FORNITURA DI BENI Clausole campione

FORNITURA DI BENI. Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio degli impianti per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/1993. I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della legge 10/91 e s.m.i. ovvero ai sensi della direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al DPR 246/1993. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione degli impianti nei termini previsti dall'art. 9 del DPR 412/1993 e successive integrazioni. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: • approvvigionamento dei beni: • combustibili liquidi • combustibili gassosi • componenti di ricambio quali filtri aria fan coils, fusibili, giunti, raccordi, lampade di segnalazione installate sui quadri elettrici, cinghie di trasmissione, viteria e bulloneria, guarnizioni di tenuta delle camere di combustione delle caldaie, guarnizioni comuni delle valvole di intercettazione e delle rubinetterie, tenute meccaniche delle pompe, premistoppa, sale per la rigenerazione delle resine degli addolcitori, filtri dell’olio delle macchine motrici ed operatrici, oli lubrificanti di solo rabbocco necessari durante il funzionamento delle macchine, riavvolgimento e verniciatura di tutti i motori elettrici di pompe e ventilatori • materiali di consumo quali disincrostanti, detergenti, solventi, prodotti chimici di additivazione, vernici nelle quantità e qualità necessarie per l’espletamento delle operazioni manutentive di ritocco, prodotti per l’ingrassaggio di parti meccaniche • gestione delle scorte (dei beni sopra indicati) • verifica e controllo. • La corresponsione dei contributi legati dovuti per l’ottenimento di autorizzazioni o per le visite di controllo a favore degli Enti Preposti (VVF, ISPESL, Comuni o Province, USL, …) • Tutte le spese di contratto, bollo copie, di registrazione e per diritti di segreteria, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli. • Bollette trasmissione dati relative ad apparecchi telefonici installati nelle centrali termiche ad uso dell’Aggiudicatario. Si dovranno indicare le modalità con le quali intende svolgere ognuna delle attività sopraccitate riferite per ogni categoria di beni:
FORNITURA DI BENI. 2.1 Il Fornitore garantirà che i Beni:
FORNITURA DI BENI. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto, nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. 412/1993. Per fornitura di beni si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di: • combustibile gasolio, che deve avere viscosità non superiore a 1,3° E a 20 °C e tenore di zolfo non superiore allo 0.2 %; • combustibile gas metano. L’assuntore stipulerà a proprio nome i contratti con l’Azienda del gas e provvederà al pagamento delle bollette e di ogni onere connesso a tale fornitura. • i lubrificanti, i disincrostanti, i materiali protettivi di consumo, le lampade elettriche per le centrali termiche; • prodotti e materiali occorrenti all'esercizio e manutenzione ordinaria dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/1993 cosi come modificato dal D.Lgs 102/2014. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: ▪ approvvigionamento dei beni; ▪ gestione delle scorte; ▪ verifica e controllo.
FORNITURA DI BENI. Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio degli impianti per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del DPR 412/93 e s.m.i.. I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della Legge 10/91 ovvero ai sensi della direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al DPR 246/93. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione degli impianti nei termini previsti dall'art. 9 del DPR 412/93 e s.m.i.. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: approvvigionamento dei beni (combustibili liquidi e gassosi e componenti) gestione delle scorte (componenti) verifica e controllo. L'Aggiudicatario deve garantire che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente.
FORNITURA DI BENI. Il POLITECNICO provvederà all’acquisto dei beni ritenuti necessari all’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione, i quali, una volta installati, diverranno di proprietà del COMUNE. ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
FORNITURA DI BENI. Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio ordinario degli impianti I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della Legge 10/91 ovvero ai sensi della direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al DPR 246/93. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione degli impianti nei termini previsti dall'art. 9 del DPR 412/93 integrato con DPR 551/99, dal DPR 74/2013 e s.m.i.. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: •approvvigionamento dei beni (combustibili liquidi e gassosi e componenti)
FORNITURA DI BENI. 2.1 I beni devono essere nuovi di fabbrica ed essere forniti nel luogo di consegna riportato nella Lettera d’ordine.
FORNITURA DI BENI. Per fornitura di beni si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi, di: • combustibile gasolio, che deve avere viscosità non superiore a 1,3° E a 20 °C e tenore di zolfo non superiore allo 0.2 %; • combustibile gas metano. L’assuntore stipulerà a proprio nome i contratti con le aziende distributrici del gas e provvederà al pagamento delle bollette; • combustibile GPL per il rifornimento dei serbatoi ove esistenti; • prodotti e materiali occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera p) del D.P.R. 412/1993. Tali componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della legge 10/91 ovvero ai sensi della Direttiva CEE 89/106 sui materiali da costruzione di cui al D.P.R. 246/1993 e s.m.i.. La finalità della fornitura di beni è l'affidabilità e continuità di esercizio e di manutenzione dell'impianto, nei termini previsti dall'art. 9 del D.P.R. 412/1993. La fornitura di beni è svolta attraverso le seguenti attività: • approvvigionamento dei beni; • gestione delle scorte; • verifica e controllo.
FORNITURA DI BENI. L’appaltatore deve assicurare l’acquisto di tutti i beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività di gestione dell’appalto nonché tutto il materiale necessario al lavoro di ufficio e amministrazione. E’, altresì, a carico dell’appaltatore la fornitura di arredi e di attrezzature informatiche necessarie per lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato. L’appaltatore è inoltre obbligato a: • predisporre un idoneo sistema di rilevazione e monitoraggio della presenza/assenza degli operatori nonché del relativo orario di servizio; • ad individuare e mettere a disposizione un coordinatore per il raccordo con la Società della Salute Pistoiese e (del relativo Ufficio di Piano) e program manager, ai quali dovrà periodicamente rapportarsi per l’ottimizzazione del servizio; il coordinatore dovrà essere reperibile dal lunedì al venerdì • ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione Infine, l’aggiudicatario svolgerà la propria attività presso una sede di propria pertinenza esonerando la Società della Salute x.xx dall’assegnazione di immobili adibiti ad uso ufficio, arredi esterni ed interni, materiale vario e tutto ciò che concerne la fornitura delle utenze nonché a tutte le spese di qualunque entità e a qualsiasi titolo necessarie per la perfetta esecuzione del Servizio.
FORNITURA DI BENI. La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencato: