Definizione di SBALZO TERMICO

SBALZO TERMICO. Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
SBALZO TERMICO variazione brusca e repentina della temperatura (almeno
SBALZO TERMICO. Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 3°C, che in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura di almeno 10°C, per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei tre giorni che precedono e che seguono l’evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Examples of SBALZO TERMICO in a sentence

  • AVVERSITA’ VENTO FORTE, ECCESSO DI PIOGGIA, ECCESSO DI NEVE, COLPO DI SOLE, VENTO CALDO, SBALZO TERMICO, GELO, BRINA, SICCITA’, ALLUVIONE.


More Definitions of SBALZO TERMICO

SBALZO TERMICO. Variazione brusca e repentina della temperatura , per valori

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  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 379,95 EUR. IVA esclusa.

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Lavoratore Dipendente Pubblico La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. Sono considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici anche i lavoratori che prestino il proprio lavoro, alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, con i seguenti contratti: contratto a tempo determinato; contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente.