Definizione di Asset Transfer Notice

Asset Transfer Notice is as defined in Condition 35.2(a);

Examples of Asset Transfer Notice in a sentence

  • Any such dividends to be paid to a Holder will be paid to the account specified by the Holder in the relevant Asset Transfer Notice as referred to in Condition 7(B)(1).

  • If such Asset Transfer Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the relevant Clearing System, the New York Certificate Agent or the Definitive Certificate Agent or, as the case may be, the relevant Account Holder in consultation with the Principal Certificate Agent, it shall be deemed to be a new Asset Transfer Notice submitted at the time such correction was delivered to the relevant Clearing System or, as the case may be, the relevant Account Holder and the Principal Certificate Agent.

  • No Asset Transfer Notice may be withdrawn after receipt thereof by the relevant Clearing System, the relevant Account Holder or the relevant Certificate Agent, as the case may be, as provided above.

  • After delivery of an Asset Transfer Notice, the relevant Holder may not transfer the Certificates which are the subject of such notice.

  • Subject as set out below, any Asset Transfer Notice so determined to be incomplete or not in proper form, or which is not copied to the Principal Certificate Agent immediately after being delivered or sent to the relevant Clearing System or, as the case may be, the relevant Account Holder, the New York Certificate Agent or the Definitive Certificate Agent, as provided in paragraph (1) above, shall be null and void.

  • The relevant Clearing System, the New York Certificate Agent or the Definitive Certificate Agent, as the case may be, or, as the case may be, the relevant Account Holder shall use its best efforts promptly to notify the Holder submitting an Asset Transfer Notice if, in consultation with the Principal Certificate Agent, it has determined that such Asset Transfer Notice is incomplete or not in proper form.

  • Copies of the Asset Transfer Notice may be obtained during normal business hours from the specified office of any Certificate Agent.

  • In the case of Global Certificates, an Asset Transfer Notice may only be delivered in such manner as is acceptable to the relevant Clearing System or, as the case may be, the relevant Account Holder, which is expected to be by authenticated SWIFT message or tested telex or, in the case of the New York Certificate Agent and in the case of the Definitive Certificate Agent, by facsimile.

  • If a Holder fails to give an Asset Transfer Notice as provided herein with a copy to the Principal Certificate Agent, on or prior to the Cut-Off Date, then the Entitlement will be delivered or, as the case may be, Delivered as soon as practicable after the Redemption Date (in which case, such date of delivery shall be the Delivery Date) or (in the case of Credit Certificates) the Settlement Date, at the risk of such Holder in the manner provided herein.

  • The Issuer shall at the risk of the relevant Holder, deliver or procure the delivery of the Entitlement or (in the case of Credit Certificates) Deliver the Deliverable Obligations comprising the Entitlement for each Certificate, pursuant to the details specified in the Asset Transfer Notice or in such commercially reasonable manner as the Calculation Agent shall in its sole discretion determine and notify to the person designated by the Holder in the relevant Asset Transfer Notice.

Related to Asset Transfer Notice

  • Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0.

  • CONSIDERATO CHE Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 28 gennaio 2021 l’Esecutivo dell’Ente ha: ✓ preso atto del progetto SICURA, così come ammesso a finanziamento da parte del MiSE in base alla documentazione inviata, salvo eventuali modifiche di dettaglio necessarie e concordate con il MiSE stesso; ✓ approvato lo schema di Convenzione con il MiSE; ✓ autorizzato l’Assessore con delega alla Smart City, alla sottoscrizione della Convenzione con il MiSE e alla sottoscrizione degli accordi con i partner il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 348/2020; ✓ nominato, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione MiSE/Comune L’Aquila, il Responsabile del procedimento/RUP ex art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e art. 31 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il Gruppo di Lavoro a suo supporto; ✓ nominato il Referente tecnico; ✓ demandato al Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti tutte le attività necessarie per l’attuazione del Progetto SICURA; La Convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico e il Comune dell'Aquila è stata sottoscritta dalle parti in data 5 febbraio 2021; Con Determinazione Dirigenziale n. 675 del 24 febbraio 2021 è stato costituito l’Ufficio di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii.; Con nota prot. n. 46189 del 24 maggio 2021 in riferimento al Progetto SICURA, sono stati designati, come prescritto dall’art. 6 della Convenzione tra il Mise e il Comune dell’Aquila, i membri dell’Amministrazione del Comitato di indirizzo strategico avente il compito di sovraintendere a tutte le tematiche oggetto del Programma medesimo, promuovendo le necessarie iniziative, verificandone lo stato di attuazione ed applicando eventuali azioni correttive;

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

  • Scheduled Trading Day Single Share Basis.