Definizione di estinzione

estinzione del rapporto di lavoro Estinzione al termine del periodo di apprendistato In sostanza, per le predette nuove tipologie introdotte dalla legge ▇▇▇▇▇, è pacifico ritenere che il rapporto di lavoro possa estinguersi durante il suo svolgimento solo a fronte di giusta causa ovvero giustificato motivo. Anche in vigenza del vecchio apprendistato, tuttavia, si ritennero applicabili le regole presenti nella legge n. 604/1966 e in particolare nell’art. 10. Fu la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 1969 del 28 novembre 1973, a dichiarare incostituzionale la predetta norma ove non compren­ desse l’apprendista tra le categorie beneficiarie delle garanzie presenti nella legge n. 604/1966 in materia di licenziamenti. Durante il rapporto di apprendistato, pertanto, occorre far riferimento alla normale disciplina prevista in materia di licenziamento, ossia:
estinzione sono invece effetti sicuramente riferibili ai rapporti giuridici che si instaurano tra le parti di un contratto: pertanto, lo scioglimento per mutuo consenso di cui all’art. 1372 c.c. può prodursi solo rispetto ad un rapporto, e non rispetto al titolo da cui esso nasce (in argomento CARPINO, Il mandato, la commissione e la spedizione, in Tratt. dir. priv. diretto da ▇▇▇▇▇▇▇, XIV, I contratti speciali, Torino 2008, 133 – 134). Effettuata tale precisazione, e ricordato come in dottrina, con un suggestivo gioco degli opposti, si è preferito sostituire alla parola “consenso” presente nella citata disposizione quella dall’antitetico significato di “dissenso” e come, pertanto, sia ormai invalso l’utilizzo del sintagma “mutuo dissenso” (LUMINOSO, Il mutuo dissenso, Milano 1980, 18 ss.), è possibile definire tale figura facendo riferimento al combinato disposto degli articoli 1372 e 1321 c.c. (quest’ultimo considerato nella parte in cui riferisce l’accordo contrattuale all’estinzione di un rapporto giuridico avente carattere patrimoniale). Sulla base di quanto ora detto, dunque, può affermarsi che il mutuo dissenso è un autonomo contratto menzionato dalla legge, che trova proprio nell’estinzione di un pregresso rapporto contrattuale la sua funzione e dunque la sua causa, che in tal senso può dirsi tipica (BIANCA, Diritto civile III, Il contratto, Milano 1998, 700; ▇▇▇▇▇▇▇, Il mutuo dissenso nella pratica notarile, in Vita not. 1993, 638 ss.; ▇▇▇▇▇▇▇▇, op. cit., 256 ss.). Come tra breve si vedrà, il problema della natura del mutuo dissenso ha costituito un aspetto importante in seno alla disputa che si è registrata fra gli studiosi circa la questione relativa all’ utilizzabilità di questo strumento rispetto ad un contratto ad effetti reali che si siano già prodotti, tematica cui le presenti riflessioni sono specificamente dedicate: fin da ora, però, è opportuno notare che in dottrina, dopo aver affermato la descritta natura di contratto autonomo del mutuo dissenso (contra SCOGNAMIGLIO, R., Collegamento negoziale, in Enc. dir. VII, Milano 1960, 378 ss., che considera collegati il negozio estintivo e quello da estinguere), si è largamente sostenuta la tesi a tenore della quale questo contratto funzionale allo scioglimento di un precedente rapporto convenzionale sarebbe in realtà un accordo negoziale risolutorio (SIRENA, Effetti e vincolo, in Tratt. del contratto diretto da ▇▇▇▇▇, III, Gli effetti, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Milano 2006, 84; ▇▇▇▇▇, Il contratto, in Tratt....

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