Definizione di Basilea II

Basilea II è un accordo internazionale di vigilanza prudenziale, che da una parte prevede che le banche debbano accantonare quote di capitale proporzionate ai rischi assunti nel concedere prestiti e dall’altra parte irrigidisce i criteri di assegnazione dei meriti creditizi alle imprese. Per una disamina più approfondita di “Basilea II” vedi: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx00.xxxxxx00xxx.xxx/xxx/XxxxXxxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxx%00x%00xxxxxxxxxx/Xxxxxxx/XXXX O_PROFESSIONISTI/BASILEA_ACCORDO.pdf

Examples of Basilea II in a sentence

  • Ai sensi dell'Accordo di Basilea II, con effetto dal 1 gennaio 2008, il Gruppo ha ricevuto l'approvazione da parte della FSA per l'utilizzo di modalità avanzate di gestione del rischio di credito e del rischio operativo.

  • Sgombriamo il campo dai luoghi comuni: la “garanzia” non è un arcaico strumento di facilitazione di accesso al credito, reso vetusto dalle innovazioni finanziarie e magari prossimo ad essere abbandonato per imposizione di nuove regolamentazioni come Basilea II e/o in relazione alla presunta “oggettivizzazione”44 del merito creditizio (posto che i sistemi di rating delle banche siano abili ed efficaci nell’adempiere la missione che sta per essere loro affidata).

  • Le principali debolezze riconosciute a Basilea II sono state le seguenti: 43 Bank of International Settlements, Dal pronto soccorso alla terapia intensiva: retrospettiva dell’anno trascorso, 80° Relazione annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali, Giugno 2010.

  • Queste tecniche quantitative di valutazione del rischio si sono progressivamente diffuse in Italia a partire dagli anni novanta e con l’entrata in vigore di Basilea II sono state adottate dalla maggior parte degli intermediari.

  • Esso dovrà essere tale da interagire virtuosamente con l’impianto di Basilea II, così come modificato a seguito della crisi, evitando di 35 Standard and Poor’s, The Basel III Leverage ratio is a raw measure, burt could supplement risk - based capital metrics, April 2010.

  • Ai sensi del Pilastro 2 di Basilea II, il Gruppo è soggetto ad un requisito di patrimonio di vigilanza complessivo basato sulla c.d. individual capital guidance (ICG) ricevuta dalla FSA.

  • Ai sensi dell’Accordo di Basilea II, con effetto dal 1 gennaio 2008, il Gruppo ha ricevuto l’approvazione da parte della FSA per l'utilizzo di modalità avanzate di gestione del rischio di credito e del rischio operativo.

  • La Banca d’Italia riconosce per la determinazione delle ponderazioni nell’ambito del metodo standardizzato (di cui a Basilea II) le valutazioni del merito creditizio rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito creditizio (ECAI).

  • Con la perdita del Settore Corporate e con le opportunità (ma anche i rischi) per la Banca derivanti dal processo di Basilea II, questa Figura Professionale ha aumentato la sua centralità come il bagaglio professionale necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

  • Il criterio di allocazione del tied equity capital di HVB è quello di utilizzare attività ponderate per il rischio secondo Basilea II.

Related to Basilea II

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Franchigia assoluta La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell’assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito.

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Merci Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Relatore Presidente di sezione Xxxxx Xxxxxxx SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

  • viaggiatore chiunque intenda concludere o stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato;

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Circostanza qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;