Definizione di Quota Oraria

Quota Oraria. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali: a) 168, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 40 ore settimanali; b) 182, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 42 ore settimanali; c) 195, per il personale la cui durata normale di lavoro è di 45 ore settimanali.
Quota Oraria. Parte variabile: 85% del fatturato 40% della parte variabile Quota Chilometrica 60% della parte variabile A tutt’oggi, al fine di ampliare il numero dei possibili utenti, sempre più organizzazioni rinunciano alla cauzione o la sostituiscono, per esempio, con il possesso di un abbonamento di trasporto pubblico, ecc. La tariffa include tutti i costi di esercizio (carburante, olio, ecc.) e quelli fissi (assicurazione, manutenzione, ecc..). In casi particolari (trasporto carichi, rimorchi, ecc.) la spesa del carburante può essere fatturata a parte. In realtà le tariffe, a partire da una struttura base, vengono variate in funzione di diversi parametri. Le esperienze svizzere e tedesche permettono di formulare l’ipotesi che per gli utenti del CarSharing l’aspetto della disponibilità di un veicolo sia più importante della possibilità di percorrere grandi distanze. D’altro canto il sistema deve però essere attrattivo anche per percorsi relativamente lunghi effettuati in breve tempo al fine di renderlo conveniente per il maggior numero possibile di clienti. Inoltre i costi fissi devono essere minimi al fine di rendere conveniente il servizio anche agli utenti che ricorrono saltuariamente al servizio. I parametri da considerare per modulare il sistema tariffario sono: ♦ Il tipo di veicolo, analogamente a quanto previsto nei servizi di autonoleggio. All’uso di un veicolo più grande o più ricercato corrisponde una tariffa più elevata. ♦ L’orario di utilizzo: la tariffa oraria può essere variata in funzione del periodo della giornata / settimana in cui il veicolo viene utilizzato. La lunghezza del percorso previsto e il tempo impiegato: ♦ una tariffa “short range” con costo chilometrico alto e costo orario basso per i viaggi corti ♦ una tariffa “long range” con costo chilometrico basso e costo orario alto per i viaggi lunghi, fino alla tariffa forfait giornaliera La tariffa applicata sarà quella più conveniente per l’utente. Anche la quota d’iscrizione e la quota annuale possono essere variabili in funzione del tipo di cliente (privato primo intestatario, privato secondo intestatario, società, dipendente di società). La quota d’iscrizione può comprendere la tariffa annuale del primo anno o la quota annuale può essere ridotta nel caso in cui il fatturato dell’anno precedente del cliente oltrepassi un certo ammontare. Oltre alle componenti della tariffa sopra descritte sono previste: ♦ Diritti di transazione (prenotazione, modifica, revoca) di diversi livelli a seconda d...

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  • Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Orario 173, ad esclusione dei lavoratori discontinui, per i quali il divisore sarà dato dall’orario settimanale concordato (massimo 45 ore), moltiplicato per il coefficiente 4,33, con arrotondamento all’unità (con 45 ore settimanali: 45 x 4,33 = 194,85, arrotondato a 195). Nel caso di decimale pari a 0,5 l’arrotondamento sarà all’unità inferiore.

  • Valore a nuovo il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.

  • GIUDIZIO DEL COMMISSARIO 3: ALBERTO VENTURELLI La monografia è pubblicata tra i «Quaderni di “Diritto delle successioni e della famiglia”» editi dalle Edizioni Scientifiche Italiane, n. 20. La rilevanza della collocazione editoriale della pubblicazione e la diffusione all’interno della comunità scientifica hanno in breve tempo raggiunto livelli ragguardevoli, ancorché la Collana nella quale la pubblicazione si colloca sia stata iniziata solo nel 2015, anno di avvio della pubblicazione della rivista cui la collana stessa è collegata. In meno di 5 anni, infatti, la collana ha già raccolto oltre 20 studi monografici, probabilmente anche in ragione dell’autorevolezza della sua conduzione scientifica, che si collega alla Direzione della Rivista, a sua volta composta da alcuni tra i maggiori esperti in materia di famiglia e successioni. L’adeguatezza della collocazione editoriale del volume è infine confermata dalla rigida procedura di referaggio cui la pubblicazione è stata subordinata. Avuto riguardo ai suoi contenuti, tuttavia, la riconduzione al genere monografico dell’opera in esame è discutibile, visto che essa non è ripartita in capitoli e presenta una trattazione unitaria, articolata in 11 paragrafi, sicché sembrerebbe più agevolmente avvicinabile ad un saggio (considerevolmente) lungo, visto che ammonta a circa 99 pagine (eliminando dal conteggio l’indice e l’elenco autori). Ciò non toglie che lo scritto sia apprezzabile per chiarezza espositiva e per la costante attenzione alle ricadute applicative delle posizioni descritte. Spesso, tuttavia, il discorso assume valore più informativo e descrittivo, risolvendosi in un’intelligente rassegna giurisprudenziale dedicata al riconoscimento del rapporto affettivo tra i minori e i componenti di una coppia omosessuale, ai fini dell’identificazione della reale portata precettiva del divieto di adozione da parte di coppie omosessuali ancora presente nel sistema giuridico italiano e sottoposto ad una rivalutazione critica, proprio alla luce dell’analisi giurisprudenziale, inquadrata in un più ampio sistema valoriale che mette al centro della riflessione un’interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo vigente. Stupisce, inoltre, l’assenza di qualsivoglia accenno alle soluzioni elaborate in altri sistemi giuridici europei. Non mancano, invero, richiami alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ma essi sono inspiegabilmente inseriti in una ricostruzione attenta, in via esclusiva, al sistema normativo italiano, al quale del resto si riferiscono tutti i richiami bibliografici. Tale critica non vuole, naturalmente, suggerire l’elaborazione di considerazioni di natura più marcatamente comparatistica, che avrebbero potuto rendere più difficile la riconduzione del contributo al S.S.D. IUS/01, bensì evidenziare che, in ordine al tema in esame, l’adozione di una prospettiva ermeneutica maggiormente sensibile al diritto privato europeo potrebbe portare ad esiti sistematici più apprezzabili, che invece sono sacrificati dalla puntuale – e a tratti meramente esegetica – ricognizione del dato interno. Anche la valutazione della legittimità costituzionale del comma 20 dell’art. 1 l. n. 76/2016, cui è dedicata l’ultima parte del contributo, è condotta con esclusivo riferimento al sistema normativo nazionale, ignorando le implicazioni – di natura non meramente fiscale – che la normativa regionale apprestata a favore della famiglia fondata sul matrimonio e dei minori in essa presenti può avere nella ricostruzione della portata precettiva del rinvio ivi operato e senza dedicare particolare rilievo alla regolamentazione delle convivenze «di fatto», dalla quale, invero, si sarebbe potuto trarre qualche ulteriore indice sistematico per interrogarsi sulla rilevanza giuridica della relazione affettiva in esame, specie per quanto attiene ai limiti di operatività dell’autonomia privata nella regolamentazione delle conseguenze patrimoniali del rapporto affettivo stabile. Per questi motivi, si valuta sinteticamente il lavoro in termini di «discreto».

  • Offerta Economica il documento di cui all’Allegato “C”;