Definizione di Preambolo

Preambolo. Gli affiliati di GEHC sopracitati offrono prodotti medicali e servizi correlati coprendo diverse aree di prodotto. Ciascun affiliato di GEHC sopra indicato stipulerà separatamente il proprio Accordo legale sul trattamento dei dati con il cliente. Il presente Accordo viene utilizzato come documento unitario comprendente le diverse entità di GEHC unicamente per ragioni di semplificazione amministrativa.
Preambolo. Il Governo della Repubblica d’Austria e il Governo della Repubblica Italiana (di seguito denominati “Parti”)
Preambolo. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Niger (denominati in seguito “la Parte” o “le Parti”): - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa; - accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni esistenti tra le Parti,

Examples of Preambolo in a sentence

  • Fanno parte integrante del presente atto il Preambolo e l'elenco delle Istituzioni Scolastiche aderenti con l'indicazione degli estremi delle delibere di adesione dei Consigli di Circolo/Istituto delle Istituzioni Scolastiche aderenti.

  • Le organizzazioni sindacali del settore autoferrotranvieri e internavigatori della FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI decidono che le 3 liste di candidati, distinte per sigla, verranno inserite in un'unica scheda preceduta dal Preambolo Unitario.

  • Il quadro normativo in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 12 articoli.

  • Il testo si compone di: - Preambolo, recante le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell’approccio generale dell’Accordo.

  • I delle Condizioni Generali e del Preambolo delle Condizioni Particolari.


More Definitions of Preambolo

Preambolo. Il presente allegato costituisce un allegato settoriale dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra gli Stati Uniti e la Comunità europea.
Preambolo. I Governi Parte del presente Accordo, hanno convenuto quanto segue:
Preambolo. LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Preambolo metodo di lavoro e considerazioni a latere V
Preambolo. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) valgono per tutti i contratti delle Parti per l'accettazione delle carte di debi- to e di credito, sia per le vendite sul posto che per quelle a distanza (e-commerce, vendita per corrispondenza e ordini telefonici). Le presenti CGC disciplinano altresì il servizio di PAYONE GmbH (PAYONE) nella fornitura di servizi di rete nel sistema di electronic cash e come fornitore di ulteriori soluzio- ni di pagamento. Le Parti sono consapevoli che è soprattutto nell'autorizzazione di pagamenti mediante carta nelle vendite a distanza che si presentano rischi particolarmente elevati di abuso, dato che non è possibile verificare fisicamente se il cliente sia effettiva- mente il titolare della carta di pagamento utilizzata e se la firma e l'eventuale fotografia coincidano. Dal punto di vista econo- mico, l'autorizzazione di tali pagamenti è pertanto possibile solo se vengono prese in considerazione tutte le possibilità finalizzate a impedire eventuali abusi. Per tale ragione l’Auto- xxxx federale per la supervisione del settore finanziario (BaFin), autorità di controllo competente nel caso di PAYONE, con la “Circolare sui requisiti minimi di sicurezza dei pagamenti via Internet” ha fornito prescrizioni relative alla sicurezza dei paga- menti via Internet. La predetta circolare obbliga PAYONE a introdurre i requisiti minimi rilevanti per il Contraente nel con- testo delle presenti CGC (vedi anche punto 2.2). In tale con- testo, la responsabilità maggiore compete al partner contrat- tuale (di seguito
Preambolo. La Repubblica d'Austria la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera, nonché la Comunità Europea, - in conformità con il loro mandato derivante dalla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi; - consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche; - consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attività del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare; - convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente; - consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta; - consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi più incisivi al fine di garantire la sicurezza; - consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessità di ridurre l'impatto ambientale richiedono attività organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento; - consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilità non è di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che è inoltre indispensabile per la conservazione delle Alpi come spazio vitale, naturale ed economico; - consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatam...
Preambolo. Al fine di disciplinare il rapporto economico/indennitario e normativo dei dirigenti - anche se legati da vincolo di “dipendenza” (operatori quadri) - che siano stati eletti all’interno delle Segreterie costituite presso tutti i livelli della Organizzazione Sindacale Cisl del Veneto, viene emanato il presente regolamento con le disposizioni che seguono. Le strutture Cisl di ogni livello del Veneto sono tenute al rispetto del presente Regolamento che deve essere recepito attraverso una deliberazione dai rispettivi Comitati Esecutivi. Fino a tale adempimento il Regolamento non può essere invocato e applicato né dalle strutture né dai singoli dirigenti. I trattamenti normativi ed economici indennitari di cui al presente regolamento rappresentano i riferimenti massimi lordi previdenziali del compenso ordinario o indennità di mancato guadagno o indennità di carica e come tali non potranno essere superati nelle tabelle economiche di ciascuna struttura Cisl del Veneto. I Comitati Esecutivi delle UST dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento che avrà funzione di riferimento massimo per tutte le Strutture Territoriali (FST). Mentre il presente regolamento è il riferimento massimo per le strutture regionali (FSR). E’ fatto obbligo a ciascuna UST e Federazione regionale/territoriale di Categoria trasmettere alla USR, entro 30 giorni dalla data di approvazione, copia del regolamento approvato dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci. Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell’applicazione del regolamento della propria struttura (vedi art.19). Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR-TFM e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inosservanza, sia sul piano amministrativo sia, previa decisione dei rispettivi Comitati Esecutivi (o Direttivi) su quello strettamente patrimoniale. Tutti i regolamenti a qualsiasi livello sono soggetti alla inderogabile condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di bilancio, che deve essere attestata annualmente, nella relazione al conto consuntivo, dal collegio sindacale. Il presente regolamento rappresenta il riferimento massimo per i trattamenti normativi ed economici indennitari anche per le Associazioni, gli Enti collaterali, le Società promosse/ partecipate dalla CISL del Veneto e similari. In tale ottica ed al fine di ...