Definizione di COLLEGIO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE. (1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
COLLEGIO ARBITRALE. Per ogni parte:
COLLEGIO ARBITRALE. 2 Il Collegio arbitrale è nominato dalla CPC. I rappresentanti dei datori di lavoro da un lato, e il sindacato contraente dall’altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio scelto fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura ticinese. Il Collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata dei CCL ed è rieleggibile. Le sue decisioni sono inappellabili. Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese. Sede Sede dell’arbitrato sarà Lugano. Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Contributo Articolo 41 Copertura spese 1 Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione e dall’applicazione del CCL e dall’attività ad essa connessa della CPC, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione e aggiornamento professionale, è istituito un contributo professionale da versare alla Commissione paritetica, del seguente ammontare.

Examples of COLLEGIO ARBITRALE in a sentence

  • ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE NAZIONALE PREVISTO DALL’ART.

  • CHIAMATA ALLE ARMI 51 ▇▇▇▇▇▇ (consegna per estrazione valori) 31 COLLEGIO ARBITRALE v.


More Definitions of COLLEGIO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE. Art. 19 Con esclusione dei casi di licenziamento nullo o di licenziamenti collettivi, per i quali va applicata la disciplina di legge, è ridefinita la misura dell’indennità supplementare, a carico dell’azienda, nell’ipotesi in cui il Collegio arbitrale -con motivato giudizio- riconosca che il licenziamento è ingiustificato, in accoglimento del ricorso del dirigente. L’indennità supplementare omnicomprensiva, è pertanto fissata in un numero di mensilità pari al corrispettivo del preavviso, come di seguito riportato in tabella.
COLLEGIO ARBITRALE. Art. 30 Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile o all'art. 29 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1° comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (FEDERALBERGHI o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTUCS) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo...
COLLEGIO ARBITRALE. 2 Il Collegio arbitrale è nominato dalla CPC. I rappresentanti dei datori di lavoro da un lato, e il sindacato contraente dall’altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio scelto fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura ticinese. Il Collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata dei CCL ed è rieleggibile. Le sue decisioni sono inappellabili. Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese. Sede 3 Sede dell’arbitrato sarà Lugano. Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Contributo Articolo 45 Contributi datore di lavoro e dipendenti 1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro. • Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario. • E’ fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. • Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario. • Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% dei salari AVS versati. Versamento a CPC 2 I contributi professionali vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni. Rimborso contributi dipendenti 3 I dipendenti membri dell’organizzazione sindacale firmataria del CCL riceveranno dalla stessa il rimborso totale dei contributi dedotti a norma del presente articolo. Ristorno contributi sindacato 4 L’organizzazione sindacale contraente a loro volta richiederà alla segretaria della CPC il ristorno dei contributi riservati ai loro affiliati. La CPC fissa le modalità in un apposito regolamento per la trattenuta e per l’incasso dei contributi professionali.
COLLEGIO ARBITRALE un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;
COLLEGIO ARBITRALE insieme di ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ che, per accordo delle parti, decidono sulle controversie insorte. COMPORTAMENTI OSTATIVI: comportamenti in cui il cliente pone in essere qualsiasi azione e/o omissione, tale da ostacolare o non rendere agevole la gestione e/o la prosecuzione del rapporto;

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  • Arbitrato la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.

  • Finalità della gestione la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Procedimento penale inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.