POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO
Condizioni di Assicurazione dei prodotti agricoli per i danni da grandine e avversità atmosferiche
POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE CONTRO
LE AVVERSITA’ CATASTROFALI E DI FREQUENZA art 3 comma 1.a) PGRA 2019
(Mod. C.F.A - CAT./2019 -R.A.)
Informativa Privacy Groupama Assicurazioni S.p.A. Mod. 220059 Ed. 05/2018
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Inoltre, la informiamo che la Società ha designato un Responsabile della Protezione dei dati (di seguito, “DPO”), che potrà essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: XXX@xxxxxxxx.xx
1. Finalità del trattamento dei dati
1.1 Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
Il trattamento dei Suoi dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali la predisposizione, stipulazione di proposte/polizze assicurative, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri e di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa dei diritti dell'assicuratore, adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
I dati personali sono raccolti direttamente dalla Società o per il tramite di altri soggetti in qualità di responsabili del trattamento, quali, a titolo di esempio:
- contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc..;
- altri operatori assicurativi (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc...);
- soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (ad esempio, una richiesta di copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali;
- organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e/o altri soggetti pubblici.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e/o obbligatorio in base a disposizioni di legge, regolamento o della normativa comunitaria (ad esempio, la normativa relativa all’antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile). L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati personali comporterà l'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto.
Per l'espletamento delle finalità assicurative potrebbe essere necessario il trattamento di alcune particolari categorie di dati personali (ex sensibili), strettamente inerenti alla fornitura dei servizi/prodotti assicurativi di cui sopra. Per quest’ultima tipologia di trattamento, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso.
La informiamo inoltre che Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti (costituenti la c.d. “catena assicurativa”). Tali soggetti, appartenenti al settore assicurativo e/o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica, stabiliti sia in Paesi membri dell’Unione Europea, sia in Paesi non membri dell’Unione Europea che garantiscono un livello di protezione dei dati personali sostanzialmente equivalente a quello assicurato dai Paesi membri dell’Unione. In ogni caso, la comunicazione dei Suoi dati personali avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili e, nel caso di soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea, previa stipula delle clausole contrattuali standard predisposte dalla Commissione Europea. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati personali in qualità di autonomi titolari del trattamento per le finalità assicurative sopra esposte.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; studi legali per la gestione di eventuali reclami o controversie, legali, medici, periti; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, tra cui centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di supporto alle attività di gestione, ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo per reciproci scambi con tutte le imprese consorziate (ad es. Pool per l'assicurazione R.C. Inquinamento; C.I.R.T - Consorzio italiano per l'assicurazione Vita dei rischi Tarati; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; ecc..); IVASS (ex Isvap), Ministero delle attività produttive, CONSAP, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; INAIL; enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e finanze - Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Enti ed Istituti previsti dalla legge 364/70 e successive modifiche ed integrazioni ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad. es., Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, Ministero delle infrastrutture, Ministero delle politiche agricole e forestali, …).
Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre società del gruppo di appartenenza (società che, anche in via indiretta, risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). In particolare, operazioni ritenute sospette ai sensi dell'art. 41, comma 1 del Decreto n. 231/2007 e s.m.i. possono essere comunicate ad intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo. Pertanto, il consenso che Le chiediamo di esprimere (ad esempio in relazione a categorie particolari di dati personali- ex sensibili) concerne anche l'attività svolta da tali soggetti, limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra società. Precisiamo che senza il consenso all'utilizzo dei Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi/prodotti assicurativi di cui sopra e dare quindi esecuzione al contratto di assicurazione.
1.2. Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e finalità promozionali
Con il suo consenso, la Società potrà trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing e di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari (anche attraverso l’invio di materiale pubblicitario) della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza nonché per svolgere ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per fornire servizi a valore aggiunto (es. informazioni meteo, traffico, ecc.).
La informiamo inoltre che, previo Suo consenso, la Società potrà comunicare i Suoi dati personali ad altri soggetti, quali società specializzate per lo svolgimento di attività relative a informazioni e promozioni commerciali, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio, ecc... Presso la sede della Società potrà consultare l’elenco completo delle società alle quali i Suoi dati personali potranno essere comunicati per tali finalità.
Il Suo consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e il suo diniego non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude soltanto la possibilità per la Società di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti e società, le attività di marketing e di ricerche di mercato sopra menzionate. La informiamo che potrà revocare in ogni momento il Suo consenso anche solo in relazione alle modalità tradizionali di contatto (via posta, telefonate con operatore, ecc.) o a quelle automatizzate (SMS; email, MMS, ecc.).
1.3. Trattamento dei dati personali per processi decisionali automatizzati
Il trattamento dei Suoi dati personali può infine essere diretto all’espletamento di ulteriori attività di marketing (ossia: invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, comunicazione commerciale, partecipazione a concorsi a premi) e di profilazione, anche connessa al marketing (trattamento automatizzato di dati personali per analizzare o prevedere aspetti riguardanti la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti), di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari della Società stessa o delle società del gruppo di appartenenza (società che anche in via indiretta risultino controllanti, controllate, controllate dalla stessa controllante e società collegate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene:
a) anche con l’ausilio dei mezzi elettronici, comunque automatizzati, e non;
b) direttamente dall’organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, “incaricati” nell’ambito delle rispettive funzioni aziendali o per il tramite di altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (Es. contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, coobbligato, ecc.);
c) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della cd. “catena assicurativa” o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento (agenti, brokers di assicurazione, banche, imprese di assicurazione, ecc.);
d) per finalità di marketing, sia con strumenti tradizionali quali la posta cartacea e/o le chiamate con operatore, sia tramite strumenti automatizzati, ossia, sistemi di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Pertanto, il Suo eventuale ed ulteriore consenso in relazione al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui al presente punto è facoltativo e non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere, ovvero in corso di costituzione, ma preclude soltanto, in caso di Suo diniego, la possibilità per Groupama Assicurazioni S.p.A. di svolgere, direttamente e/o tramite terzi enti o società, attività di promozione e informazione commerciale di prodotti assicurativi/previdenziali/finanziari, nonché ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
2. Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, compresi modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati. Ogni operazione di trattamento è effettuata in modo da garantire la sicurezza e la protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela e riservatezza dei dati personali, in ottemperanza alle vigenti normative.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione. All'interno della Società, i dati sono trattati, nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, da persone nominate responsabili del trattamento e da dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati, per le sole finalità indicate nella presente informativa. Con il suo consenso, verranno effettuate attività di profilazione volte ad offrirle coperture assicurative personalizzate a condizioni contrattuali a lei più favorevoli.
3. Periodo di conservazione dei dati
La Società conserverà i Suoi dati personali nel rispetto del principio di proporzionalità: secondo i seguenti criteri:
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 1.1., tenuto conto dei vincoli civilistici di conservazione dei documenti (art. 2220 c.c.), di eventuali sinistri e dei tempi di conclusione e passaggio in giudicato dei relativi contenziosi. per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per i dati raccolti per finalità di marketing per ventiquattro mesi dalla raccolta dei dati stessi; e
- per i dati raccolti per finalità di profilazione per dodici mesi dalla raccolta dei dati stessi.
Nei casi in cui il trattamento si basi sul Suo consenso, qualora Lei decida di revocarlo, la Società provvederà alla cancellazione dei Suoi dati personali.
4. Diritti dell'Interessato
Ai sensi del GDPR, Lei ha diritto di chiedere alla Società:
• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l’accesso, ai sensi dell’art.15 GDPR (diritto di accesso);
• la rettifica dei Suoi dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti ai sensi dell’art. 16 GDPR (diritto di rettifica);
• la cancellazione dei Suoi dati personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 GDPR (diritto all'oblio);
• la limitazione del trattamento quando ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR
(diritto di limitazione);
• di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 20 GDPR (diritto alla portabilità);
• la revoca al consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing, ai sensi dell’art. 21 GDPR (diritto di opposizione)
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per esercitare i Suoi diritti La invitiamo ad utilizzare il modulo di esercizio diritti interessato, scaricabile dal link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxx-x-xxxxxxx ed inviarlo a Groupama, mediante una delle seguenti modalità:
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- Posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
Le eventuali richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento saranno comunicate dalla Società a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. La Società potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Lei ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. Reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il GDPR.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
In conformità a quanto previsto nel PGRA Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui al DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) per i soli effetti previsti dall’art. 37 del Reg. UE 1305/2013.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
ANTERISCHIO Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
ATTECCHIMENTO Il corretto sviluppo dell’apparato radicale, necessaria
premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall’assicurazione, socio del Contraente.
AZIENDA AGRICOLA Unità tecnico-economica costituita da poderi o
appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può
essere sia di constatazione che definitivo .
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE L’adesione alla Polizza Collettiva, che contiene:
• la dichiarazione delle produzioni che l’assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
• l’indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall’art. 9, comma 1, del
D.P.R. n. 503/1999;
• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal Piano Assicurativo Agricolo Annuale, in ottemperanza all’art. 49 del Reg. UE 1308/2013;
• l’attestazione della qualità di socio dell’assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il
ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONVALIDA Conferma, apposta sul certificato dal Contraente, della qualità di socio dell’Assicurato e dell’ammissione dello stesso alla polizza collettiva.
CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall’indennizzo.
IMPRENDITORE AGRICOLO Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola
di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni attivo ai sensi dell’art. 9 del Reg. UE 1.307/2013.
INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla
intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art.
109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO La percentuale della somma assicurata interessata dal
sinistro che indica l’importo massimo indennizzabile.
NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, franchigia, garanzia
PGRA Il P.G.R.A. Piano Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in base alle vigenti leggi.
.
PARTITA Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Devono essere considerati partite a se stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine.
PIANO ASSICURATIVO
INDIVIDUALE Allegato di Polizza derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornati per l’anno in corso, relativo alla prodotto assicurato.
POLIZZA-COLLETTIVA Il documento che prova l’assicurazione, nel quale la Società
ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.
PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZZO Il valore unitario del prodotto stabilito dal Mi.P.A.A.F. ai sensi del comma 9 dell’art. 14 del DM 162 del12/01/2015.
PRODOTTO Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.
PRODUZIONE Il risultato (resa) dell’intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.
RESA ASSICURATA Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della
quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.
TRAPIANTO Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
SEMINA L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora
SINISTRO Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’ La Compagnia di assicurazione che stipula con il Contraente la polizza collettiva.
SOGLIA
Limite del:
- 30% di danno per l’uva da vino
- 20% di danno per tutti gli altri prodotti
risarcibile a termini di polizza, ed avvenuto dopo la notifica, relativo all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all’indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine, la soglia sarà calcolata ed applicata separatamente.
VARIETÀ Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l’Uva da vino: la cultivar o l’insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l’insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.
DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI
Premesso che:
A) per gli eventi Eccesso di pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell’evento riportata sulla denuncia di danno;
per tutti gli eventi assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
B) gli effetti degli eventi in garanzia:
• devono essere riscontrati, esclusa l’avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
• devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;
nel testo che segue si intendono per:
AVVERSITA’ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI
ALLUVIONE: Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA: Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO: Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
SICCITA’: Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o il depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
GRANDINE: Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della
scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
ECCESSO DI PIOGGIA: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da
precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50%, non inferiori ad 80 mm, le medie quinquennali del periodo calcolate su un arco temporale di
dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Verranno altresì considerate come eccesso di pioggia le precipitazioni di breve durata caratterizzabili come nubifragio (con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora).
ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di
ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
AVVERSITA’ ACCESSORIE
COLPO DI SOLE: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori
con temperature di almeno 40° centigradi.
SBALZO TERMICO: Variazione brusca e repentina della temperatura , per valori
superiori ai 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento temperature di almeno 10°C rispetto all’andamento delle media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria
calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina ( aerosol atmosferico).
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.
Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia
Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente, alla data convenuta.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.
La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:
• 3° giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: Grandine e Vento forte;
• 6° giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Alluvione, Colpo di sole e Vento Caldo, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Sbalzo termico;
• 12° giorno successivo a quello della data di notifica per l’avversità Gelo e Brina
• 30° giorno successivo a quello della notifica per l’avversità: e Siccità.
Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.
Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l’assicurazione è inefficace sin dall’origine.
La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso, per le avversità atmosferiche sotto riportate, la garanzia cessa:
— Grandine: entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre;
— Alluvione, Siccità, Eccesso di pioggia, Eccesso di Neve, Sbalzo Termico, Colpo di Sole, Vento Caldo, : venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 30 settembre;
— Vento forte: venti giorni prima della maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore
12.00 del 10 ottobre;
— Xxxx e Brina primaverile: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
— Gelo e Brina autunnale: non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Rettifiche
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti
Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 7 - Oggetto della garanzia
La Società, indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno di qualità se previsto nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti:
• avversità catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità; nonché delle avversità di frequenza:
• Grandine, per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa;
• Vento forte, per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall’abbattimento dell’impianto arboreo;
• Eccesso di pioggia, per i soli effetti provocati dall’asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell’epoca di raccolta;
• Eccesso di neve, per i soli effetti meccanici diretti sulla pianta e indiretti sul frutto; e delle avversità accessorie:
• Colpo di sole e Vento caldo, per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, e da avvizzimenti;
• Sbalzo termico, per i soli effetti negativi diretti provocati dall’alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 8 - Dati metereologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all’area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del
+ - 10% per tutti gli eventi con l’eccezione della grandine, del gelo e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Relativamente alle avversità atmosferiche Siccità e Eccesso di pioggia si intendono i giorni precedenti alla data dell’avversità denunciata a termini dell’art. 18 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”.
Art. 9 - Esclusioni
Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) incendio;
f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito l’avversità assicurata;
g) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) xxxxx conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l) xxxxx conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
n) Produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste.
Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato
L’assicurato con la sottoscrizione del certificato di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:
• è riferita alla produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell’anno se inferiore;
• è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
A tal proposito l’assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:
• tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
• la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell’anno;
• tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
L’assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell’ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel presente certificato di assicurazione.
Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili
I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall’annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.
Art. 13 - Soglia e franchigia
Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune.
Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna partita una franchigia fissa ed assoluta pari al:
- 30% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole e Venti Caldi, Sbalzi Termici
- 10% per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Grandine e Vento Forte
- per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia la franchigia diventa 30% ed è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.
Art. 14 - Limite di indennizzo
In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, un importo superiore al
- 60% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni derivanti esclusivamente dalle avversità Alluvione, Gelo e Brina, Siccità, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di Sole e Venti Caldi, Sbalzi Termici;
- 70% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte e da una qualsiasi delle altre avversità in garanzia.
Art. 15 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 17” Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro” affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall’indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
Art. 16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o mail certificata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di
cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
L’eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata, motivandolo, da parte della Società all’assicurato ed al Contrante, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
Art. 17 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l’avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto
assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;
e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 16 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia”.
L’Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:
• per le avversità Grandine e/o Vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
• per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’avversità indicata sulla denuncia per memoria, comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.
Art. 18 - Modalità per la determinazione del danno
La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’ assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
Art. 19 - Mandato del perito
Il perito di cui all'art.18 “Modalità per la determinazione del danno” deve:
a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 10” Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato”, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 21”Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
Art. 20 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno
La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato delle colture, il perito redigerà un apposito documento o bollettino di campagna (di constatazione) che l’assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
• per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell’assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.
La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel certificato di assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:
a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’art.
19 “Mandato del perito”, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel certificato;
b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
• le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
• le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l’applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.
Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’art. 15 “Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia” e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’art. 13“Soglia e Franchigia”. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all’applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo, così come indicato all’art. 14 “Scoperto e Limite di indennizzo”.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art. 22”Perizia d’appello” viene spedito al domicilio dell’assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 22 “Perizia d’appello” la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art. 21 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.
Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall’art. 18 “Modalità per la rilevazione del danno”, secondo le norme di cui all’ art.20 “ Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno” nonché delle Condizioni Speciali.
L’assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o mail certificata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
Art. 22 - Perizia d’appello
L’assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, in possesso dei requisiti di cui all’art. 18 “Modalità per la determinazione del danno” .
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’assicurato e da due periti scelti dall’assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito.
Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 23 - Norme particolari della perizia d’appello
L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 17 “Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro”.
Art. 24 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 4 “Rettifiche”.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 25 - Anticipata risoluzione del contratto
Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l’assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma, fax e – mail certificata, alla Direzione della Società – Ramo Grandine - Sinistri agricoli, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni, esclusi i festivi, dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto all’art.13 “Soglia e Franchigia”.
La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.
Art. 26 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all’indennizzo.
Art. 27 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo deve essere effettuato all’assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.
Art. 28– Assicurazione presso diversi assicuratori.
Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.
Qualora l’assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell’indennizzo.
In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).
CONDIZIONI SPECIALI
Le condizioni speciali per i singoli prodotti sono operanti solo se espressamente richiamate sul certificato di assicurazione.
Art. 29 – Campioni
Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni Generali di Assicurazione, i campioni sono così determinati:
- Melanzane, Cocomeri, Xxxxxx, Peperoni, Zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento e, in ogni caso, orientate secondo l’asse più lungo dell’appezzamento stesso;
- Frutta, Uva da tavola, Olive: una pianta ogni 30 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 30, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- Uva da vino: da due intere file di piante che insistono al centro dell’appezzamento;
- Leguminose da consumo fresco e da industria e Spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'art. 21 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”.
Art. 30 – Garanzie Alluvione e Siccità – danno di quantità
Con riferimento a quanto previsto all’art. 7 - Oggetto della Garanzia - relativamente alle avversità Alluvione e la Siccità, sono risarcibili esclusivamente i danni da perdita di resa in termini quantitativi, con l’esclusione di quelli di qualità.
UVA DA VINO
Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme.
Art. 32 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:
UVA DA VINO | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 80% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
Art. 33 – Danno di qualità, tabelle di maggiorazione
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell’effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.
Il perito in questa valutazione dovrà tener conto anche:
dell’analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
• dei dati di vendemmia e della perdita di peso subita anche in riferimento ai dati medi di zona;
• dell’analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
• della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
• di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.
I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali:
Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta | Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo |
metà ed oltre di acini danneggiati | 50% |
meno della metà di acini danneggiati | percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50% |
Tale maggiorazione potrà trovare applicazione per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell’acino e comunque non prima del 20 giugno.
Art. 34 – Danno da marcescenza causata dall’avversità eccesso di pioggia in prossimità dell’epoca di raccolta
Per l’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.
L’accadimento, come indicato nelle ‘Definizioni relative agli eventi assicurati’, deve avvenire prevalentemente, entro i venti giorni precedenti la data di vendemmia, come sopra riportato. È consentita, se necessaria, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell’effettuazione.
UVA DA TAVOLA
Art. 35 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.
Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:
UVA DA TAVOLA | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 30% della produzione ottenibile |
3° anno | 70% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
L’assicurato ha l’obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.
Art. 36 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l’epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell’epidermide. Per “lieve” si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell’acino. | 0 |
b) | I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l’epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell’epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell’acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell’acino stesso. | 30 |
c) | I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 60 |
N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Art. 37 – Cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto all’Art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre ad eccezione della varietà coperte per ritardare la maturazione per le quali la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 10 dicembre.
PRODOTTO FRUTTA
Art.38 – Operatività della garanzia
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
POMACEE, FICHI, CACHI | ||||
1° | anno | 0% della produzione ottenibile | ||
2° | anno | 20% ottenibile | della | produzione |
3° | anno | 50% ottenibile | della | produzione |
4° | anno | 80% ottenibile | della | produzione |
5° | anno | 100% ottenibile | della | produzione |
DRUPACEE-ACTINIDIA | |||
1° | anno | 0% della ottenibile | produzione |
2° | anno | 30% della ottenibile | produzione |
3° | anno | 70% della ottenibile | produzione |
4° | anno | 100% della ottenibile | produzione |
MANDORLE | |
1° anno | 0% della produzione ottenibile |
2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCCIOLE | |
1° - 2° - 3°- 4° | 0% della produzione ottenibile |
5° anno | 20% della produzione ottenibile |
6° anno | 40% della produzione ottenibile |
7° anno | 60% della produzione ottenibile |
8° anno | 80% della produzione ottenibile |
9° anno | 100% della produzione ottenibile |
NOCI | |
1° - 2° - 3° | 0% della produzione ottenibile |
4° anno | 20% della produzione ottenibile |
5° anno | 40% della produzione ottenibile |
6° anno | 60% della produzione ottenibile |
7° anno | 100% della produzione ottenibile |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti antibrina;
• impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
⮚ i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le Drupacee, 25 maggio per Pomacee ed il 31 maggio l’Actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
⮚ i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato.
L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.
Art. 39 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione ad eccezione dell’avversità Gelo e Brina che decorrono dalla schiusa delle gemme.
Per il prodotto Actinidia, fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dalla schiusa delle gemme, la garanzia grandine cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre.
Per i prodotti Noci e Xxxxxxxx fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano, per tutte le avversità, alle ore
12.00 del 1° agosto.
Art. 40 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Xxxxxxxx), Mele, Actinidia, Cachi o Loti e Fichi.
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo; • 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo per drupacee. | 0 |
I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 4 cm2 di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm2 per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell’epicarpo. | 35 | |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche | 85 80* |
N.B. 1: per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all’epicarpo.
N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Art. 41 - Danno di qualità - Tabella per le Pere.
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,50 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della xxxxxxx. Xx polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 35 |
c) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della xxxxxxx. Xx polpa (mesocarpo) può presentare difetti, da eventi atmosferici coperti da garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) superiori a: 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata; 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo); 0,3 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo; 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti. | 70 |
d) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale. | 90 |
N. B. – 1 I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli
eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
Art. 42 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle, Noci, e Xxxxxxxx
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine | 0 |
b) | Incisioni del mallo con lieve compromissione dell’embrione (gheriglio) | 40 |
c) | Embrione (gheriglio) compromesso fino al 50% | 70 |
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI
Art. 43 – Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.
La franchigia ed il limite di indennizzo di cui agli artt. 14 “Franchigia” e 15 “Scoperto e Limite di indennizzo” sono unicamente quelli previsti per la forma CAT.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
CILIEGIE | |
1° e 2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 30% della produzione ottenibile |
4° anno | 60% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
• impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’assicurato;
• impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;
le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto Ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.
Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione.
Art. 44 - Danno di qualità per il prodotto Ciliegie
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell’epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all’epicarpo. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell’epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell’epicarpo (buccia). | 35 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. | 70 |
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
A parziale deroga di quanto previsto alla definizione dell’evento Eccesso di pioggia, si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto “cracking”.
Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.
Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell’Art. 9 “Esclusioni”, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.
Art. 45 - Danno di qualità per il prodotto Fragole, Fragoline di bosco e Piccoli frutti
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione. | 0 |
b) | I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Xxxxxx presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche. | 35 |
c) | I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale. | 70 |
N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
CEREALI DA GRANELLA O DA SEME
Art. 46 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Per i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1° marzo. Per tutti i cereali autunno vernini (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale) tutte le garanzie, ad eccezione della grandine, cessano alle ore 12.00 del 15 di Giugno, per il prodotto orzo alle ore 12.00 del 1° Giugno. Per tutti i cereali autunno vernini la garanzia vento forte cessa alle ore 12.00 del 30 giugno.
Art. 47 – Operatività della garanzia
La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena e Segale.
Art. 48 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all’avversità Grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella; (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione).
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4 | 7 | 14 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Per l’Orzo da birra certificato da specifici contratti di coltivazione, ai soli fini della determinazione del danno di qualità, si applica la tabella che segue:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 10 | 18 | 24 | 34 | 45 | 55 | 60 |
La garanzia qualità si applica per danni relativi alle avversità assicurate accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell’appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
COLZA e SOIA
Art. 49 – Decorrenza della garanzia
Per la Colza, fermo restando quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” , la garanzia decorre dall’emergenza e cessa per tutte le garanzie alle ore 12.00 del 30 di Giugno.
Per la Soia, fermo restando quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia decorre dall’emergenza e cessa:
— per le garanzie grandine e vento forte alle ore 12.00 del 1 novembre;
— per tutte le altre garanzie alle ore 12.00 del 25 agosto;
Art. 50 – Garanzia danni precoci Soia
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 25 “Anticipata risoluzione del contratto”, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto:
• la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 x mq per le CV mono stelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato,
purché tale percentuale sia riferita all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 “Soglia”, la Società, su richiesta dell’assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per danni dall’avversità Eccesso di pioggia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME - DOLCE
Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Per il Mais la garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio all’emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile
Limitatamente all’avversità siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. e cessa:
Le garanzie cessano rispettivamente:
1) limitatamente alle avversità grandine e vento forte la garanzie cesseranno rispettivamente:
• per il mais da granella e da granella di qualità:
— alle ore 12.00 del 1 ottobre per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
— alle ore 12.00 del 15 ottobre per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
• per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: alle ore 12.00 del 15 ottobre;
• per il mais dolce: alle ore 12.00 del 1 ottobre;
• per il mais da seme: alle ore 12.00 del 1 ottobre;
2) tutte le altre avversità cesseranno rispettivamente
• per il mais da granella e da granella di qualità tutte le altre garanzie cessano:
— alle ore 12.00 del 15 agosto per il mais fino alla classe FAO 500 compresa;
— alle ore 12.00 del 31 agosto per il mais dalla classe FAO 600 compresa;
• per il mais da insilaggio ed il mais da biomassa: alle ore 12.00 del 20 agosto;
• per il mais dolce: alle ore 12.00 del 15 agosto;
• per il mais da seme: alle ore 12.00 del 25 agosto;
Art. 52 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.
Nel certificato di assicurazione l’assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.
Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.
Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:
• esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
• provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l’irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.
MAIS DA GRANELLA
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.
MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DA BIOMASSA
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.
MAIS DA SEME
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell’incrocio.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.
MAIS DOLCE
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” per uso alimentare umano.
Art. 53 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all’avversità grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.
MAIS DOLCE
Percentuale perdita di Quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 00 | 00-000 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
N.B. Per il Mais destinato a biomassa, nel caso il prodotto fosse colpito dall’avversità Grandine nel periodo della fioritura il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato fino ad un 10% in considerazione di effettive perdite qualitative riscontrabili sul prodotto considerate maggiori della percentuale massima applicata come sopra.
MAIS DA SEME
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 00 | 00-000 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 | 30 | 40 | 50 |
N.B. Per il Mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.
MAIS DA GRANELLA
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 00 | 00 | 00-000 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
La garanzia del danno di qualità decorre, escluso il Mais da seme, dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 13a foglia nelle classi FAO 600-700) intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:
• per Mais da silo, biomassa e granella, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
• per Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui ameno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
POMODORO
Per ogni partita o produzione, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia ha inizio:
1) all’emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto; e comunque non prima delle ore 12 del:
— 05 aprile per l’Italia Settentrionale;
— 01 aprile per l’Italia Centro Meridionale e Insulare.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, la garanzia per l’avversità grandine cessa:
— per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 30 agosto;
— per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 25 settembre;
Per le garanzie per tutte le altre avversità cessano al:
— per il pomodoro seminato/trapianto entro il giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 15 agosto;
— per il pomodoro seminato/trapianto successivamente al giorno 30 aprile la garanzia cessa alle ore 12 del 10 settembre;
Art. 54 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Pomodoro da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
Sul certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
Per quanto concerne l’avversità Sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all’innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).
Art. 55 – Danno di qualità – Tabella di valutazione
Dopo aver accertato l’eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:
POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO
Classe di danno | Descrizione | Pelato % danno qualità | Concentrato % danno qualità |
a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10 | 0 | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4. | 20 | 15 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 40 | 30 |
d) | Lesioni medie; deformazioni medie | 65 | 55 |
e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo | 80 | 70 |
N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
POMODORO DA MENSA
Classe di danno | Descrizione | % danno di qualità |
a) | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non | 0 |
superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti | ||
b) | Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; | 50 |
N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
Art. 56 – Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all’ art. 25 “Anticipata risoluzione del contratto”, nel caso di danni precoci provocati dalle avversità Eccesso di pioggia, Gelo, Brina e Sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall’epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all’intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13 “Soglia”, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all’art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall’assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l’applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l’indennizzo riconosciuto per i danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE
Art. 57 - A deroga dell’art. 2 - “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, il rischio a carico della Società ha inizio dall’allegagione e termina alle ore 12.00 del:
15 settembre | per l’Italia Settentrionale; |
15 ottobre | per l’Italia Centrale; |
15 novembre | per l’Italia Meridionale e le Isole. |
Art. 58 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% dan | ||
a) | Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo | 0 |
b) | Plurime incisioni all’epicarpo | 10 |
c) | Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 25 |
d) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 45 |
e) | Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi | 75 |
f) | Deformazioni molto gravi; frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO COCOMERI E MELONI
Art. 59 - Nel Certificato di Assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Art. 60 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile:
COCOMERI (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni: Tabella
% danno | ||
a) | Fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all’epicarpo | 0 |
b) | Incisioni lievi al mesocarpo;deformazioni leggere | 10 |
c) | Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 30 |
d) | Incisioni profonde al mesocarpo;deformazioni gravi | 75 |
e) | Deformazioni molto gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 |
COCOMERI varietà Sugar Baby e simili: Tabella
% danno | ||
a) | ori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all’epicarpo | 0 |
b) | cisioni all’epicarpo | 10 |
c) | cisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere | 40 |
d) | cisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie | 80 |
e) | cisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
Art. 61 - Fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia termina:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 15 agosto per l’Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 1 agosto per l’Italia Centro-Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l’Italia Centro-Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive: alle ore 12.00 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale.
OLIVO
Art. 62 - Operatività della garanzia
L’assicurazione è prestata per le olive destinate al frantoio e da tavola.
L’assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purchè non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla polizza collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione, il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:
OLIVE DA OLIO E DA TAVOLA | |
1° e 2° anno | 0% della produzione ottenibile |
3° anno | 20% della produzione ottenibile |
4° anno | 50% della produzione ottenibile |
5° anno | 100% della produzione ottenibile |
Art. 63 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, le garanzie decorrono dall’allegagione e cessano rispettivamente
- grandine:
• olive da tavola alle ore 12.00 del 31 ottobre;
• olive da olio alle ore 12.00 del 30 novembre;
- vento forte, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 10 ottobre;
- alluvione, siccità, eccesso di pioggia, sbalzo termico, vento caldo, colpo di sole e eccesso di neve, per tutte le tipologie di prodotto, alle ore 12.00 del 30 settembre;
- Gelo e Brina: non oltre le ore 12.00 del 30 maggio;
⮚ OLIVE DA OLIO
Art. 64 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | ese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | cisioni superficiali; ammaccature | 10 |
c) | cisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 35 |
d) | xxxxx che raggiungono l’endocarpo; lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; | 60 |
f) | upe perdute | 100 |
⮚ OLIVE DA TAVOLA
Art. 65 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | ese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | cisioni superficiali; ammaccature | 30 |
c) | cisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti; lesioni che raggiungono l’endocarpo; | 60 |
e) | upe perdute | 100 |
PRODOTTI VIVAI
PRODOTTO VIVAI DI VITE
(BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)
Art. 66 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.
Art. 67 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 68 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Tabella
a) Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili
% danno
0
b) Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili
25
c) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che
d)
f)
comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili
Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni:
- lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale
Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni:
- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione;
- lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale
40
70
e)
100
100
Art. 69 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
— rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
— mancata rimarginazione dei tessuti è definito lacerazione.
Art. 70 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)
Art. 71 - Fermo quanto previsto dall’art. 7 - Oggetto della garanzia, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 72 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
— della varietà;
— dell’età;
— della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
— del numero dei ceppi.
Art. 73 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.
Art. 74 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio | 0 |
b) | Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 30 |
c) | Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo | 55 |
d) | Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 75 |
e) | Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio | 100 |
PRODOTTO NESTI (MARZE) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE
Art. 75 – La garanzia riguarda i nesti (gemme ed internodo) ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.
La garanzia ha inizio dalle ore 12,00 del 1° giugno e cessa alla defogliazione dell’impianto e comunque alle ore 12,00 del 15 novembre.
Previa maggiorazione di tariffa del 15% ed inserimento in polizza di apposita clausola la garanzia viene anticipata alla schiusa delle gemme.
Il danno è valutato considerando perduti i nesti con lesioni che abbiano prodotto l’accecamento della gemma e quelle non ottenibili a seguito di stroncamento del tralcio.
La descrizione del rischio deve essere completata con l’indicazione della varietà, età e forma di allevamento (a scorrimento o con sostegno) dell’impianto e con la precisazione del numero delle ceppaie.
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE, VIVAI PIANTE DI OLIVO)
Art. 76 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d’innesto per l’impianto frutticolo ed olivicolo.
Art. 77 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore
12.00 del 15 novembre.
Art. 78 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE: Tabella
% danno | ||
a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l’epidermide | 0 |
b) | Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5 | 15 |
c) | Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5 | 30 |
d) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm 1,5. Rade lacerazioni – Piante svettate | 50 |
e) | Piante con numerose lesioni superiori a cm 1,5 non rimarginate e/o lesioni che possono provocare lo spezzamento di uno o più (massimo tre) rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione. | 70 |
f) | Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate. | 100 |
VIVAI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE: Tabella
% danno | ||
a) | Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm 1,5 | 0 |
b) | Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm 1,5 | 10 |
c) | Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm 1,5 | 20 |
d) | Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm 1,5 | 30 |
e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm 1,5 o con qualche lacerazione | 60 |
f) | Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all’astone in particolare sotto alla linea d’impalco (inferiore a cm 50). | 100 |
VIVAI PIANTE DI OLIVE: Tabella
% danno | ||
a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide | 0 |
b) | Xxxxxx con lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate | 10 |
c) | Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate | 30 |
d) | Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed xxxxxx gravemente compromessi nel loro normale accrescimento | 65 |
e) | Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
Art. 79 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, essa ha inizio:
- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,
e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 80 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
⮚ VIVAIO DI UN ANNO:
Tabella
% danno | ||
a) | Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 70 cm dalla base | 30 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 65 |
d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 70 cm dalla base | 100 |
⮚ VIVAIO DI DUE ANNI:
Tabella
% danno | ||
a) | Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno | 40 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 70 |
d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)
Art. 81 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, la garanzia inizia alle ore 12.00 del 1° maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.
Art. 82 - Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l’indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.
Art. 83 - A deroga di quanto previsto all'art. 17 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, il sinistro deve essere comunicato alla Direzione della Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore dall'evento a mezzo telegramma o telefax.
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% dan | ||
Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi d tessuti | 0 | |
Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazio | 15 | |
Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni | 30 | |
Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell’anno | 60 | |
Piante perdute | 100 |