Definizione di tempo parziale

tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;
tempo parziale particolari modi d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
tempo parziale. E’ l’orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà essere: “orizzontale”, “verticale” o “mista”, come previsto dall’art. 43 del presente CCNL.

Examples of tempo parziale in a sentence

  • Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto (40 ore/settimana).

  • In caso di esclusione della Gestione Speciale dell’En.Bi.C., il Lavoratore a Tempo Parziale avrà diritto all’Indennità sostitutiva di cui all’art.


More Definitions of tempo parziale

tempo parziale. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello a tempo pieno; - per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; - per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; - per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge secondo una combinazione del tipo orizzontale e di quello verticale; - di tipo verticale ciclico, vale a dire con prestazioni a tempo pieno intervallate ad assenze di prestazioni.
tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a); c) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d) (1); Le nuove definizioni contenute nel decreto legislativo ed i rimandi al decreto legislativo 66/2003 rende problematica l’esatta individuazione dei termini “ part time orizzontale e verticale” .Il caso più evidente è quando la prestazione viene resa solo in alcuni giorni nella settimana ad esempio 8 ore il lunedì. 8 ore il mercoledì e 8 ore il venerdì. Questa prestazione è stata sempre considerata una classica prestazione da “ part time verticale” ed una eventuale ora richiesta in più nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì era considerata come prestazione straordinaria . Se si analizzano i termini usati dal legislatore questa definizione è abbastanza dubbia. È problematico infatti considerarlo “ part time verticale” dal momento che per part time verticale si intende quello “ in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno “ Dal momento che non esiste più una definizione legislativa di “ tempo pieno giornaliero “ ma solo di “ tempo pieno settimanale” , lavorare 8 ore al giorno non significa lavorare a tempo pieno , se non si lavora almeno 40 ore alla settimana. Il Ministero del Lavoro sembra ritenere possibile tale situazione quando prevede, nella circolare 9/2004, che le prestazioni di lavoro supplementare sono possibili, oltre che nel part time orizzontale anche nel part time verticale o misto “tutte le volte che la prestazione pattuita sia inferiore all’orario normale”. Quindi una prestazione verticale o mista può anche prevedere una prestazione non “a tempo pieno” Al riguardo potrebbe anche intervenire la contrattazione collettiva. Sempre la circolare del Ministero del Lavoro prevede infatti che “ per la individuazione di orario normale giornaliero la contrattazione ...
tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a ); c ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale" quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; d ) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale" quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d); e ) per "lavoro supplementare" quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ai sensi dell'art. 2, comma 2, ed entro il limite del tempo pieno. 3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente decreto (comma come sostituito dall’ art. 46, comma 1, lett. b). 4. Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3 (comma come sostituito dall’art. 46, comma 1, lett. c).
tempo parziale. Il contratto di lavoro a tempo parziale prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
tempo parziale si intende l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, sottoscritto dal lavoratore, che risulti inferiore all’orario di lavoro a “tempo pieno”.
tempo parziale l’orario di lavoro, fissato dal contrano individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario normale di lavoro previsto dal presente contrano;