Definizione di COLLEGIO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE. (1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
COLLEGIO ARBITRALE. Per ogni parte:
COLLEGIO ARBITRALE. Art. 30 Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile o all'art. 29 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1° comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (FEDERALBERGHI o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTUCS) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo...

Examples of COLLEGIO ARBITRALE in a sentence

  • ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE NAZIONALE PREVISTO DALL’ART.

  • CHIAMATA ALLE ARMI 51 XXXXXX (consegna per estrazione valori) 31 COLLEGIO ARBITRALE v.


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COLLEGIO ARBITRALE un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;
COLLEGIO ARBITRALE insieme di xxxxxxx xxxxxxxxxx che, per accordo delle parti, decidono sulle controversie insorte. COMPORTAMENTI OSTATIVI: comportamenti in cui il cliente pone in essere qualsiasi azione e/o omissione, tale da ostacolare o non rendere agevole la gestione e/o la prosecuzione del rapporto;
COLLEGIO ARBITRALE. 2 Il Collegio arbitrale è nominato dalla CPC. I rappresentanti dei datori di lavoro da un lato, e il sindacato contraente dall’altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio scelto fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura ticinese. Il Collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata dei CCL ed è rieleggibile. Le sue decisioni sono inappellabili. Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese. Sede 3 Sede dell’arbitrato sarà Lugano. Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Contributo Articolo 45 Contributi datore di lavoro e dipendenti 1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro. • Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario. • E’ fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. • Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario. • Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% dei salari AVS versati. Versamento a CPC 2 I contributi professionali vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni. Rimborso contributi dipendenti 3 I dipendenti membri dell’organizzazione sindacale firmataria del CCL riceveranno dalla stessa il rimborso totale dei contributi dedotti a norma del presente articolo. Ristorno contributi sindacato 4 L’organizzazione sindacale contraente a loro volta richiederà alla segretaria della CPC il ristorno dei contributi riservati ai loro affiliati. La CPC fissa le modalità in un apposito regolamento per la trattenuta e per l’incasso dei contributi professionali.
COLLEGIO ARBITRALE. Art. 19 Con esclusione dei casi di licenziamento nullo o di licenziamenti collettivi, per i quali va applicata la disciplina di legge, è ridefinita la misura dell’indennità supplementare, a carico dell’azienda, nell’ipotesi in cui il Collegio arbitrale -con motivato giudizio- riconosca che il licenziamento è ingiustificato, in accoglimento del ricorso del dirigente. L’indennità supplementare omnicomprensiva, è pertanto fissata in un numero di mensilità pari al corrispettivo del preavviso, come di seguito riportato in tabella.
COLLEGIO ARBITRALE. 2 Il Collegio arbitrale è nominato dalla CPC. I rappresentanti dei datori di lavoro da un lato, e il sindacato contraente dall’altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio scelto fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura ticinese. Il Collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata dei CCL ed è rieleggibile. Le sue decisioni sono inappellabili. Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese. Sede Sede dell’arbitrato sarà Lugano. Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Contributo Articolo 41 Copertura spese 1 Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione e dall’applicazione del CCL e dall’attività ad essa connessa della CPC, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione e aggiornamento professionale, è istituito un contributo professionale da versare alla Commissione paritetica, del seguente ammontare.

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  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). Negoziazione assistita Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 00000 Xxxxxx, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx).

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  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

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  • CODICE CIVILE Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.

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  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • FATTORI DI RISCHIO devono essere letti congiuntamente agli ulteriori fattori di rischio contenuti nel Documento di Registrazione nonché alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive. I rinvii a Capitoli e Paragrafi si riferiscono a capitoli e paragrafi della Sezione di cui al Prospetto di Base ovvero del Documento di Registrazione. Per ulteriori informazioni relative all'Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, nel Documento di Registrazione, ovvero di cui alle Condizioni Definitive.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

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