Definizione di Forza maggiore

Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Forza maggiore eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Forza maggiore s’intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Poste e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: rapina a mano armata in presenza di diligenza di Poste ex art. 1176 c.c. , atti di pubbliche autorità, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, serrate, scioperi o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, inondazioni, disastri naturali, epidemie.

Examples of Forza maggiore in a sentence

  • Qualora si verifichi una causa di Forza Maggiore, la parte il cui adempimento è divenuto impossibile (totalmente o parzialmente) ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, e la natura della causa di Forza maggiore.

  • Se, tuttavia, un evento di Forza maggiore si prolungasse o si prevedesse che si prolungherà per più di due (2) mesi oltre la data di consegna convenuta, ciascuna delle Parti può annullare la parte della Conferma del Venditore che è interessata dall'evento, senza doverne rispondere nei confronti della controparte.

  • In caso di ritardo, l'obbligazione di consegna sarà sospesa per un periodo uguale alla perdita di tempo dovuta a Forza maggiore.

  • Forza maggiore - Inserimento della clausola in base alla quale nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento agli obblighi convenzionali qualora l’inadempimento sia determinato da eventi di forza maggiore, che non dipendono dalla volontà delle stesse parti o comunque non soggette al controllo delle parti.

  • In caso di ritardi negli adempimenti degli obblighi imputabili alla Forza maggiore, tutte le date stabilite nel Contratto saranno posticipate per il lasso di tempo necessario a coprire il ritardo.


More Definitions of Forza maggiore

Forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a una delle Parti, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte di Sorgenia o il prelievo da parte del Cliente, e che sia impossibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifi- che competenze necessarie. In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimen- to degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell’evento e rimuovere, nel più breve tempo pos- sibile, la causa di Forza Maggiore.
Forza maggiore. Le Parti non saranno ritenute responsabili per ritardi o inadempimenti nell’esecuzione del Contratto qualora dipendano da eventi di forza maggiore o caso fortuito ai sensi degli articoli 1218 e 1256 del Codice civile. Le Parti convengono che, ai sensi del presente articolo, costituiscono ipotesi di forza maggiore i seguenti eventi: • Embargo, atti di guerra, terrorismo, eventi socio-politici, emergenze sanitarie, pandemie, eventi atmosferici come terremoti, allagamenti, e provvedimenti ed atti delle Pubbliche autorità; • Interruzione dell’energia elettrica; • Interruzione, sospensione o soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione offerti dal Gestore; • Scioperi delle terze parti coinvolte nell’erogazione del servizio relativo al contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore. • Qualsiasi circostanza non prevista dagli articoli precedenti in cui l’impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione non è imputabile a TECSIS Al verificarsi di uno dei predetti eventi, la parte che invochi la causa di forza maggiore si impegna a comunicare tempestivamente all’altra Parte, mediante lettera raccomandata, il verificarsi di tale evento e a richiedere una proroga del termine per l’esecuzione delle sue obbligazioni. Qualora l’impedimento sia temporaneo, il termine per l’adempimento dell’obbligazione è sospeso fino a quando la parte che invoca la presente disposizione non sia più soggetta agli effetti dell’evento di forza maggiore. La parte che invoca la presente disposizione si impegna a compiere ogni sforzo per limitare la durata della sospensione. Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere il Contratto senza alcuna responsabilità dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. Qualora l’impedimento sia permanente, le parti sono liberate dalle loro obbligazioni alle condizioni previste dall’articolo 1256 del Codice civile. In caso di risoluzione del Contratto per un evento di forza maggiore, TECSIS si impegna a utilizzare le risorse a sua disposizione per recuperare il maggior numero possibile di Dati del Cliente.
Forza maggiore fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
Forza maggiore si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.
Forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Par- te che la invoca, che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono cause di Forza Maggiore: (a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; (b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni; (c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (d) scioperi, serrate ed ogni forma di agitazione a carattere industriale; (e) epidemie.
Forza maggiore. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la prestazione dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi fino a che i servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare l’erogazione dei servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente i servizi.