Definizione di Ciascuna

Ciascuna. Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
Ciascuna. Parte si impegna a porre a disposizione dell’altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.
Ciascuna. Parte si impegna a mantenere reciprocamente indenne l'altra da ogni pretesa risarcitoria derivante da eventuali trattamenti illeciti di dati personali derivanti dall’inosservanza del GDPR e della normativa nazionale applicabile.

Examples of Ciascuna in a sentence

  • Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

  • Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

  • Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

  • Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.

  • Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.


More Definitions of Ciascuna

Ciascuna. Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra il nominativo e il recapito di eventuali Responsabili del trattamento.
Ciascuna. Parte si impegna, inoltre, a non citare l'altra Parte in qualsiasi comunicato stampa o forma di pubblicità, anche sul web, senza il consenso scritto di detta Parte.
Ciascuna. Parte si impegna a non divulgare le Informazioni riservate, completamente o in parte, direttamente o indirettamente, tramite qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca da intermediario, in qualsiasi forma (scritta, orale, tramite riproduzione completa o parziale in un altro documento o in un altro strumento), mediante qualsiasi mezzo, inclusi in via esemplificativa lettera, documento contrattuale, contratto, preventivo, ordine di acquisto o corrispondenza, documento per prestazioni contrattuali (inclusi in via esemplificativa fattura, rapporto, verbale, piano di lavoro o piano di qualità), intervista, conferenza, seminario o altro incontro, forum, videoconferenza, conferenza telefonica, tramite qualsiasi canale multimediale (inclusi in via esemplificativa documenti cartacei, Internet, social media, radio, televisione o intranet) e su qualsiasi supporto (inclusi in via esemplificativa unità USB, CD, disco rimovibile, computer, telefono cellulare o dispositivo non di telefonia quale smartphone o tablet, posta o email) in qualsiasi formato (inclusi in via esemplificativa Word, PowerPoint, Excel, PDF, JPG e così via).
Ciascuna. Parte si impegna, a partire dall’entrata in vigore del Patto Parasociale e fino alla scadenza del periodo applicabile, a non acquistare direttamente o indirettamente azioni di Pirelli e/o relativi strumenti finanziari e a non porre in essere alcuna operazione che possa comportare un aumento del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui all’Offerta quale previsto ai sensi dell’Accordo di Compravendita e Co-investimento, ovvero del corrispettivo di cui alla procedura di obbligo di acquisto e/o del corrispettivo di cui alla procedura di esercizio del diritto di acquisto ai sensi del TUF, senza il previo consenso scritto delle altre Parti.
Ciascuna. Parte si impegna a rimborsare all’altra i costi sostenuti per l’espletamento delle procedure di appalto congiunto connessi con gli adempimenti di legge, quantificati in relazione a ciascuna procedura sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.
Ciascuna. Parte si impegna a condividere con le altre Parti ogni materiale di comunicazione recante i Marchi delle altre Parti, prima della sua pubblicazione. Ciascuna Parte riconosce che l’Accordo non le attribuisce alcun diritto, titolo o interesse sui Marchi delle altre Parti. L’ autorizzazione all’utilizzo dei Marchi di cui al presente articolo non potrà in alcun modo essere intesa da alcuna Parte come licenza o concessione di alcun diritto sui Marchi medesimi da parte delle altre Parti. Ciascuna Parte si impegna a non registrare direttamente o indirettamente alcun marchio o nome a dominio identico, simile o comunque confondibile con i Marchi delle altre Parti. Ciascuna Parte rimane sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su qualsiasi informazione, documento, relazione, sintesi, descrizione, tabella, valutazione, commento, giudizio, immagine, fotografia o altro contenuto o bene immateriale messo a disposizione dalla medesima nell’ambito del presente Accordo.
Ciascuna. Parte si impegna, inoltre, a non divulgare e/o utilizzare senza il consenso scritto dell’altra, in tutto o in parte, tutte le informazioni tecniche e commerciali o di altra natura e quant’altro emergerà in esecuzione della prestazione per fini differenti da quelli previsti dal contratto stesso. L’Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell’esecuzione del contratto, dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza, Azienda Zero avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del contratto o di cessazione, fino a quando i suddetti dati ed informazioni non diverranno di pubblico dominio. L’Appaltatore potrà citare, previa approvazione da parte del Committente, i termini essenziali del contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria ai fini della partecipazione dello stesso a procedure di gara per l’aggiudicazione di servizi.