Estensione territoriale Clausole campione

Estensione territoriale. L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Estensione territoriale. L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Serbia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare la Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’Art. 1901, secondo comma c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società.
Estensione territoriale. La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
Estensione territoriale. L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.
Estensione territoriale. L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. Qualora sia stipulata anche la copertura R.C.A., l’Assicurazione vale altresì per il territorio dei Paesi indicati nel Certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano sbarrate. La Società liquiderà il Risarcimento secondo la legge vigente nel Paese in cui si verifica il Sinistro. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio o la rata di Premio. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a distruggerla. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Per i Veicoli con targhe prova l’Assicurazione è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello dei Paesi con cui l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.
Estensione territoriale. Condizioni di Assicurazione - pag. 2 di 26 L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italia- na, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circola- zione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato in- ternazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’As- sicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante se- condo le condizioni e entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. Per quanto riguarda la sola Sezione 5 - Tutela Legale, l’Assicu- razione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d’Euro- pa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assi- curazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distrugger- la; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conse- guenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Estensione territoriale. Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estensione territoriale. L’Assicurazione vale, nei termini, limiti di responsabilità, condizioni, esclusioni e limitazioni del presente contratto, per le PERDITE originate da ATTI ILLECITI posti in essere nei territori e con i limiti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA.
Estensione territoriale. La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia, Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e Isole del Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Estensione territoriale. Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l’assicurazione vale in: • Italia e Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida solo nelle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro); • Città del Vaticano; • Repubblica di San Marino; • Principato di Monaco; • Liechtenstein; • stati elencati e non barrati nel certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde. Quando si circola all’estero l’assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.