IL PROCEDIMENTO Clausole campione

IL PROCEDIMENTO. 2. Nel mese di ottobre del 2002 l’ABI ha concordato il contenuto del contratto di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” (cosiddetta fideiussione omnibus) con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori: Associazione Consumatori Utenti (ACU), Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum), Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori (ADOC), Associazione Nazionale Consumatori e Utenti (Federconsumatori), Cittadinanzattiva, Confederazione Generale dei Consumatori (Confconsumatori), Lega Consumatori - ACLI, Movimento Consumatori (MC), Movimento Difesa del Cittadino (MDC), Unione Nazionale dei Consumatori (UNC).
IL PROCEDIMENTO. 1. L’arbitro, le parti, e i difensori si impegnano ad agire nel procedimento nel modo più sollecito pos- sibile, tenendo presente la sua natura semplificata.
IL PROCEDIMENTO. L'istituto del dialogo competitivo consta, dal punto di vista procedimentale, di due fasi: la prima, di dialogo, è finalizzata all'elaborazione delle soluzioni atte a soddisfare l'interesse pubblico perseguito, la seconda, di competizione, in cui l'Amministrazione appaltante, poste a base di gara le soluzioni individuate nella fase precedente, procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che ai sensi del comma 4 dell'art. 58 rappresenta l'unico criterio ammesso di aggiudicazione). La fase di dialogo è preceduta da una fase di prequalifica in cui l'Amministrazione pubblica un bando di gara e/o di un documento descrittivo in cui essa rende note le proprie necessità o i propri obiettivi, indicando altresì i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, i criteri di valutazione delle offerte e i termini di presentazione delle istanze di invito alla procedura (comma 5). Inoltre è previsto che il provvedimento con cui si decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti relativi alla complessità dell'appalto (comma 3). Dopo aver proceduto all'ammissione dei candidati, l'amministrazione avvia con questi la vera e propria fase di dialogo che è caratterizzata da un'estrema flessibilità, controbilanciata, tuttavia, dalla fissazione di alcune regole finalizzate alla tutela della parità di trattamento tra i concorrenti nonché della riservatezza delle informazioni e delle soluzioni fornite alla stazione appaltante. Infatti, nel momento in cui un’ impresa presenta un'ipotesi di soluzione, deve essere garantito che essa, assieme all'idea che ne sta alla base, rimanga riservata, in modo da non determinare una trasmissione di conoscenze a vantaggio di operatori concorrenti, le quali potrebbero costituire un’ importante alterazione alla “par condicio” degli altri offerenti, sfavorendo di fatto la partecipazione delle imprese al dialogo competitivo. Allo scopo di scongiurare tale rischio, è previsto che, durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscano la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non fornendo, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri (comma 7); inoltre, le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo...
IL PROCEDIMENTO. Il procedimento relativo all'accordo quadro si svolge in due fasi: la prima è finalizzata all'individuazione dei soggetti sottoscrittori i quali possono essere selezionati attraverso le procedure previste dalla legge (aperte, ristrette o negoziate), utilizzando, in ogni caso, i criteri generali di aggiudicazione afferenti all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i diversi parametri fissati* oppure al prezzo più basso, quando sia rilevante esclusivamente l'aspetto economico (ad es. per prodotti le cui caratteristiche industriali siano strettamente predeterminate, come carburanti, carte per fotocopie ecc. ecc.). La seconda fase è diretta alla conclusione dei singoli contratti applicativi dell'accordo. Da questo punto di vista bisogna introdurre una distinzione: quando l'accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su di esso sono aggiudicati entro i limiti fissati nell'accordo. Una questione in tale ambito riguarda la possibilità, da parte della Pubblica .Amministrazione, di indire una gara d'appalto per una prestazione oggetto dell'accordo quadro: tale possibilità non pare possa prescindere dalla risoluzione dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 1467 c.c., ossia nel caso di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili. Nel caso in cui, invece, l'accordo quadro sia concluso tra più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione o di offerte corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. In tale ipotesi, gli appalti basati su accordo quadro possono essere aggiudicati:
IL PROCEDIMENTO. 2.1 L’immissione del prodotto sul mercato
IL PROCEDIMENTO. Ai sensi dell'articolo 10, Legge 27 gennaio 2012 n. 3, il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti dettati dagli art. 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto stesso ai creditori, almeno 40 giorni prima della data fissata per l'udienza. In ogni caso tra la data di deposito della documentazione e quella fissata per l'udienza non devono trascorrere più di 60 giorni. La comunicazione ai creditori deve avvenire nelle seguenti modalità: − presso la residenza; − presso la sede legale; − mediante telegramma − mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; − tramite telefax; − con posta elettronica certificata. Con il decreto, il giudice, è chiamato a stabilire l’idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto stesso, e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, ne dispone la pubblicazione nell'apposita sezione del registro delle imprese. Infine, qualora il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il giudice, nel decreto, dispone la trascrizione dello stesso presso gli uffici competenti a cura dell'organismo di composizione della crisi. Per ciò che concerne gli effetti giuridici, il suddetto decreto è assimilabile all'atto del pignoramento in quanto determina: − sospensione, decorrente dal deposito della proposta di accordo, degli interessi legali o convenzionali ai fini del concorso per crediti chirografari; − inibizione delle azioni esecutive individuali, dei sequestri conservativi e dell'acquisizione di titoli di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o anteriori fino a che il provvedimento di omologazione divenga definitivo; − sospensione delle prescrizione delle decadenze1 sino alla definitività dell'omologazione.
IL PROCEDIMENTO. Il procedimento nella sua prima fase, diretta ad instaurare il contraddittorio con i creditori, è regolato dall’art. 10 della legge. La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo in cui si trova la residenza o la sede del debitore. Insieme alla proposta, oltre al piano, debbono essere depositati alcuni documenti (art. 9):
IL PROCEDIMENTO. Art. 26 – Incontro preliminare.
IL PROCEDIMENTO. 1. Prima ancora di svolgere le nostre censure relativamente al provvedimento qui reclamato, si reputa opportuno offrire al Collegio una sintesi di quanto già in atti.
IL PROCEDIMENTO. II.1. L’avvio del procedimento