Definizione di Forza maggiore

Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;
Forza maggiore eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Forza maggiore s’intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo di Poste e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: rapina a mano armata in presenza di diligenza di Poste ex art. 1176 c.c. , atti di pubbliche autorità, guerre, rivoluzioni, insurrezioni o disordini civili, serrate, scioperi o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica, inondazioni, disastri naturali, epidemie.

Examples of Forza maggiore in a sentence

  • Qualora ne sia specificata l’applicazione alla Sezione B della Parte I (Condizioni Individuali), l’Importo di Risoluzione non sarà esigibile a seguito di un evento di Forza Maggiore che si verifichi in conformità al § 18.5(d) (Forza Maggiore a Lungo Termine).

  • L'esecuzione del Contratto è soggetta a Forza Maggiore come definito e previsto dall'ESCC o dal GCA, a seconda dei casi.

  • Non Programmate: Fermo restando gli eventi di Forza Maggiore, il Venditore dovrà adoperare tutti i ragionevoli sforzi per ridurre al minimo il numero e la durata di eventuali Indisponibilità non incluse nel Programma Indisponibilità Programmata (“Indisponibilità Non Programmate”) che si verifichino durante il Periodo di Fornitura Complessivo.

  • Nel caso, e nella misura in cui un Acquirente sia esonerato dai propri obblighi di accettazione per Forza Maggiore, anche il Somministrante sarà esonerato dai corrispondenti obblighi di consegna.

  • La Parte Invocante dovrà adoperare tutti gli sforzi commercialmente ragionevoli per mitigare gli effetti della Forza Maggiore e dovrà, durante il perdurare della Forza Maggiore, fornire all’altra Parte aggiornamenti ragionevoli, quando e se disponibili, in merito all’entità e alla durata prevista della propria inabilità ad adempiere.


More Definitions of Forza maggiore

Forza maggiore fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile a una delle Parti, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte di Sorgenia o il prelievo da parte del Cliente, e che sia impossibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifi- che competenze necessarie. In presenza di causa di Forza Maggiore, la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimen- to degli impegni previsti nel presente Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell’evento e rimuovere, nel più breve tempo pos- sibile, la causa di Forza Maggiore.
Forza maggiore. Il verificarsi di un evento di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile francese (ossia qualsiasi evento al di fuori del controllo del fornitore del servizio che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del Contratto e i cui effetti non possono essere evitati con misure adeguate), comporterà la sospensione delle obbligazioni delle parti ai sensi del Contratto. La parte che invoca un caso di forza maggiore di cui sopra deve immediatamente notificare all'altra parte il suo verificarsi con qualsiasi mezzo scritto. Le parti si riuniscono per esaminare l'impatto dell'evento e concordano, se necessario, le condizioni alle quali può essere ripresa l'esecuzione del Contratto. Se il caso di forza maggiore dura più di tre settimane, il Contratto sarà risolto per effetto di legge. Qualsiasi circostanza che esuli dal controllo delle parti e che impedisca l'adempimento dei loro obblighi in condizioni normali è considerata come motivo di esenzione dagli obblighi delle parti e ne comporta la sospensione. La parte che invoca le circostanze di cui sopra deve immediatamente notificare all'altra parte il loro verificarsi, nonché la loro scomparsa. Saranno considerati casi di forza maggiore tutti i fatti o le circostanze irresistibili, esterni alle parti, imprevedibili, inevitabili, indipendenti dalla volontà delle parti e che non possono essere evitati da queste ultime, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente possibili. Sono espressamente considerati casi di forza maggiore o eventi fortuiti, oltre a quelli abitualmente ritenuti dalla giurisprudenza delle corti e dei tribunali francesi: tempeste, inondazioni, fulmini, terremoti, incendi, arresto delle reti di telecomunicazione o difficoltà specifiche delle reti di telecomunicazione esterne ai clienti, blocco dei mezzi di trasporto o delle forniture, epidemia o pandemia. Le parti si riuniscono per esaminare l'impatto dell'evento e concordano le condizioni alle quali sarà ripresa l’esecuzione del contratto. Se il caso di forza maggiore dura più di tre settimane, il contratto di affitto della piazzola e dell'alloggio sarà annullato di diritto.
Forza maggiore indica circostanza o evento straordinario e imprevedibile al di fuori del controllo di Ehinet quali, a titolo esemplificativo, atti dell’autorità, guerre, incendi, incendi, esplosioni, inondazioni, attacchi terroristici, scioperi, turbative industriali, carenza o assenza di materie prime o di fonti energetiche;
Forza maggiore si intende qualsiasi situazione o evento che: - impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo, - una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti, - non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e - si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.
Forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
Forza maggiore si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l’appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.