Definizione di Licenza Bancaria

Licenza Bancaria. Ai sensi della legislazione italiana, entrambi gli Emittenti detengono

Related to Licenza Bancaria

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

  • Amministrazione Contraente Nome Ente MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO P.S. Codice Fiscale Ente 80202230589 Nome Ufficio UAC PER ARMAMENTO, VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, MAT. SPECIALI, CASERMAGGIO, XXX.XX Indirizzo Ufficio XXX XXX XXXXXX XXXXXXXX, 5 00184 ROMA (RM) Telefono / FAX Ufficio 0000000000 Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica 3OQKLB Punto Ordinante XXXXX XXXXXXXX / CLTCTA63T58H501S Soggetto stipulante XXXXX XXXXXXXX / CLTCTA63T58H501S Ragione o Denominazione Sociale FEMA ELETTRONICA s.r.l. Partita IVA Operatore Economico 07862541005 Codice Fiscale Operatore Economico 07862541005 Xxxx Xxxxxx XXX XXXXXXXX XXXXXX, 00 00000 ROMA Telefono 0000000000 Posta Elettronica Certificata xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Tipologia impresa Società a Responsabilità Limitata con socio unico Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale 1059253 Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale 24.02.2004 Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale RM PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: xx.0Xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx CCNL applicato / Settore Non inserito XXXX Xxxxx dedicato (L 136/2010) (*) XX00X0000000000000000000000 Soggetti delegati ad operare sul conto (*) Sig. XXXXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Varco Sabino (RI) il 01.10.1954, residente in Xxxx, xxx Xxxxxxxxxx, 0 – Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Amministrazione Aggiudicatrice l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato mediante la presente procedura.

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • Dirigente Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Responsabile del Procedimento: Xxxxxxxx Xxxxxx

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Pubblica Amministrazione Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • Ditta aggiudicataria Sede legale: Importo aggiudicazione: accordo quadro/convenzione Ribasso d'asta: Richiesta subappalto: Offerta in aumento: 0 CENTRO AMBIENTE SPA OGGETTO DELL' APPALTO: Cig: 174413166D-1 Importo totale per l'attuazione della sicurezza: Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d'asta: Importo complessivo dell'appalto: € 176.458,90 € 176.458,90 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO: € 215.058,90 Modalità finanziamento opera: Modalità aggiudicazione: Criterio di aggiudicazione:

  • Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Banca la banca indicata nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi con la quale (i) l’Esercente ha in essere il Conto Corrente e con la quale (ii) la Società, regola i flussi finanziari fra la Società medesima e l’Esercente in esecuzione del Contratto.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Consiglio di Amministrazione indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

  • Servizio Clienti il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Autorizzazione designa la dichiarazione formale con la quale ogni Parte, conformemente all’articolo 5 del presente Accordo, si impegna pubblicamente, in attesa che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari al trasferimento di cui all’articolo 7, a riconoscere il trasferimento internazionale di risultati di mitigazione e il relativo utilizzo;

  • Codice delle Assicurazioni il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.