fornire a sue spese quanto di seguito elencato: INFORMAZIONI NECESSARIE

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  • Assicurazione il contratto di assicurazione.

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Prestazioni i servizi prestati dalla Società, per mezzo della Centrale Operativa, all’Assicurato in caso di sinistro.

  • Ubicazione Luoghi ove, in una stessa area non discontinua anche se suddivisa, si svolge l’attività dell’assicurato, anche all’aperto, inclusi i cantieri (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i beni dell’assicurato, anche presso terzi. Luoghi tra di loro confinanti ed accessibili da una o più ubicazioni fra di loro collegate, si considerano come un’unica ubicazione.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Abitazione La residenza anagrafica dell’Assicurato.

  • Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

  • Prestazione l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.

  • Periodo di Assicurazione Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

  • Partecipazione si articola negli istituti dell’informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l’istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell’articolo 5;

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Forma della partecipazione Risposta: In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. In caso affermativo: Lotti Risposta: Eventuali rappresentanti: Risposta:

  • Impresa di assicurazione vedi “Società”.

  • Opzione Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 9,8%.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.