Definizione di Franchigia fissa e assoluta

Franchigia fissa e assoluta quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Examples of Franchigia fissa e assoluta in a sentence

  • Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, in deroga a quanto indicato al paragrafo 6 - Scoperto dello specifico Allegato, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa e assoluta di € 30.000 per ogni Sinistro.

  • L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una Franchigia fissa e assoluta pari a € 250,00 per singolo Sinistro, salvo quanto diversamente indicato all’Art.

  • Poste Assicura S.p.A. applicherà a ogni Sinistro una Franchigia fissa e assoluta pari a 2.000,00 Euro ossia, dopo aver effettuato il calcolo di quanto dovuto in base ai limiti previsti in Polizza, come indicato all’art.

  • In caso di Sinistro resta a carico dell’Assicurato una Franchigia fissa e assoluta di 150 euro.

  • Fermo il Massimale indicato in scheda di Polizza, in deroga a quanto indicato al paragrafo 6 - Scoperto dello specifico Allegato, la garanzia è prestata con una Franchigia fissa e assoluta di € 15.000 per ogni Sinistro.

  • Già Assicurato in altra forma tariffaria (Franchigia fissa e assoluta).

  • La presente formula tariffaria prevede una Franchigia fissa e assoluta, nell’ammontare precisato nella Scheda di Polizza, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro.

  • Poste Assicura S.p.A. applicherà ad ogni Sinistro una Franchigia fissa e assoluta pari a 2.000,00 Euro ( si rinvia all’art.

  • Poste Assicura S.p.A. applicherà a ogni Sinistro una Franchigia fissa e assoluta pari a 2.000,00 Euro ossia, dopo aver effettuato il calcolo di quanto dovuto in base ai limiti previsti in Polizza come indicato all’art.

  • Franchigia fissa e assoluta: La garanzia base prevede una franchigia fissa e assoluta per sinistro che non opera per l’opzione Cristalli Plus se ti rechi per la riparazione presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia.

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  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Consiglio dell'Unione europea Fascicolo interistituzionale: 2021/0376 (COD) Bruxelles, 26 novembre 2021 (OR. en) EF 364 ECOFIN 1166 CODEC 1543 IA 190 PROPOSTA

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Collegio Sindacale indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Somma assicurata 20.000 euro Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro Parte di danno a carico dell’assicurato: 250 euro.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare