Definizione di COLLEGIO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE. Articolo 27
COLLEGIO ARBITRALE. Per ogni parte:
COLLEGIO ARBITRALE. 2 Il Collegio arbitrale è nominato dalla CPC. I rappresentanti dei datori di lavoro da un lato, e il sindacato contraente dall’altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio scelto fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura ticinese. Il Collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata dei CCL ed è rieleggibile. Le sue decisioni sono inappellabili. Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese. Sede Sede dell’arbitrato sarà Lugano. Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Contributo Articolo 41 Copertura spese 1 Per la copertura delle spese derivanti dall’introduzione e dall’applicazione del CCL e dall’attività ad essa connessa della CPC, nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione e aggiornamento professionale, è istituito un contributo professionale da versare alla Commissione paritetica, del seguente ammontare.

Examples of COLLEGIO ARBITRALE in a sentence

  • ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE NAZIONALE PREVISTO DALL’ART.

  • CHIAMATA ALLE ARMI 51 XXXXXX (consegna per estrazione valori) 31 COLLEGIO ARBITRALE v.


More Definitions of COLLEGIO ARBITRALE

COLLEGIO ARBITRALE. Art. 30 Ove il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile o all'art. 29 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo. A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al 1° comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell'eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza. Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla Organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (FEDERALBERGHI o FIPE o FIAVET o FAITA), un altro designato dalla Organizzazione sindacale territoriale (FILCAMS o FISASCAT o UILTUCS) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dalle predette Organizzazioni territoriali. I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell'interesse delle stesse parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente del Collegio, quest'ultimo...
COLLEGIO ARBITRALE un collegio costituito a norma dell'articolo 50 dell'accordo;
COLLEGIO ARBITRALE. Articolo 27 (1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 26 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
COLLEGIO ARBITRALE. Art. 19 Con esclusione dei casi di licenziamento nullo o di licenziamenti collettivi, per i quali va applicata la disciplina di legge, è ridefinita la misura dell’indennità supplementare, a carico dell’azienda, nell’ipotesi in cui il Collegio arbitrale -con motivato giudizio- riconosca che il licenziamento è ingiustificato, in accoglimento del ricorso del dirigente. L’indennità supplementare omnicomprensiva, è pertanto fissata in un numero di mensilità pari al corrispettivo del preavviso, come di seguito riportato in tabella.
COLLEGIO ARBITRALE. 2 Il Collegio arbitrale è nominato dalla CPC. I rappresentanti dei datori di lavoro da un lato, e il sindacato contraente dall’altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio scelto fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura ticinese. Il Collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata dei CCL ed è rieleggibile. Le sue decisioni sono inappellabili. Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese. Sede 3 Sede dell’arbitrato sarà Lugano. Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Contributo Articolo 45 Contributi datore di lavoro e dipendenti 1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro. • Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario. • E’ fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo professionale dovuto dai lavoratori. • Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario. • Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico per l’applicazione del CCL pari allo 0.5% dei salari AVS versati. Versamento a CPC 2 I contributi professionali vengono versati alla segreteria della CPC secondo le sue indicazioni. Rimborso contributi dipendenti 3 I dipendenti membri dell’organizzazione sindacale firmataria del CCL riceveranno dalla stessa il rimborso totale dei contributi dedotti a norma del presente articolo. Ristorno contributi sindacato 4 L’organizzazione sindacale contraente a loro volta richiederà alla segretaria della CPC il ristorno dei contributi riservati ai loro affiliati. La CPC fissa le modalità in un apposito regolamento per la trattenuta e per l’incasso dei contributi professionali.
COLLEGIO ARBITRALE insieme di xxxxxxx xxxxxxxxxx che, per accordo delle parti, decidono sulle controversie insorte. COMPORTAMENTI OSTATIVI: comportamenti in cui il cliente pone in essere qualsiasi azione e/o omissione, tale da ostacolare o non rendere agevole la gestione e/o la prosecuzione del rapporto;

Related to COLLEGIO ARBITRALE

  • Arbitrato la procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.

  • Finalità della gestione la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un’esposizione al rischio moderata.

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Procedimento penale inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.

  • Disciplinare di gara il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;

  • Procedura 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DATA AGGIUDICAZIONE: 08/11/2019 DATA INIZIO: 08/11/2019 DATA FINE: 31/12/2019 CIG: Z562B23BBA

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • Mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • Società di revisione Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Regolamento si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

  • CODICE CIVILE Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • Responsabile del Procedimento Xxxxxx Xxxxxx.

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 864 EUR. IVA esclusa.

  • Responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Tipo pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo per l'applicazione dell'art. 94 DPR 309/90 nei confronti della persona tossico/alcoldipendente tra Regione Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, le Aziende USL della Toscana, l'Ufficio Interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione schema Protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione e la trasformazione digitale nel territorio toscano Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, la società Distilleria Deta s.r.l., l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti e i Comuni di Barberino Tavarnelle, Certaldo, Poggibonsi, San Gimignano Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la tutela occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle Terme di Casciana, Chianciano Terme e Montecatini Terme Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione Protocollo d' Intesa per l'istituzione del Tavolo Giovani del progetto "Giovanisì" Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Calcinaia e società Xxxxxxxxxx.xx S.r.l. per lo sviluppo delle attività ed il consolidamento della presenza della Xxxxxxxxxx.xx S.r.l in Toscana. Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Protocollo d'intesa per la valorizzazione di beni comuni come strumento per la promozione della coesione sociale e della cittadinanza attiva tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comuni Tipo pubblicazione : Atto pubblicato su Banca Dati (PBD) Oggetto : Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Comune di Coreglia Antelminelli e la società ICT Spa per lo sviluppo ed il consolidamento delle attività delle INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPA - approvazione schema.

  • Confezionamento incarto primario in busta singola, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Misura cm 7/10x 10/15.