Definizione di Persone Rilevanti MAR

Persone Rilevanti MAR indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti MAR.
Persone Rilevanti MAR indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR; • PERSONE RILEVANTI RE: indica congiuntamente, i Soggetti Rilevanti RE e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti RE;

Examples of Persone Rilevanti MAR in a sentence

  • Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai saranno comunicate alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti TUF.

  • Le Persone Rilevanti MAR comunicano le Operazioni Rilevanti MAR alla Società ed alla CONSOB.

  • Ai fini della presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità ed i termini con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le Operazioni Rilevanti MAR.

  • Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti (il “Periodo di Chiusura”)3 precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

  • Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il “Periodo di Chiusura”)3 precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e di ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

  • Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti (il “Periodo di Chiusura”)3 precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale consolidata, e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

  • Soggetti Internal Dealing: le Persone Rilevanti MAR e le Persone Rilevanti TUF.

  • Resta inteso che gli obblighi derivanti dalla Disciplina Rilevante e dalla presente Procedura sono e saranno applicabili alle Persone Rilevanti MAR e alle Persone Rilevanti RE indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi della suddetta dichiarazione.

  • Ai xxxx xxxxx presente Procedura, le Persone Rilevanti MAR sono tenute a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità xx x xxxxxxx con le modalità e nei termini precisati nel successivo articolo 6 tutte le Operazioni Rilevanti MAR.

  • Alle Persone Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere le Operazioni Rilevanti MAR per conto proprio ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario (il “Periodo di Chiusura”)3 precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale e in ulteriori relazioni finanziarie periodiche che la Società sia tenuta a pubblicare ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

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  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Gruppo di lavoro può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.

  • Capacità formativa interna La formazione interna anche in modalità e-learning è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione interna qualora l’azienda disponga di capacità formativa. Sono indicatori di capacità formativa la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, locali idonei.

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Titolare CNP Vita che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali dell’Interessato.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Servizio Clienti il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clienti, che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le notifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Primo rischio assoluto La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

  • Terremoto si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Monte Titoli Monte Titoli S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0.

  • Titolo titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente. CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

  • Valore assicurato È il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale al mo- mento della stipulazione del contratto.

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Operatore l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura ai sensi di legge, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'appalto;

  • Competenze tecnico professionali specifiche

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO a) qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Prestazione assicurata Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

  • Profilo di rischio indicatore sintetico qualitativo del livello di incertezza collegato al valore futuro dei Supporti d'Investimento in cui è allocato il capitale investito. Il livello di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

  • Società (di assicurazione) Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Informazioni Riservate si intendono le informazioni che non siano di dominio pubblico e che vengano divulgate da o per conto di una Parte ai sensi del o in riferimento al presente Accordo e che siano considerate riservate al momento della divulgazione o che dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate o di proprietà in virtù della natura delle informazioni stesse e/o delle circostanze all’atto della divulgazione. Le Informazioni Riservate non comprendono informazioni che, ed esclusivamente nella misura in cui (i) sono di pubblico dominio per causa diversa dalla divulgazione a opera della Parte destinataria o qualsivoglia dei rispettivi rappresentanti; (ii) erano state rese note alla Parte destinataria in via non confidenziale prima della data di divulgazione da fonte diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti; (iii) sono sviluppate indipendentemente dalla Parte destinataria senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte divulgatrice; (iv) diventano lecitamente note alla Parte destinataria in via non confidenziale per mezzo di una fonte (diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti) cui non è fatto divieto di divulgare dette informazioni alla Parte destinataria ai sensi di alcun obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altra natura oppure (v) sono state divulgate dalla Parte divulgatrice a terzi senza obbligo di riservatezza. In qualsivoglia controversia riguardante l'applicabilità delle presenti esclusioni, l’onere della prova sarà a carico della Parte destinataria e tale prova sarà chiara e convincente.