Definizione di Rappresentanza volontaria

Rappresentanza volontaria procura (art. 1389 c.c.), generale, speciale. Orale o scritta o tacita a seconda del rapporto sottostante: mandato (art.1703 c.c.; agenzia art. 1742 c.c.; lavoro subordinato art. 2094 c.c ).
Rappresentanza volontaria il mandante potrebbe espressamente conferire al rappresentante il potere di compromettere in arbitri, e magari, a sua discrezione, aggiungere alcune cautele, tipo la limitazione del valore della controversia compromettibile; se, invece, come in diversi modelli di contratto di mandato presi da formulari o adottati da notai anche all'estero, nel testo della procura viene genericamente escluso il potere di compiere atti di straordinaria amministrazione, è possibile per il rappresentante stipulare la convenzione arbitrale nell'interesse del rappresentato ? Ciò dipende dalla qualificazione della convenzione arbitrale di cui abbiamo parlato poc'anzi. Certamente, se al procuratore è conferito il potere di "fare quant'altro opportuno o necessario per prevenire, conciliare, risolvere, definire, far decidere le controversie nascenti dalle sue attività per il compimento del mandato", ciò potrebbe ritenersi sufficiente per consentire al procuratore di stipulare compromessi. Naturalmente il potere di stare in giudizio conferito da una parte al proprio difensore, concernendo soltanto la difesa, e non poteri sostanziali (a differenza da quanto, purtroppo, si legge, a volte, in alcune formule del mandato alle liti), non può comprendere il potere di compromettere in arbitri, per come affermato dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza del 21.3.1995. Da registrare la decisione di un Collegio arbitrale di Trani (1.8.1997) in tema di conflitto di interessi, e secondo la quale la clausola compromissoria stipulata con se stesso da un unico soggetto in situazione di cd. doppia rappresentanza è autonomamente assoggettabile al disposto dell'art.1395 c.c., con la conseguenza che essa può essere affetta da un vizio che ne comporta l'annullamento.