Definizione di DATO ATTO CHE

DATO ATTO CHE gli elaborati interessati dalle controdeduzioni alle osservazioni, dal provvedimento di screening e dai provvedimenti della Regione e della Provincia emessi con gli atti sopra richiamati (schema di convenzione, schema del presente accordo, norme di attuazione) sono stati integrati, in fase di seduta conclusiva della conferenza tenutasi in data 26.01.2018, rispetto ai testi pubblicati; - lo schema di convenzione è stato integrato e modificato nei seguenti articoli: integrazione dell’ art. 7quinquies con la definizione del programma delle azioni necessarie a superare le criticità del fosso Due Torri; introduzione dell’art. 7 sexies in cui è previsto l’obbligo da parte della Ditta Attuatrice di versare al Comune la somma corrispondente all’area non ceduta della Via Cappelli, pari a complessivi euro 67.790,41; introduzione dell’art. 7 septies contenente l’impegno della Ditta Attuatrice a rispettare le prescrizioni di screening di cui alla del.G.C. 328 /2017 ed al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 7/2018; introduzione dell’art. 7octies contenente prescrizioni ed impegni in merito al piano di monitoraggio; integrazione dell’art 18 del medesimo schema di convenzione in cui è stato precisato che la modifica distributiva delle aree di uso pubblico presenti nella galleria commerciale non costituisce variante al PUA ma è assoggettata a titolo edilizio; - le norme di attuazione sono state integrate inserendo le modalità di gestione ed eventuale modifica distributiva delle aree asservite all’uso pubblico nella galleria commerciale; - in data 29.11.2017 PGN. 128329 del 29.11.2017 la Ditta attuatrice ha ripresentato la TAV. A12 “ Studio di fattibilità allargamento via Assano” del Piano Urbanistico Attuativo contenente rettifica della rappresentazione grafica della immissione della via Assano nella rotatoria Merzagora;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 1 comma 52 della legge 190/2012 “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di - ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione” e cheI soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”; VERIFICATO, tramite consultazione on line, che i componenti il raggruppamento temporaneo non risultano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, previsto dalla citata Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, c.d. "White List"; - per Dr. Agronomo Xxxxxx Xxxxxxx in data 28/07/2021 con prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0126802_20210728; - per Studio Associato Planta in data 30/07/2021 con prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0128223_20210730;
DATO ATTO CHE la Fondazione Milano Cortina 2026, in qualità di Comitato Organizzatore, in data 7 maggio 2021, ha trasmesso alla Regione Lombardia, alla Regione del Veneto, e ai Comuni di Milano e di Cortina d’Ampezzo il testo finale del Broadcast Refund Agreement (“BRA”), ricevuto dal CIO, con cui viene data specifica disciplina all’obbligo, già assunto in sede di Host City Contract, in merito all’eventuale restituzione al CIO dei contributi relativi ai diritti televisivi da quest’ultimo anticipati alla Fondazione al verificarsi di eventi imprevisti che impongano al CIO di restituire ai singoli broadcaster taluni degli importi ricevuti. Il medesimo atto è stato altresì formalmente comunicato anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano; • il BRA è stato sottoscritto dagli Enti coinvolti nel mese di febbraio 2022; • gli obblighi di garanzia di cui all’accordo BRA non prevedono un obbligo di preventiva escussione della Fondazione da parte del CIO, e pertanto in caso di attivazione da parte del CIO del meccanismo di compensazione previsto dall’art. 5 dell’accordo stesso, in danno della Fondazione che verrà ad anticipare il rimborso al CIO, sarà cura degli Enti corrispondere alla stessa l’importo oggetto di restituzione al CIO; CONSIDERATO CHE • in merito agli obblighi finanziari derivanti dall’eventuale attivazione della Garanzia 1.5, si farà fronte come definito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 20 gennaio 2022; • è necessario definire la ripartizione interna degli oneri economici nonché le relative modalità di versamento tra gli Enti che hanno sottoscritto la succitata Garanzia G 1.5 e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui la Fondazione o uno di essi, venga chiamato a restituire al CIO, in tutto o in parte, i contributi relativi ai diritti televisivi da quest’ultimo anticipati alla Fondazione; • al riguardo, tutti i soggetti coinvolti hanno convenuto di fare riferimento a quanto già tra essi concordato in merito al riparto delle spese sostenute per la fase di candidatura, che prevedeva una ripartizione delle spese al 50% tra l’Area Lombarda (Regione Lombardia, Comune di Milano) e l’Area Dolomitica (Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Cortina d’Ampezzo) e all’interno l’Area Lombarda, suddivisione in quota egualitaria del 25% tra Regione Lombardia e Comune di Milano; • nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione su indicata, l’importo spettante al Comune di Milano è ...

Examples of DATO ATTO CHE in a sentence

  • DATO ATTO CHE del servizio affari generali del comune di Collevecchio e’ stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale , Categoria giuridica C – posizione economica C.1 - contratto di lavoro a tempo RILEVATO CHE la graduatoria di cui sopra, approvata con determinazione n.

  • DATO ATTO CHE ai sensi della normativa vigente è stato acquisito il CIG dal sistema SIMOG n.

  • CHE al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, indispensabili per l’attività istituzionale di Porto Conte Ricerche, si rende necessario procedere all’acquisizione per la “Fornitura di reagenti e consumabili di laboratorio”; DATO ATTO CHE l’acquisizione si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisiti in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n.

  • VIII/3776-2006 con cui Regione Lombardia ha messo a disposizione di tutte le ASST e ATS il sistema di intermediazione telematica (Sintel); DATO ATTO CHE in data 13/12/2018 è stata lanciata sulla piattaforma telematica Sintel la procedura negoziata ID 104989936, ai sensi dell’art.

  • DATO ATTO CHE la pubblicazione del bando di gara in oggetto per estratto è avvenuta il giorno 16/10/2015 sui quotidiani La Repubblica (pag.


More Definitions of DATO ATTO CHE

DATO ATTO CHE. ⚫ ai sensi dell’art 1 comma 52 della legge 190/2012 “Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco”; ⚫ ai sensi dell’art 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 “l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione” e cheI soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8”. VERIFICATO, tramite visura on line sul sito della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, che l’Impresa SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL risulta iscritta nella White List nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, con scadenza in data 03/08/2021;
DATO ATTO CHE a) il consorzio CIRMMP è ospitato nei locali dell’Università degli studi di Firenze;
DATO ATTO CHE al POC Molise si applica il Sistema di gestione e controllo del POR FESR FSE Molise 2014-2020, a cui si rinvia integralmente e la funzione di Organismo responsabile e titolare è attribuita all’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise; - è stato acquisito, dal competente Servizio “Coordinamento Programmazione Comunitaria Fondo FESR FSE” l’esito favorevole del pertinente controllo di I livello, disciplinati, nello specifico, dal “Manuale delle procedure dell’AdG”del POR FESR FSE 2014/2020 (SIGECO), ex art. 72 del Regolamento (UE) 1303/2013, con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con i criteri di selezione approvati (giusta nota n. 97246/2020 del 15/06/2020)); - nel SIGECO al POR Molise 2014-2020, per la categoria di intervento “Realizzazione di lavori pubblici - Acquisizione di beni e/o servizi stipula convenzioni - Macroprocessi diversi dagli aiuti modalità di gestione: a regia regionale”, nel cui campo di applicazione, rientra l’Azione 5.1.1 il Servizio regionale di riferimento per l’attuazione è il Servizio Supporto all'AdG del POR FESR-FSE per procedure di appalto ed altri macroprocessi diversi dagli aiuti;
DATO ATTO CHE il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, che prevedeva un costo complessivo dell’intervento di € 1.250.000.000,00, è stato aggiornato come conseguenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa e prevede attualmente un costo complessivo stimato dell’intervento relativo al Prolungamento della M5 a Monza pari a € 1.265.000.000,00 e, conseguentemente, risulta necessario reperire un finanziamento aggiuntivo pari a € 15.000.000,00, elevando pertanto la percentuale di contribuzione a carico degli enti dal 28% al 28,85%, così come ricompreso nel quadro economico del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica di cui alla conferenza di servizi tenutasi il 27 marzo 2019; • nell’ambito degli incontri ed interlocuzioni tra gli enti sono state definite le modalità, i criteri e la ripartizione delle risorse, così come evidenziate, da ultimo, con nota del Comune di Milano del 13 giugno 2019; • per il finanziamento dell’opera prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza si prevede la seguente suddivisione: - 900 milioni di euro (pari al 71,15%) a carico del MIT; - 365 milioni di euro (pari al 28,85%) a carico degli enti cofinanziatori; • gli enti coinvolti, a seguito di una serie di incontri istituzionali, hanno concordato le modalità di suddivisione del suddetto finanziamento da ripartirsi tra Regione Lombardia, Comune di Milano, Comune di Sesto San Xxxxxxxx, Comune di Cinisello Balsamo e Comune di Monza, utilizzando i criteri previsti dall’art. 2 del Protocollo di Intesa, ossia, il numero di stazioni e la lunghezza del tratto di metropolitana ricadenti sul territorio, il bacino di influenza delle stazioni, nonché i valori delle opere infrastrutturali approvate in atti di programmazione sovralocale, come segue: - Regione Lombardia: 283 milioni di euro (pari al 77,534 %); - Comune di Milano: 37 milioni di euro (pari al 10,137 %); - Comune di Sesto San Xxxxxxxx: 4,5 milioni di euro (pari al 1,233 %); - Comune di Cinisello Balsamo: 13 milioni di euro (pari al 3,562 %); - Comune di Monza: 27,5 milioni di euro (pari al 7,534 %). fermo restando che ulteriori richieste degli enti rispetto a quanto contenuto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica saranno ad intero carico del richiedente. Laddove dovessero verificarsi extra-costi, gli Enti sottoscrittori concordano sin d’ora che le decisioni saranno definite in specifici e successivi accordi.
DATO ATTO CHE. Alla luce del quadro normativo sopra delineato, considerata la complessità dell’organizzazione dell’ASL AL, in continuità con l’assetto organizzativo sin qui già progettato6, il Titolare del trattamento ha ritenuto opportuno attribuire specifici compiti e funzioni connesse al trattamento di dati personali a “Soggetti Designati” che rivestono un elevato grado di responsabilità ed autonomia all’interno dell’ASL AL; • Ai sensi delle citate disposizioni normative, il Soggetto Designato opera sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento; • Il Titolare ricorre ai Soggetti Designati individuandoli tra i soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali. Ai sensi delle citate disposizioni normative, il Soggetto Designato opera sotto la diretta autorità del Titolare del Trattamento;
DATO ATTO CHE con Decreti del 24.02.2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero in questione ha affidato alla Consip s.p.a. la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 L. 488/99; • ai sensi della sopra richiamata normativa le restanti pubbliche amministrazioni possono aderire alle convenzioni in questione, che non vincolano in alcun modo gli Enti all' acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, ma danno semplicemente origine all'obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli ordinativi di fornitura deliberati dalle Pubbliche amministrazioni che avranno utilizzato la convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; • ai sensi del sistema introdotto con la succitata normativa, l'obbligo di fornire i prodotti oggetto della Convenzione sussiste ai prezzi, alle condizioni, modalità e termini ivi contenuti, e i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti ed il fornitore attraverso l'emissione dell'ordinativo di fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;
DATO ATTO CHE si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;