DATO ATTO CHE gli elaborati interessati dalle controdeduzioni alle osservazioni, dal provvedimento di screening e dai provvedimenti della Regione e della Provincia emessi con gli atti sopra richiamati (schema di convenzione, schema del presente accordo, norme di attuazione) sono stati integrati, in fase di seduta conclusiva della conferenza tenutasi in data 26.01.2018, rispetto ai testi pubblicati; - lo schema di convenzione è stato integrato e modificato nei seguenti articoli: integrazione dell’ art. 7quinquies con la definizione del programma delle azioni necessarie a superare le criticità del fosso Due Torri; introduzione dell’art. 7 sexies in cui è previsto l’obbligo da parte della Ditta Attuatrice di versare al Comune la somma corrispondente all’area non ceduta della Via Cappelli, pari a complessivi euro 67.790,41; introduzione dell’art. 7 septies contenente l’impegno della Ditta Attuatrice a rispettare le prescrizioni di screening di cui alla del.G.C. 328 /2017 ed al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 7/2018; introduzione dell’art. 7octies contenente prescrizioni ed impegni in merito al piano di monitoraggio; integrazione dell’art 18 del medesimo schema di convenzione in cui è stato precisato che la modifica distributiva delle aree di uso pubblico presenti nella galleria commerciale non costituisce variante al PUA ma è assoggettata a titolo edilizio; - le norme di attuazione sono state integrate inserendo le modalità di gestione ed eventuale modifica distributiva delle aree asservite all’uso pubblico nella galleria commerciale; - in data 29.11.2017 PGN. 128329 del 29.11.2017 la Ditta attuatrice ha ripresentato la TAV. A12 “ Studio di fattibilità allargamento via Assano” del Piano Urbanistico Attuativo contenente rettifica della rappresentazione grafica della immissione della via Assano nella rotatoria Merzagora;
DATO ATTO CHE. Abruzzo Engineering S.p.A. soddisfa i requisiti di cui all’art. 16 del TUSP e artt. 5 e 192, comma 1, de1 D.Lgs. 50/2016, in quanto: - è a totale partecipazione regionale; - oltre l'80 per cento del fatturato totale annuo è effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dalla Regione Abruzzo (cfr. art. 4 dello Statuto sociale); - l’ente pubblico proprietario Regione Abruzzo esercita sulla società poteri di indirizzo, coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo gli strumenti e le modalità previste dallo statuto societario, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di enti locali e di affidamento in house providing (cfr. art. 1 dello Statuto sociale), e secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. Abruzzo n. 109 del 14.03.2017 recante “Approvazione Disciplinare per il Controllo Analogo sulle società in house della Regione Abruzzo”; - la Regione Abruzzo ha presentato, in data 02.02.2018, istanza di iscrizione della Società nell'Elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ex art. 192 del d.lgs. 50/2016 e pertanto Abruzzo Engineering S.p.A. risulta iscritta nell’Elenco come consultabile dal Portale Open Data dell’ANAC; è stata approvata dalla Regione Abruzzo la “Metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti alla società in house Abruzzo Engineering S.p.A. ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e definizione dei parametri di confronto dei costi/corrispettivi” (di seguito “Metodologia”); vertendosi in tema di regolazione del rapporto con una società della quale la Regione ha il controllo determinante (art. 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) possedendo il 100% del capitale sociale, il presente atto riveste la duplice natura: contrattuale, in virtù della puntuale declinazione del rapporto sinallagmatico e disciplinare con riferimento alla promozione dell’efficienza e di altri obiettivi di performance che la Regione può e deve stabilire, conformemente a quanto accade per le proprie articolazioni della tecnostruttura; in considerazione del ruolo di controllo della Regione e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità che devono caratterizzare la gestione della Società, è imprescindibile che la medesima, oltre all’organo di controllo previsto dalle normative civilistiche, abbia attivato un ufficio di control...
DATO ATTO CHE l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/200 stabilisce che “Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”. - la spesa impegnata col presente provvedimento non rientra fra quelle frazionabili in dodicesimi, in considerazione della natura urgente della prestazione connessa; DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto articolo, si precisa che: • la presente costituisce determinazione a contrattare ai fini della nomina ad Amministratore di Sistema ed al servizio di assistenza informatica fino al 31.12.2018; • il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla nomina di amministratore di sistema ed l'affidamento del servizio di assistenza informatica per l'anno 2018 (mesi da 01/04/2018 al 31/12/2018) alla ditta Xxxxxx XXXXXX S.r.l. di Cagliari; • oggetto del contratto sarà la fornitura del servizio nella modalità e prezzo secondo offerta MEPA allegata alla presente; • il contratto, come già detto, sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ex artt. 1326 - 1341 c.c.; • le clausole essenziali del contratto, vengono approvate con la presente determina secondo l’allegato capitolato e oltre a quelle già contenute nell'allegata offerta presente nel MEPA; • è stato scelto l'affidamento diretto per la particolarità della fornitura, per l'entità della relativa spesa, per velocizzare la procedura e per necessità tecniche gestionali e di sicurezza informatica; DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 217/2010 e che pertanto è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente: Z5F22C89FD; ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Examples of DATO ATTO CHE in a sentence
Accordo di licenza triennale 2024-2026 dei prodotti e servizi ESRI per un importo complessivo di aggiudicazione di € 159.000,00 IVA esclusa e di cui IVA pari a € 34.980,00 (€ 193.980,00 importo lordo); DATO ATTO CHE in seguito al suddetto affidamento, in data 02/02/2024, è stato stipulato con ESRI ITALIA SpA, il contratto MEPA: ordine n.
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DATO ATTO CHE il consorzio CIRMMP è ospitato nei locali dell’Università degli studi di Firenze;
DATO ATTO CHE al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del POR FESR FSE Molise 2014-2020, a cui si rinvia integralmente e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise; - è stato acquisito, dal competente Servizio “Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE” l’esito favorevole del pertinente controllo di I livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta nota n. 97246/2020 del 15/06/2020)); - nel SIGECO al POR Molise 2014-2020, per la categoria di intervento “Realizzazione di lavori pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti modalità di gestione: a regia regionale”, nel cui campo di applicazione, rientra l’Azione 5.1.1 il Servizio regionale di riferimento per l’attuazione è il Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti;
DATO ATTO CHE la Fondazione Milano Cortina 2026, in qualità di Comitato Organizzatore, in data 7 maggio 2021, ha trasmesso alla Regione Lombardia, alla Regione del Veneto, e ai Comuni di Milano e di Cortina d’Ampezzo il testo finale del Broadcast Refund Agreement (“BRA”), ricevuto dal CIO, con cui viene data specifica disciplina all’obbligo, già assunto in sede di Host City Contract, in merito all’eventuale restituzione al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest’ultimo anticipati alla Fondazione al verificarsi di eventi imprevisti che impongano al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi ricevuti. Il medesimo atto è stato altresì formalmente comunicato anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano; • il BRA è stato sottoscritto dagli Enti coinvolti nel mese di febbraio 2022; • gli obblighi di garanzia di cui all’accordo BRA non prevedono un obbligo di preventiva escussione della Fondazione da parte del CIO, e pertanto in caso di attivazione da parte del CIO del meccanismo di compensazione previsto dall’art. 5 dell’accordo stesso, in danno della Fondazione che verrà ad anticipare il rimborso al CIO, sarà cura degli Enti corrispondere alla stessa l’importo oggetto di restituzione al CIO; CONSIDERATO CHE • in merito agli obblighi finanziari derivanti dall’eventuale attivazione della Garanzia 1.5, si farà fronte come definito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 20 gennaio 2022; • è necessario definire la ripartizione interna degli oneri economici nonché le relative modalità di versamento tra gli Enti che hanno sottoscritto la succitata Garanzia G 1.5 e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui la Fondazione o uno di essi, venga chiamato a restituire al CIO, in tutto o in parte, i contributi relativi ai diritti televisivi da quest’ultimo anticipati alla Fondazione; • al riguardo, tutti i soggetti coinvolti hanno convenuto di fare riferimento a quanto già tra essi concordato in merito al riparto delle spese sostenute per la fase di candidatura, che prevedeva una ripartizione delle spese al 50% tra l’Area Lombarda (Regione Lombardia, Comune di Milano) e l’Area Dolomitica (Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Cortina d’Ampezzo) e all’interno l’Area Lombarda, suddivisione in quota egualitaria del 25% tra Regione Lombardia e Comune di Milano; • nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione su indicata, l’importo spettante al Comune di Milano è ...
DATO ATTO CHE. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, considerata la complessità dell’organizzazione dell’ASL AL, in continuità con l’assetto organizzativo sin qui già progettato6, il Titolare del trattamento ha ritenuto opportuno attribuire specifici compiti e funzioni connesse al trattamento di dati personali a “Soggetti Designati” che rivestono un elevato grado di responsabilità ed autonomia all’interno dell’ASL AL; • Ai sensi delle citate disposizioni normative, il Soggetto Designato opera sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento; • Il Titolare ricorre ai Soggetti Designati individuandoli tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali. Ai sensi delle citate disposizioni normative, il Soggetto Designato opera sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento;
DATO ATTO CHE con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99; • ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all' acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; • ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;
DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;
DATO ATTO CHE. Il prezzo stabilito dalla Commissioni Valutazioni Immobiliari del Comune di Firenze è pari ad Euro 64.750,00, somma che tiene conto del costo di abbattimento dei manufatti abusivi (realizzati da Aguti e non condonati) e di bonifica del suolo. - Gli eredi Aguti, una volta demoliti i manufatti, hanno diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oneri concessori e indennità risarcitoria che ammontano ad Euro 6.247,13. A detta somma possono essere aggiunti gli interessi legali maturati dal giorno del versamento della stessa (16 maggio 2000) ad oggi, pari ad Euro 2.290,55 per un totale di Euro 8.537,68 al 30 novembre 2018 - Il saldo prezzo da corrispondere per l’acquisto del terreno verrebbe quindi ad essere pari ad Euro 56.212,32 - La deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 4 aprile 2019 con la quale viene autorizzata la formalizzazione del suddetto Accordo nonché, in deroga al regolamento sull’attività contrattuale, al ricorso della procedura negoziata per il trasferimento a titolo oneroso del terreno in oggetto. - L’Accordo sottoscritto in sede di conciliazione in data 24 gennaio 2019. - Il verbale della Commissione Valutazioni Immobiliare del 15 marzo 2019, prot. n.90646. - Le condizioni generali di vendita, allegato integrante al presente provvedimento, che prevedono l’ assunzione a carico della parte acquirente di tutti gli oneri relativi e conseguenziali alla compravendita;